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Nº 6338Data 06/08/2024Downloads: 8
MODULO - comunicazione DEL mediatore AL comproprietario DI comunicazione MESSA IN VENDITA QUOTE ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL mediatore CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.€ 99,00 -
Nº 6063Data 26/09/2023Downloads: 33
MODULO comunicazione DEL mediatore AL comproprietario PER INFORMARLO DELL’INTENZIONE DELL’ALTRO comproprietario DI VENDERE ED INVITARLO A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE INCARICO AD AGENZIA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE UN comproprietario CHIEDE ALL’AGENZIA DI CONTATTARE L’ALTRO comproprietario PER VALUTARE SE È POSSIBILE CONFERIRE CONGIUNTAMENTE L’INCARICO DI VENDITA.€ 99,00 -
Nº 5683Data 21/05/2022Downloads: 11
MODULO comunicazione DEL mediatore AL VENDITORE DI RINUNZIA ALLA PROVVIGIONE GIÀ DOVUTA IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato quando il mediatore, dopo aver già conseguito il diritto alle provvigioni a seguito della conclusione di un affare, decide di rinunziare alla provvigione ove abbia individuare un nuovo acquirente in relazione al nuovo incarico, con l’intesa che ove il nuovo acquirente non si individuato il venditore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere la provvigione già dovuta.-€ 59,00 -
Nº 5682Data 20/05/2022Downloads: 6
MODULO comunicazione DEL mediatore AL VENDITORE CON LA QUALE SI RICONOSCE LA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
Quanto deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il mediatore dopo aver concluso l’affare e la vendita dell’immobile ed aver conseguito il diritto alle provvigioni, intende riconoscere al venditore la sospensione dell’obbligo di corrispondere le provvigioni già maturate fino all’individuazione di nuovo acquirente con l’intesa che, chiaramente, ove il nuovo acquirente non sia individuato saranno comunque dovute€ 59,00 -
Nº 5478Data 15/06/2021Downloads: 182
MODULO comunicazione mediatore A VENDITORE PER INVITO RITIRO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato: deve essere utilizzato da parte dell’agenzia per invitare il venditore a ritirare la caparra confirmatoria doppio che abbia avuto dall’acquirente comunicazione circa l’esito positivo della condizione mutuo che era apposta alla proposta di acquisto. è fondamentale che questa comunicazione sia inviata dalla agenzia solo quando si sia dotata della prova della comunicazione da parte dell’acquirente dell’esito favorevole della condizione, che può essere costituito anche da una mail o da un messaggio sms o whatsapp. la comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, raccomandata, pec o anche email semplice.-€ 60,00 -
Nº 5260Data 02/04/2020Downloads: 95
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC comunicazione DAL mediatore AL LOCATORE DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLA INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5071Data 25/06/2019Downloads: 183
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - comunicazione DEL mediatore ALL'ACQUIRENTE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
Modello di utilizzare quando il mediatore scopre che il cliente a cui ha proposto l'affare sta proseguendo segretamente le trattative. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi.inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 100,00 -
Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 41
MODULO comunicazione DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL mediatore DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 21
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - comunicazione DEL mediatore AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5159Data 25/11/2019Downloads: 126
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - comunicazione DEL mediatore AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Modello di lettera da inviare all'incaricante venditore per chiedere informazioni quando sussiste il sospetto che la trattativa instaurata tramite l'agenzia stia proseguendo segretamente tra le parti ed avvisare che saranno comunque dovute le provvigioni in caso di conclusione dell'affare. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi. inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 29,90 -
Nº 610Data 16/03/2018Downloads: 325
MODULO TELEGRAMMA DEL mediatore AL VENDITORE DI comunicazione FORMALE AVVENUTO RITIRO PROPOSTA D'ACQUISTO CONFORME
Il presente modulo va utilizzato per comunicare all'incaricante il ritiro di una proposta d'acquisto conforme all'incarico quando sussiste l'obbligo di accettazione di proposta conforme.-€ 30,00 -
Nº 562Data 27/11/2017Downloads: 104
MODULO LETTERA DEL mediatore AL VENDITORE DI comunicazione DI AVVENUTO RITIRO PROPOSTA NON CONFORME
Quando va utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l'agente immobiliare voglia dotarsi della prova di aver portato a conoscenza una proposta non conforme e il venditore non voglia e/o non possa sottoscrivere per presa visione.-€ 100,00 -
Nº 45Data 19/06/2014Downloads: 10
LA comunicazione VERBALE DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE FA SORGERE IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL mediatore. TRIB. DI MILANO, 12 MARZO 2014, N. 3469
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Nº 3827Data 29/04/2010Downloads: 10
Diritto alla provvigione del mediatore: se è lecita la comunicazione per telegramma dell’avvenuta accettazione della proposta.-
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Nº 1276Data 21/09/2005Downloads: 283
MODULO LETTERA RACCOMANDATA DEL mediatore ALL'INCARICANTE DI comunicazione FORMALE DI AVVENUTO RITIRO PROPOSTA D'ACQUISTO CONFORME
Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata ritirata una proposta di acquisto conforme ed occorre precostituirsi la prova di aver messo a conoscenza l'incaricante dell'avvenuto ritiro€ 100,00 -
Nº 6658Data 16/09/2026Downloads: 5
DIFFIDA DEL mediatore AL PROPRIETARIO INCARICANTE PER IMPEDIMENTO ALLE VISITE E AL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: comunicazione FORMALE DA UTILIZZARE QUANDO L’AGENTE IMMOBILIARE, DOPO AVER RICEVUTO DAL PROPRIETARIO L’INCARICO DI PROMUOVERE LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE OCCUPATO DA UN CONDUTTORE, NON RIESCA A SVOLGERE REGOLARMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ A CAUSA DEL RIFIUTO O DELL’OSTRUZIONISMO DELL’OCCUPANTE.- IL MODULO CONSENTE AL mediatore DI CONTESTARE FORMALMENTE AL PROPRIETARIO INCARICANTE L’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESSENZIALI DELL’INCARICO, QUALI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO NECESSARIO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’IMMOBILE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE CON I POTENZIALI ACQUIRENTI O CONDUTTORI.- LA comunicazione INVITA E DIFFIDA IL PROPRIETARIO AD ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE AFFINCHÉ VENGANO INDIVIDUATI GIORNI E FASCE ORARIE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELLE PARTI E VENGA CONCRETAMENTE CONSENTITO ALL’AGENZIA L’ACCESSO ALL’IMMOBILE SIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE CON CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELL’EVENTUALE MANCATA ADOZIONE, DA PARTE DELL’INCARICANTE, DELLE INIZIATIVE NECESSARIE A RENDERE POSSIBILE L’ESECUZIONE DELL’INCARICO.- LA DIFFIDA CONTIENE, INFINE, LA RISERVA DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI FAR VALERE, IN CASO DI PERSISTENTE IMPEDIMENTO, OGNI DIRITTO PREVISTO DALL’INCARICO E DALLA LEGGE, COMPRESI, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, L’EVENTUALE CLAUSOLA PENALE E IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 49,00 -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL mediatore ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 597Data 19/01/2026Downloads: 171
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL mediatore (denunciatio).
QUANDO VA UTILIZZATO? IL MODULO VA UTILIZZATO OGNI QUALVOLTA LA VENDITA DI UN TERRENO VI È UN CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO IO UN AFFITTUARIO AI QUALI PER LEGGE DEVE ESSERE OFFERTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE. E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE L'OFFERTA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO AVER CONCLUSO UN CONTRATTO AVENTE EFFICACIA DI PRELIMINARE DI VENDITA IN CUI SIA STATA ESCLUSA LA RISERVA DI NOMINA DELL'INTESTATARIO E SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO LA CONDIZIONE DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI EVENTUALI EVENTI DI DIRITTO. TALE CONTRATTO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA comunicazione DI INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE. L'INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO MA COLUI CHE INTENDE ESERCITARLA DOPO AVER RICEVUTO L'INVITO DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARNE DI AVERNE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DI LEGGE COME ELENCATI NELLA comunicazione. L'INVITO PREVEDE ANCHE L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AI PROVVIGIONI AL mediatore.€ 49,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 6
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL mediatore E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL mediatore, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6420Data 11/12/2024Downloads: 5
IL mediatore HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).download riservato - non acquistabile -
Nº 6065Data 07/10/2023Downloads: 64
PARERE N. 993 SE IL mediatore E' RESPONSABILE QUALORA ABBIA INDICATO NELLA PUBBLICITA' DELL'IMMOBILE SOLO LA MISURA CATASTALE, COME RISULTANTE DALLE RELATIVE VISURE, SENZA PERO' SPECIFICARNE LA NATURA CATASTALE
In via preliminare è opportuno chiarire che la metratura di un immobile è un concetto che non può trovare una definizione univoca e assoluta, soprattutto per la molteplicità di elementi che possono essere o meno considerati nel calcolo delle superfici. Proprio questa aleatorietà del procedimento di misurazione genera spesso non poche incomprensioni tra gli operatori nell’ambito dell’attività di compravendita immobiliare. Per tale ragione, ciò che appare decisivo, soprattutto ai fini di una valutazione giuridica circa l’adempimento dell’onere di corretta informazione ricadente sul mediatore e, quindi, di una sua eventuale responsabilità, è l’individuazione del parametro di riferimento adottato e la sua corrispondenza al dato metrico oggetto di comunicazione... Continua€ 99,00 -
Nº 5940Data 20/05/2023Downloads: 8
IL mediatore HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.download riservato - non acquistabile -
Nº 5877Data 23/03/2023Downloads: 8
IL PRIMO mediatore HA DIRITTO ALL’INTERA PROVVIGIONE LADDOVE L’INTERVENTO DEL SECONDO mediatore SIA STATO DEL TUTTO IRRILEVANTE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA MARZO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - II SEZIONE CIVILE, Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone) - I PRINCIPIO : Il primo mediatore ha diritto all’intera provvigione laddove l’intervento del secondo mediatore sia stato del tutto irrilevante: testualmente “Ora, nel caso di specie, da un lato, dall’istruttoria in atti si rinviene una piena corrispondenza tra l’attività di intermediazione posta in essere dall’attrice e l’atto notarile di vendita, mentre, dall’altro, non vi è idonea prova che C. E. abbia svolto un’attività tale da “recidere” il nesso causale tra la mediazione indubbiamente posta in essere dalla S. M. e la conclusione dell’affare. Ed invero, la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio nulla ha dimostrato in merito all’asserito contributo causale fornito dal C. al fine della conclusione del contratto di compravendita oggetto di causa, atteso che le dichiarazioni rese dai testi appaiono nel loro complesso lacunose ed irrilevanti a tale fine. Può dunque ritenersi provato che il contratto di compravendita dell’immobile sito in P. di S. (così come meglio descritto in atti), stipulato il …… si sia concluso grazie alla attività di intermediazione immobiliare dello S. M.” II PRINCIPIO: la prescrizione del diritto del mediatore alle provvigioni decorre dal momento in cui abbia avuto conoscenza della conclusione dell’affare. “L’art. 2950 c.c. stabilisce che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione “si prescrive in un anno”. Sul punto, la giurisprudenza ha confermato, a più riprese, che la prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione abbia come dies a quo il momento della conclusione dell’affare; più precisamente, da quando il mediatore ha avuto l’effettiva notizia della vendita, in quanto è da tale momento che il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, va rilevato che l’unico momento in cui parte attrice ha avuto effettiva contezza della conclusione dell’affare è quello della conclusione del contratto di compravendita, avvenuta il ……, che costituisce dunque il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione. Pertanto, a fronte della comunicazione inviata dall’attrice in data ……., atto interruttivo della eccepita prescrizione, la suddetta eccezione va rigettata.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5723Data 15/07/2022Downloads: 4
LA PRETESA DI NON PAGARE LE PROVVIGIONI NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL mediatore ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INFORMAZIONE, QUANDO SI TRATTI DI UNA INFORMAZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.download riservato - non acquistabile -
Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 41
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL mediatore NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
Nº 3487Data 08/09/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui non si concluda la vendita perché, soltanto al momento della stipula dinanzi al notaio, è emerso che il venditore è parzialmente titolare dell'immobile.-
“non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore stesso deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli […]. E' pur vero che è stato il promettente acquirente a desistere dall'acquisto ma la causa di tale desistenza va individuata nell' omessa comunicazione, da parte del M. della sua parziale titolarità del bene e nella sopravvenuta conoscenza di tale circostanza in presenza del notaio. Nessuna responsabilità in tal senso può essere invece imputata al mediatore per le ragioni indicate in sede di analisi del primo motivo” art. 1759 c.c.download riservato - non acquistabile -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 3
IL PRIMO mediatore CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL mediatore ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6655Data 03/09/2026Downloads: 14
MODULO – comunicazione AL CONSUMATORE DI PROSSIMA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE CON RINNOVO AUTOMATICO.
comunicazione DA INVIARE AL CLIENTE CONSUMATORE PRIMA DELLA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE SOGGETTO A RINNOVO AUTOMATICO, PER RICORDARE LA DATA ENTRO LA QUALE PUÒ ESSERE ESERCITATA LA DISDETTA, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 65-BIS DEL CODICE DEL CONSUMO.€ 49,00 -
Nº 6654Data 27/08/2026Downloads: 20
MODULO comunicazione AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI DINIEGO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER ESERCITARE LA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI DINIEGO ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO. CON QUESTA comunicazione L’AGENZIA IMMOBILIARE RICORDA AL PROPONENTE LA DATA DI SCADENZA, I PRESUPPOSTI E LE MODALITÀ PREVISTE PER IL VALIDO ESERCIZIO DEL RECESSO, INVITANDOLO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ESITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IL MODULO INDICA INOLTRE GLI EFFETTI DEL MANCATO ESERCIZIO DEL RECESSO ENTRO IL TERMINE CONTRATTUALE E GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PREVISTI DALLA PROPOSTA DI ACQUISTO. UNO STRUMENTO OPERATIVO, COMPILABILE E PERSONALIZZABILE, UTILE PER DOCUMENTARE LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA E PREVENIRE CONTESTAZIONI TRA AGENZIA, PROPONENTE ACQUIRENTE E PARTE VENDITRICE. NATURALMENTE DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO LA PROPOSTA PREVEDE AL POSTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO, IL DIRITTO DI RECESSO DELL'ACQUIRENTE (PROPOSTA DI ACQUISTO LEX CONSULT).€ 49,00 -
Nº 6652Data 28/07/2026Downloads: 6
LA REVOCA DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL mediatore ALLA PROVVIGIONE, QUALORA LA PROPOSTA SIA IRREVOCABILE E VENGA ACCETTATA DAL VENDITORE ENTRO IL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: LA REVOCA DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL mediatore ALLA PROVVIGIONE, QUALORA LA PROPOSTA SIA IRREVOCABILE E VENGA ACCETTATA DAL VENDITORE ENTRO IL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ. In tale ipotesi, infatti, la proposta accettata determina la conclusione di un affare giuridicamente vincolante e la successiva revoca del proponente non può pregiudicare il diritto alla provvigione già maturato in favore dell’agente immobiliare. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’acquirente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’agenzia immobiliare, lo ha condannato al pagamento della provvigione pattuita, pari a € 13.000,00 oltre IVA e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 6641Data 02/07/2026Downloads: 7
MODULO LETTERA TRASMISSIONE ALLE PARTI DI comunicazione PROVENIENTE DA UN TERZO.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENTE IMMOBILIARE RICEVA DA UN TERZO UNA comunicazione CON LA QUALE QUESTI ABBIA VANTARE DEI DIRITTI SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA PER CUI SORGE L’OBBLIGO DI COMUNICARE TALE PRETESA SIA AL VENDITORE CHE ALL’ACQUIRENTE.€ 49,00 -
Nº 6631Data 22/01/2026Downloads: 5
IL mediatore HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DAL PROPRIETARIO, ANCHE SE L’INCARICO GLI E' STATO CONFERITO DAL FIGLIO- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2026
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento Avv. Serena Leo, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA. il quale ha statuito precisamente quanto segue: La documentazione in atti e le prove raccolte nella fase istruttoria hanno confermato che il contratto di locazione stipulato tra ______ e _______ sia stato agevolato dalla attività di mediazione svolta dalla società attrice. La circostanza che l’incarico del 13.06.2016 sia stato sottoscritto dal solo ___________, figlio di _____________________ e non proprietario dell’immobile locato, non esclude che l’_________________ si sia comunque avvalso dell’opera del mediatore, in quanto il figlio __________ aveva la disponibilità delle chiavi del locale e ne consentiva di volta in volta le visite previo appuntamento. Tra i visitatori procurati dal mediatore può senz’altro annoverarsi il futuro conduttore, il convenuto __________, che ha sottoscritto la scheda di visita e pattuito la provvigione.download riservato - non acquistabile -
Nº 6610Data 05/11/2025Downloads: 10
SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL mediatore, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-download riservato - non acquistabile -
Nº 6606Data 03/10/2025Downloads: 82
MODULO comunicazione INEFFICACIA PROPOSTA A SEGUITO SCADENZA TERMINE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA comunicazione CHE DEVE ESSERE INVIATA DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE PER COMUNICARE L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO POSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA PROPOSTA. LA comunicazione PUÒ ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE ED È PREFERIBILE CHE SIA PRECEDUTA DA UNA PREVENTIVA DIFFIDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO IN PROPOSTA, CON CUI SI DANNO 15 GIORNI DI TEMPO ULTERIORI PER COMUNICARE L'AVVENUTO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6602Data 19/09/2025Downloads: 66
MODULO comunicazione DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI DISDETTA LOCAZIONE NON MOTIVATA E CONTESTUALE comunicazione DI CORTESIA DI OFFERTA DI VENDITA DELL’IMMOBILE, CON INDICAZIONE DELL'AGENZIA INCARICATA IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA E RICHIESTA DEI TEMPI DI VISITA CON CLIENTI INTERESSATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: comunicazione DI DISDETTA LOCAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI IN CUI NON SIA NECESSARIA ALLA MOTIVAZIONE ED IL LOCATORE INTENDA VENDERE L’IMMOBILE LOCATO LIBERO A TERZI E CONTESTUALMENTE OFFRIRE A TITOLO DI MERA CORTESIA L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE AL CONDUTTORE, PUR NON ESSENDOVI TENUTO NON RICADENDO IN IPOTESI DI PRELAZIONE LEGALE, CON CONTESTUALE INDICAZIONE DI UN PREZZO E DELL’AGENZIA IMMOBILIARE INCARICATA DELLA VENDITA ED A CUI PRESENTARE L’OFFERTA.€ 39,00 -
Nº 6578Data 14/07/2025Downloads: 6
IL mediatore HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6571Data 19/06/2025Downloads: 11
IL mediatore NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6570Data 11/06/2025Downloads: 11
IL mediatore HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI NON STIPULANO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di NOLA, APRILE 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Accertato perciò, con apprezzamento del giudice , insindacabile in sede di merito, che il mediatore ha prestato la sua opera, con le caratteristiche in precedenza accennate, ed accertato altresì che, mercé quest'opera, il contratto cui tendeva l'interposizione è stato stipulato, null'altro è necessario perché il mediatore possa pretendere la provvigione. Non occorre, in particolare, che il contratto abbia avuto esecuzione, o che le parti abbiano adempiuto agli obblighi assunti, perché tutto ciò resta al di fuori dell'attività di interposizione e non può quindi pregiudicare i diritti dell'intermediario.download riservato - non acquistabile -
Nº 6546Data 05/05/2025Downloads: 7
IL mediatore HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 6
IL mediatore HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile
























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