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Nº 5937Data 18/05/2023Downloads: 4
E se il conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione non denunzia i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili?
Ecco cosa succede quando non si denunziano i difetti facilmente riconoscibili.download riservato - non acquistabile -
Nº 5932Data 17/05/2023Downloads: 1
E se il conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione non denunzia i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili?
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Nº 4376Data 16/02/2012Downloads: 13
MODULO LETTERA DI DENUNCIA denunzia ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare avendo avuto notizia di una pretesa di risarcimento danni il suo confronto per responsabilità professionale intende farne denunzia all'assicurazione che copre la responsabilità civile discendente della sua attività€ 300,00 -
Nº 802Data 21/02/2003Downloads: 21
LETTERA del conduttore al locatore di denunzia dei vizi di cui è affetto l'immobile e contestuale diffida all'eliminazione degli stessi
Lettera del conduttore al locatore di denunzia dei vizi di cui è affetto l'immobile e contestuale diffida all'eliminazione degli stessi€ 300,00 -
Nº 4830Data 28/01/2014Downloads: 16
LETTERA DEL CONDUTTORE AL LOCATORE PER denunzia VIZI E LAVORI URGENTI (EX art. 1577 c.c.)
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Nº 1430Data 22/05/2006Downloads: 1
QUESITO N.118: Se ai fini della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il termine di decadenza degli otto giorni deve essere verificato con riferimento al momento della spedizione o
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Nº 5785Data 17/11/2022Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE LA PROPOSTA ABBIA AD OGGETTO UN IMMOBILE DOTATO DI VERANDA ABUSIVA, PURCHE' ABBIA CORRETTAMENTE AVVISATO GLI ACQUIRENTI DI TALE IRREGOLARITÀ MEDIANTE ALLEGAZIONE DI SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SALERNO Il GO Avv. Barbara Iorio. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: la società attrice avendo messo in relazione le parti interessate l’una alla vendita l’altra all’acquisto dell’immobile, avendo favorito l’incontro delle volontà, avendo promosso e portato a favorevole conclusione la riuscita dell’affare che ognuna delle parti si proponeva di conseguire, aveva portato a termine il compito per cui gli era stato conferito l’incarico e aveva maturato a pieno titolo il diritto ad ottenere la provvigione spettante come da accordi sottoscritti con entrambe le parti. II PRINCIPIO: La Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 Codice Civile, che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno. III PRINCIPIO: Infatti è principio noto che “Intanto sussiste la responsabilità del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., per avere omesso di comunicare alle parti "le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare", in quanto da un lato, si tratti di circostanze tali da influire sulla conclusione dell'affare, dall'altro, si dimostri dalla parte interessata che a causa delle denunziate omissioni ha subito un pregiudizio ovvero ha concluso il contratto a condizioni diverse, rispetto a quelle auspicate (Cass. Civ. 7 agosto 2002, n. 11911)”- Orbene, nella vicenda de qua è bene evidente che la convenuta era stata resa edotta sin dall’inizio delle trattative di quanto conosciuto dall’agenzia, circostanza che non ha influito affatto sulla sua volontà di acquistare il suddetto bene.- Ciò esclude che quanto lamentato da controparte possa assurgere ad elemento che l’avrebbe indotto a concludere a condizioni diverse o a non concludere affatto, circostanza che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 1759 c. c.- IV PRINCIPIO: A tanto aggiungasi che grava sul contraente un obbligo di diligenza che gli impone di svolgere gli opportuni accertamenti necessari a contrarre, per cui non si tollera affatto l’atteggiamento di chi pretende di annullare gli impegni assunti opponendo la mancata conoscenza di circostanze che avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5603Data 02/02/2022Downloads: 3
Infiltrazioni da lastrico e danno temuto: la danneggiata non può certo attendere la prossima esecuzione delle opere straordinarie di ristrutturazione dell'intero caseggiato connesse al riconoscimento del Superbonus
L'art. 1172 c.c. contempla quanto segue: "Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5438Data 26/03/2021Downloads: 10
VA ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, LADDOVE L’ACQUIRENTE, DOPO AVER CONOSCIUTO LA CIRCOSTANZA CHE ASSUME NON RIFERITA, ABBIA COMUNQUE COMPRATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – NOLA 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi: PRIMO PRINCIPIO: Il mandato da una delle parti non esclude che l’attività rientri nella mediazione, e che debba essere quindi regolamentato secondo le norme sulla mediazione, anche in ordine alle provvigioni. La circostanza che il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, non esclude che tale attività sia da inquadrarsi nell’ambito della mediazione, come disciplinata dall'art 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, in quanto non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie). Al fine di marcare l'autonomia del mediatore dall'una e dall'altra parte, il requisito di terzietà è espresso per lo più dalla giurisprudenza di questa Corte col richiamo a concetti quali –imparzialità - o - neutralità" rispetto ai soggetti posti in relazione tra loro in vista dalla conclusione dell'affare”. Ragion per cui tale attività resta regolata dalle norme sulla mediazione, anche in ordine all’insorgenza del diritto alle provvigioni. SECONDO PRINCIPIO: Va scusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759 c.c. quando la circostanza omessa non sia decisiva ai fini della valutazione e della sicurezza dell’affare. Va esclusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759, laddove la parte che assuma di non essere stata informata di una determinata circostanza, non solo non fornisca la prova certa di tale omissione, ma poi abbia comunque acquistato dopo essere venuta a conoscenza della circostanza di cui denunzia omissione, dimostrando così che non si tratta di una circostanza decisiva ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare. TERZO PRINCIPIO: Anche laddove si eccepisca l’intervento di altri mediatori nella conclusione dell’affare, deve essere esclusa la suddivisione della provvigione ex articolo 1758 c.c., laddove la parte tenuta non dimostri il contributo causale dell’intervento degli altri mediatori: La circostanza che nell’atto notarile di compravendita vi è espresso riferimento all’opera di intermediazione espletata da altra società, non esclude il diritto del primo mediatore alla provvigione, atteso che per giurisprudenza costante l’attività prestata dal secondo mediatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare (Cass. n. 869 del 16.1.2018). Né tantomeno detta circostanza, peraltro espressamente prevista dall’art. 1758 c.c., può in qualche misura modificare nel caso di specie la misura della provvigione da corrispondere, in quanto dall’atto di compravendita non è dato evincere il contributo causale apportato dal secondo mediatore, né esso è stato allegato e provato dai convenuti nel corso del giudizio.€ 49,00 -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
Nº 1993Data 28/05/2007Downloads: 0
Se relativamente alla destinazione , all'uso e al godimento comune di servizi, beni o parti dell'edificio comune può presumersi la condominiabilità in mancaza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo .-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.04.2007 n° 9093.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1810Data 02/02/2007Downloads: 0
Se il mediatore che abbia ricevuto incarico per la vendita di un immobile (mediazione unilaterale atipica) debba essere iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione affinchè sorga il suo diritto alle provvigioni.-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , sez. III civile, 05.09.2006 n° 19066download riservato - non acquistabile -
Nº 1773Data 02/11/2006Downloads: 0
L’OGGETTO DELL’APPELLO ED IL REQUISITO DELLA SPECIFICITA’ DEI MOTIVI.-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Rel. 111 del 18 settembre 2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1525Data 12/09/2006Downloads: 0
Se la mancata informazione sulla rischiosità dell'operazione di investimento, comporta la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni o, in subordine, la condanna dell’istituto di credito intermediario al risarcimento dei danni.-
Tribunale di Novara, sez. civile, sentenza del 05.06.2006, n° 555download riservato - non acquistabile -
Nº 1497Data 21/07/2006Downloads: 8
Se la caparra confirmatoria è volta a garantire l'esecuzione del contratto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 16.05.2006 n° 11356download riservato - non acquistabile -
Nº 1490Data 18/07/2006Downloads: 2
Se il decoro architettonico dell'edificio condominiale sia tutelabile con l'azione di manutenzione.-
Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 10.02.2005.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1471Data 07/07/2006Downloads: 0
Se opera anche per la banca il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 24.05.2006 n° 12372download riservato - non acquistabile -
Nº 1457Data 28/06/2006Downloads: 0
Se deve essere trascritta la domanda giudiziale intesa ad ottenere il rispetto dei limiti legali della proprietà.-
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 12.06.2006 n° 13523download riservato - non acquistabile -
Nº 1436Data 05/06/2006Downloads: 0
Se nelle obbligazioni del locatore vi rientra anche quella di procurare al conduttore il certificato di abitabilità dell’immobile.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 11.04.2006 n° 8409download riservato - non acquistabile -
Nº 1435Data 01/06/2006Downloads: 0
Se la violazione degli obblighi informativi da parte della banca negoziatrice, determini la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni e quindi l'obbligo alla restituzione della somma investita in tale acquisto.-
Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277download riservato - non acquistabile -
Nº 1407Data 02/05/2006Downloads: 0
Quando comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al correntista nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
Tribunale Novara, Sentenza n. 145 del 09/02/2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1315Data 29/11/2005Downloads: 0
Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2003, n. 17913
Oggetto: se l'adesione del conduttore alla richiesta di aumento del canone formulata dal locatore equivale a stipula di una nuova locazione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 749Data 28/11/2003Downloads: 2
Decreto Legislativo del 15 gennaio 1992 n. 50 Disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei contratti commerciali tra un operatore commerciale ed un consumatoredownload riservato - non acquistabile -
Nº 3201Data 10/01/2002Downloads: 2
QUESITO N. 010: Se in caso di difformità tra la scrittura privata di regolamento di confine e le risultanze della mappa catastale quale tra le diverse indicazioni assume prevalenza
In caso di difformità tra la scrittura privata di regolamento di confine e le risultanze della mappa catastale quale tra le diverse indicazioni assume prevalenza€ 500,00