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Nº 6577Data 09/07/2025Downloads: 90
MODULO MODIFICA incarico DI INTERMEDIAZIONE PER LA vendita DI IMMOBILE CON IL QUALE L'INCARICANTE, VENDITORE, AUTORIZZA LA vendita AD UN PREZZO DIVERSO, INFERIORE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI incarico.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICANTE INTENDE MODIFICARE, NORMALMENTE DIMINUIRE, IL PREZZO RICHIESTO PER LA vendita DELL'IMMOBILE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DELL’incarico.€ 49,00 -
Nº 6074Data 28/01/2025Downloads: 124
MODULO 01 -- NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER COMPRAvendita IMMOBILIARE - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2025 - (PDF COMPILABILE)
NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER vendita IMMOBILIARE - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2025.- Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 5301Data 26/04/2024Downloads: 100
MODULO 13 - NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER vendita IMMOBILE DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE Immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per vendita immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il costruttore incarica l’agenzia di individuare clienti interessati ad acquistare l’immobile che sta costruendo con la previsione che il contratto preliminare verrà sottoscritto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.400,00 -
Nº 6014Data 12/04/2024Downloads: 14
MODULO 05 - NUOVO incarico DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAvendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento novembre 2022 - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da acquistare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 392Data 25/04/2016Downloads: 26
QUESITO N. 692: SE E’ VALIDO L’incarico DI MEDIAZIONE E IL PRELIMINARE DI vendita REDATTO PER SCRITTURA PRIVATA DA SOGGETTO STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA .
SOLUZIONE. Poiché non esiste una specifica normativa che ci permetta di rispondere con assoluta certezza al quesito sottopostoci, nell’ipotesi in cui l’ agenzia immobiliare riceva da parte di un cittadino straniero, che risiede all’estero e non conosce la lingua italiana, incarico di mediazione per l’acquisto e/o la vendita di un immobile sito in Italia, consigliamo, per la validità del contratto di mediazione e del preliminare di vendita, applicare per analogia le disposizioni previste dalla “legge notarile (L.89/1913), attraverso i seguenti passaggi: 1) Recarsi, unitamente al cittadino straniero, da un notaio; 2) Nel caso in cui il Notaio conosca la lingua del cittadino straniero, nella qualità di pubblico ufficiale, dovrà redigere l’atto di conferimento di incarico mediatorio (di mediazione) in entrambe le lingue (Italiana e straniera) con contestuale lettura del contenuto al cittadino straniero. 3) Nel caso in cui il Notaio non conosca la lingua straniera, la redazione dell’atto in lingua straniera e la sua contestuale lettura dovrà essere effettuata da un interprete, scelto dalle parti; 4) Autenticazione delle sottoscrizioni ad opera del notaio con deposito del relativo atto presso il suo archivio;€ 20,00 -
Nº 6482Data 12/02/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI incarico CONCLUDONO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA COMPRAvendita CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".download riservato - non acquistabile -
Nº 6019Data 28/01/2025Downloads: 37
MODULO 04 - NUOVA SCHEDA INFORMATIVA COMPRAvendita - ALLEGATO incarico / PROPOSTA D'ACQUISTO - AGGIORNATA APRILE 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAvendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per compravendita - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 4.095,00 -
Nº 5523Data 24/09/2021Downloads: 27
PARERE N. 929 - SE UN AGENTE IMMOBILIARE È OBBLIGATO A RITIRARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO NON CONFORME, PER PREZZO O CONDIZIONI DI PAGAMENTO/TEMPI, ALL’incarico DI vendita IMMOBILIARE CONFERITOGLI DAL VENDITORE.
Al quesito sottoposto può essere data risposta affermativa.- Infatti, per quanto nessuna norma lo preveda e neppure è stata riscontrata alcuna altra fonte autorevole che abbia trattato l’argomento, a parere di chi scrive, non può dubitarsi circa la sussistenza di un obbligo in capo al mediatore di ritirare anche proposte difformi alle condizioni statuite al momento dell’incarico.........€ 29,00 -
Nº 5415Data 13/02/2021Downloads: 17
PARERE N. 912 -SE L’incarico DI MEDIAZIONE PER LA LOCAZIONE O LA vendita DI UN IMMOBILE INTESTATO AD UNA PERSONA INTERDETTA, PUÒ ESSERE CONFERITO LIBERAMENTE DAL TUTORE O NECESSITA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE”.
La risposta è negativa, nel senso che l’incarico di mediazione non può essere liberamente conferito dal tutore, quale rappresentante degli interessi dell’incapace, prima dell’intervenuta autorizzazione del giudice tutelare. L’articolo 374 c.c. dispone infatti, al punto numero ...€ 29,90 -
Nº 5142Data 31/10/2019Downloads: 130
MODULO - ACCORDO TRA AGENZIE IMMOBILIARI - DELEGA GESTIONE incarico DI vendita - LOCAZIONE
quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare nel caso in cui l'agenzia incaricata per la vendita - locazione di un immobile intenda delegare lo svolgimento delle attività ad altra agenzia .- L'accordo prevede che l'agenzia incaricata delega l'altra a trovare un acquirente ed a ritirare una proposta con l'intesa che ognuno varrà pagato dal proprio cliente€ 200,00 -
Nº 650Data 25/06/2018Downloads: 41
ALLEGATO incarico DI MEDIAZIONE PER vendita CON PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE A CARICO DELL'ACQUIRENTE
Da allegare all'incarico di mediazione nell'ipotesi in cui l'agenzia immobiliare per accordi con l'impresa di costruzione offra la possibilità che l'immobile sia ristrutturato chiavi in mano a spese dell'acquirente secondo progetto presentato già al momento in cui l'immobile è propost.-€ 100,00 -
Nº 383Data 11/04/2016Downloads: 147
MODULO- incarico DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALLA vendita IMMOBILIARE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta l'agente immobiliare in una fase precedente al conferimento di incarico di mediazione, viene delegato a svolgere attività di verifiche e raccolta documenti.€ 100,00 -
Nº 312Data 16/12/2015Downloads: 217
MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI PRELIMINARE DI vendita - PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI incarico ALL'AGENZIA E DI RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO IN CASO DI vendita A TERZI
QUANDO VA UTILIZZATO? Nel caso in cui le parti dopo la stipula del preliminare e /o l'accettazione della proposta di acquisto convengono di risolvere i propri accordi ed il venditore si impegni a conferire l'incarico ad un'agenzia ed a restituire all'acquirente somme che vengono concordate in proporzione al prezzo a cui verrà rivenduto l'immobile€ 50,00 -
Nº 65Data 05/09/2014Downloads: 85
MODULO - ALLEGATO ALL’incarico DI MEDIAZIONE PER IPOTESI vendita COMPLESSO IMMOBILIARE PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI NUMERO DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di vendita sia un complesso immobiliare ipotecato e pignorato. il mediatore, pertanto, viene autorizzato a raccogliere un numero di proposte sufficienti per importi dovuti a titolo di corrispettivo, a soddisfare tutte le esposizioni debitorie , nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo, con espressa autorizzazione a trattenere le somme versate a titolo di caparra.€ 100,00 -
Nº 3492Data 09/09/2009Downloads: 9
Se può essere revocato l’incarico nel caso in cui il mediatore, a cui viene affidata in esclusiva la vendita di un immobile, non scrive gli estremi della sua iscrizione al ruolo agenti sul contratto di mediazione.-
La mancata indicazione, all'interno del contratto di mediazione eventualmente stipulato, degli estremi di iscrizione al Ruolo di cui alla Legge 39/89 da parte del mediatore che ha ricevuto l'incarico, non è di per sé causa di invalidità dell'accordo con il cliente. E' bensì vero, infatti, che l'art. 17 del d.m. 21-12-1990, n. 452 titolato "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione" prevede espressamente che non possano essere utilizzati formulari ove questi non rechino gli estremi della iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale o dei legali rappresentanti ovvero del preposto.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6075Data 28/01/2025Downloads: 73
KIT N. 1 - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAvendita: IL KIT COMPRENDE I SEGUENTI MODULI: TIPO 01 incarico DI vendita; TIPO 02 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 03 incarico DEL PROPONENTE; TIPO 04 SCHEDA INFORMATIVA IN FORMATO WORD.
Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 3.897,00 -
Nº 6078Data 27/04/2024Downloads: 21
KIT N.2. - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAvendita IMMOBILI IN COSTRUZIONE: IL KIT COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 13 incarico DEL COSTRUTTORE; TIPO 14 PRENOTAZIONE ACQUIRENTE; TIPO 15 PRESA VISIONE.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.400,00 -
Nº 6101Data 08/04/2024Downloads: 8
KIT N. 6 -SET COMPLETO CESSIONE DI AZIENDA COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 16 incarico DI vendita; TIPO 17 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 18 ALLEGATO SCHEDA AZIENDA IN FORMATO WORD; TIPO 19 incarico DELL'ACQUIRENTE.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.895,00 -
Nº 6106Data 03/04/2024Downloads: 6
KIT N. 7 -SET COMPLETO RENT TO BUY COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 20 PROPOSTA DI ACQUISTO, TIPO 21 incarico DI vendita
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.995,00 -
Nº 5261Data 03/04/2020Downloads: 6
PARERE N. 852: SE COLUI CHE DISPONE DI UN FONDO IN VIRTU' DI UN CONTRATTO DI LEASING PUO' CONFERIRE incarico DI vendita AL MEDIATORE PUR NON ESSENDO IL PROPRIETARIO
Giova premettere che con il termine leasing (derivante dall’inglese to lease, ovvero prendere/dare in locazione) si fa generalmente riferimento a quella prassi negoziale con cui l’impresa di leasing attribuisce all’operatore economico richiedente, il godimento di beni mobili ed immobili, in genere strumentali alla produzione, dietro versamento di...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 441Data 25/07/2016Downloads: 21
RECUPERO PROVVIGIONI RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’incarico DI MEDIAZIONE– IRRILEVANZA DELL’ECCEZIONE PROPOSTA (L’IMMOBILE PROMESSO IN vendita NON RISPETTAVA L’ALTEZZAM
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte promissaria acquirente per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Quest’ultima, nel costituirsi eccepiva che l’affare non si era concluso e pertanto a nulla erano dovute le provvigioni in quanto l’agenzia immobiliare aveva sottaciuto volontariamente le caratteristiche effettive dello stabile, ed in particolare chel’immobile de quo non rispettava l’altezza minima di m. 2,70.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che,anche in presenza di un processo di formazione della volontàdelle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (Cass. Civ. sez. III n. 3438/2002)”… E’ sufficiente, dunque, che la messa in relazione delle parti contraenti sia l’antecedente fattuale ed indispensabile (principio della causalità adeguata) per pervenire, pure attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare medesimo, con la conseguenza che la prestazione del mediatore può esaurirsi solo nel ritrovamento ed indicazione di uno dei soggetti contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle successive fasi sino alla stipula del contratto definitivo (Tribunale di Salerno, Sez. II, 15/4/2009)…. Ed una volta concluso l’affare, secondo la Cassazione, non assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore , l’assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia successivamente portata a termine Cass. 05/28231)”.-Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-€ 100,00 -
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Nº 1810Data 02/02/2007Downloads: 0
Se il mediatore che abbia ricevuto incarico per la vendita di un immobile (mediazione unilaterale atipica) debba essere iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione affinchè sorga il suo diritto alle provvigioni.-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , sez. III civile, 05.09.2006 n° 19066download riservato - non acquistabile -
Nº 1646Data 04/12/2006Downloads: 11
QUESITO N. 150 : Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione.-
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Nº 6672Data 30/10/2026Downloads: 0
vendita DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONIUGE ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI – MODULISTICA PER TUTELARE L’AGENTE IMMOBILIARE, INFORMARE L’ACQUIRENTE E DISCIPLINARE IL RILASCIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENTE IMMOBILIARE RICEVE UN incarico DI vendita RELATIVO A UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI, MA LA DISPONIBILITÀ MATERIALE DEL BENE RISULTA CONDIZIONATA DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RELATIVI ALLA CRISI FAMILIARE, ALL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE, AL DIVIETO DI AVVICINAMENTO O AD ALTRE MISURE CHE POSSANO INCIDERE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO, UTILIZZO O RILASCIO DELL’IMMOBILE. È PARTICOLARMENTE INDICATO QUANDO IL CONIUGE NON PROPRIETARIO E/O I FIGLI ABBIANO UTILIZZATO L’IMMOBILE COME CASA FAMILIARE E SIA NECESSARIO VERIFICARE, PRIMA DELLA vendita, L’EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI CONSEGNARLO LIBERO DA PERSONE E COSE. A COSA SERVE? IL MODULO CONSENTE ALL’AGENTE IMMOBILIARE DI ACQUISIRE DAL VENDITORE SPECIFICHE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE E GIUDIZIARIA, SULL’EVENTUALE ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E SULLA DISPONIBILITÀ MATERIALE DELL’IMMOBILE. CONSENTE INOLTRE DI DISCIPLINARE L’INFORMATIVA DA RENDERE ALL’ACQUIRENTE, LE MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’IMMOBILE, LA CUSTODIA DELLA CAPARRA SINO ALL’EFFETTIVO RILASCIO E LA DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE DI PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE. LA MODULISTICA COMPRENDE ANCHE UNA SPECIFICA DICHIARAZIONE DI RILASCIO CONSENSUALE DELL’IMMOBILE. PERCHÉ È IMPORTANTE? LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’IMMOBILE NON COINCIDE SEMPRE CON LA SUA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ MATERIALE. IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI O DI SITUAZIONI CONNESSE ALL’UTILIZZO DELLA CASA FAMILIARE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE EVITARE DI ASSUMERE IMPEGNI SULLA CONSEGNA DEL BENE SENZA AVER PREVENTIVAMENTE VERIFICATO LA SITUAZIONE. UNA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL VENDITORE E UNA PUNTUALE INFORMAZIONE DELL’ACQUIRENTE RIDUCONO IL RISCHIO DI CONTESTAZIONI, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI E PROBLEMATICHE AL MOMENTO DEL ROGITO.€ 49,00 -
Nº 6663Data 01/10/2026Downloads: 4
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ URBANISTICHE DELL’IMMOBILE NON CONOSCIUTE NÉ CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE E, IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO incarico, NON È TENUTO A SVOLGERE APPROFONDITE INDAGINI TECNICO-GIURIDICHE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento *Avv. Francesco Brescia, innanzi al **TRIBUNALE DI COSENZA, I SEZIONE CIVILE*, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta per le irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile successivamente scoperte dall’acquirente. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: il mediatore immobiliare, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 1759 c.c., a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria e qualificata richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, *non ha, in assenza di uno specifico incarico, un autonomo obbligo di investigare, accertare e ricostruire la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile*. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva comunicato all’acquirente le informazioni in proprio possesso e il venditore aveva espressamente dichiarato la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Le difformità erano emerse soltanto diversi anni dopo la compravendita, in occasione di approfondite verifiche tecniche eseguite per l’accesso al Superbonus, e *non erano state rilevate neppure dal tecnico incaricato della perizia per la concessione del mutuo, nonostante il sopralluogo sull’immobile, né in sede di stipula dell’atto notarile*. Il Tribunale ha pertanto accertato che le anomalie non erano conosciute né conoscibili dall’agenzia mediante la diligenza professionale richiesta al mediatore e che, in mancanza di uno specifico incarico avente ad oggetto indagini tecnico-giuridiche sulla regolarità dell’immobile, nessuna responsabilità poteva esserle imputata. *La domanda proposta dall’acquirente nei confronti dell’agenzia immobiliare, diretta ad ottenere la restituzione della provvigione e il risarcimento dei danni quantificati in € 150.000,00, è stata integralmente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre accessori di legge.*download riservato - non acquistabile -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 4
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’incarico, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6593Data 21/08/2025Downloads: 75
MODULO RELAZIONE IN CORSO DI incarico CON PROPOSTA RIDUZIONE PREZZO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER RELAZIONARE IN CORSO DI incarico IL VENDITORE IN ORDINE ALLE ATTIVITA' SVOLTE E PER PROPORGLI LA RIDUZIONE DEL PREZZO DI vendita.€ 99,00 -
Nº 6580Data 25/07/2025Downloads: 6
SE IL MEDIATORE HA DOCUMENTI DELL'IMMOBILE CHE SOLO IL PROPRIETARIO POTEVA DARGLI È LA PROVA CHE AVEVA RICEVUTO L’incarico - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - LUGLIO 2025.
Importante vittoria ottenuta dallo studio d'Aragona-legale associati innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha SANCITO precisamente quanto segue:. La convenuta ___________ ____________, in sede del suo interrogatorio formale (v. ud. del 5.6. 2023), interpellata sui capi formulati dall’attore (“e) Vero che, la ____________ di ____________, in occasione della visita all’immobile, ebbe ad illustrare alla sig.ra ___________________ ____________, tutte le circostanze relative all’immobile ed alle condizioni dell’affare, ivi compreso il prezzo di vendita richiesto”; g) Vero che la proposta di acquisto formulata dalla Sig.ra ___________________ ___________in data 15.01.2019 fu – per il tramite della ____________ di ____________ - immediatamente portata all’attenzione dei venditori, sigg. ____________ ____________ e ____________ ___________, i quali dopo averla attentamente esaminata e valutata ebbero espressamente a rifiutarla ritenendo il prezzo offerto basso rispetto alle loro aspettative”), ha risposto come segue: “ho solo rifiutato l’offerta che ci fu fatta e ci fu trasmessa telefonicamente in una telefonata avvenuta tra il sig. _____ e mio marito. Io non ero presente al momento della visita. Tutto ciò che posso dire è che il sig. _____ chiamò e ha parlato con mio marito. In quella telefonata il sig. _____ ha riferito della proposta di acquisto proposta è stata rifiutata in quanto il prezzo offerto era troppo basso”. In queste risposte già si coglie l’ammissione, nemmeno tanto implicita, da parte della stessa ___________ circa l’esistenza dell’incarico di mediazione che lei e suo marito hanno conferito all’attore nonché l’esecuzione datagli da quest’ultimo, il quale ha peraltro prodotto (v. in atti) anche la planimetria ed il certificato di agibilità del loro immobile, che egli non può essersi procurato se non in occasione ed a conferma della serietà dell’incarico così affidatogli.download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’incarico DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’incarico, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 6012Data 28/01/2025Downloads: 96
MODULO 03 - NUOVO incarico DI MEDIAZIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO - AGGIORNATO GENNAIO 2025 - PDF COMPILABILE
Nuovo incarico di Mediazione allegato alla proposta di acquisto - versione ufficiale Lex Consult - Predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento GENNAIO 2025 - Si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore. Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 6476Data 24/01/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO CONCLUSO LO STESSO AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’incarico, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTI LE INESATTEZZE O DISCORDANZE FORMALI NELLA DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE FORNITA DAL MEDIATORE E QUELLO VENDUTO, LADDOVE RISULTI CHE SI TRATTA SOSTANZIALMENTE DELLA STESSA UNITA’ IMMOBILIARE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il giudice di pace, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "Le discrasie rinvenute dal confronto fra il modulo di conferimento dell’incarico all’agenzia ed il contratto di compravendita, non impediscono che l’immobile sia stato sempre correttamente identificato e individuato in ogni fase della trattativa, dal conferimento dell’incarico fino alla sua vendita".download riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAvendita -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 9
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO incarico DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6338Data 06/08/2024Downloads: 8
MODULO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMPROPRIETARIO DI COMUNICAZIONE MESSA IN vendita QUOTE ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO incarico PER LA vendita DELLE QUOTE DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.€ 99,00
























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