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Nº 302 QUESITO N.669 - AFFITTO DEL FONDO RUSTICO O DEL TERRENO AGRICOLO - DURATA MINIMA CONTRATTUALE

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I contratti di affitto di fondi agricoli hanno, ai sensi dell’art.1 della legge 3 maggio 1982, n. 203, una durata minima di 15 anni. La durata è di 6 anni, invece, in caso di affitto particellare di terreni montani ed in caso di terreni montani destinati ad alpeggio in cui sono compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame. L'art. 45 della predetta normativa stabilisce che sono validi fra le parti, anche in deroga alla vigente normativa sui contratti agrari, gli accordi stipulati per comparti di tempo inferiori con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro delegazioni provinciali. La registrazione va effettuata entro 30 giorni; nondimeno è prevista la possibilità di accorpare più contratti in un’unica denuncia cumulativa annuale, ma a condizione che non siano formati né per atto pubblico né per scrittura privata autenticata.
Autore Avv. Umberto Imbriano
Data pubblicazione 26-11-2015
Data aggiornamento 26-11-2015
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