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Nº 6431Data 13/12/2024Downloads: 2
L'assemblea non può deliberare di occupare un terrazzo individuale con antenne di altri condomini.
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Nº 5431Data 06/03/2021Downloads: 6
LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE IN ORDINE ALL’ESISTENZA DELL’AGIBILITÀ NON PUÒ ESSERE NEPPURE IPOTIZZATA QUANDO L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE È AVVENUTA E SI È CONCLUSA PRIMA DELLA ULTIMAZIONE DELL’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2020 Highlight: sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: La risoluzione del contratto di compravendita non può mai essere richiesta in confronto al mediatore, che per quanto abbia intermediato l’affare, resta terzo estraneo relativamente alle obbligazioni che discendono da tale contratto. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’agenzia immobiliare ha svolto una attività di mediazione ed è parte esclusivamente del contratto di mediazione e non del contratto di compravendita che ne costituisce la logica consecutio ( Cfr: Cass. Civ. prima sezione sent. N. 568/1974)”; Secondo principio: Una responsabilità del mediatore in ordine all’esistenza dell’agibilità non può essere neppure ipotizzata quando l’attività di intermediazione è avvenuta e si è conclusa prima della ultimazione dell’immobile. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’assenza del certificato di agibilità dedotto dagli attori come causa del mancato atto definitivo di compravendita non poteva essere conosciuto dalla convenuta agenzia atteso che la proposta immobiliare è stata sottoscritta per l’appartamento ancora in fase di costruzione.”€ 49,00 -
Nº 431Data 04/07/2016Downloads: 34
QUESITO N. 706: Quali sono le conseguenze della vendita nell'ipotesi in cui l'immobile, contrariamente da quanto dichiarato dal venditore in atto pubblico, è affetto da gravi irregolarità catastali
SOLUZIONE: L’originario art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, regolante la materia di conformità dei dati catastali, nulla dispone circa la validità della vendita di una unità immobiliare oggetto di falso accatastamento.- Solo a partire dal 31 maggio 2010 con il decreto legge n.78, l’art. 19, comma 4, così come modificato in sede di conversione, ha dettato nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo, all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n.52, un ulteriore comma, il comma1-bis, il quale sancisce espressamente la nullità dell’atto di compravendita in caso di non conformità tra le planimetrie ed i dati contenuti nell’atto stesso e quanto registrato/depositato in catasto tuttavia, detta norma, non ha efficacia retroattiva.- Per tale motivo, la vendita, avvenuta nel 2002, di un subalterno oggetto di falso accatastamento costituisce un atto valido ed efficace che non impedisce la commerciabilità del bene in quanto trattasi di una semplice difformità.- Tale vizio può essere, invero, sanato con l’adeguamento catastale da parte del venditore, il quale dovrà quindi presentare una planimetria catastale corretta, ovvero conforme allo stato di fatto e pagare i relativi oneri e sanzioni che saranno, pertanto, a suo carico.- Qualora, invece, il falso accatastamento celasse qualcosa di più che una semplice difformità, ossia un vero e proprio abuso edilizio, è prevista, dal codice civile e dalle leggi collegate, la nullità assoluta contrattuale.- Difatti, l’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione.- Si badi, però, che - in entrambi i casi - la falsa dichiarazione di conformità catastale può determinare: • sotto un profilo civilistico, un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico del venditore nei confronti dell’acquirente, con conseguente risarcimento del danno (che potrebbe anche integrare la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.); • sotto un profilo penalistico, la configurazione del reato di falso in atto pubblico (art. 483 c.p.).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 4312Data 07/12/2011Downloads: 3
Domanda di rilascio del certificato di agibilità
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Nº 3431Data 24/07/2009Downloads: 0
Indici ISTAT - giugno 2009.-
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Nº 2431Data 12/05/2008Downloads: 2
Antiriciclaggio poco applicato: Il 40% dei mediatori non è in regola con le norme del decreto 231/07
Interessante articolo pubblicato sul sole24ore che esamina l'applicazione da parte dei mediatori della normativa sull'antiriciclaggio a distanza di un anno dall'entrata in vigore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1431Data 29/05/2006Downloads: 1
Se l’acquirente può legittimamente rifiutarsi di stipulare l’atto pubblico, se solo in tale sede scopre che l’immobile non appartiene al promettente venditore, benchè questi sia dotato di procura da parte dell’effettivo proprietario.-
Cassazione SS.UU. civili, sentenza 18.05.2006 n° 11624download riservato - non acquistabile -
Nº 4315Data 01/01/2002Downloads: 0
Sentenza vittoriosa dello Studio d'Aragona emessa dalla Corte di Appello di Salerno - Sez. Civ.- emessa in data 30/08/2011 n. 958
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Nº 4316Data 01/01/2002Downloads: 0
Sentenza n.958/11 emessa dalla Corte di Appello di Salerno
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Nº 5955Data 07/06/2023Downloads: 14
PARERE 988: SE È LEGITTIMO PATTUIRE ALL’INTERNO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 431 98 CHE IL DEPOSITO CAUZIONALE SARÀ IMPRODUTTIVO DI INTERESSI
Come meglio si specificherà nella motivazione, è estremamente arduo fornire una risposta univoca al quesito. Infatti, a causa della lacuna normativa e giurisprudenziale la questione appare piuttosto ondivaga ed incerta, motivo per cui cercheremo di ricostruire ed analizzare nel dettaglio non solo il pensiero del legislatore e della giurisprudenza, ma anche l’orientamento dottrinale che si è venuto a modellare a seguito dell’entrata in vigore della legge 431/1998. A tal riguardo di estrema rilevanza è la sentenza del Tribunale di Modena, nella quale viene sancito il principio secondo cui “la clausola ……€ 99,00 -
Nº 5759Data 29/09/2022Downloads: 5
PARERE N. 910 - QUANDO IL LOCATORE DI UN CONTRATTO AD USO ABITATIVO È UNA DITTA INDIVIDUALE, PUÒ ADOTTARE LE MOTIVAZIONI USO PROPRIO DI CUI ALLA LETT A ART. 3 L. 431/98.
La risposta, per quanto debba essere obbligatoriamente resa con ogni riserva, stante l’assenza di precedenti specifici, può essere verosimilmente affermativa.- Come noto l’'art. 3, della Legge n. 431/1198, rubricato Disdetta del contratto da parte del locatore, prevede testualmente che: «1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del......€ 200,00 -
Nº 5558Data 23/11/2021Downloads: 11
Mancata registrazione del contratto di locazione concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998
Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9475 del 09/04/2021 Locazione ad uso abitativo - Art. 13, comma 7, l. n. 431 del 1998, come sostituito ex art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015 - Espressione "entrata in vigore della presente legge" - Interpretazione - Conseguenze - Mancata registrazione del contratto concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Nullità relativa di protezione - Fondamento. Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi". © Riproduzione Riservatadownload riservato - non acquistabile -
Nº 1429Data 06/09/2002Downloads: 369
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 LIBERO ( quattro + quattro )
contratto di locazione ad uso abitativo ex L.431/98 libero€ 1.000,00 -
Nº 5393Data 23/12/2020Downloads: 5
PARERE 907 - Se la società semplice, che abbia stipulato in qualità di locatore una locazione abitativa, può inviare disdetta alla prima scadenza, adottando i motivi previsti dall’art. 3 dalla legge 431/98 allorquando il locatore sia una persona fisica?
Orbene, la Giurisprudenza e Dottrina sono concordi nel ritenere che i soggetti che agiscono in qualità di soci di una società semplice, non godendo di personalità giuridica autonoma, si trovano in una posizione sostanzialmente analoga a quella di chi agisce come semplice persona fisica...€ 49,00 -
Nº 4621Data 15/01/2013Downloads: 43
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICHE. (ex artt. 1571 del c.c. e 1, co. 2/C e 4 L. 431/98)
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Nº 4280Data 20/10/2011Downloads: 4
CONTRATTO DI LOCAZIONE LIBERO NON SOGGETTO ALLA l. 431/98 (Immobili storici, artistici, ecc.)
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Nº 794Data 14/10/2004Downloads: 3
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 sulle locazioni abitative
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Nº 717Data 08/03/2004Downloads: 82
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-€ 1.000,00 -
Nº 864Data 05/09/2002Downloads: 63
LETTERA di recesso del conduttore dalla locazione ex L. 431/98
recesso anticipato dell'inquilino€ 300,00 -
Nº 6040Data 15/09/2023Downloads: 2
LOCAZIONI AD USO ABITATIVO, RINNOVAZIONE TACITA DI CONTRATTO CON CANONE ULTRALEGALE
Cassazione civile, sez. III, 24 Maggio 2023, n. 14392. Pres. Frasca. Est. Iannello. Canone ultralegale - Rinnovazione tacita del contratto nella vigenza della l. n. 431 del 1998 - Azione di riduzione del canone ex art. 79 della l. n. 392 del 1978 - Esperibilità - Ambito di applicazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5977Data 30/06/2023Downloads: 4
NELLA COMUNICAZIONE DEL LOCATORE DI DINIEGO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MOTIVO
Cassazione civile, sez. VI, 09 Febbraio 2023, n. 3938. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Specificazione del motivo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 3, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Necessità - Finalità - Verifica della realizzabilità e serietà dell'intento del locatore e tutela sanzionatoria - Fattispeciedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5944Data 30/05/2023Downloads: 1
Locazione abitativa: recupero somme corrisposte in eccesso e decadenza del termine semestrale
Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5886Data 24/03/2023Downloads: 23
Il contratto di locazione e l’aggiornamento istat del canone di locazione
Nella locazione (ad uso commerciale ex art. 32 legge 27.07.1978 n. 378 o abitativo ex art. 24 legge 27.07.1978 abrogato ex art. 14 legge 9.12.1998 n. 431) può essere previsto l’adeguamento del canone di locazione all’istat..download riservato - non acquistabile -
Nº 5826Data 13/01/2023Downloads: 9
Contratto a canone concordato: quali sono i vantaggi
Il contratto a canone concordato, ex legge n. 431/1998, presenta numerosi vantaggi sia per il locatore che il conduttore e diverse agevolazioni fiscali.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5673Data 29/04/2022Downloads: 24
La prelazione legale nella locazione – Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 226-2006/C
1. Concetti Con l’espressione “prelazione urbana” si intende identificare la prelazione collegata al rapporto di locazione avente per oggetto una costruzione urbana, previsto da un lato dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392; da un altro lato dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; infine dall’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 sulle dismissioni del patrimonio pubblico. La prima ipotesi viene solitamente qualificata come prelazione commerciale, la seconda come prelazione abitativa … seguedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5534Data 21/10/2021Downloads: 7
Affitti brevi: la guida completa
Il codice civile, all'art. 1571, definisce la locazione come quel contratto mediante il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo e verso pagamento di un determinato corrispettivo. Quando tale contratto ha ad oggetto un bene immobile, che viene locato per finalità abitative da una parte (detta locatore) a un'altra (detta conduttore), la legge n. 431/1998 prevede di norma una durata minima di quattro anni, con possibilità di un rinnovo, alla scadenza, per ulteriori quattro anni...........download riservato - non acquistabile -
Nº 5426Data 26/02/2021Downloads: 29
GUIDA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO TRANSITORIO
Il contratto transitorio è un contratto di affitto che ha una durata minima di un mese e una durata massima di 18 mesi. Ecco perché si chiama “transitorio”, proprio perché definisce un intervallo di tempo limitato rispetto ad altri tipi di contratti di affitto. La normativa che disciplina il contratto transitorio è la Legge n.431/98, il D.M. del 05/03/199 e il D.M. Del 30/12/2002.download riservato - non acquistabile -
Nº 787Data 05/11/2018Downloads: 31
PARERE N.821: IN TEMA DI LOCAZIONI, E' VIETATO STABILE SIA IL DEPOSITO CAUZIONALE CHE LA POLIZZA ASSICURATIVA?
Preliminarmente è opportuno chiarire che nel nostro ordinamento il contratto di locazione di immobili urbani rinviene la sua disciplina fondamentalmente nelle leggi speciali n. 392/78 e n. 431/98 e, solo in via residuale rispetto a queste ultime, nelle disposizioni del Codice civile.- Nel sistema del codice civile non è dato rinvenire alcuna norma dedicata espressamente all’istituto del deposito cauzionale; un riferimento espresso si rinviene, invece, nell’art. 11 della Legge 392 citata, rubricato “deposito cauzionale”, il quale recita....parere integrale su download..€ 300,00 -
Nº 685Data 17/07/2018Downloads: 29
PARERE N°811: CHI È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRO E DI BOLLO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE?
La Legge n.431/98, stante l’assenza di un comma specifico, nulla prevede in merito al riparto delle spese di registro e di bollo di un contratto di locazione. Tuttavia l’art. 8 della legge n.392/1978, cd. “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, testualmente recita...parere integrale..clicca su download€ 30,00 -
Nº 607Data 16/03/2018Downloads: 29
MODULO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI A CANONE CONCORDATO (Versione aggiornata 2017)
Il presente modulo è aggiornato alle novità introdotte del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017.L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decretodiviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998.download riservato - non acquistabile -
Nº 567Data 20/12/2017Downloads: 17
PARERE N°760: DISDETTA TARDIVA DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE: IL CONDUTTORE PUO' EVITARE DI RILEVARLA QUALORA GRADISCA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO OPPURE LA STESSA PUO' ESSERE RILEVATA ANCHE DAL LOCATORE E D'UFFICIO DAL GIUDICE?
La risposta, seppure espressa in termini ipotetici stante l’assenza di precedenti specifici, deve verosimilmente essere negativa, nel senso che la tardività determina l’inefficacia della disdetta che può essere rilevata da tutte le parti del contratto, e quindi la prosecuzione del rapporto,.- Occorre premettere che in caso di tardivo invio della disdetta, ossia oltre i termini previsti dalla legge (art. 27 legge 392/78 e art. 3 legge n. 431 del 1998) il contratto si considera ex lege automaticamente rinnovato tacitamente per un pari periodo e alle medesime condizioni che variano a seconda della tipologia di contratto. Più precisamente, per i contratti destinati ad attività commerciale per altri 6 anni oppure 4 in caso di locazione ad uso abitativo. Pertanto, a rigor di diritto, le parti sono tenute ed obbligato a dare esecuzione al contratto per gli ulteriori 6 oppure 4 anni previsti, a seconda del tipo di locazione........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 416Data 27/05/2016Downloads: 18
Nullità del contratto di locazione ad uso abitativo per mancata o tardiva registrazione e azione di riconduzione del contratto a condizioni conformi
Nullità del contratto di locazione ad uso abitativo per mancata o tardiva registrazione; riconduzione del canone locatizio alle condizioni dettate dall'art. 13 co. VI della Legge n. 431/1998, ossia pari tre volte la rendita catastale dell'immobile.-download riservato - non acquistabile -
Nº 371Data 16/03/2016Downloads: 34
QUESITO N° 686: IL CONDUTTORE PUÒ TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA NELL’IMMOBILE LOCATO CON CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO ?
SOLUZIONE : Il conduttore ha il diritto a trasferire la propria residenza nell’immobile oggetto del contratto di affitto. Il presupposto del contratto di natura transitoria, se riferito al conduttore, consiste solo nell’utilità di disporre dell’appartamento per un tempo oggettivamente predeterminabile come limitato al momento del contratto. L’accertamento della transitorietà è legato unicamente ai requisiti previsti dall’art. 5 della legge n.431/1998, ove non è indicato alcun impedimento al trasferimento della residenza.€ 20,00 -
Nº 1227Data 26/06/2005Downloads: 20
ACCORDI TERRITORIALI PER IL COMUNE DI SALERNO
Oggetto:"Accordo territoriale per il comune di Salerno, ai sensi dell'Art.2, legge 9.12.1998 n.431 e del decreto ministeriale 5.3.99 n.67".-download riservato - non acquistabile -
Nº 1056Data 17/02/2005Downloads: 0
SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE 23 MARZO 2003
Oggetto: mancata disdetta e rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato prima del 1998 con conseguente applicabilità della Legge 431/1998.download riservato - non acquistabile