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Nº 6222Data 23/04/2024Downloads: 1
Rumore insopportabile dallo sciacquone del vicino: il condomino esasperato può pretendere il risarcimento del danno alla salute
Non è raro che all'interno di un caseggiato un condomino venga disturbato dal vicino che utilizza uno sciacquone particolarmente rumoroso.download riservato - non acquistabile -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 37
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILAsciaRE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE QUOTE CONDOMINIALI E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 635Data 24/05/2018Downloads: 23
LA PROPOSTA È NULLA SE IL COSTRUTTORE NON RILAscia FIDEIUSSIONE AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE
Il Tribunale di La Spezia - Sentenza del 9 07 2016 - ha stabilito che qualora all'atto dell'accettazione della proposta il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria il contratto è nullo e tale nullità non può essere sanata dal rilascio successivo.€ 1,00 -
Nº 2801Data 16/02/2009Downloads: 0
QUESITO N. 316: Se le donazioni effettuate in vita e le disposizioni ereditarie effettuate in favore dei propri fratelli e sorelle della coniuge defunta senza lasciare figli possono essere impugnate per lesione di
legittima dai fratelli e le sorelle dell’altro coniuge anch’esso defunto senza lasciare figli.-€ 500,00 -
Nº 6540Data 17/04/2025Downloads: 5
Immobili condominio e locazioni. L’immobile in comodato è “precario” va rilasciato, anche se adibito ad abitazione familiare.
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Nº 6362Data 12/09/2024Downloads: 16
Vendita casa, cosa è obbligatorio lasciare?
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Nº 6133Data 07/12/2023Downloads: 2
SFRATTO IN CASO DI SUB-AFFITTO, L'INQUILINO DEVE LAsciaRE CASA?
Il contratto di sub-locazione è strettamente legato a quello di locazione principaledownload riservato - non acquistabile -
Nº 5765Data 05/10/2022Downloads: 6
E se il cane del vicino non ci lascia dormire?
Il nostro ordinamento è molto chiaro, chi possiede un animale ma non ne impedisce o addirittura ne provoca lo strepito, è perseguibile penalmente per il reato contemplato dall'art. 659 c.p, che punisce chi disturba le occupazioni ...download riservato - non acquistabile -
Nº 5757Data 21/09/2022Downloads: 2
scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La Corte dei Conti è un organo dello Stato Italiano di rilievo costituzionale con funzioni di natura amministrativa, giurisdizionale e di controllo sull'attività di spesa per garantire il funzionamento della finanza pubblica attraverso ....download riservato - non acquistabile -
Nº 5576Data 05/01/2022Downloads: 14
PARERE N. 922 - SE IL VENDITORE È LEGITTIMATO A CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL SALDO LADDOVE ERA STATO PATTUITO CHE SAREBBE STATO CORRISPOSTO SOLO DOPO L’ATTESTAZIONE DELL’AMMINISTRATORE E QUESTI NON PUO' RILAsciaRLA?
Al quesito occorre rispondere obbligatoriamente in termini ipotetici, stante la mancata individuazione di un precedente specifico.- In linea di principio il venditore non ha diritto alla consegna del saldo, in quanto non si è verificato l’evento a cui era condizionato il pagamento, ovvero il rilascio di attestazione da parte dell’amministratore di assenza di oneri e debiti pregressi.- In definitiva, nel caso di specie il venditore ha garantito la prestazione dell’amministratore e chiaramente ne risponde in confronto all’acquirente nel momento in cui questi non adempia.- Al contrario, invece, deve escludersi che l’amministratore ne risponda in confronto al venditore.........€ 29,90 -
Nº 5532Data 21/10/2021Downloads: 11
PARERE N.953 - COSA SUCCEDE SE SOLO UNO DEI DUE CONDUTTORI INVII RECESSO O DISDETTA E RILASCI L’IMMOBILE MENTRE L’ALTRO CONTINUA AD ABITARLO. SI DETERMINA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO? CON UNO O CON ENTRAMBI? DIVENTANO INADEMPIENTI ALL’OBBLIGO DI LAsciaRLO?
Seppur risalente, una pronuncia della Corte di Cassazione1, confermata poi da una più recente pronuncia del Tribunale di Milano2, ha statuito il principio per cui, all’interno di un rapporto locatizio plurisoggettivo, ogni parte conduttrice è obbligata in solido: non si ha, quindi, un’obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori.............€ 29,90 -
Nº 5526Data 12/10/2021Downloads: 13
PARERE 955 - Se la presenza di un soppalco abusivo costituisca motivo di invalidità del contratto di locazione di un immobile commerciale, anche nel caso in cui il conduttore, consapevole di tale irregolarità,abbia rilasciato una liberatoria in tal senso.
La risposta è da intendersi di segno assolutamente positivo. In linea di principio la presenza di irregolarità edilizie non inficia la validità del contratto di locazione, in particolar modo di un immobile commerciale.- In punto la Giurisprudenza chiarisce che l’irregolarità può essere motivo di scioglimento del contratto solo allorquando non consenta l’inizio dello dello svolgimento dell’attività per il quale il locale era stato locato.- Da ultimo in tal senso la pronuncia della ..............€ 29,00 -
Nº 5165Data 05/12/2019Downloads: 28
PARERE N. 868 SE E' LEGITTIMO IL RIFIUTO DELL'ENTE EROGATORE DI SERVIZI DI ATTIVARE l'UTENZA (ACQUA, LUCE, GAS) AL NUOVO CONDUTTORE E DI MONTARE IL CONTATORE OPPONENDO LA SUSSISTENZA DI ARRETRATI LAsciaTI DAL PRECEDENTE CONDUTTORE
Giova premettere che non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione con una qualche forza normativa si rinviene all'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07. In tale atto la voltura viene definita come: “la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”. *** In ambito giuridico, tale situazione configurerebbe una cd. “novazione soggettiva passiva” o anche “cambio di intestazione”: dunque, il contratto resterebbe il medesimo, mentre cambierebbe l’utente. Questo tipo di configurazione, tuttavia, determina dei problemi, in quanto la fattispecie sembrerebbe ricadere nell’ambito dell’istituto della novazione, come disciplinata dal primo comma dell’ art. 1230 c.c, il quale dispone testualmente che l’obbligazione “si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi”.- Con la novazione soggettiva passiva, quindi...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 646Data 21/06/2018Downloads: 8
PARERE N°798: QUANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE È VINCOLATA AD OTTEMPERARE AL PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA PRIMA DI RILAsciaRE UNA CONCESSIONE EDILIZIA?
Il parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 è da considerarsi obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione Comunale, “tanto da costituire atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio” (Cons. Stato Sez. V, 23/02/2018, n. 1146). L’efficacia vincolante del parere della Soprintendenza viene meno nel caso in cui sia reso oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione paesaggistica: in tale caso, infatti, “l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” (art. 146, comma 9).-€ 30,00 -
Nº 569Data 20/12/2017Downloads: 8
PARERE N. 762: IL CONVIVENTE CHE LAscia L'IMMOBILE PUO' LIBERARSI DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE?
La risposta è affermativa, nel senso che il recesso dal contratto di locazione può essere effettuato anche da uno solo dei conduttori in solido.- Tale recesso, però, potrà essere esercitato solo laddove sussistano i requisiti normalmente richiesti dalla legge affinchè il recesso sia ammissibile.- Come ben noto, infatti, la Legge 392/1978 prescrive che il conduttore può recedere dalla locazione, dandone preavviso di sei mesi, solo ove sussistano gravi motivi, oppure – anche in mancanza di gravi motivi – ove tale facoltà sia riconosciuta dal contratto stesso.- Naturalmente, ove pure il recesso del convivente sia legittimo, quest’ultimo resterà in ogni caso obbligato in confronto all’altro ex convivente a contribuire alle spese per garantire un alloggio al figlio minore nell’ambito del più ampio contributo dovuto per il mantenimento del figlio..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 538Data 26/05/2017Downloads: 5
PARERE N° 750: SE UN EREDE E' LEGITTIMATO AD INCASSARE I BUONI FRUTTIFERI POSTALI LAsciaTI DAL DEFUNTO SENZA LA FIRMA DEGLI ALTRI COEREDI?
La risposta è affermativa, parere integrale cliccando su download....€ 50,00 -
Nº 420Data 16/06/2016Downloads: 50
LETTERA - DIFFIDA DELL’ACQUIRENTE AL VENDITORE DI CONSEGNA CHIAVI E DI IMMEDIATA RIMOZIONE DI OGGETTI LAsciaTI NELL’IMMOBILE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui dopo la stipula del rogito, il venditore non provveda a consegnare le chiavi dell'immobile e a liberalo da cose di sua proprietà.€ 20,00 -
Nº 4651Data 30/03/2013Downloads: 0
È CAOS PER LA scia ENTRO IL 12 MAGGIO: GLI AGENTI IMMOBILIARI RISCHIANO DI NON POTER PIÙ ESERCITARE.
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Nº 3976Data 28/10/2010Downloads: 2
scia E DIA: possono convivere tra loro o l’una esclude l’altra?
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Nº 3948Data 14/10/2010Downloads: 0
Quando è necessaria la scia.-
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Nº 3942Data 07/10/2010Downloads: 0
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (scia): il parere del Ministero dell’Ambiente del 9 settembre 2010.-
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Nº 3672Data 07/12/2009Downloads: 1
Se il promettente venditore è responsabile nel caso in cui, dopo la stipula del preliminare, non sia possibile procedere alla sottoscrizione del rogito per la mancanza del certificato di agibilità dovuta all’inerzia del Comune che dovrebbe rilasciarlo.-
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Nº 2898Data 26/03/2009Downloads: 6
Il conduttore, se non lascia l'immobile dopo la cessazione del contratto, deve pagare solo l'indennità di occupazione e non anche il canone di locazione.-
Il documento contiene una breve analisi della sent. Corte di Cassazione, Sezione III civile del 25 febbraio 2009 n. 4484.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 2087Data 27/06/2007Downloads: 0
Se è suscettibile di revoca il provvedimento di confisca dei terreni e delle opere illecitamente costruite nel caso il comune abbia rilasciato il permesso in sanatoria per realizzare l'immobile
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. penale in data 29.05.2007, n. 211125.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1886Data 27/03/2007Downloads: 1
QUESITO N. 184 : Chi succede al de cuius nel caso in cui questi muore senza lasciare prole né genitori?-
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Nº 1308Data 22/11/2005Downloads: 42
Lettera del venditore all'amministratore di autorizzazione a rilasciare informazioni al mediatore con relativo modulo
La situazione condominiale dell'immobile da intermediare: una questione fonte di innumerevoli problemi per ogni intermediario. Lo Studio D'Aragona con questo documento offre, ancora una volta, uno strumento utilissimo, e che non è possibile reperire altrove, per azzerare sin dall'inizio del rapporto ogni eventuale futura contestazione.....€ 300,00 -
Nº 6670Data 16/10/2026Downloads: 2
MODULO - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PER LA RICERCA DEL FASCICOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEGLI ESTREMI DELLA PRATICA – UTILIZZABILE ANCHE DALL’AGENTE IMMOBILIARE.
Quando deve essere utilizzato: istanza da utilizzare quando occorra acquisire dal Comune il fascicolo edilizio o la documentazione relativa a interventi eseguiti su un immobile, ma il proprietario o l’agente immobiliare non conoscano il numero, la data di protocollo o gli altri estremi identificativi delle relative pratiche.- Il modulo consente di richiedere formalmente l’accesso all’intero fascicolo edilizio e alle eventuali *CILA, CILAS, scia, permessi di costruire, varianti, elaborati progettuali, comunicazioni di inizio e fine lavori e ulteriori atti amministrativi o tecnici* riferibili all’immobile o al fabbricato nel quale lo stesso è ricompreso.- La richiesta può essere utilizzata anche quando sull’immobile siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico o lavori agevolati mediante *Ecobonus, Superbonus ex art. 119 D.L. 34/2020 o altri bonus edilizi*, ma non sia più disponibile la relativa documentazione tecnica o non siano conosciuti gli estremi della pratica presentata presso il Comune.- Il modulo è formulato sulla base dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, che consente al richiedente, quando non conosca gli estremi del documento, di indicare *gli elementi idonei a consentirne l’individuazione*, quali indirizzo dell’immobile, dati catastali, nominativo del proprietario, periodo degli interventi, tipologia dei lavori ed eventuali tecnici o imprese coinvolte.- La modulistica recepisce i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di accesso alle pratiche edilizie, *non può essere necessariamente pretesa la preventiva conoscenza del numero o della data di protocollo*, quando il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a consentire all’Amministrazione di individuare il fascicolo e svolgere la relativa ricerca.- Il modello contempla anche l’utilizzo da parte dell’*agente immobiliare incaricato della vendita*, distinguendo l’ipotesi in cui questi operi quale delegato del proprietario da quella in cui faccia valere un proprio interesse diretto, concreto e attuale collegato all’attività di mediazione e alla tutela della propria posizione professionale.- Il modulo contiene, in separata pagina, un *allegato giurisprudenziale* dedicato alla posizione del mediatore, con richiamo a *Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6881*, che ha riconosciuto la legittimazione di una società di mediazione immobiliare all’accesso al titolo edilizio e agli atti endoprocedimentali quando la documentazione risulti strumentale alla tutela di una propria posizione giuridica.- L’istanza è particolarmente utile nella fase preparatoria della compravendita, quando sia necessario ricostruire preventivamente la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, acquisire la documentazione mancante e consentire alle parti e ai rispettivi professionisti di effettuare le opportune verifiche prima della proposta di acquisto, del preliminare o del rogito notarile.- *Avvertenza:* la mera esistenza di un incarico di mediazione non garantisce automaticamente, in ogni caso, la legittimazione autonoma dell’agente immobiliare all’accesso. Ove non ricorra uno specifico interesse proprio dell’agente, resta preferibile l’utilizzo della delega del proprietario prevista nel modulo.-€ 49,00 -
Nº 6665Data 08/10/2026Downloads: 6
MEDIAZIONE IMMOBILIARE – IL MEDIATORE DEVE INFORMARE SU CIÒ CHE CONOSCE O PUÒ CONOSCERE CON L’ORDINARIA DILIGENZA, MA NON È GARANTE DEL BUON ESITO DELL’OPERAZIONE – CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati. Responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’agenzia immobiliare, ribadendo che il mediatore deve comunicare le circostanze conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, ma, in assenza di uno specifico incarico, non è tenuto a svolgere particolari indagini tecnico-giuridiche. Il mediatore non può quindi essere considerato automaticamente responsabile per problemi sopravvenuti alla conclusione dell’affare che non fossero precedentemente conoscibili con l’ordinaria diligenza. Corte d’Appello di Venezia – settembre 2026.download riservato - non acquistabile -
Nº 6664Data 06/10/2026Downloads: 10
MODULO - ACCORDO CONSENSUALE DI SOSPENSIONE DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l’agenzia immobiliare e l’incaricante intendono sospendere temporaneamente, di comune accordo, un incarico di mediazione già in essere, senza determinarne la revoca, il recesso o la cessazione definitiva. È particolarmente utile ogniqualvolta, per esigenze sopravvenute o valutazioni contingenti, le parti ritengano opportuno interrompere temporaneamente l’attività di promozione e intermediazione, lasciando tuttavia in vita il rapporto contrattuale originario. La motivazione della sospensione resta volutamente libera, così da consentire all’agenzia di adattare il modulo al singolo caso concreto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare in modo chiaro gli effetti della sospensione ed evitare che una semplice interruzione temporanea venga successivamente interpretata come revoca dell’incarico o rinuncia definitiva al rapporto. La scrittura regola, inoltre, la sorte della durata residua dell’incarico, la ripresa dei suoi effetti alla cessazione della sospensione, il rapporto con eventuali obblighi di esclusiva e la salvaguardia dell’attività di mediazione già svolta dall’agenzia. PERCHÉ È IMPORTANTE? Una sospensione concordata ma non adeguatamente formalizzata può generare contestazioni sulla durata dell’incarico, sulla decorrenza dei termini, sull’esclusiva, sull’eventuale diritto alla provvigione e sulla possibilità dell’incaricante di rivolgersi ad altri mediatori. Il modulo Lex Consult è stato strutturato come accordo bilaterale, con specifica attenzione alle clausole potenzialmente più delicate sotto il profilo degli artt. 1341 e 1342 c.c. e della normativa consumeristica. La soluzione completa, comprensiva della disciplina delle clausole che richiedono particolare attenzione e della relativa approvazione specifica, è contenuta nel modulo.€ 49,00 -
Nº 6663Data 01/10/2026Downloads: 4
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ URBANISTICHE DELL’IMMOBILE NON CONOSCIUTE NÉ CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE E, IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO, NON È TENUTO A SVOLGERE APPROFONDITE INDAGINI TECNICO-GIURIDICHE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento *Avv. Francesco Brescia, innanzi al **TRIBUNALE DI COSENZA, I SEZIONE CIVILE*, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta per le irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile successivamente scoperte dall’acquirente. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: il mediatore immobiliare, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 1759 c.c., a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria e qualificata richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, *non ha, in assenza di uno specifico incarico, un autonomo obbligo di investigare, accertare e ricostruire la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile*. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva comunicato all’acquirente le informazioni in proprio possesso e il venditore aveva espressamente dichiarato la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Le difformità erano emerse soltanto diversi anni dopo la compravendita, in occasione di approfondite verifiche tecniche eseguite per l’accesso al Superbonus, e *non erano state rilevate neppure dal tecnico incaricato della perizia per la concessione del mutuo, nonostante il sopralluogo sull’immobile, né in sede di stipula dell’atto notarile*. Il Tribunale ha pertanto accertato che le anomalie non erano conosciute né conoscibili dall’agenzia mediante la diligenza professionale richiesta al mediatore e che, in mancanza di uno specifico incarico avente ad oggetto indagini tecnico-giuridiche sulla regolarità dell’immobile, nessuna responsabilità poteva esserle imputata. *La domanda proposta dall’acquirente nei confronti dell’agenzia immobiliare, diretta ad ottenere la restituzione della provvigione e il risarcimento dei danni quantificati in € 150.000,00, è stata integralmente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre accessori di legge.*download riservato - non acquistabile -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6656Data 03/09/2026Downloads: 16
MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILAsciaRNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E LA CESSAZIONE DELLA SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE PAGAMENTO DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL PAGAMENTO DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.€ 49,00 -
Nº 6653Data 25/08/2026Downloads: 12
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’IMMOBILE IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI ROMA, X SEZIONE CIVILE, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta. Il Tribunale ha precisato che, in assenza di uno specifico incarico, il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica sulla regolarità urbanistica e sulla commerciabilità dell’immobile. Nel caso di specie, inoltre, l’agenzia aveva adeguatamente tutelato l’acquirente, inserendo nella proposta apposite clausole che subordinavano il pagamento del prezzo alla regolarità dell’immobile e la trasformazione del deposito fiduciario in caparra confirmatoria all’esito positivo delle verifiche affidate ai professionisti dell’acquirente. Poiché l’assegno non era mai stato consegnato ai venditori, la caparra confirmatoria non si era mai perfezionata. L’agenzia, avendo agito esclusivamente quale mediatrice e depositaria fiduciaria, non poteva essere condannata al pagamento del doppio della somma. Tutte le domande proposte nei suoi confronti sono state respinte.download riservato - non acquistabile -
Nº 6652Data 28/07/2026Downloads: 6
LA REVOCA DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, QUALORA LA PROPOSTA SIA IRREVOCABILE E VENGA ACCETTATA DAL VENDITORE ENTRO IL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: LA REVOCA DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, QUALORA LA PROPOSTA SIA IRREVOCABILE E VENGA ACCETTATA DAL VENDITORE ENTRO IL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ. In tale ipotesi, infatti, la proposta accettata determina la conclusione di un affare giuridicamente vincolante e la successiva revoca del proponente non può pregiudicare il diritto alla provvigione già maturato in favore dell’agente immobiliare. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’acquirente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’agenzia immobiliare, lo ha condannato al pagamento della provvigione pattuita, pari a € 13.000,00 oltre IVA e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio.download riservato - non acquistabile
























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