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Hai cercato '' accesso agli atti '' ho trovato 2586 documenti

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  • Nº 6670
    Data 16/10/2026
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    MODULO - ISTANZA DI accesso agli atti PER LA RICERCA DEL FASCICOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEGLI ESTREMI DELLA PRATICA – UTILIZZABILE ANCHE DALL’AGENTE IMMOBILIARE.
    Quando deve essere utilizzato: istanza da utilizzare quando occorra acquisire dal Comune il fascicolo edilizio o la documentazione relativa a interventi eseguiti su un immobile, ma il proprietario o l’agente immobiliare non conoscano il numero, la data di protocollo o gli altri estremi identificativi delle relative pratiche.- Il modulo consente di richiedere formalmente l’accesso all’intero fascicolo edilizio e alle eventuali *CILA, CILAS, SCIA, permessi di costruire, varianti, elaborati progettuali, comunicazioni di inizio e fine lavori e ulteriori atti amministrativi o tecnici* riferibili all’immobile o al fabbricato nel quale lo stesso è ricompreso.- La richiesta può essere utilizzata anche quando sull’immobile siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico o lavori agevolati mediante *Ecobonus, Superbonus ex art. 119 D.L. 34/2020 o altri bonus edilizi*, ma non sia più disponibile la relativa documentazione tecnica o non siano conosciuti gli estremi della pratica presentata presso il Comune.- Il modulo è formulato sulla base dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, che consente al richiedente, quando non conosca gli estremi del documento, di indicare *gli elementi idonei a consentirne l’individuazione*, quali indirizzo dell’immobile, dati catastali, nominativo del proprietario, periodo degli interventi, tipologia dei lavori ed eventuali tecnici o imprese coinvolte.- La modulistica recepisce i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di accesso alle pratiche edilizie, *non può essere necessariamente pretesa la preventiva conoscenza del numero o della data di protocollo*, quando il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a consentire all’Amministrazione di individuare il fascicolo e svolgere la relativa ricerca.- Il modello contempla anche l’utilizzo da parte dell’*agente immobiliare incaricato della vendita*, distinguendo l’ipotesi in cui questi operi quale delegato del proprietario da quella in cui faccia valere un proprio interesse diretto, concreto e attuale collegato all’attività di mediazione e alla tutela della propria posizione professionale.- Il modulo contiene, in separata pagina, un *allegato giurisprudenziale* dedicato alla posizione del mediatore, con richiamo a *Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6881*, che ha riconosciuto la legittimazione di una società di mediazione immobiliare all’accesso al titolo edilizio e agli atti endoprocedimentali quando la documentazione risulti strumentale alla tutela di una propria posizione giuridica.- L’istanza è particolarmente utile nella fase preparatoria della compravendita, quando sia necessario ricostruire preventivamente la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, acquisire la documentazione mancante e consentire alle parti e ai rispettivi professionisti di effettuare le opportune verifiche prima della proposta di acquisto, del preliminare o del rogito notarile.- *Avvertenza:* la mera esistenza di un incarico di mediazione non garantisce automaticamente, in ogni caso, la legittimazione autonoma dell’agente immobiliare all’accesso. Ove non ricorra uno specifico interesse proprio dell’agente, resta preferibile l’utilizzo della delega del proprietario prevista nel modulo.-
    € 49,00
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    Nº 2267
    Data 28/01/2008
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    Se il notaio è obbligato, nei confronti dei clienti, a compiere le indagini relative agli atti di provenienza del bene oggetto del negozio
    Sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 30 luglio 2007.-
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    Nº 6283
    Data 11/07/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’IMMOBILE NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’attiVITÀ DI MEDIAZIONE, TRattaNDOSI DI UNA attiVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA attiVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.
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    Nº 5685
    Data 24/05/2022
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    MODULO - DELEGA DEL PROPRIETARIO AL MEDIATORE PER L’accesso ALLE PLANIMETRIE DELL'IMMMOBILE IN VENDITA O IN LOCAZIONE
    Modello di delega che l'agente immobiliare deve farsi OBBLIGATORIAMENTE rilasciare dall'incaricante al fine di poter accedere alla consultazione telematica delle planimetrie catastali. Con la pubblicazione del provvedimento regolamentare, lo scorso 20 maggio finalmente, è stata data attuazione alla legge n.233/2021 (conversione in legge del Dl 152/2021 sul Pnrr), che permette la consultazione telematica delle planimetrie catastali anche agli agenti immobiliari. La data di attivazione del servizio sarà resa nota con un comunicato del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni per l’accesso al servizio stesso, per la compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie. In attesa che vengano completati gli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal mediatore dotato di apposita delega del propriatario, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata a qualsiasi direzione provinciale o ufficio provinciale-territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega e una copia del documento di identità del delegante. L’Agenzia delle Entrate, verificata la delega trasmessa, invierà all’indirizzo pec del delegato, copia della planimetria in formato pdf.
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  • Nº 1313
    Data 28/11/2005
    Downloads: 37
    MODULO RICHIESTA atti O COPIE DOCUMENTI P.A.
    modulo da utilizzarsi per esercitare il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e per ottenere copia degli stessi
    € 500,00
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    Nº 6279
    Data 27/06/2024
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    LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRatti BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".
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    Nº 5723
    Data 15/07/2022
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    LA PRETESA DI NON PAGARE LE PROVVIGIONI NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INFORMAZIONE, QUANDO SI TRatti DI UNA INFORMAZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.
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    Nº 5592
    Data 27/01/2022
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    Contratti di locazione ad uso diverso e mancanza del certificato di abitabilità
    La disciplina che concerne i contratti di locazione, ad uso abitativo e diverso, e le obbligazioni che ne derivano, trova la sua fonte nelle norme appositamente dedicate nel Codice Civile, agli artt. 1571 e ss. nonché nella legislazione emanata in materia .......
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    Nº 5559
    Data 23/11/2021
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    Costituzione di una servitù coattiva di passaggio: criteri di determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso
    Cassazione civile, sez. II, 22 Ottobre 2021, n. 29579. Pres. Gorjan. Est. Dongiacomo. Servitù coattive - Passaggio - Definizione del tracciato - Accertamento di fatto del giudice di merito - Criteri di valutazione Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. (massima ufficiale)
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  • Nº 5455
    Data 16/04/2021
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    AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO È MEDIATORE LE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE L’INCARICO SIA STATO CONFERITO IN FORMA SCRITTA, BASTANDO CHE SIA STATA RICHIESTA E CONSENTITA L’attiVITÀ DI INTERMEDIAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NAPOLI APRILE
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui ha svolto un’attività di intermediazione che è stata determinante ai fini della conclusione dell’affare risultando del tutto il rilevante la circostanza che non abbia ricevuto in carico in forma scritta, bastando invece che sia stata richiesta la sua attività e gli sia stata consentito il relativo svolgimento. In particolare il giudice ha testualmente risposto quanto segue: “Per l’esistenza di un contratto di mediazione non occorre un incarico esplicito ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore”. II PRINCIPIO: L’incarico conferito ad altra agenzia, quando privo di data certa, non ha valore di prova documentale, ma tutt’al più può avere mero valore indiziario, per cui deve essere valutato alla luce degli altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto di disattendere la rilevanza probatoria tale documento in quanto sconfessata da altri elementi probatori, tra i quali l’e-mail intervenute dal venditore e l’agenzia attrice. In ordine alla validità probatoria dell’incarico conferito ad altra agenzia il giudice ha disposto testualmente quanto segue: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità” (Cass. s.u. 15169/2010)”.
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  • Nº 5431
    Data 06/03/2021
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    LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE IN ORDINE ALL’ESISTENZA DELL’AGIBILITÀ NON PUÒ ESSERE NEPPURE IPOTIZZATA QUANDO L’attiVITÀ DI INTERMEDIAZIONE È AVVENUTA E SI È CONCLUSA PRIMA DELLA ULTIMAZIONE DELL’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2020 Highlight: sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: La risoluzione del contratto di compravendita non può mai essere richiesta in confronto al mediatore, che per quanto abbia intermediato l’affare, resta terzo estraneo relativamente alle obbligazioni che discendono da tale contratto. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’agenzia immobiliare ha svolto una attività di mediazione ed è parte esclusivamente del contratto di mediazione e non del contratto di compravendita che ne costituisce la logica consecutio ( Cfr: Cass. Civ. prima sezione sent. N. 568/1974)”; Secondo principio: Una responsabilità del mediatore in ordine all’esistenza dell’agibilità non può essere neppure ipotizzata quando l’attività di intermediazione è avvenuta e si è conclusa prima della ultimazione dell’immobile. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’assenza del certificato di agibilità dedotto dagli attori come causa del mancato atto definitivo di compravendita non poteva essere conosciuto dalla convenuta agenzia atteso che la proposta immobiliare è stata sottoscritta per l’appartamento ancora in fase di costruzione.”
    € 49,00
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    Nº 5061
    Data 12/06/2019
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    LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI accesso ALLA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE
    accesso alla documentazione condominiale, che cosa chiedere e come domandarlo? Le norme di riferimento e i suggerimenti pratici per non sbagliare
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    Nº 625
    Data 09/05/2018
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    MODELLO REGISTRAZIONE CONTRatti DI LOCAZIONE - "VERSIONE RLI 2.0"
    Questo modello, denominato Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.
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  • Nº 436
    Data 19/07/2016
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    QUESITO N. 708: COMPRAVENDITA E RIMOZIONE accessoRI. SE, NELL’IPOTESI IN CUI NULLA È STATO PattUITO NEL PRELIMINARE, GLI accessoRI DI CUI È DOTATO L’IMMOBILE POSSONO ESSERE RIMOSSI DAL VENDITORE ALL’atto DI TRASFERIMENTO.
    SOLUZIONE Nei contratti di compravendita i BENI accessoRI condividono le stesse sorti del bene principale: nel silenzio delle parti i primi seguono le vicende traslative del secondo, salvo, trattandosi di bene immobile, sia stato diversamente pattuito per iscritto (Cass. civ. Sez. II, 20/09/2012, n. 15846), con conseguente impossibilità del proprietario di rimuovere gli stessi dall’immobile, qualora nulla sia statuito al riguardo nel relativo contratto. - PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
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    Nº 3398
    Data 09/07/2009
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    I casi in cui le modificazioni interne del sottotetto o l’innalzamento dell’ultimo piano determinano l’obbligo di versamento di un’indennità di sopraelevazione agli altri condomini.-
    Qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano dell'edificio realizza un nuovo piano o una nuova fabbrica a prescindere dal rapporto con la precedente altezza dell'edificio stesso.- La fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., secondo cui il proprietario dell'ultimo piano che esegue una sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini una indennità, è ravvisabile ogni qual volta, a seguito dell'opera realizzata, si verifichi un incremento nella volumetria e nella superficie degli spazi interessati dalle opere e ciò indipendentemente dal fatto che si sia proceduto o meno all'innalzamento dell'altezza del fabbricato.- Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 16794/07), confermando nel contempo l'inapplicabilità della norma nel solo caso in cui l'opera realizzata si limiti a semplici modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato e senza alcuna alterazione della copertura del fabbricato. La sentenza ha inoltre precisato che c'è alterazione anche nel caso in cui, ferma l'altezza del colmo del tetto, venga trasformato lo spiovente della copertura, da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenza diversa, oppure (seppur con qualche dubbio di legittimità) quando si proceda all'ampliamento della base con la costruzione di uno sporto e la conseguente estensione del tetto.- L'intervento delle Sezioni Unite pone così termine al contrasto giurisprudenziale che era sorto circa l'identificazione o meno di una sopraelevazione qualora l'intervento operato dal condomino si fosse limitato ad una mera trasformazione dei locali preesistenti mediante un minimo innalzamento dei muri perimetrali e del tetto e senza con ciò andare a realizzare veri e propri "nuovi piani o nuove fabbriche", sola condizione quest'ultima al verificarsi della quale l'ultimo comma dell'art. 1127 cod. civ. impone invece la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 6643/00). Adesso è pacifico che qualsiasi innalzamento dei muri perimetrali dell'edificio e del corrispondente tetto va a costituire una nuova fabbrica e deve essere considerato come sopraelevazione, comportante come tale l'obbligo per il condomino autore dell'intervento di corrispondere agli altri l'indennità prevista dalla legge.-
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    Nº 2064
    Data 02/02/2007
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    Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria
    Garante Privacy , provvedimento 07.12.2006 Provvedimento che riconosce il diritto di accesso ai dati personali inerenti icontratti e i movimenti e/o le operazioni concluse mediante la Banca.-
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    Nº 6647
    Data 09/07/2026
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    LA PROVVIGIONE SPETTA AL MEDIATORE ANCHE SE L'ACQUISTO AVVIENE TRAMITE PRELAZIONE DEL CONDUTTORE: RICONOSCIUTO IL NESSO CAUSALE DELL'attiVITÀ DI MEDIAZIONE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA -LEGALI ASSOCAITI - GIUGNO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio legale d'Aragona innanzi al Tribunale di Napoli, con la quale è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell'agenzia immobiliare nostra assistita in un caso in cui l'immobile oggetto di intermediazione è stato acquistato dalla società conduttrice per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione. L'agenzia immobiliare nostra assistita, infatti, aveva ricevuto incarico di vendita di un locale commerciale condotto in locazione da una società, alla quale era riconosciuto ex lege, ai sensi dell'art. 38 legge 392/1978, diritto di preferenza e priorità rispetto ad altri acquirenti. In conseguenza dell'incarico ricevuto, l'agenzia immobiliare ha provveduto a comunicare la messa in vendita del suddetto locale commerciale al conduttore e, contestualmente, a curare l'attività di promozione dell'affare. In seguito all'individuazione di un potenziale acquirente, ha curato la stipula di un contratto preliminare subordinandolo al mancato esercizio del diritto di prelazione del conduttore. A seguito della denuntiatio, redatta secondo specifiche modalità suggerite dallo scrivente Studio, il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione. Ebbene, il Tribunale di Napoli, aderendo alla nostra tesi difensiva e nonostante i pochi e non univoci precedenti giurisprudenziali in materia, ha ritenuto di condannare le parti contraenti — ivi compreso il conduttore — al pagamento di ben € 30.000,00 di provvigioni. Il Giudice ha attribuito rilievo decisivo all'attività svolta dall'agenzia immobiliare nel curare i passaggi che hanno condotto la società affittuaria a esercitare il proprio diritto di prelazione, nonché al contenuto strategico della denuntiatio, contenente tutte le condizioni economiche relative all'affare, ivi comprese le provvigioni pattuite con il promissario acquirente non prelazionario.
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  • Nº 6629
    Data 02/12/2025
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    MODULO LETTERA DEL LOCATORE agli EREDI DEL PROPRIO CONDUTTORE PER AVERE INFORMAZIONI CIRCA IL PROSEGUIMENTO DELLA LOCAZIONE CON GLI EREDI CONVIVENTI, OPPURE CIRCA LA RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE.
    QUANDO DEVE ESSERE USATO? MODULO DEVE ESSERE USATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE SIA DECEDUTO ED IL PROPRIETARIO VOGLIA RICEVERE INFORMAZIONI Dagli EREDI CONVIVENTI CIRCA LA LORO VOLONTÀ DI PROSEGUIRE LA LOCAZIONE OPPURE DI RESTITUIRE L'IMMOBILE.
    € 49,00
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    Nº 6573
    Data 25/06/2025
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    NON CI SI PUÒ SOTTRARRE agli OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRattaTO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
    Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.
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    Nº 6510
    Data 03/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE IL PREZZO VIENE CONCORDATO DOPO CHE HA MESSO RELAZIONI LE PARTI A SEGUITO DI UNA TRattaTIVA PROSEGUITA Dagli STESSI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Napoli, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “ La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attribuire all’immobile ai fini della compravendita nulla toglie all’attività di intermediazione espletata da parte attrice. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l’attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi- ciente per il buon esito dell’affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall’intermediario) all’accordo definitivo, sia dall’attività concretamente svolta dall’agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con- clusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non ri- chiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nes- so eziologico diretto ed esclusivo; è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del- le stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen- de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Pertanto, a nulla rileva che l’atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la proposta d’acquisto, né che in quell’arco temporale l’agenzia non abbia svolto più alcuna attività, né che le parti abbiano raggiunto l’accordo definitivo in autonomia.
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  • Nº 6456
    Data 13/01/2025
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    MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO agli EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL CONTRatto DI LOCAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL CONTRatto. IN TAL CASO, INFatti, IL CONTRatto SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.
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  • Nº 6370
    Data 17/09/2024
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    MODULO - OFFERTA PRELAZIONE (DENUNTIATIO EX ART 732 C.C.) DEL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE EREDITARIA agli ALTRI COEREDI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA EREDITARIA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE LEGITTIMA E' TENUTO PRELIMINARMENTE AD OFFRIRE L'ACQUISTO DELLA QUOTA agli ALTRI COEREDI COMPROPRIETARI DELLO STESSO BENE EX ART. 732. IN MANCANZA I COEREDI CHE NON HANNO RICEVUTO L'OFFERTA IN PRELAZIONE POTRANNO OTTENERE LA QUOTA CON AZIONE GIUDIZIARIA DI RISCatto MEDIANTE LA QUALE SI SOSTITUIRANNO AL TERZO ACQUIRENTE.
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    Nº 6352
    Data 03/09/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFatti, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON L'ALTRA PARTE E CON L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).
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  • Nº 6281
    Data 04/07/2024
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    MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL PROMETTENTE VENDITORE A CONSENTIRE L'accesso AL TECNICO DELLA BANCA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PERIZIA NECESSARIA ALL'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI MUTUO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE PARTE DEL PREZZO VENGA CORRISPOSTO A MEZZO FINANZIAMENTO IPOTECARIO, IL VENDITORE NON CONSENTE AL TECNICO INCARICATO DALLA BANCA L'accesso ALL'IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PERIZIA NECESSARIA ALL'ISTRUTTORE DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO.
    € 99,00
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    Nº 6278
    Data 26/06/2024
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    LE NUOVE FattiSPECIE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI A SEGUITO DI INTERVENTI CHE ABBIANO GODUTO DEL BENEFICIO DEL SUPERBONUS
    L’introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art 67 ett b bis del Tuir sta creando numeros e problem atiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata qual e sia la tipologia di interventi che poss o no costituirne i presupposti impositivi.
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    Nº 6265
    Data 29/05/2024
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    IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE ABBIA POSTO IN ESSERE DEGLI atti DI DISPOSIZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO, COME NEL CASO IN CUI ABBIA LOCATO L’IMMOBILE RIENTRANTE NELL’EREDITÀ, DIVENTA EREDE A TITOLO UNIVERSALE E RISPONDE DI TUTTI I DEBITI DEL DEFUNTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al Tribunale di Avellino - Prima Sezione Civile, in data APRILE 2024 - Nel caso di specie, È STATO CONFERMATO, INFatti, CHE SE IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ PONE IN ESSERE DEGLI atti CON I QUALI DISPONE DI BENI DEL DEFUNTO, COME NEL CASO IN CUI ABBIA AFFITTATO A TERZI UNO DEI BENI RIENTRATI NELL'EREDITÀ, CON TALI atti HA DI Fatto ACCETTATO L’EREDITÀ. PER TALE EFFETTO RISPONDERÀ CON TUTTO IL PROPRIO PATRIMONIO DI TUTTI I DEBITI DEL DEFUNTO.
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    Nº 6144
    Data 19/12/2023
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    TESTAMENTO OLOGRAFO: ANCHE UN TRattiNO PUÒ CAUSARNE LA NULLITÀ
    Per la Cassazione, anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità del testamento olografo
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    Nº 6081
    Data 30/10/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA Fatto VISIONARE L'IMMOBILE, ANCHE SE NON AVEVA INCARICO, MA LE PARTI HANNO CONSENTITO L'attiVITA'. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA.- LUGLIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, in data 2670772023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “l’art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In analogo ordine di idee, il pagamento della provvigione per l’espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. 16-01-2018, n. 869; Cass. civ., sez. II, sent. 06-12-2016, n. 24950; Cass. civ., sez II, sent. 05/12/2014, n. 25799; Cass. civ., sez. III, sent. 09-12-2014, n. 25851). Infatti, “il rapporto di mediazione si fonda sull’espletamento di un’attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile” (Cass. civ., sent. n. 1915/2015). II PRINCIPIO: ai sensi del disposto normativo di cui all' art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo, anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia (ex multis Cass. Civ. n. 7251/2005). E’ infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso, non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio (Cass. civ. Sez. 6, 26-3-2012 n. 4830; Cass. Sez. 3, 12-9-1997 n. 9004; 11-05-1998 n. 4742; 30-01- 2001 n. 1290; 15-03 2007 n. 6004).
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  • Nº 5995
    Data 06/07/2023
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    PER AGGANCIARE MANUFatti AL SOTTOBALCONE DEVO SEMPRE CHIEDERE AL PROPRIETARIO DEL BALCONE AGGETTANTE?
    Indicazioni pratiche per agganciare senza liti tende luci e altri manufatti al c.d. cielino del balcone aggettante soprastante.
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    Nº 5996
    Data 06/07/2023
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    accesso AI DOCUMENTI CONDOMINIALI, COME ESERCITARLO CORRETTAMENTE
    Il diritto dei condòmini di accedere alla documentazione condominiale è il vero grimaldello per comprendere chiaramente le dinamiche condominiali, ma bisogna accettare l'idea di farsi aiutare. Fonte: https://www.condominioweb.com/accesso-ai-documenti-condominiali-come-esercitarlo-correttamente.20750#2
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    Nº 6000
    Data 06/07/2023
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    PER AGGANCIARE MANUFatti AL SOTTOBALCONE DEVO SEMPRE CHIEDERE AL PROPRIETARIO DEL BALCONE AGGETTANTE?
    Indicazioni pratiche per agganciare senza liti tende luci e altri manufatti al c.d. cielino del balcone aggettante soprastante.
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    Nº 5971
    Data 30/06/2023
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    CESSAZIONE DELL'attiVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA NELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO E RECESSO DEL CONDUTTORE
    Cassazione civile, sez. III, 07 Marzo 2023, n. 6731. Gravi motivi - Cessazione dell’attività svolta nell’immobile - Complessiva situazione economica del conduttore - Rilevanza - Limiti - Fondamento
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