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Nº 5801Data 10/12/2022Downloads: 27
MODULO DICHIARAZIONE DI PROSEGUIMENTO DIRETTO DELLA TRATTATIVA DEL cliente INTERESSATO ALL’ACQUISTO ED IMPEGNO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELLE STESSE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è un cliente interessato all’acquisto con l’agenzia chiede di poter proseguire direttamente la trattativa con il venditore impegnandosi contestualmente a corrispondere le provvigioni in caso di conclusione dell’affare.il modulo prevede varie tutele contro il rischio scavalco€ 59,00 -
Nº 5139Data 25/10/2019Downloads: 234
MODULO - LETTERA COMUNICAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE AL cliente CHE HA VISIONATO SENZA FIRMARE IL FOGLIO VISITA
Modello di lettera da utilizzare nel caso in cui il cliente non abbia sottoscritto il foglio di visita e ci si voglia dotare della prova dell'attività svolta, inviandogli comunicazione di inoltro documentazione€ 100,00 -
Nº 4944Data 14/11/2018Downloads: 155
Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc)da inviare al cliente che ha visionato immobile con l'agenzia e si è rifiutato di sottoscrivere la scheda visita con relativo consenso privacy
Comunicazione da inoltrare all'acquirente che abbia visionato un immobile con l'agenzia ma si sia rifiutato di sottoscrivere la scheda visita cliente con relativo consenso privacy.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-€ 300,00 -
Nº 4950Data 14/11/2018Downloads: 79
Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc) per cliente che ha conferito incarico verbale
Comunicazione da inoltrare al cliente che abbia conferito incarico verbale di vendita all'agenzia e sia sia rifiutato di sottoscrivere anche il modulo con relativo consenso privacy.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-€ 300,00 -
Nº 583Data 08/01/2018Downloads: 161
MODULO ANTIRICICLAGGIO - ACQUISIZIONE INFORMAZIONI AI FINI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA clienteLA INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA
Il presente modulo va utilizzato nell'adeguata verifica al fine di rilevare eventuali anomalie in merito al profilo del cliente.download riservato - non acquistabile -
Nº 584Data 08/01/2018Downloads: 117
MODULO ANTIRICICLAGGIO - FRONTESPIZIO DEL FASCICOLO DEL cliente ART.32 D.LGS 231/2017
Il presente va utilizzato come frontespizio del fascicolo del cliente secondo quanto previsto all'art. 32 D.lgs 231/2017download riservato - non acquistabile -
Nº 566Data 15/12/2017Downloads: 72
MODULO PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SEGNALAZIONE cliente
Modulo da utilizzare in occasione del pagamento compensi per segnalazione clienti ad altri mediatori o soggetti esterni all'agenzia. La dichiarazione prevede quietanza liberatoria e impegno alla restituzione compensi nell'ipotesi in cui l'agenzia pagante abbia a restituire le provvigioni al cliente finale.€ 30,00 -
Nº 543Data 10/07/2017Downloads: 23
RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI DEL MEDIATORE NEL CASO IN CUI IL cliente VIOLI L'IMPEGNO DI ESCLUSIVA
RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI DEL MEDIATORE NEL CASO IN CUI Il cliente VIOLI L'IMPEGNO DI ESCLUSIVA .- TRIBUNALE DI SALERNO II SEZ. CIVILE 8 MAGGIO 2017.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Riconosciuto il diritto al risarcimento danni del mediatore nel caso in cui il cliente violi l'impegno di esclusiva, ovvero quello di accettazione della proposta d'acquisto conforme- Esclusa la vessatorietà della clausola penale laddove riconosca un risarcimento pari o prossimo a quello dovuto a titolo di provvigione in quanto non riconosce in favore dell'agenzia nulla di più di quanto sarebbe spettato se il consumatore avesse adempiuto ai propri impegni- Necessità che lo squilibrio di cui alle clausole vessatorie, vada valutato non in relazione a quello economico, in quanto la legge non ammette che il Giudice possa svolgere un controllo sul sinallagma contrattuale, ovvero sull'adeguatezza del prezzo o del corrispettivo che forma oggetto del contratto, che resta demandato esclusivamente alle parti, ma unicamente sul profilo normativo poichè riferito ai rapporti tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto avendo riguardo all'intero regolamento contrattuale- Va presunta la specifica trattativa laddove i patti contrattuali risultino trascritti a penna.€ 100,00 -
Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL cliente CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 6256Data 29/03/2024Downloads: 2
MODULO 28 - PROPOSTA D'ACQUISTO SEMPILIFICATA cliente ESTERO
€ 2.895,00 -
Nº 6109Data 20/11/2023Downloads: 30
MODULO DICHIARAZIONE DI RICEVUTA RESTITUZIONE PROVVIGIONI DEL cliente IN CONFRONTO ALL’AGENZIA CHE NONOSTANTE L’INTERVENUTA CONCLUSIONE DELL’AFFARE ABBIA DECISO DI RESTITUIRE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA, NONOSTANTE ABBIA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, HA DECISO DI RESTITUIRLE IN QUANTO LE PARTI HANNO DECISO, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO, OVVERO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE, DI NON STIPULARE PIÙ L’ATTO DEFINITIVO, PER MOTIVI NON IMPUTABILI ALL’AGENZIA.€ 99,00 -
Nº 5959Data 21/06/2023Downloads: 58
MODULO RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI TRA AGENZIA E cliente CON PREVISIONE DI TERMINE ESSENZIALE PER IL PAGAMENTO
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che sorge l’esigenza di rideterminare l’importo provvigionale precedentemente pattuito come pure di indicare un termine finale entro il quale il pagamento deve avvenire€ 59,00 -
Nº 5904Data 11/04/2023Downloads: 30
MODULO INCARICO NOMINALE PER SINGOLA TRATTATIVA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI IMMOBILE COMMERCIALE A SEGUITO VISITA DA PARTE DELL'AGENZIA CON cliente INTERESSATO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'AGENZIA ABBIA FATTO VISIONARE IL COMPENDIO INDUSTRIALE O COMMERCIALE IN VENDITA AD UN SOGGETTO INTERESSATO IN ASSENZA DI INCARICO DA PARTE DELLA PROPRIETA', AL FINE DI FORMALIZZARE L'INCARICO DOPO LA VISITA€ 59,00 -
Nº 5766Data 05/10/2022Downloads: 40
PARERE N. 963 - SE IL MEDIATORE E' TENUTO A RITIRARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO DI UN INTERESSATO, OPPURE A FAR VISIONARE L'IMMOBILE, LADDOVE SUSSISTA GIA' UNA TRATTATIVA IN CORSO CON ALTRO cliente
La risposta, per quanto debba essere obbligatoriamente resa con ogni riserva, stante l’assenza di precedenti specifici, pare essere verosimilmente affermativa, nel senso di seguito spiegato.- Pur non sussistendo alcuna norma che ponga espressamente un obbligo a carico del mediatore di sottoporre al venditore tutte le proposte provenienti da qualunque soggetto interessato......€ 99,00 -
Nº 5529Data 15/10/2021Downloads: 11
È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI ANCHE COLUI CHE ACCOMPAGNAVA IL cliente CHE HA FIRMATO L’ATTESTATO DI VISITA, SE POI SI È INTESTATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 2021
CORTE DI APPELLO NAPOLI 2021 - Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di mediazione immobiliare. In questo caso la CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nella persona dell’eccellentissimo Dr.ssa Lucia Minauro, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO. l’atto di appello deve essere dichiarato inammissibile quando non contenga 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La corte nell’accogliere tale eccezione ha statuito il seguente principio: “Nel caso di specie, appare evidente l’inconferenza delle generiche censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell’atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato. L’atto di appello, come specificamente si vedrà, si rivela infatti del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l’iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall’impugnante, diffondendosi, piuttosto, in una serie di considerazioni talvolta addirittura slegate dall’esame del caso concreto in esame, proposte in modo disarmonico e incoerente rispetto ai motivi posti a base della decisione impugnata”. II PRINCIPIO. il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze delle prove di primo grado, tra le quali quella consistente nella attestazione della scheda visita, dalla quale risultava non solo la presenza del soggetto firmatario, ma anche attestata la presenza del soggetto che poi ha acquistato l’immobile. la corte nel condividere tale assunto ha statuito il seguente principio: “Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha svolto un’attenta disamina del materiale probatorio emergente dagli atti del giudizio. …. la visita dell’immobile di Via G…… - P….. M…. L…. da parte di S….. P….. e S….. P……. in data ……….., con il tramite dell’agenzia I……. P…… (circostanza dimostrata dalla scheda di visita depositata in atti dall’attrice, nella quale - benché sottoscritta dal solo P….. - risultava specificato che entrambi avevano in quell’occasione visionato per la prima volta l’immobile, del quale ignoravano la messa in vendita)”;€ 49,00 -
Nº 5467Data 05/05/2021Downloads: 53
MODULO- TRANSAZIONE CON cliente CON PAGAMENTO SOMME A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO MANCATA CONCLUSIONE DELL'AFFARE A CAUSA DI RECESSO DA PROPOSTA D'ACQUISTO CONDIZIONATA
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto condizionata dall'ottenimento di mutuo, una delle parti decide di recedere dalla proposta e determinando la mancata conclusione dell'affare per effetto del mancato avveramento della condizione. A differenza del pagamento della provvigione, il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni non determina l'assoggettamento ad Iva€ 60,00 -
Nº 5287Data 06/05/2020Downloads: 135
MODULO - DICHIARAZIONE cliente DI ESONERO RESPONSABILITA AGENZIA PER RISCHI CONNESSI ALLE VISITE DURANTE EMERGENZA COVID 19
Modulo da far sottoscrivere all'acquirente che intende visionare l'immobile laddove l'agenzia non è in condizione di garantire la condizione che lo stesso sia disabitato, con esonero di responsabilità.€ 100,00 -
Nº 5126Data 11/10/2019Downloads: 17
PARERE: SE UN AGENTE IMMOBILIARE PUO' CITARE IN ITALIA UN cliente DOMICILIATO IN SVIZZERA
€ 29,90 -
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Nº 4949Data 14/11/2018Downloads: 45
Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc) da inviare al cliente che ha chiesto la valutazione immobile e si è rifiutato di sottoscrivere la relativa richiesta
Comunicazione da inoltrare al potenziale incaricante che abbia chiesto all'agenzia la valutazione del proprio immobile ma si sia rifiutato di sottoscrivere il modulo con relativo consenso privacy.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-€ 300,00 -
Nº 4940Data 13/11/2018Downloads: 54
Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc) da inviare al cliente che ha fatto richiesta di immobili in forma verbale o telefonica
Comunicazione da inoltrare all'acquirente che abbia formulato, nel corso di una visita in agenzia oppure telefonicamente, richiesta verbale di ricerca immobili.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-€ 300,00 -
Nº 606Data 08/03/2018Downloads: 377
MODULO ANTIRICICLAGGIO - ACQUISIZIONE DATI E INFORMAZIONI AI FINI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA clienteLA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL cliente
Il presente modulo va utilizzato al momento del conferimento dell’incarico di vendita e/o di acquisto ai sensi degli artt. 17-19 D.lgs.231/07download riservato - non acquistabile -
Nº 487Data 02/01/2017Downloads: 31
La normativa antiriciclaggio impone agli Agenti immobiliari gli obblighi di adeguata verifica della clientela in caso di incarico per la redazione di una stima di valutazione immobiliare?
La risposta è affermativa, nel senso che.....parere integrale disponibile... cliccando su download ...€ 100,00 -
Nº 3676Data 11/12/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui comunichi al cliente delle informazioni inesatte a causa del pessimo lavoro compiuto da un tecnico non organicamente inserito nella sua struttura aziendale, e se l'agenzia perde il suo
art. 1755 1759 responsabilità professionale del mediatore conclusione affare inadempimento scarsa importanzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 3597Data 22/10/2009Downloads: 0
Il notaio è responsabile se non informa il cliente del mancato aggiornamento delle visure.-
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Nº 3586Data 16/10/2009Downloads: 2
Se il cliente ha diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il mediatore violi l’obbligo di corretta informazione.-
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Nº 3499Data 11/09/2009Downloads: 6
QUESITO: le forme di tutela a disposizione del cliente in caso di inadempimento (mancata esecuzione dell’incarico ricevuto) da parte dell’agenzia immobiliare.-
Tribunale di Monza, sentenza 11 luglio 2003 Giurisprudenza milanese, IPSOA, 2002, 8-9, 336 Cass. civ., sez. III, 24-05-2002, n. 7630 la Cass. civ., sez. III, 16-02-1998, n. 1630, invero, "i patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. E' possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare" art. 2222 c.c. art. 2227 c.c.€ 500,00 -
Nº 3400Data 13/07/2009Downloads: 5
Se è necessario anche il consenso del cliente affinché sia valida la riduzione della somma dovuta a titolo di provvigioni effettuata unilateralmente dal mediatore.-
“In tema di mediazione, la provvigione dovuta al mediatore, quantunque oggetto di pattuizione bilaterale tra le parti, non necessita, per la sua riduzione, del consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti stesse, ben potendo il mediatore, unilateralmente, determinarsi alla detta riduzione, che si risolve, pertanto, in una parziale remissione del debito (che, come tale, non necessita dell'accettazione del debitore)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 2937Data 15/04/2009Downloads: 0
Dieci domande che potrebbero esservi rivolte dal cliente per capire se l’abitazione proposta è antisismica.-
Il questionario, che affronta anche la tematica dei danni e dei mutui, è stato estrapolato dal sito internet "Mondocasablog".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2867Data 17/03/2009Downloads: 0
Se le spese di spedizione della fattura possono essere addebitate al cliente.-
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Nº 1499Data 26/07/2006Downloads: 1
Se comporta la risoluzione sia del contratto di compravendita dei titoli, che della conseguente commissione d’acquisto, il mancato avviso al cliente della intrinseca “rischiosità” dei titoli.-
Tribunale di Firenze, sez. III civile, sentenza del 17.01.2006, n° 1142download riservato - non acquistabile -
Nº 1471Data 07/07/2006Downloads: 0
Se opera anche per la banca il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 24.05.2006 n° 12372download riservato - non acquistabile -
Nº 968Data 23/12/2004Downloads: 1
QUESITO - 098 Se il mediatore ha l'obbligo di informare il cliente della probabile espropriazione dell'immobile che intende acquistare.
€ 500,00 -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 4
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6655Data 03/09/2026Downloads: 24
MODULO – COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE DI PROSSIMA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE CON RINNOVO AUTOMATICO.
COMUNICAZIONE DA INVIARE AL cliente CONSUMATORE PRIMA DELLA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE SOGGETTO A RINNOVO AUTOMATICO, PER RICORDARE LA DATA ENTRO LA QUALE PUÒ ESSERE ESERCITATA LA DISDETTA, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 65-BIS DEL CODICE DEL CONSUMO.€ 49,00
























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