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Nº 5414Data 13/02/2021Downloads: 4
LE PROVVIGIONI SI CALCOLANO SUL PREZZO CONTENUTO DEL PRELIMINARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ABBIANO PATTUITO DI dichiarare UN PREZZO INFERIORE IN ATTO PUBBLICO –
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - CORTE DI APPELLO DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore che ha fatto visionare l’immobile ha diritto alle provvigioni anche se non ha partecipato tutta la trattativa. Secondo principio: le provvigioni si calcolano sul prezzo contenuto del preliminare risultando del tutto indifferente la circostanza che le parti successivamente in atto pubblico abbiano pattuito di dichiarare un prezzo inferiore€ 49,00 -
Nº 6441Data 30/12/2024Downloads: 8
Gli agenti immobiliari non sono più obbligati a dichiarare i compensi nell'atto di acquisto di una casa o di un altro immobile.
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Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 37
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI dichiarare IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
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Nº 1935Data 19/04/2007Downloads: 1
Se la proprietà di un immobile è trasferita per effetto di sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, l’acquirente che intenda beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza?
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Nº 5451Data 26/03/2025Downloads: 191
MODULO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI versione aggiornata marzo 2025.
DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL RICONOSCIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA PROVVIGIONE ANCHE PER LE PROPOSTE SUCCESSIVE, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.€ 99,00 -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 5612Data 04/02/2022Downloads: 17
Recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi
In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso. (massima ufficiale)..........download riservato - non acquistabile -
Nº 5447Data 31/03/2021Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”€ 49,00 -
Nº 401Data 02/05/2016Downloads: 21
Quesito n°694: L’acquisto di un immobile pervenuto per usucapione breve presenta maggiori rischi rispetto all'acquisto di un immobile pervenuto per usucapione dichiarata giudizialmente? Quali sono i possibili rimedi per ridurre gli eventuali rischi?-
Soluzione:In termini reali e probabilistici la provenienza per usucapione breve non presenta maggiori rischi rispetto a quella giudizialmente dichiarata, fermo restando la necessità di un’analisi caso per caso.- La sentenza dichiarativa dell’usucapione, infatti, è soggetta al rischio di essere impugnata ed annullata da parte di eventuali soggetti che pur avendone titolo non siano stati chiamati a partecipare al giudizio che vi ha dato luogo.- L’usucapione breve, invece, costituisce un titolo nuovo ed autonomo in favore dell’acquirente che prescinde del tutto dalla validità ed esistenza dell’usucapione che ebbe a dichiarare il venditore, salvo non si dimostri che l’acquirente non era in buona fede.- Notevoli potenzialità sono date dalla nuova soluzione offerta dalle norme sulla mediazione, che consentono di ottenere un titolo trascrivibile semplicemente mediante la relazione di un verbale che sia sottoscritto da tutti gli aventi titolo ed autenticato da pubblico ufficiale.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 239Data 24/06/2015Downloads: 26
SENTENZA VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE - TRIBUNALE DI NAPOLI
Nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall’esercizio della sua attività professionale, in particolare per aver omesso una trascrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della mediazione, e per l’effetto ottenere la ripetizione della provvigione indebitamente percepita, nonché sentire condannare al risarcimento per danni patrimoniali. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea - alla luce della elevata diligenza professionale del mediatore, che aveva proceduto ad effettuare visure ipotecarie attestanti l’immobile libero da pesi; rigettando in toto la domanda attorea non essendo ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di informazione e confermando il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 203Data 07/05/2015Downloads: 11
SENTENZA VITTORIOSA APRILE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
Nel caso di specie l’attrice aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare che la somma, data a titolo di compenso provvigionale, è stata indebitamente percepita data la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, e per l’effetto ottenere la ripetizione della stessa. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea di restituzione della provvigione versata - alla luce dell’avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita e delle posizioni giurisprudenziali riportate in sentenza e ha quindi confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 2230Data 08/01/2008Downloads: 49
MODULO - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARE
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Nº 2229Data 07/01/2008Downloads: 0
Finanziaria 2008 :Dalla casa agli abbonamenti per i trasporti pubblici. Sgravi già in vigore a partire dal 2007.
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Nº 1993Data 28/05/2007Downloads: 0
Se relativamente alla destinazione , all'uso e al godimento comune di servizi, beni o parti dell'edificio comune può presumersi la condominiabilità in mancaza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo .-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.04.2007 n° 9093.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1615Data 20/11/2006Downloads: 2
Se la nullità negoziale può essere determinata da una violazione degli obblighi informativi.-
Tribunale di Palermo, sez. III civile, sentenza del 25.11.2005, n° 3545.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1596Data 16/10/2006Downloads: 1
QUESITO N.134 : Se le agevolazioni prima casa si perdono nel caso venga locato quello stesso appartamento.-
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Nº 1597Data 13/10/2006Downloads: 2
QUESITO N.133: A chi competono le spese per abbattere le barriere architettoniche in un condominio?
€ 500,00 -
Nº 1559Data 26/09/2006Downloads: 22
Gli obblighi antiriciclaggio degli intermediari immobiliari
Nuovi obblighi antiriciclaggio per gli agenti immobiliari introdotto dalla D.M. 03/02/2006 n.143.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1525Data 12/09/2006Downloads: 0
Se la mancata informazione sulla rischiosità dell'operazione di investimento, comporta la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni o, in subordine, la condanna dell’istituto di credito intermediario al risarcimento dei danni.-
Tribunale di Novara, sez. civile, sentenza del 05.06.2006, n° 555download riservato - non acquistabile -
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Nº 1499Data 26/07/2006Downloads: 1
Se comporta la risoluzione sia del contratto di compravendita dei titoli, che della conseguente commissione d’acquisto, il mancato avviso al cliente della intrinseca “rischiosità” dei titoli.-
Tribunale di Firenze, sez. III civile, sentenza del 17.01.2006, n° 1142download riservato - non acquistabile -
Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
Nº 1471Data 07/07/2006Downloads: 0
Se opera anche per la banca il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 24.05.2006 n° 12372download riservato - non acquistabile -
Nº 1560Data 28/06/2006Downloads: 0
Nuovi obblighi antiriciclaggio per operatori non finanziari ( intermediari creditizi ).-
D.M. 03/02/2006, n. 143download riservato - non acquistabile -
Nº 1457Data 28/06/2006Downloads: 0
Se deve essere trascritta la domanda giudiziale intesa ad ottenere il rispetto dei limiti legali della proprietà.-
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 12.06.2006 n° 13523download riservato - non acquistabile -
Nº 1455Data 27/06/2006Downloads: 0
Se, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione delle regole di condotta determina la nullità dell’operazione eseguita.-
Tribunale Termini Imerese, sentenza 07.03.2006 n° 136download riservato - non acquistabile -
Nº 1540Data 16/06/2006Downloads: 3
Se è legittima l’apertura di un varco nel muro perimetrale dell’edificio condominiale.-
Sentenza n. 9036 del 19 aprile 2006download riservato - non acquistabile -
Nº 1436Data 05/06/2006Downloads: 0
Se nelle obbligazioni del locatore vi rientra anche quella di procurare al conduttore il certificato di abitabilità dell’immobile.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 11.04.2006 n° 8409download riservato - non acquistabile -
Nº 1435Data 01/06/2006Downloads: 0
Se la violazione degli obblighi informativi da parte della banca negoziatrice, determini la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni e quindi l'obbligo alla restituzione della somma investita in tale acquisto.-
Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277download riservato - non acquistabile -
Nº 1407Data 02/05/2006Downloads: 0
Quando comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al correntista nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
Tribunale Novara, Sentenza n. 145 del 09/02/2006.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1267Data 05/09/2005Downloads: 2
QUESITO N. 108 : Agevolazioni "prima casa"
Disciplina delle agevolazioni per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale dell'acquirente..................... Possibilità di mantenere il beneficio (sotto forma di credito d'imposta) in caso di alienazione, entro il quinquennio dall'acquisto, dell'immobile acquisito usufruendo dell'agevolazione.€ 500,00 -
Nº 1262Data 01/09/2005Downloads: 3
Tribunale di Salerno - sent. n° 1459/05
Sentenza con la quale il Giudice ha condannato venditore e acquirente al pagamento delle provvigioni a favore del mediatore da noi difeso nonostante che l'atto di compravendita fosse stato stipulato dopo la scadenza dell'incarico di mediazione. ------------------ Mediazione - Mancato pagamento provvigioni da parte acquirente e venditrice -scadenza termine durata incarico - irrilevanza - nesso causalità - eventuale intervento terzo mediatore - onere della prova a carico dei convenuti - detreminazione prezzo sul quale si calcola la provvigionedownload riservato - non acquistabile