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Hai cercato '' divieto di avvicinamento '' ho trovato 131 documenti

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  • Nº 769
    Data 04/10/2018
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    PARERE 819: SE È VALIDA LA DONAZIONE CON LA QUALE IL DONANTE STABILISCE IL divieto DI VENDITA DEL BENE DONATO E QUALI SONO I RISCHI IN CASO DI VENDITA IN VIOLAZIONE DI TALE divieto, PER IL DONATARIO, MA SOPRATTUTTO PER IL TERZO ACQUIRENTE.
    la risposta a tale quesito si ricava dal combinato disposto dell'art 769 C.C. che definisce contratto di donazione con l'art. 1379 C.c. disciplinante il divieto di alienazione.L ’art. 769 C.c. enuncia che: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. La donazione è, quindi, un contratto.- Questa conclusione è decisiva ai fini della soluzione del quesito che ci impegna, in quanto ci consente di applicare alla donazione ...... risposta integrale in area riservata
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    Nº 6542
    Data 17/04/2025
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    Quali le conseguenze sottese alla violazione del divieto di abbandono di rifiuti?
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    Nº 6520
    Data 14/04/2025
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    La locazione breve è legittima anche con divieto di attività alberghiere nel regolamento condominiale.
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    Nº 6357
    Data 11/09/2024
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    Il divieto di adibire l'immobile a determinate attività contenuto nel regolamento contrattuale.
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    Nº 5083
    Data 19/07/2019
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    CONDOMINIO: STUDIO MEDICO IN CASA NONOSTANTE IL divieto DEL REGOLAMENTO
    Per la Cassazione va valutato se nell'uso residenziale abitativo previsto dal contratto rientrano gli usi promiscui anche alla luce delle altre attività vietate (attività commerciali e immissioni)
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  • Nº 377
    Data 04/04/2016
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    QUESITO N°687: In presenza di un divieto del regolamento condominiale per l'installazione di un impianto di climatizzazione autonomo è necessaria l'unanimità dei condomini per ottenere la relativa autorizzazione ?
    SOLUZIONE: In riferimento al quesito sopra esposto è necessario affermare sin da subito la possibilità da parte dei condomini di poter modificare il regolamento di condominio. Ma, i quorum costitutivi e deliberativi, necessari per la modifica dello stesso varieranno, a seconda se, si tratta del “regolamento condominiale ordinario” (cioè predisposto dallo stesso Condominio) (art. 1136 cc) o del “regolamento condominiale contrattuale” (il quale limita i diritti che i singoli condomini hanno sulle rispettive proprietà individuali o sulle parti comuni). Per quanto riguarda la modifica del regolamento condominiale nella parte in cui “vieta l’allaccio alla rete del gas metano”, trattandosi di regola condominiale di tipo “normativa”, sarà necessario il consenso unanime di tutti i condomini (Es. come nel caso di chi vuole installare un impianto di riscaldamento/climatizzazione aggiuntivo “per uso individuale” da allacciare alla rete del gas metano). Inoltre, nel caso di consenso scritto e sottoscritto da parte dei condomini, “ sia che si tratti di accordo interno o nei confronti di un terzo”, di modifica del regolamento condominiale”, successivamente disatteso in assemblea, gli stessi dovranno risarcire i danni, in quanto si tratta di un accordo giuridicamente rilevante (art 1322 cc).
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    Nº 70
    Data 16/09/2014
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    ESPROPRIAZIONE: DALL’UE divieto DI IPOTECA SULLA CASA ANCHE PER BANCHE E FINANZIARIE. C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14.
    Il giudice può bloccare, in via provvisoria, la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore se si accorge che nel contratto di credito al consumo, fatto firmare a quest’ultimo, sono presenti una o più clausole abusive. Risultato: l’ipoteca è nulla e il pignoramento immobiliare deve essere arrestato.
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    Nº 2722
    Data 08/01/2009
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    Se in un contratto di locazione commerciale, il locatore può opporsi all'eventuale sublocazione d'azienda avvalendosi della clausola che ne fa espresso divieto.-
    Il quesito è stato estrapolato da "L'Esperto risponde" de il Sole 24 ore.-
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    Nº 2656
    Data 25/10/2008
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    Se è prevista la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nel caso di vendita di un posto auto in area condominiale, quando sussista un divieto a parcheggiare.-
    Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 24055 del 25 settembre 2008
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    Nº 2665
    Data 22/05/2008
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    Se il divieto di sopraelevazione sussiste nel caso di inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio
    Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione Sez. II civ., sentenza del 11 febbraio 2008, n. 3196.-
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  • Nº 6672
    Data 30/10/2026
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    VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONIUGE ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI – MODULISTICA PER TUTELARE L’AGENTE IMMOBILIARE, INFORMARE L’ACQUIRENTE E DISCIPLINARE IL RILASCIO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENTE IMMOBILIARE RICEVE UN INCARICO DI VENDITA RELATIVO A UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI, MA LA DISPONIBILITÀ MATERIALE DEL BENE RISULTA CONDIZIONATA DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RELATIVI ALLA CRISI FAMILIARE, ALL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE, AL divieto DI avvicinamento O AD ALTRE MISURE CHE POSSANO INCIDERE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO, UTILIZZO O RILASCIO DELL’IMMOBILE. È PARTICOLARMENTE INDICATO QUANDO IL CONIUGE NON PROPRIETARIO E/O I FIGLI ABBIANO UTILIZZATO L’IMMOBILE COME CASA FAMILIARE E SIA NECESSARIO VERIFICARE, PRIMA DELLA VENDITA, L’EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI CONSEGNARLO LIBERO DA PERSONE E COSE. A COSA SERVE? IL MODULO CONSENTE ALL’AGENTE IMMOBILIARE DI ACQUISIRE DAL VENDITORE SPECIFICHE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE E GIUDIZIARIA, SULL’EVENTUALE ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E SULLA DISPONIBILITÀ MATERIALE DELL’IMMOBILE. CONSENTE INOLTRE DI DISCIPLINARE L’INFORMATIVA DA RENDERE ALL’ACQUIRENTE, LE MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’IMMOBILE, LA CUSTODIA DELLA CAPARRA SINO ALL’EFFETTIVO RILASCIO E LA DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE DI PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE. LA MODULISTICA COMPRENDE ANCHE UNA SPECIFICA DICHIARAZIONE DI RILASCIO CONSENSUALE DELL’IMMOBILE. PERCHÉ È IMPORTANTE? LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’IMMOBILE NON COINCIDE SEMPRE CON LA SUA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ MATERIALE. IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI O DI SITUAZIONI CONNESSE ALL’UTILIZZO DELLA CASA FAMILIARE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE EVITARE DI ASSUMERE IMPEGNI SULLA CONSEGNA DEL BENE SENZA AVER PREVENTIVAMENTE VERIFICATO LA SITUAZIONE. UNA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL VENDITORE E UNA PUNTUALE INFORMAZIONE DELL’ACQUIRENTE RIDUCONO IL RISCHIO DI CONTESTAZIONI, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI E PROBLEMATICHE AL MOMENTO DEL ROGITO.
    € 49,00
  • Nº 6661
    Data 24/09/2026
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    MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROMITTENTE ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL divieto DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.
    € 49,00
  • Nº 6637
    Data 20/04/2026
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    MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL divieto DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.
    € 49,00
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    Nº 6610
    Data 05/11/2025
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    SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-
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    Nº 6490
    Data 06/03/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.
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    Nº 6352
    Data 03/09/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFATTI, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON L'ALTRA PARTE E CON L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).
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    Nº 6081
    Data 30/10/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA FATTO VISIONARE L'IMMOBILE, ANCHE SE NON AVEVA INCARICO, MA LE PARTI HANNO CONSENTITO L'ATTIVITA'. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA.- LUGLIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, in data 2670772023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “l’art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In analogo ordine di idee, il pagamento della provvigione per l’espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. 16-01-2018, n. 869; Cass. civ., sez. II, sent. 06-12-2016, n. 24950; Cass. civ., sez II, sent. 05/12/2014, n. 25799; Cass. civ., sez. III, sent. 09-12-2014, n. 25851). Infatti, “il rapporto di mediazione si fonda sull’espletamento di un’attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile” (Cass. civ., sent. n. 1915/2015). II PRINCIPIO: ai sensi del disposto normativo di cui all' art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo, anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia (ex multis Cass. Civ. n. 7251/2005). E’ infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso, non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio (Cass. civ. Sez. 6, 26-3-2012 n. 4830; Cass. Sez. 3, 12-9-1997 n. 9004; 11-05-1998 n. 4742; 30-01- 2001 n. 1290; 15-03 2007 n. 6004).
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    Nº 5954
    Data 06/06/2023
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    Clausole contenute in un regolamento condominiale limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive
    Regolamento contrattuale - Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive - Riproduzione all’interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale - Necessità - Fondamento Regolamento contrattuale - divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l’opponibilità ai terzi aventi causa - Trascrizione immobiliare
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    Nº 5811
    Data 14/12/2022
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    IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc . Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’.
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    Nº 5767
    Data 07/10/2022
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    HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IL MEDIATORE CHE ABBIA FATTO VISIONARE PER LA PRIMA VOLTA L’IMMOBILE ALL’ACQUIRENTE, METTENDO IN RELAZIONE LE PARTI CHE HANNO POI CONCLUSO DIRETTAMENTE LA TRATTATIVA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA OTTOBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla La Corte d’Appello di Napoli - sezione terza civile - composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente; Dott.ssa Marianna D’Avino Consigliere, Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: ha diritto alle provvigioni il mediatore che abbia fatto visionare per la prima volta l’immobile all’acquirente, mettendo in relazione le parti che hanno poi concluso direttamente la trattativa. Cosi testualmente: “affinché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. civ., sez. II, ord. 22.6.2022, n 20130 e giurisprudenza ivi richiamata)”; II PRINCIPIO: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare venga poi concluso solo da alcune delle parti che aveva messo in relazione: così testualmente: “Ebbene, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e posto che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso (v. Cass. civ., sez. II, 6.4.2022, n. 11127), in riforma dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto all’appellante a pretendere la provvigione da parte di C. F. e di F. E., irrilevante essendo che l’acquisto della proprietà sia avvenuto esclusivamente in favore del primo, coniugato con l’altra in regime di separazione dei beni. Infatti, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.5.2018, n. 11655)”.
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    Nº 5755
    Data 21/09/2022
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    Notai: il collegamento sistematico con più agenti immobiliari costituisce illecito deontologico
    Secondo la sentenza 11 settembre 2021 - 8 febbraio, n. 3940 (testo in calce) della Corte di Cassazione, sezione II civile, il sistematico e non occasionale collegamento di uno studio notarile con una o più specifiche agenzie di intermediazione immobiliare determina la lesione del principio di libertà di scelta del notaio da parte del cliente e di personalità della prestazione di quest’ultimo, oltre del divieto di valersi di procacciatori di affari, con violazione delle lettera a), b) e c) dell’art. 147 l. not., quand’anche non sia dimostrato che il notaio versi compensi diretti od indiretti per l’attività di promozione dell’agente.......
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    Nº 5597
    Data 29/01/2022
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    L'amministratore di condominio può fare anche l'agente immobiliare?
    Il Tribunale di Genova ha recentemente affermato che non sussiste nel nostro ordinamento ed in seno alle disposizioni normative che disciplinano la materia condominiale alcun divieto in relazione alla possibilità di esercitare l'attività di amministratore di condominio contemporaneamente a quello di agente immobiliare (Trib. Genova 14 luglio 2021 n. 1684).........
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  • Nº 5365
    Data 23/10/2020
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    MODULO - ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO PRELIMINARE DIFFERIMENTO PROROGA TERMINI ATTO VENDITA CON AUTORIZZAZIONE DEPOSITO MOBILI ED EFFETTUAZIONE LAVORI GIARDINO CON PREVISIONE TERMINI ESSENZIALI E DIRITTO A TRATTENERE SOMME VERSATE IN CASO DI VIOLAZ TERMINI
    Quando va utilizzato? Il Modulo va utilizzato quando acquirente e venditore convengono di differire i termini previsti per la stipula dell’atto pubblico ed il venditore concede l’acquirente di ricoverare i propri arredi all’interno dell’immobile ma senza immetterlo in possesso e con divieto assoluto di abitarlo. Il modulo contiene inoltre la previsione che nuovi termini sono da considerarsi essenziali e che la mancata osservanza comporterà la perdita da parte dell’acquirente di tutte le somme versate
    € 60,00
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    Nº 5105
    Data 05/09/2019
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    CONDOMINIO: E' POSSIBILE VIETARE AL VICINO DI FUMARE?
    La legge Sirchia non prevede il divieto di fumo nelle abitazioni private. Solo in caso di immissioni intollerabili si potrà impedire al vicino di fumare sul balcone o in terrazza
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    Nº 5043
    Data 04/05/2019
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    B&B IN CONDOMINIO SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA?
    Per adibire il proprio appartamento a B&b è necessario verificare la normativa in vigore, nonché l'insussistenza di un esplicito divieto previsto dal regolamento condominiale
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    Nº 5020
    Data 18/03/2019
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    CHE COSA FARE SE QUALCUNO PARCHEGGIA NEL CORTILE CONDOMINIALE, MA NON POTREBBE?
    Sosta vietata nel cortile condominiale. Strumenti a disposizione dell'assemblea e dell'amministratore per far rispettare il divieto.
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    Data 02/01/2017
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    LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA SI E’ RISOLTA NELLA MERA VISITA DELL’IMMOBILE.-
    TRIBUNALE DI AVELLINO – II Sezione Civile - 16 DICEMBRE 2016 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONEIMMOBILIARE.- Il Tribunale di Avellino, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto sussistente il diritto alle provvigioni spettante all’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione prestata nei confronti di parte acquirente e di parte venditrice nonostante quest’ultimi, nel costituirsi in giudizio, abbiano eccepito che l’agenzia si sia solamente limitata ad accompagnarli presso l’immobile oggetto di compravendita.- In particolare il Giudice adito ha ribadito il principio secondo cui: “risulta idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative ….. essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti” (Cass. Civile III n. 5952/2005).-
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  • Nº 426
    Data 21/06/2016
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    QUESITO N. 704: QUALI CONSEGUENZE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI UN ALLOGGIO POPOLARE NON RISCATTATO?
    SOLUZIONE: la normativa relativa agli alloggi popolari prevede la possibilità di “riscatto” degli stessi, utilizzando i pagamenti dell’affitto con riscatto concordato come se fossero degli “anticipi” sul costo della casa. In caso di mancato riscatto dell’alloggio l’inquilino non acquisirà la proprietà dello stesso, con conseguente divieto di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare fin quando gli stessi facciano parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e non ancora legittimamente acquisiti in proprietà dall'assegnatario (Cass. Civ.,Sent., 27/03/1999, n.2936). Pertanto, l’eventuale stipula di un contratto di vendita di un alloggio popolare del quale non si è acquisita la proprietà dovrà considerarsi NULLO, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme versate, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito ex art. 1463 c.c. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
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