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Hai cercato '' impegno provvigionale '' ho trovato 214 documenti

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  • Nº 6637
    Data 20/04/2026
    Downloads: 74
    MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, impegno DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’impegno ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI provvigionali IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.
    € 49,00
  • Nº 543
    Data 10/07/2017
    Downloads: 23
    RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI DEL MEDIATORE NEL CASO IN CUI IL CLIENTE VIOLI L'impegno DI ESCLUSIVA
    RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI DEL MEDIATORE NEL CASO IN CUI Il CLIENTE VIOLI L'impegno DI ESCLUSIVA .- TRIBUNALE DI SALERNO II SEZ. CIVILE 8 MAGGIO 2017.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Riconosciuto il diritto al risarcimento danni del mediatore nel caso in cui il cliente violi l'impegno di esclusiva, ovvero quello di accettazione della proposta d'acquisto conforme- Esclusa la vessatorietà della clausola penale laddove riconosca un risarcimento pari o prossimo a quello dovuto a titolo di provvigione in quanto non riconosce in favore dell'agenzia nulla di più di quanto sarebbe spettato se il consumatore avesse adempiuto ai propri impegni- Necessità che lo squilibrio di cui alle clausole vessatorie, vada valutato non in relazione a quello economico, in quanto la legge non ammette che il Giudice possa svolgere un controllo sul sinallagma contrattuale, ovvero sull'adeguatezza del prezzo o del corrispettivo che forma oggetto del contratto, che resta demandato esclusivamente alle parti, ma unicamente sul profilo normativo poichè riferito ai rapporti tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto avendo riguardo all'intero regolamento contrattuale- Va presunta la specifica trattativa laddove i patti contrattuali risultino trascritti a penna.
    € 100,00
  • Nº 697
    Data 17/09/2002
    Downloads: 30
    CLAUSOLA di impegno del venditore a cancellare l'ipoteca esistente sull'immobile entro la data dell'atto pubblico
    clausola di impegno del venditore a cancellare l'ipoteca esistente sull'immobile entro la data dell'atto pubblico
    € 300,00
  • Nº 6630
    Data 03/12/2025
    Downloads: 38
    MODULO PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE DI PIÙ COMPROPRIETARI CON FACOLTÀ DI LIMITARE L'ACQUISTO ALLE SINGOLE QUOTE DEGLI ACCETTANTI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI ED impegno AD ANTICIPARE LE SOMME NECESSARIE PER LA REGOLARIZZAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'ACQUIRENTE È DISPONIBILE AD ANTICIPARE LE SPESE NECESSARIE PER REGOLARIZZARE UN IMMOBILE APPARTENENTE PIÙ COMPROPRIETARI ED AD ACQUISTARE SOLO LE QUOTE DEI COMPROPRIETARI CHE ACCETTERANNO LA PROPOSTA, QUALORA NON VENGA ACCETTATA DA TUTTI.
    € 99,00
  • Nº 6604
    Data 03/10/2025
    Downloads: 16
    MODULO CLAUSOLA impegno VENDITORE A VENDERE ANCHE PARTI DELL'IMMOBILE O PERTINENZE INTESTATE A TERZI.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONTIENE UNA CLAUSOLA CHE DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE NELLA VENDITA SONO COMPRESE ANCHE PARTI DELL'IMMOBILE NON APPARTENENTI IN TOTO O IN PARTE AL VENDITORE. CON QUESTA CLAUSOLA, IL VENDITORE SI impegna A OTTENERE IL CONSENSO ALLA VENDITA ANCHE DA PARTE DEGLI ALTRI INTESTATARI.
    € 99,00
  • Nº 6583
    Data 04/08/2025
    Downloads: 17
    MODULO DI impegno DA PARTE DELL’ACQUIRENTE A CONCEDERE L’IMMOBILE ACQUISTATO IN LOCAZIONE AL VENDITORE CON OPZIONE PER IL RIACQUISTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO COME ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE IL VENDITORE VENDE PER DOTARSI DI LIQUIDITÀ, PER CUI SI CONVIENE CHE CONTINUERÀ AD UTILIZZARE L’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA IN QUALITÀ DI CONDUTTORE CON POSSIBILITÀ DI POTERLO RIACQUISTARE AD UN PREZZO PRESTABILITO ENTRO UN CERTO TERMINE IN VIRTÙ DI UN APPOSITO DIRITTO DI OPZIONE.
    € 99,00
  • Nº 5801
    Data 10/12/2022
    Downloads: 27
    MODULO DICHIARAZIONE DI PROSEGUIMENTO DIRETTO DELLA TRATTATIVA DEL CLIENTE INTERESSATO ALL’ACQUISTO ED impegno A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELLE STESSE
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è un cliente interessato all’acquisto con l’agenzia chiede di poter proseguire direttamente la trattativa con il venditore impegnandosi contestualmente a corrispondere le provvigioni in caso di conclusione dell’affare.il modulo prevede varie tutele contro il rischio scavalco
    € 59,00
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    Nº 5575
    Data 05/01/2022
    Downloads: 8
    È valido il patto provvigionale concluso a mezzo whatsapp -TRIBUNALE DI MILANO - APRILE 2021
    Nel caso di specie il Tribunale di Milano nell’aprile 2021 ha riconosciuto la validità del patto sulle provvigioni concluso tra mediatore e cliente attraverso lo scambio di messaggi su piattaforma what app.....
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  • Nº 5470
    Data 08/05/2021
    Downloads: 168
    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PRELIMINARE CON impegno VENDITORE A SANARE IRREGOLARITÀ EDILIZIE ED IN MANCANZA FACOLTÀ DI RECESSO ACQUIRENTE
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in allegato alla proposta d’acquisto - preliminare, quando oggetto della compravendita sia un immobile che presenti irregolarità edilizie ed il venditore si impegna a regolarizzarle entro una certa data, con l’intesa che se entro il termine convenuto non ci sia stata la regolarizzazione, oppure ci sia stato parere negativo, è attribuita all’acquirente la facoltà di recesso
    € 60,00
  • Nº 407
    Data 13/05/2016
    Downloads: 17
    MODULO - ATTO DI TRANSAZIONE A SEGUITO DI TRASCRIZIONE DI CITAZIONE SULL'IMMOBILE IN VENDITA' CON L'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN VENDITA' ED impegno A PRESTARE IL PROPRIO ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE IN SEGUITO DI ATTO PUBBLICO.-
    QUANDO VA UTILIZZATO: modulo da utilizzare quando sull'immobile in vendita sussiste una trascrizione derivante da causa in corso. Con questo modulo le parti della causa si impegnano a comparire innanzi al notaio per rilasciare il loro assenso alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole a condizione che abbiano a riceversi in quella sede le somme concordate. Con lo stesso modulo, le parti della causa autorizzano anche la messa in vendita dell'immobile.-
    € 50,00
  • Nº 312
    Data 16/12/2015
    Downloads: 217
    MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI PRELIMINARE DI VENDITA - PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONTESTUALE impegno DI INCARICO ALL'AGENZIA E DI RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO IN CASO DI VENDITA A TERZI
    QUANDO VA UTILIZZATO? Nel caso in cui le parti dopo la stipula del preliminare e /o l'accettazione della proposta di acquisto convengono di risolvere i propri accordi ed il venditore si impegni a conferire l'incarico ad un'agenzia ed a restituire all'acquirente somme che vengono concordate in proporzione al prezzo a cui verrà rivenduto l'immobile
    € 50,00
  • Nº 237
    Data 22/06/2015
    Downloads: 27
    MODULO - ALLEGATO PROPOSTA DI LOCAZIONE E CONTESTUALE impegno AD ACQUISTARE IMMOBILE PIGNORATO.
    Allegato da utilizzare nell'ipotesi in cui il conduttore constestualmente alla sottoscrizione del preliminare di locazione si impegna ad acquistare l'immobile entro una data determinata e, contestualmente, il promittente venditore/ locatore si impegna ad estinguere il pignoramento che insiste sull'immobile de quo.
    € 50,00
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    Nº 2053
    Data 15/06/2007
    Downloads: 3
    Se è legittimo il contratto di mediazione nel quale sia previsto l'impegno di esclusiva e di irrevocabilità da parte dell'incaricante, nonchè l'obbligo di accettazione delle proposte di acquisto alle condizioni indicate
    Sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 6 giugno 2007 n. 1459.-
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  • Nº 698
    Data 05/09/2002
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    CLAUSOLA di impegno del venditore ad ottenere la licenza di abitabilità
    immobile senza licenza di abitabilità - clausola per i trasferimenti di proprietà
    € 300,00
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    Nº 6578
    Data 14/07/2025
    Downloads: 6
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).
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    Nº 6659
    Data 17/09/2026
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    IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.
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    Nº 6657
    Data 03/09/2026
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    L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.
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  • Nº 6650
    Data 27/07/2026
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    MODULO – INCARICO DI TRATTATIVA PER SINGOLO AFFARE CON PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE AVVIA O PROSEGUE UNA TRATTATIVA RELATIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA E LA PROVVIGIONE PATTUITA. IL MODULO CONSENTE DI IDENTIFICARE CON PRECISIONE L’IMMOBILE E L’ALTRA PARTE DELL’AFFARE, DI DETERMINARE L’IMPORTO DELLA PROVVIGIONE E DI REGOLARE GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTI A LUI COLLEGATI, SEMPRE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ART. 1755 C.C. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO NON È STATO SOTTOSCRITTO UN INCARICO GENERALE DI RICERCA O DI MEDIAZIONE E SI RENDE NECESSARIO DISCIPLINARE PER ISCRITTO IL RAPPORTO provvigionale RELATIVO AD UNA SINGOLA E SPECIFICA OPERAZIONE IMMOBILIARE.
    € 39,00
  • Nº 6651
    Data 27/07/2026
    Downloads: 15
    MODULO – PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, AFFINI, SOGGETTI PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO provvigionale RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
    € 39,00
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    Nº 6647
    Data 09/07/2026
    Downloads: 5
    LA PROVVIGIONE SPETTA AL MEDIATORE ANCHE SE L'ACQUISTO AVVIENE TRAMITE PRELAZIONE DEL CONDUTTORE: RICONOSCIUTO IL NESSO CAUSALE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA -LEGALI ASSOCAITI - GIUGNO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio legale d'Aragona innanzi al Tribunale di Napoli, con la quale è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell'agenzia immobiliare nostra assistita in un caso in cui l'immobile oggetto di intermediazione è stato acquistato dalla società conduttrice per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione. L'agenzia immobiliare nostra assistita, infatti, aveva ricevuto incarico di vendita di un locale commerciale condotto in locazione da una società, alla quale era riconosciuto ex lege, ai sensi dell'art. 38 legge 392/1978, diritto di preferenza e priorità rispetto ad altri acquirenti. In conseguenza dell'incarico ricevuto, l'agenzia immobiliare ha provveduto a comunicare la messa in vendita del suddetto locale commerciale al conduttore e, contestualmente, a curare l'attività di promozione dell'affare. In seguito all'individuazione di un potenziale acquirente, ha curato la stipula di un contratto preliminare subordinandolo al mancato esercizio del diritto di prelazione del conduttore. A seguito della denuntiatio, redatta secondo specifiche modalità suggerite dallo scrivente Studio, il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione. Ebbene, il Tribunale di Napoli, aderendo alla nostra tesi difensiva e nonostante i pochi e non univoci precedenti giurisprudenziali in materia, ha ritenuto di condannare le parti contraenti — ivi compreso il conduttore — al pagamento di ben € 30.000,00 di provvigioni. Il Giudice ha attribuito rilievo decisivo all'attività svolta dall'agenzia immobiliare nel curare i passaggi che hanno condotto la società affittuaria a esercitare il proprio diritto di prelazione, nonché al contenuto strategico della denuntiatio, contenente tutte le condizioni economiche relative all'affare, ivi comprese le provvigioni pattuite con il promissario acquirente non prelazionario.
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  • Nº 6645
    Data 09/07/2026
    Downloads: 18
    SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL ROGITO NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
    IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’impegno ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.
    € 49,00
  • Nº 6582
    Data 31/07/2025
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    MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI impegna A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’impegno SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.
    € 199,00
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    Nº 6571
    Data 19/06/2025
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    IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.
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  • Nº 5451
    Data 26/03/2025
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    MODULO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI versione aggiornata marzo 2025.
    DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL RICONOSCIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA PROVVIGIONE ANCHE PER LE PROPOSTE SUCCESSIVE, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’impegno DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.
    € 99,00
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    Nº 6478
    Data 30/01/2025
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    IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO L’INCARICO IN ESCLUSIVA, IN CASO DI VIOLAZIONE, HA DIRITTO ALLE PENALI PATTUITE, SE DIMOSTRA CHE SONO PARAMETRATE AL LAVORO SVOLTO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA - SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, la Suprema Corte ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "ritenuto che la valutazione di vessatorietà della clausola penale, in quanto il suo importo non era in alcun modo parametrato all’impegno potenzialmente profuso dal mediatore nella ricerca degli eventuali acquirenti, risulta compiuta in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19565/2020, sulla scia di Cass. n. 22357/2010, cui adde più di recente Cass. n. 27505/2022), avendo la Corte distrettuale anche verificato l’assenza di prova di svolgimento attività professionale da parte della ricorrente che potesse giustificare l’ammontare della penale richiesta".
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  • Nº 6384
    Data 31/10/2024
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    CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'impegno DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN FINANZIAMENTO.
    € 99,00
  • Nº 5300
    Data 22/04/2024
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    MODULO 07 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILIARE - AGGIORNATO GENNAIO 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo Incarico di Mediazione per Locazione Immobiliare - Versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 - Lex Consult ha creato un incarico per le locazioni immobiliari che copre ogni possibile tipo di locazione ed è perfettamente aggiornato alla normativa vigente in materia. In particolare è già predisposto per gestire i seguenti tipi di locazione: - locazione a canone libero 4+4; - locazione a canone concordato 3+2; - locazione transitoria max. 18 mesi; - locazione studenti universitari max. 36 mesi; - locazioni libere (deposito, box auto, ecc.); - locazioni non abitative (commerciali, industriali, professionali) 6+6. In particolare il modulo contiene: previsione uso scheda immobile; sostituzione automatica incarichi precedenti; delega ritiro atti presso terzi; impegno e accettazione proposte di locazione conformi; obbligo affidamento caparra confirmatoria in deposito; facoltà agente immobiliare sospensione trattative; facoltà agente immobiliare collaborazione con altri mediatori; diritto provvigioni in caso di scavalco; obbligo avviso ripresa trattative; esclusiva; penali. Modulo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DDL CONCORRENZA che ha modificato il Decreto Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art.1 e più precisamente i commi 63-64-65-66.-Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 2.895,00
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    Nº 6179
    Data 06/02/2024
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    L'ACQUIRENTE E' TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE AVEVA RICEVUTO UN INCARICO SCRITTO IN ESCLUSIVA DAL VENDITORE, IN QUANTO TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO IN VIRTÙ DEGLI ESPRESSI ACCORDI INTERVENUTI CON LE PARTI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in data 30 GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: "Con riferimento alla posizione dell’acquirente, in caso di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità, riconosce al mediatore il diritto alla “doppia” provvigione per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (cfr. Cass. n. 12651/2020; conf. Cass. n. 26682/2020; Cass. n. 25260/2009; Cass. n. 14582/2007). II PRINCIPIO: "Per quanto, poi, un’attenta e razionale lettura delle disposizioni normative, offerta da un recente arresto dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 3165/2023), chiarisca che la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia “concluso per effetto” dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), occorre tuttavia ricordare che proprio i richiami della giurisprudenza di legittimità alla regola della “causalità adeguata” impongono la necessità di selezionare all’interno della serie concausale degli accadimenti storici, quelli dotati concretamente di una reale “efficienza causale adeguata”, nel senso che, ad un giudizio controfattuale, eliminando idealmente l’intervento del mediatore (“messa in relazione”), deve potersi concludere - secondo la regola di giudizio del “più probabile che non” - o che l’evento (i.e. conclusione dell’affare) non vi sarebbe stato ovvero che l’evento non si sarebbe comunque realizzato nella stessa vantaggiosa contingenza. Valutazione che, alla luce del compendio probatorio della vicenda in giudizio, consente di concludere che in assenza dell’attività dell’attrice, i convenuti non avrebbero stipulato la compravendita nelle medesime circostanze di tempo e luogo. È stato fatto oggetto di allegazione e prova, infatti, che è grazie all’intervento del mediatore che il convenuto ............... abbia avuto accesso ad “informazioni riservate”, come ad esempio nome, recapiti, od altri possibili mezzi di contatto con il venditore o dati catastali dell’immobile difficilmente reperibili in altro modo. Al contrario, non è provato che ..........., cessato il rapporto con l’agenzia, si sia diversamente attivato, ad esempio con pubblicazione di annunci privati, per avviare una propria negoziazione rispetto a quella avviata dall’agenzia. Le informazioni ottenute dal ................ grazie a questa vengono dunque impiegate al fine di entrare in contatto con la famiglia Crescente mediante la comune conoscenza del sig. ................., il cui intervento non dà inizio ad una diversa trattativa tra le parti, ma al più si connota come seconda intermediazione del medesimo affare tra i due convenuti. Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del vendi-tore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un for-male incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; conf. Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).
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  • Nº 5959
    Data 21/06/2023
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    MODULO RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI TRA AGENZIA E CLIENTE CON PREVISIONE DI TERMINE ESSENZIALE PER IL PAGAMENTO
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che sorge l’esigenza di rideterminare l’importo provvigionale precedentemente pattuito come pure di indicare un termine finale entro il quale il pagamento deve avvenire
    € 59,00
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    Nº 5800
    Data 09/12/2022
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    IL MEDIATORE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’IMMOBILE E NON RISPONDE DI EVENTUALI ABUSI OVE NON SIANO RICAVABILI DAL MERO CONFRONTO DELLO STATO DI FATTO CON IL TITOLO DI PROVENIENZA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO, Il Giudice onorario relatore Avv. Pierpaolo Pelosi – Presidente. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi:Il mediatore non è tenuto a verificare la regolarità urbanistica dell’immobile e non risponde di eventuali abusi ove non siano ricavabili dal mero confronto dello stato di fatto con il titolo di provenienza : “Ebbene tale specifica doglianza non può essere imputata al mediatore perché l'esame del contratto di acquisto del venditore ove vi è la descrizione del bene appartamento ubicato al piano terra . .avente ingresso dalla prima porta a sinistra ... composto di tre vani, cucina, bagno, gabinetto e ripostiglio, con spiazzo pertinenziale nel lato meridionale della superficie di circa metri quadri trenta") non consente di verificare che l'immobile non fosse corrispondente a quello per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia "numero 4 rilasciata dal sindaco del Comune di Boscotrecase in data 29/7/1986 (protocollo n. 12264)", regolarmente menzionata nell'atto. ….Vi è da dire quindi che gli appellanti pur affermando l'esistenza di una illegittimità urbanistica non considerano quanto emerge dalla relazione del loro stesso consulente di parte (all. n. 7 in loro produzione) sulla possibilità di riscontro delle difformità solo in base al confronto tra la licenza edilizia e lo stato dei luoghi ("Dal confronto di quanto indicato nella Licenza Edilizia n. 4/1986 gli atti traslativi, lo stato dei luoghi e quello catastale emergono, per l'abitazione oggetto di compravendita le seguenti incongruenze: aumento di superfici utili e cubatura in particolare per gli ambienti ubicati sul lato e limitrofi allo spiazzo esclusivo, variazioni prospettiche, differenti divisioni interne dell'abitazione ."). Anzi analizzando la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal professionista appare che la descrizione (l'unità immobiliare si compone di tre camere disimpegno, due bagni cucina e ripostiglio con spazio pertinenziale) è del tutto conforme a quella che si legge nel titolo di acquisto del promittente venditore. In tal senso quindi il motivo di appello non può essere accolto perché imputa al mediatore una colpa nell'omissione di un controllo che non poteva essere eseguito allo stato degli atti ed in assenza di un incarico a verificare la legittimità urbanistica dell'immobile compravenduto”. II principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni laddove abbia concluso un contratto preliminare anche se ha ad oggetto un immobile abusivo. “Il motivo è infondato perché come detto nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne conseque che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria (cfr. cass. Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022).
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    Nº 5723
    Data 15/07/2022
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    LA PRETESA DI NON PAGARE LE PROVVIGIONI NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INFORMAZIONE, QUANDO SI TRATTI DI UNA INFORMAZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.
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  • Nº 5721
    Data 13/07/2022
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    MODULO ANTIRICICLAGGIO - DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ MEDIATORE ALLEGATO AL MODULO DI ADEGUATA VERIFICA
    Modulo di esonero di responsabilità professionale in materia di antiriciclaggio da fare sottoscrivere al cliente contestualmente al modulo di adeguata verifica.- Tale modulo consente di dimostrare che il cliente è stato informati circa le sanzioni penali cui si espone nel caso in cui avesse fornito all'agenzia immobiliare informazioni non veritiere.-al fine di dimostrare di averlo informato circa le sanzioni penali a cui si espone nel caso di dati falsi o informazioni non veritiere nonchè al fine di ottenere espresso impegno alla comunicazione Con la sottoscrizione di tale modulo, inoltre, il cliente si impegna a comunicare all'agenzia immobiliare ogni eventuale variazione dei dati forniti in sede di adeguata verifica
    € 59,90
  • Nº 5674
    Data 29/04/2022
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    MODULO ACCORDO DI RISERVATEZZA PER LE INFORMAZIONI FORNITE CIRCA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI OFFERTI IN VENDITA O LOCAZIONE
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il cliente dichiara di essere interessato all’acquisto locazione di qualche attività commerciale offerta dall’agenzia e chieda di ricevere informazioni circa la situazione contabile finanziaria e patrimoniale. Il modulo, oltre a costituire una prova efficacissima dello svolgimento dell’attività di mediazione da parte l’agenzia, comprende anche l’impegno a corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare.
    € 60,00
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