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Nº 5855Data 10/02/2023Downloads: 3
Locazione ad uso abitativo: il problema della valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento in caso di omesso pagamento dei canoni di locazione
La valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice?download riservato - non acquistabile -
Nº 5416Data 13/02/2021Downloads: 8
IL RILASCIO SUCCESSIVO DELL'AGIBILITA' ESCLUDE L'inadempimento DEL VENDITORE (Cassazione civile, sez. II, 13 Agosto 2020, n. 17123. Pres.D'Ascola. Est. Marcheis.)
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull’equilibrio delle reciproche prestazioni (Cass. 6548/2010). Così che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi di vendita di aliud pro alio (Cass. 6548/2010, Cass. 16918/2019).download riservato - non acquistabile -
Nº 5332Data 04/09/2020Downloads: 36
MODULO - COMUNICAZIONE CONTESTAZIONE inadempimento AGENZIA E FORMULAZIONE RECESSO DALL'INCARICO
Modulo da utilizzare quando l'incaricante intende recedere dall'incarico di mediazione per grave inadempimento dell'agenzia ( Nel caso di specie in quanto l'agenzia aveva reclamizzato un prezzo di vendita superiore a quello per il quale era stata autorizzata in incarico).€ 60,00 -
Nº 5214Data 08/02/2020Downloads: 9
PROMISSARIO VENDITORE CHE NON SIA PROPRIETARIO DEL BENE E LIMITI ALLA RISOLUBILITA' DEL CONTRATTO PER inadempimento
Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2020, n. 787. Contratto preliminare di vendita – Promissario venditore che non sia proprietario del bene – Buona fede del compratore – Risoluzione del contratto per inadempimento – Limitidownload riservato - non acquistabile -
Nº 4977Data 30/12/2018Downloads: 24
inadempimento preliminare di vendita di immobile in edilizia convenzionata.-
Interessante sentenza del tribunale di Foggia in materia di inadempimento per mancata rimozione del vincolo del prezzo massimo e diritto di recessodownload riservato - non acquistabile -
Nº 4965Data 06/12/2018Downloads: 24
Penale pattuita per il ritardo, cumulabilità con il risarcimento del danno da inadempimento.-
Risoluzione del contratto - penale pattuita per il ritardo - Cumulabilità con il risarcimento del danno da inadempimento- Sussistenza - Limitidownload riservato - non acquistabile -
Nº 589Data 19/01/2018Downloads: 18
Vendita di immobile abusivo? E’ inadempimento per aliud pro alio. (Tribunale, Roma, sezione XIII civile, sentenza 28/09/2017)
Nel caso di vendita di un immobile abusivo, risponde il venditore per l’inadempimento conseguente ad aliud pro alio e per i danni scaturenti dalla perdita di valore del bene. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Sez. XIII°, nella sentenza del 28.09.201...articolo integrale cliccando su download.-download riservato - non acquistabile -
Nº 534Data 10/05/2017Downloads: 5
NON SUSSISTE inadempimento DEL VENDITORE PER LA INEDIFICABILITA' DEL SUOLO LADDOVE QUESTA NON SIA STATA MAI GARANTITA NEL CONTRATTO - SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO II SEZ. CIVILE.- MAGGIO 2017
TRIBUNALE DI SALERNO MAGGIO 2017 - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA - OVE PURE IL PUNTO SIA STATO TRATTATO DURANTE LE TRATTATIVE, NON E' IPOTIZZABILE UN inadempimento DEL VENDITORE OVE IL FONDO SIA INEDIFICABILE LADDOVE QUESTA NON SIA STATA MAI GARANTITA NEL CONTRATTO - DIRITTO DEL PROMITTENTE VENDITORE A TRATTENERE LA CAPARRA CONFIRMATORIA AVENDO DIMOSTRATO DI AVER INUTILMENTE DIFFIDATO L'ACQUIRENTE A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO.€ 50,00 -
Nº 115Data 10/12/2014Downloads: 35
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA ED inadempimento CONTRATTUALE.
Nel caso di specie i venditori richiedevano il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra sostenendo che l acquirente, benché convocato, non si era presentato alla data prevista per l atto pubblico. Si costituiva l'acquirente, difeso dallo Studio d'aragona. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice di trattenimento della caparra ed anzi chiedeva la condanna dei venditori al pagamento del doppio della caparra ricevuta, in quanto la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitarmi alla esclusiva responsabilità di essi venditori. Evidenziavano gli acquirenti, infatti, che i venditori dopo aver chiesto una serie di rinvii, Anche se solo in forma verbale, sostenendo che non erano in condizione di liberare l'immobile che avevano promesso in vendita in quanto non era ancora pronto l'immobile dove dovevano trasferirsi, appena dopo scaduto il termine inizialmente previsto per la stipula, sostenevano che non essendo stati convocati per la data originariamente prevista, dovevano ritenersi liberi da ogni e qualsiasi obbligazione e legittimati a trattenersi la caparra. Opponevano gli acquirenti che la mancata stipula era stata determinata solo dalle continue richieste di rinvio, anche se solo verbali, dei venditori e che comunque il termine non poteva ritenersi essenziale. Al contrario i venditori si erano resi assenti a ben tre convocazioni successive inviate dagli acquirenti ed alla fine l immobile era addirittura risultato affetto da una ipoteca non dichiarata, per cui l inadempimento doveva essere imputato esclusivamente ad essi venditori. In corso di causa, poi, a maggiore aggravamento della posizione dei venditori, emergeva che gli stessi appena pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula con i convenuti, avevano venduto ad altri soggetti, lasciando presagire che le trattative fossero già in corso prima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le richieste dell'acquirente, difeso dallo studio d'aragona, ha deciso che il contratto non si è stipulato per esclusiva responsabilità dei venditori, in quanto il termine originariamente previsto non poteva essere considerato essenziale, le convocazioni successive erano quindi valide ed ingiustificata la mancata presenza dei venditori, senza considerare l'ipoteca non dichiarata, che costituisce ulteriore profilo di grave inadempimento. Per l affetto ha rigettato la pretesa dei venditori di trattenere la caparra ed accogliendo le richieste dell 'acquirente difeso dallo studio d 'Aragona, ha condannato i venditori al pagamento del doppio della caparra versata oltre interessi e spese legali. Versione integrale visionabile sul sito lexconsult.it previa abilitazione in area riservata.€ 100,00 -
Nº 6498Data 11/03/2025Downloads: 1
Regolamento di condominio di natura contrattuale, inosservanza, inadempimento e azioni risarcitorie.
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Nº 6371Data 19/09/2024Downloads: 2
Locazione di fatto parziale di immobile e eccezione di inadempimento del conduttore.
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Nº 5978Data 30/06/2023Downloads: 3
LOCAZIONI COMMERCIALI: COME SI VALUTA LA GRAVITÀ DELL'inadempimento DEL CONDUTTORE?
Il giudice valuta anche il comportamento tenuto dal conduttore anche successivamente alla proposizione della domanda?download riservato - non acquistabile -
Nº 5758Data 28/09/2022Downloads: 9
LA PROPOSTA DI ACQUISTO PRIVA DEI DATI CATASTALI E DELLE DICHIARAZIONI URBANISTICHE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E DALLA STESSA DISCENDE IL DIRITTO DEL VENDITORE, IN CASO DI inadempimento DELL’ACQUIRENTE, DI TRATTENERE LA CAPARRA VERSATA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla CORTE DI SPPELLO DI NAPOLI - SETTEMBRE 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli - dott. Maria Silvana Fusillo Presidente - dott. Marianna D’Avino consigliere - dott. Francesco Notaro cons. rel. est - ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: La corte d’appello di Napoli escluso che la proposta di acquisto possa essere ritenuta nulla perché più dei riferimenti catastali dell’immobile. in particolare spiega: “Il motivo va disatteso, giacché tanto le dichiarazioni relative alla conformità edilizia ed urbanistica quanto quelle relative alla coerenza catastale devono essere contenute nei contratti di trasferimento immobiliare, vale a dire negli atti produttivi di effetti reali, e non già negli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, come i contratti preliminari” Anche con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari. Si può, pertanto, affermare che né le dichiarazioni urbanistiche, né i dati catastali (posto che neppure la cd. dichiarazione di conformità catastale lo è), costituiscono un requisito necessario, previsto a pena di nullità, del contratto preliminare, ciò valendo, a più forte ragione, evidentemente, anche per la dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici”. II PRINCIPIO: deve escludersi che il contratto preliminare sia affetto da indeterminatezza dell’oggetto quando non siano indicati gli estremi catastali dell’immobile oggetto di promessa, laddove non sussistano incertezze in ordine alla individuazione dell’immobile posto ad oggetto del contratto. Cosi testualmente: “Alla luce di quanto sin qui espresso, deve conseguentemente escludersi che il preliminare stipulato tra la C….. e il D… R…. sia nullo per mancanza delle dichiarazioni urbanistiche o della menzione dei dati catastali (si veda su quest’ultimo punto anche Cass. n. 11237 del 2016 così massimata: <>), contenendo, a dispetto di quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata, una individuazione e descrizione del bene oggetto della compravendita più che sufficiente alla determinazione, oltre che, a fortiori, alla determinabilità dell’immobile, non potendo fare a meno di rilevarsi che il De Rosa si è limitato alle sole contestazioni formali, supponendo la necessità di quelle indicazioni o dichiarazioni, ai fini della validità del preliminare, senza nulla specificamente argomentare e documentare in merito alla eventuale non conformità urbanistica dell’immobile o alla asserita non conformità allo stato di fatto, che pure nella proposta di acquisto vengono date per garantite, mentre riguardo alla conformità degli impianti si era egli stesso impegnato all’eventuale adeguamento”. III PRINCIPIO: ai fini della individuazione delle volontà delle parti del contratto assume valore rilevante lo scambio intervenuto tra i difensori nella fase immediatamente successiva alla conclusione e preliminare all’istallazione della lite: In particolare ha sancito che: “D’altro canto, sul punto è significativa, oltre che risolutiva, ai fini della conferma di quanto appena evidenziato, la risposta, datata 23.10.2014, che il D… R.. dà alla precedente missiva con cui il difensore dei C……… aveva richiesto il pagamento della ulteriore tranche di caparra di euro 40.000,00”. V PRINCIPIO. E’ escluso che il contratto intervenuto possa avere valenza di puntuazione delle trattative, laddove vi sia stato lo scambio di caparre e di acconti: ”In altri termini, o si è in presenza di una effettiva proposta di acquisto o di una promessa di acquisto, che, se accettata, conduce al perfezionamento del vincolo giuridico, con la possibilità di qualificare eventuali dazioni anticipate come tendenti a rafforzare la serietà della proposta, imputandole successivamente o ad acconto sul prezzo o a caparra confirmatoria (come avvenuto nella specie e come è prassi nelle contrattazioni a mezzo di intermediario immobiliare), ovvero in caso di svolgimento delle trattative e, quindi, di mera puntuazione, non si riesce davvero a trovare una giustificazione causale alla dazione quale acconto, trovando una volta di più conferma che la volontà (anche) del De Rosa era quella di giungere al perfezionamento del contratto preliminare di compravendita.” IV PRINCIPIO: la circostanza che la proposta sia stata tirata da un’agenzia immobiliare porta a presumere che si tratti di un contratto vincolante: In particolare ha sancito che: Il documento è stato redatto su modulo dell’agenzia immobiliare di intermediazione, cosa che, secondo ragionevolezza giustificata in base all’id plerumque accidit del settore di riferimento, avendo a mente il modus operandi di tali soggetti professionali, difficilmente ‘collima’ con la tesi della puntuazione per fermare parzialmente il contenuto di un successivo contratto: l’intermediario ha interesse a raccogliere una proposta che è rivolta a raggiungere un’intesa giuridicamente vincolante, altrimenti non la raccoglie affatto”. V PRINCIPIO. È legittima la previsione del pagamento di una caparra in più tranches. “È legittima la previsione della proposta di acquisto di una caparra confirmatoria da versarsi in più tranches dovendo certamente darsi adesione all’opzione interpretativa in virtù della quale le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, ben possono prevedere, in esecuzione del contratto preliminare cui accede, una caparra da versarsi in più tranche, prima della redazione dell’atto definitivo”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 5639Data 25/03/2022Downloads: 17
Compravendita immobiliare: inadempimento, vizi e difetti occulti, termini per la denuncia, effetti della risoluzione e indebito
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Nº 5482Data 18/06/2021Downloads: 33
Caparra confirmatoria, recesso per inadempimento e restituzione del doppio
Da sempre, per dimostrare la serietà di un accordo, è consuetudine versare una somma di denaro al momento della firma di un contratto. In questo modo, inevitabilmente, si rafforza l'impegno assunto. Nel contempo, con questo pagamento, si concede alla controparte un anticipo sulla prestazione complessivamente pattuita......download riservato - non acquistabile -
Nº 5462Data 21/04/2021Downloads: 5
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus: prime riflessioni.
La pandemia da Covid-19 ha indotto il legislatore dell’emergenza ad approntare una normativa che riveste primariamente carattere pubblicistico (misure sanitarie, finanziarie, etc.), non senza rivolgere un fugace sguardo ai rapporti di diritto privato......download riservato - non acquistabile -
Nº 5422Data 24/02/2021Downloads: 38
PARERE 934 - SE MEDIATORE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI QUALORA LE PARTI, DOPO IL PRELIMINARE, NON STIPULANO L'ATTO PUBBLICO, PER RISOLUZIONE CONSENSUALE, OPPURE PER inadempimento DI UNA DELLE PARTI, PER RECESSO, NULLITÀ O ANNULLAMENTO DEL PRE..
...I numerosi scenari ipotizzati, infatti, generano eterogenee ripercussioni sul diritto alla provvigione dell’intermediario.... In primo luogo, ove le parti nelle more tra il contratto preliminare e il definitivo si accordino per la risoluzione consensuale del negozio, il mediatore avrà diritto alle provvigioni... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5333Data 15/09/2020Downloads: 35
PARERE 887 - Se il mediatore immobiliare ha diritto alle provvigioni qualora le parti dopo aver stipulato il preliminare non stipulano un successivo atto pubblico per risoluzione consensuale, inadempimento o qualsiasi altro motivo.
Possiamo vedere come ai sensi dell’art.1755 co. 1 “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Il termine affare va inteso come “qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti ... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 228Data 17/06/2015Downloads: 38
RENT TO BUY E inadempimento DEL CONDUTTORE. QUALE AZIONE A TUTELA DEL PROPRIETARIO CONCENDENTE.
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Nº 4926Data 29/05/2014Downloads: 21
inadempimento DEL PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE: I PRINCIPI GUIDA DELLA CASSAZIONE.
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Nº 4726Data 29/07/2013Downloads: 2
Vendita di un immobile ed inadempimento del mediatore all’obbligo di informare. Il regolamento di condominio è vincolante. Tribunale di Savona, sentenza del 2 maggio 2013.
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Nº 4677Data 07/05/2013Downloads: 26
QUESITO N. 480: inadempimento e clausola risolutiva espressa nel contratto di locazione.
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Nº 4585Data 09/01/2013Downloads: 1
Il destinatario di una promessa di vendita, ove la cosa sia gravata da vincoli reali della cui esistenza egli non sia stato edotto, può senz'altro esercitare, in luogo dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento,
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Nº 3972Data 10/11/2010Downloads: 4
Certificato di abitabilità: se si può chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita se l’immobile ne è privo.-
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Nº 3800Data 09/04/2010Downloads: 2
La responsabilità del mediatore e l’inadempimento dell’obbligo di informazione.-
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Nº 3563Data 06/10/2009Downloads: 51
inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare e diffida ad adempiere.-
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Nº 3499Data 11/09/2009Downloads: 5
QUESITO: le forme di tutela a disposizione del cliente in caso di inadempimento (mancata esecuzione dell’incarico ricevuto) da parte dell’agenzia immobiliare.-
Tribunale di Monza, sentenza 11 luglio 2003 Giurisprudenza milanese, IPSOA, 2002, 8-9, 336 Cass. civ., sez. III, 24-05-2002, n. 7630 la Cass. civ., sez. III, 16-02-1998, n. 1630, invero, "i patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti. E' possibile, infatti, rendere atipica la mediazione, dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico oltre che - come per legge (art. 1755 cod. civ.) - al verificarsi della conclusione dell'affare" art. 2222 c.c. art. 2227 c.c.€ 500,00 -
Nº 2934Data 14/04/2009Downloads: 4
Breve riassunto sull'obbligo di informazione dell'agente immobiliare e sulle conseguenze in caso di inadempimento di tale obbligo.-
Il documento è stato estratto dal sito internet della rivista "Consulente immobiliare".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2861Data 13/03/2009Downloads: 2
In caso di inadempimento del contratto preliminare, se a giudizio instaurato, può ritenersi consentita la trasformazione della domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno in domanda di recesso con ritenzione di caparra.-
Il documento contiene un sintentico commento alla sentenza n. 533 del 14 gennaio 2009 pronunciata dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2310Data 05/03/2008Downloads: 8
Se l'acquirente di un immobile privo di certificato di abitabilità può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, anche se, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza che il bene fosse privo di tale certificato?
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26 aprile 2007, n.9976.- Massima giurisprudenziale e dottrina del Dott. Maurizio De Tilla pubblicato nel periodico mensile di documentazione giuridica e pratica professionale , "L'immobile & Diritto" del Sole 24ORE .-download riservato - non acquistabile -
Nº 2224Data 27/12/2007Downloads: 8
Se in materia di locazioni, la clausola risolutiva espressa comporta lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. III, n. 2553 del 06/02/ 2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2098Data 02/07/2007Downloads: 2
Se la mancanza del certificato di abilità può costituire causa di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, nel caso in cui il promettente acquirente era a conoscenza di tale circostanza
Sentenza emessa dalla Corte d' Appello di Salerno il 9 gennaio 2007, n.102/2007.- Sentenza pronunciata a favore dell'appellante difesa dall' Avv. Umberto d'Aragona.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1914Data 13/04/2007Downloads: 1
Se la mancanza del certificato di abitabiltà può essere causa di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del locatore.-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ.,n. 8409 dell'11 aprile 2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3092Data 06/02/2007Downloads: 0
QUESITO N.170: Se in caso di inadempimento del costruttore è possibile per il promissario acquirente recedere dal contratto.-
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Nº 1445Data 16/06/2006Downloads: 17
Se e quando il contraente può incamerare la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento della controparte.-
Sentenza n. 11356 del 16 maggio 2006download riservato - non acquistabile -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile