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Nº 6544Data 24/04/2025Downloads: 100
MODULO DI manifestazione DI INTERESSE ALL'ACQUISTO IMMOBILE NON VINCOLANTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CLIENTE INTERESSATO NON INTENDE FORMULARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO IN QUANTO NON VUOLE VINCOLARSI. CON QUESTO MODULO SI OTTIENE L'OBIETTIVO DI AVERE LA DIMOSTRAZIONE CHE LA TRATTATIVA È SORTA GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA ED IL VENDITORE ERA INFORMATO DI QUESTA CIRCOSTANZA. IL MODULO DI manifestazione DI INTERESSE ALL'ACQUISTO NON PRODUCE ALCUN VINCOLO PER L'ACQUIRENTE PER CUI NON È TENUTO AD ACQUISTARE E PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO INTERROMPERE LE TRATTATIVE, MA SE SUCCESSIVAMENTE ACQUISTA SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI. IL MODULO DEVE ESSERE FATTO SOTTOSCRIVERE ANCHE IL VENDITORE PER CONOSCENZA IN MODO DAVIDE LA PROVA DI AVERLO INFORMATO DELL'INTERESSE DEL CLIENTE.€ 99,00 -
Nº 1998Data 30/05/2007Downloads: 42
MODULO - Atto di manifestazione di serietà dell'intenzione di acquistare
Dichiarazione di impegno del promittente acquirente ad acquistare un immobile di elevato valore con contestuale deposito di somme presso un terzo.-€ 500,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 5678Data 09/05/2022Downloads: 69
MODULO TRATTATIVE CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - AVVISO AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTO RITIRO ULTERIORI PROPOSTE DA ALTRI INTERESSATI ED INVITO A MIGLIORARE LA PROPRIA
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato per riscontrare la ricezione di una proposta di acquisto oppure di una manifestazione di interesse da parte di un cliente ed avvisarlo della circostanza che ci sono anche altri soggetti interessati all’acquisto che hanno manifestato a loro volta l’interesse o hanno formulato delle proposte.-€ 59,00 -
Nº 5487Data 18/06/2021Downloads: 3
Interruzione termine utile per l’usucapione: Cassazione
Interruzione del termine utile per l’usucapione Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.........download riservato - non acquistabile -
Nº 2067Data 19/06/2007Downloads: 4
Se, e con quali modalità, il locatore può agire nei confronti dei precedenti conduttori nel caso in cui dopo alcune cessioni l'ultimo conduttore si renda moroso.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2007 n. 9486download riservato - non acquistabile -
Nº 1666Data 12/12/2006Downloads: 8
studio sulle cooperative edilizie
Relazione su effetti indiretti della L. 248/2006 sull’edilizia convenzionata ed agevolata. Analisi sulla trasferibilità degli immobili in edilizia convenzionata.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1773Data 02/11/2006Downloads: 0
L’OGGETTO DELL’APPELLO ED IL REQUISITO DELLA SPECIFICITA’ DEI MOTIVI.-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Rel. 111 del 18 settembre 2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1559Data 26/09/2006Downloads: 22
Gli obblighi antiriciclaggio degli intermediari immobiliari
Nuovi obblighi antiriciclaggio per gli agenti immobiliari introdotto dalla D.M. 03/02/2006 n.143.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1525Data 12/09/2006Downloads: 0
Se la mancata informazione sulla rischiosità dell'operazione di investimento, comporta la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni o, in subordine, la condanna dell’istituto di credito intermediario al risarcimento dei danni.-
Tribunale di Novara, sez. civile, sentenza del 05.06.2006, n° 555download riservato - non acquistabile -
Nº 1505Data 28/08/2006Downloads: 2
Agenzia delle Entrate, circolare del 04.08.2006, n° 27.-
L'art. 35, commi da 8 a 10 sexies, del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), come modificato dalla legge di conversione, detta una nuova disciplina della imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
Nº 1560Data 28/06/2006Downloads: 0
Nuovi obblighi antiriciclaggio per operatori non finanziari ( intermediari creditizi ).-
D.M. 03/02/2006, n. 143download riservato - non acquistabile -
Nº 1393Data 06/04/2006Downloads: 0
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.-
"Codice in materia di protezione dei dati personali".-download riservato - non acquistabile -
Nº 1315Data 29/11/2005Downloads: 0
Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2003, n. 17913
Oggetto: se l'adesione del conduttore alla richiesta di aumento del canone formulata dal locatore equivale a stipula di una nuova locazione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1245Data 01/07/2005Downloads: 0
Legge 23 novembre 2001, n. 410 recante disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
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Nº 1080Data 27/10/2004Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 18 MARZO 2003 N. 3991
Oggetto: la disdetta del contratto di locazione ad uso non abitativo irregolare (perche fuori termine e priva di motivazione) è valida se il conduttore aderiscedownload riservato - non acquistabile -
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Nº 965Data 31/08/2004Downloads: 2
QUESITO N. 095: Se in una quietanza per la ricezione di un acconto per la vendita di immobile può ravvedersi un contratto ad effetti reali od obbligatori della vendita stessa
€ 500,00 -
Nº 1398Data 30/07/2004Downloads: 10
La nuova Legge sulla Privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.-
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3064Data 23/04/2004Downloads: 0
QUESITO N.084: Se il subconduttore, decorsi più di vent'anni, può ottenere l'assegnazione dell'alloggio con decadenza dell'originario assegnatario
€ 500,00 -
Nº 952Data 22/04/2004Downloads: 2
QUESITO N. 83: Se l'assegnatario in locazione di un immobile popolare può sublocare l'alloggio a terzi
€ 500,00 -
Nº 753Data 01/04/2004Downloads: 1
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351 - DECRETO CONVERTITO, con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione dell'immobiledownload riservato - non acquistabile -
Nº 754Data 01/04/2004Downloads: 1
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351 - DECRETO CONVERTITO, con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione dell'immobiledownload riservato - non acquistabile -
Nº 931Data 18/12/2003Downloads: 3
QUESITO N. 062: Se spetta l'indennità di avviamento ed il diritto di prelazione ad un'agenzia di assicurazione
€ 500,00 -
Nº 1223Data 17/10/2003Downloads: 5
QUESITO N. 057: Se la rinuncia all'azione di riduzione va fatta dai soli legittimari o anche dagli eredi degli stessi
€ 500,00 -
Nº 797Data 15/10/2003Downloads: 1
Legge Regionale 29 novembre 2001 n 19 e commento. Norme per lo snellimento di procedure per il rilascio di concessioni edilizie. Parcheggi pertinenziali
Norme per lo snellimento di procedure per il rilascio delle concessioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a DIA - Norme in materia di parcheggi pertinenziali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3197Data 21/04/2003Downloads: 10
QUESITO N. 045: Se in un contratto di locazione ad uso commerciale la disdetta alla prima scadenza deve essere motivata
€ 500,00