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Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 21
MODULO ACCORDO UTILIZZAZIONE materiale HOME STAGING ED ACCORDO DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE materiale FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL materiale FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL materiale POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00 -
Nº 3640Data 12/11/2009Downloads: 0
Se sussiste il delitto di truffa nel caso di simulazione della volontà di dare esecuzione ad un preliminare di vendita non seguito dalla materiale sottoscrizione del compromesso.-
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Nº 2157Data 12/10/2007Downloads: 0
Se , in materia di locazioni, l'abuso da parte del conduttore nel godimento della cosa locata implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiale.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione civile , sez. III, 11.05.2007 n° 10838.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2151Data 24/09/2007Downloads: 4
QUESITO N. 233: A chi spetta la bonifica di un terrenosu cui insistono strutture costruite con materiale inquinante.
€ 500,00 -
Nº 1995Data 30/05/2007Downloads: 1
Se in caso di recesso del conduttore dal rapporto locatizio questi rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de iure del preavviso e cioè per sei mesi ,indipendentemente dal materiale rilascio del bene .-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2006, n. 25136.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1661Data 07/12/2006Downloads: 0
Se è qualificabile come locazione la concessione dello sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale inerte.-
Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 24371 del 16/11/2006download riservato - non acquistabile -
Nº 1652Data 07/11/2006Downloads: 1
Se per il contratto avente ad oggetto concessione dello sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale è necessaria la forma scritta.-
Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 24371 del 16/11/2006download riservato - non acquistabile -
Nº 6490Data 06/03/2025Downloads: 13
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 6352Data 03/09/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFATTI, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON L'ALTRA PARTE E CON L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).download riservato - non acquistabile -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 23
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6081Data 30/10/2023Downloads: 17
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA FATTO VISIONARE L'IMMOBILE, ANCHE SE NON AVEVA INCARICO, MA LE PARTI HANNO CONSENTITO L'ATTIVITA'. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA.- LUGLIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, in data 2670772023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “l’art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In analogo ordine di idee, il pagamento della provvigione per l’espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. 16-01-2018, n. 869; Cass. civ., sez. II, sent. 06-12-2016, n. 24950; Cass. civ., sez II, sent. 05/12/2014, n. 25799; Cass. civ., sez. III, sent. 09-12-2014, n. 25851). Infatti, “il rapporto di mediazione si fonda sull’espletamento di un’attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile” (Cass. civ., sent. n. 1915/2015). II PRINCIPIO: ai sensi del disposto normativo di cui all' art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo, anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia (ex multis Cass. Civ. n. 7251/2005). E’ infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso, non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio (Cass. civ. Sez. 6, 26-3-2012 n. 4830; Cass. Sez. 3, 12-9-1997 n. 9004; 11-05-1998 n. 4742; 30-01- 2001 n. 1290; 15-03 2007 n. 6004).download riservato - non acquistabile -
Nº 5960Data 24/06/2023Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’download riservato - non acquistabile -
Nº 5792Data 25/11/2022Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ALLORQUANDO ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI E NON HA ALCUN RILIEVO IL TEMPO INTERCORSO TRA L’ULTIMA ATTIVITÀ DEL MEDIATORE E LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, così come emerge dal combinato disposto degli artt. 1755 comma 1 e 2950 c.c.; la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento che va inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 423/1996, Cass. n. 7645/1994, Cass. n. 94/1994, Cass. n. 1247/1987, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 1445/1985; con specifico riferimento alla mediazione, cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 4333/1994, Cass. n. 2604/1988). II PRINCIPIO “il mediatore che fa valere il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. ha l’onere di provare sia d'aver posto i contraenti in contatto tra loro sia che, in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell’affare” (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1989, n. 5370). III PRINCIPIO Nel caso di specie deve ritenersi che l’attività svolta dal mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare stante l’intervento dello stesso a mettere le parti in relazione e non rileva il tempo intercorso tra l’ultima attività del mediatore e la conclusione dell’affare o che lo stesso si sia realizzato in un momento successivo alla scadenza del mandato, non determinando tali situazioni il venir meno dell’attività del mediatore e, per l’effetto, il diritto al riconoscimento della provvigione, perché l’attività dello stesso deve considerarsi condizione sufficiente e necessaria alla messa in relazione delle parti ed alla conclusione del contratto di compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5552Data 18/11/2021Downloads: 28
PARERE 960 - SE IL PROMISSARIO ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE, CHE SIA STATO IMMESSO NELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE IN OCCASIONE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE, È LEGITTIMATO A LOCARE L’IMMOBILE A TERZI?
Al quesito è possibile dare risposta assolutamente affermativa. Gli Ermellini hanno sancito che “poiché, per assumere la qualità di locatore, non è necessario essere titolare d'un diritto reale sul bene locato, bastando invece la semplice disponibilità di esso in virtù di un titolo non contrario a norme imperative e la possibilità materiale di trasferirne al conduttore la detenzione, tale qualità può appartenere al promissario......€ 29,90 -
Nº 5529Data 15/10/2021Downloads: 11
È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI ANCHE COLUI CHE ACCOMPAGNAVA IL CLIENTE CHE HA FIRMATO L’ATTESTATO DI VISITA, SE POI SI È INTESTATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 2021
CORTE DI APPELLO NAPOLI 2021 - Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di mediazione immobiliare. In questo caso la CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nella persona dell’eccellentissimo Dr.ssa Lucia Minauro, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO. l’atto di appello deve essere dichiarato inammissibile quando non contenga 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La corte nell’accogliere tale eccezione ha statuito il seguente principio: “Nel caso di specie, appare evidente l’inconferenza delle generiche censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell’atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato. L’atto di appello, come specificamente si vedrà, si rivela infatti del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l’iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall’impugnante, diffondendosi, piuttosto, in una serie di considerazioni talvolta addirittura slegate dall’esame del caso concreto in esame, proposte in modo disarmonico e incoerente rispetto ai motivi posti a base della decisione impugnata”. II PRINCIPIO. il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze delle prove di primo grado, tra le quali quella consistente nella attestazione della scheda visita, dalla quale risultava non solo la presenza del soggetto firmatario, ma anche attestata la presenza del soggetto che poi ha acquistato l’immobile. la corte nel condividere tale assunto ha statuito il seguente principio: “Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha svolto un’attenta disamina del materiale probatorio emergente dagli atti del giudizio. …. la visita dell’immobile di Via G…… - P….. M…. L…. da parte di S….. P….. e S….. P……. in data ……….., con il tramite dell’agenzia I……. P…… (circostanza dimostrata dalla scheda di visita depositata in atti dall’attrice, nella quale - benché sottoscritta dal solo P….. - risultava specificato che entrambi avevano in quell’occasione visionato per la prima volta l’immobile, del quale ignoravano la messa in vendita)”;€ 49,00 -
Nº 662Data 16/07/2018Downloads: 9
PARERE N°810: PUÒ ESSERE VENDUTO UN APPARTAMENTO FACENTE PARTE DI UN COMPLESSO DI CUI È STATO REVOCATO IL PERMESSO A COSTRUIRE CON SENTENZA IRREVOCABILE PER LOTTIZZAZIONE ABUSIVA?
La risposta al presente quesito è senza dubbio negativa.- La lottizzazione abusiva è un illecito che presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle previsioni urbanistiche.- Con una sentenza penale irrevocabile, il giudice è obbligato a disporre la confisca quando accerti con sentenza definitiva il reato di lottizzazione abusiva. (Corte EDU, Grande Camera, G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia,28 giugno 2018).-€ 30,00 -
Nº 138Data 26/01/2015Downloads: 4
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTI DI PASSAGGIO SU DI UN FONDO.
In particolare il Giudice in accoglimento integrale della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto di possesso dell’istante sul cancello di ingresso del relativo fondo, ordinando a parte convenuta di consegnare nell’immediato le chiavi del cancello, oltre che ad eliminare il materiale ivi collocato che ne ostruiva il passaggio.-€ 100,00 -
Nº 3561Data 07/10/2009Downloads: 9
Quesito n. 341 : Se la prelazione agraria spetta all’usufruttuario o al nudo proprietario del fondo confinante.-
L’istituto della prelazione attribuisce ad un determinato soggetto il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, qualora decida di concludere un determinato contratto. Tale istituto non obbliga il soggetto che concede la prelazione alla stipula del contratto, ma lo vincola qualora decide di addivenirne. Il diritto del prelazionario non è legato al contratto finale, ma consiste nell’essere preferito ad altri, a parità di condizioni.- La prelazione può essere legale o volontaria.- Nel novero delle prelazioni legali rientra la prelazione agraria disciplinata dall’art.8 della legge 590 del 1965, che dispone che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria,a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.- Come si evince dalla lettura della norma scopo della prelazione agraria è quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determina lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l’esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.- Dal tenore della norma è possibile individuare non solo i soggetti titolari del diritto di prelazione, ma anche le condizioni e i requisiti previsti dal legislatore per poter correttamente esercitare il suddetto diritto.- Soffermandosi sul requisito soggettivo, più problematico a livello interpretativo rispetto agli altri, la prima questione che si pone è se l’elencazione che si rinviene nella norma è da considerarsi tassativa o meno. Se si aderisce alla prima soluzione prospettata non si potrà parlare di diritto di prelazione in capo al conduttore il cui titolo sia invalido, o addirittura mancante. Riguardo al titolo invalido non vi sono dispute giurisprudenziali nel considerare inesistente il diritto di prelazione. Maggiori dubbi sono sorti invece riguardo alla possibilità che il prelazionario sia in effetti un coltivatore di fatto. Nonostante la soluzione estensiva sia aderente alla ratio della legge la Cassazione con orientamento unanime considera tassativa l’elencazione della legge (Cass. 19 novembre 1979, n. 6048).- Il particolare interesse che riveste la questione ha spesso coinvolto la Corte Costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle leggi agrarie per contrasto con l’art. 42, terzo comma della Costituzione, vertendosi in tema di limitazioni del diritto di proprietà (Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 32).- Altro aspetto che merita di essere segnalato attiene al particolare interesse pubblico che caratterizza tutta la normativa sulla prelazione agraria. Infatti non pochi problemi interpretativi sono sorti riguardo alla disciplina applicabile in caso di violazione delle norme agrarie. Ci si chiedeva se tale violazione integrasse un’ipotesi di nullità virtuale, ex art 1418, prima comma del codice civile. La Giurisprudenza, con orientamento maggioritario, ha messo a tacere ogni dubbio, sostenendo che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., sussistendo il rimedio del riscatto (Cass. 24/05003, n. 8236).- L’art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso il diritto di prelazione agraria anche al “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.- Con tale modifica il legislatore ha affiancato alla figura della prelazione cd comune che incide sul fondo messo in vendita a favore del coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, quella del confinante che avvantaggia il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante a quello messo in vendita.- Obiettivo del legislatore, soprattutto dopo la modifica è quello di favorire il consolidamento e accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni agricoli, incentivando la formazione di imprese coltivatrici di più ampie dimensioni.- Per stabilire se il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario o al nudo proprietario confinante è necessario analizzare quelli che sono i requisiti oggettivi e soggettivi che il legislatore impone affinchè si possa correttamente esercitare il diritto di prelazione.- Dal tenore dell’ art. 7 della legge citata si evince che le condizioni perché operi la prelazione agraria del confinante sono le seguenti: a) sul piano oggettivo occorre la contiguità dei fondi; b) sul piano soggettivo occorre che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto; c) sempre sul piano soggettivo, come elemento di esclusione, occorre che sul fondo posto in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido.- Riguardo al concetto di contiguità dei fondi esso è stato ritenuto corrispondente o a quello di confinanza in senso giuridicamente proprio, oppure a quello di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (Cass. 3 aprile 1990, n. 2767); sia questa linea di demarcazione meramente ideale oppure materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali; e comunque con esclusione del concetto di contiguità allorquando si verifica la c.d. contiguità funzionale, ossia quando i fondi sono separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (Cass. 6 agosto 2002, n. 11779).- Dal tenore letterale dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 emerge che il diritto di prelazione spetta al confinante purché egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Occorre, poi, che ricorrano nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 590 del 1965 per il coltivatore del fondo posto in vendita, cui il citato art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà (Cass. 16/06/2005, n. 12963).- Necessaria ai fini della prelazione è anche la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente che costituisce, a norma dell'articolo 8 primo comma della legge n. 590 del 1965, condizione anch’essa per l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante.- Occorre, ancora, che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti ( Cass. 04/02/2002, n. 2505).- Altro requisito indicato dalla legge è che sul fondo messo in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido. Infatti la presenza sul fondo messo in vendita di un coltivatore diretto, anche se rinunciatario, esclude l’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante (Cass. 21 aprile 2005, n. 8369).- Rispetto al caso concreto non si contesta l’esistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e c).- Occorre invece soffermarsi sul requisito soggettivo di cui alla lettera b), che prescrive, come abbiamo già anticipato, che il diritto di prelazione spetta al confinante purchè sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Solo per ragioni di chiarezza si ricorda che mentre la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, l’usufrutto è un diritto reale di godimento e consiste nella facoltà di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.- In altre parole, l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto e di trarre dal bene tutte le utilità che potrebbe avere il proprietario, ma comunque presuppone il riconoscimento della terzietà dello stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 1001 c.c., alla scadenza del rapporto l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene che ha formato oggetto del suo diritto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento.- Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di una persona la situazione nella quale viene a trovarsi il proprietario, spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto, si definisce nuda proprietà. La costituzione dell’usufrutto comporta che il proprietario perde la disponibilità materiale del proprio bene, ma non anche il diritto di proprietà che per quanto svuotato del godimento resta a lui intestato.- Alla luce delle disposizioni di legge e della stessa ratio delle norma ammettere che il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario significherebbe non solo violare il disposto della norma che parla infatti di “proprietario”, ma anche vanificare la ratio dell’istituto, volto a garantire l’accorpamento dei fondi. Non vi è chi non veda l’impossibilità di realizzare tale obiettivo in capo all’usufruttuario dato il carattere temporaneo del suo diritto.- Rispetto, invece, alla posizione del nudo proprietario sicuramente non vi è contestazione rispetto al suo titolo di proprietà. Problemi interpretativi si pongono invece con riferimento alla sua posizione di coltivatore diretto. Infatti secondo alcune decisioni della Cassazione la qualifica di coltivatore diretto deve inerire alla conduzione del terreno confinante con quello in vendita, altre accordano la prelazione agraria al proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto senza che però rilevi la conduzione del fondo.- Aderendo a tale ultimo orientamento è possibile affermare che il diritto di prelazione spetta anche al nudo proprietario, in quanto anch’esso è titolare del diritto di proprietà. (Tribunale di Pinerolo 24 febbraio 1988).- Il diritto ad esercitare la prelazione agraria spetterebbe al solo nudo proprietario, unico titolare del diritto di proprietà e non anche all’usufruttuario.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6337Data 02/08/2024Downloads: 8
PARERE N.994: SE L’USUFRUTTUARIO HA LOCATO L’IMMOBILE AD UN TERZO, È LEGITTIMATO AD INVIARE DISDETTA ALLA PRIMA SCADENZA AL CONDUTTORE, ADOTTANDO COME MOTIVAZIONE L'INTENZIONE DI VENDERE A TERZI L'IMMOBILE, NONOSTANTE NON SIA TITOLARE DELLA PIENA PROPRIETÀ DELLO STESSO?
Il caso, così articolato, richiede preliminarmente di definire la nozione del diritto di usufrutto, nonché di analizzarlo in correlazione al contratto di locazione, evidenziandone i profili che maggiormente interessano il caso di specie: la disdetta del contratto verso terzi, con preciso riferimento all’ipotesi in cui si intenda adottare quale motivazione l’intenzione di vendita a terzi, con conseguenziale diritto di prelazione del conduttore. In ultimo, al netto degli elementi conosciuti, di valutare eventuali soluzioni possibili, utili allo scopo di vendere il bene interessato. Al fine di stabilire se l’usufruttuario, che è anche locatore, sia legittimato ad inviare all’inquilino una disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, occorre, in primis, far partire la nostra analisi da quello che la normativa sancisce in termini di diritto di usufrutto. La disciplina generale dell’usufrutto è contenuta negli artt. 978-1020 del codice civile, i quali però non esauriscono il quadro normativo del diritto in esame, essendo integrati da altre norme del codice. Come prima cosa, diciamo che, l’usufruttuario è un soggetto che può godere e disporre liberamente di una cosa altrui traendone ogni utilità, senza però mutare la destinazione economica del bene stesso (Art. 981 c.c.). Il su citato diritto ha come limite che l’usufruttuario deve conservare l’integrità fisica della cosa e non può compiere mutamenti materiali che ne alterino la destinazione, e gli stessi miglioramenti, o le addizioni, sono possibili solo in quanto non comportino il mutamento della destinazione economica, come concretamente prevista dal proprietario all’atto della costituzione del diritto reale o presente prima del sorgere dell’usufrutto. ...... CONTINUA .....€ 99,00 -
Nº 101Data 06/11/2014Downloads: 627
MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO DIVERSO DALL’ABITATIVO: UFFICIO / NEGOZIO / STUDIO PROFESSIONALE. (versione novembre 2014)
Nuovo contratto di locazione ad uso diverso. Clausole previste certificato di agibilità, garanzia impianti, certificato energetico, categoria catastale non corrispondente alla destinazione effettiva, obbligo specifico per il conduttore di ridipingere pareti e soffitti con materiali di qualità e colori analoghi a quelli esistenti al momento della sottoscrizione.€ 50,00 -
Nº 2398Data 10/04/2008Downloads: 2
Il Decreto impianti 37/2008 introduce sanzioni fino a 10mila€ per chi non certifica
Pubblicato articolo dal sole 24ore che elenca in modo specifico gli obblighi di certificazione a carico dei cittadini circa la conformità degli impianti di energia elettrica, gas e ......download riservato - non acquistabile -
Nº 2389Data 08/04/2008Downloads: 0
L’assegnazione della casa familiare può prescindere dalla presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi?
Sentenza emessa Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.02.2008 n° 3934download riservato - non acquistabile -
Nº 2385Data 07/04/2008Downloads: 1
Se l’immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7930 del 27/03/2008.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2377Data 03/04/2008Downloads: 6
Effetto impianti sulle locazioni
Articolo, tratto dal sole24.it, avente ad oggetto gli effetti del decreto ministeriale 37/2008 sugli impianti nei contratti su immobili abitativi in locazione , comodato, le case vacanza e locali commerciali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2339Data 18/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti negli edifici: Le nuove disposizioni
Decreto Ministero Sviluppo economico 22.01.2008 n° 37 , G.U. 12.03.2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2342Data 15/03/2008Downloads: 6
QUESITO N. 279: Se in un contratto di locazione il locatore può essere diverso dal proprietario e in quali rischi può incorrere il conduttore.-
€ 500,00 -
Nº 2344Data 28/02/2008Downloads: 5
QUESITO N. 270: Se il diritto di servitù di passaggio può essere costituito verbalmente e quali sono i modi per determinare i confini di una proprietà.-
€ 500,00 -
Nº 2230Data 08/01/2008Downloads: 49
MODULO - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARE
€ 1.000,00 -
Nº 2227Data 27/12/2007Downloads: 4
Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
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Nº 2196Data 30/11/2007Downloads: 0
QUESITO N. 246: Se il conduttore in caso di crollo del bene locato, oltre a chiedere i danni per le suppellettili, può chiedere anche i danni morali.-
€ 500,00 -
Nº 2139Data 13/09/2007Downloads: 1
IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE
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Nº 2154Data 06/09/2007Downloads: 0
QUESITO N. 226: Se in una palazzina con 20 condomini è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa per responsabilità civile.-
€ 500,00 -
Nº 2087Data 27/06/2007Downloads: 0
Se è suscettibile di revoca il provvedimento di confisca dei terreni e delle opere illecitamente costruite nel caso il comune abbia rilasciato il permesso in sanatoria per realizzare l'immobile
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. penale in data 29.05.2007, n. 211125.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2027Data 10/06/2007Downloads: 0
Se in materia di locazione l'abuso del conduttore nel godimento del bene locato si concretizza nel verificarsi di danni materiali sulla cosa locata.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n.10838 del 11 maggio 2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2028Data 08/06/2007Downloads: 1
Se la trasformazione di un balcone o di un terrazino circondato da muri peritrali mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro è opera soggetta a concessione edilizia (veranda).-
Sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione sez. Penale 4 ottobre 2006 n.33039.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3094Data 03/04/2007Downloads: 0
QUESITO N. 187: Se il coniuge separato con addebito può vantare diritti nei confronti della massa ereditaria.-
€ 500,00