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Hai cercato '' pagamento della caparra non corrisposta '' ho trovato 2718 documenti

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  • Nº 6382
    Data 02/10/2024
    Downloads: 64
    DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL pagamento della caparra non corrisposta AL MOMENTO della FORMULAZIONE della PROPOSTA DI ACQUISTO, nonOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL pagamento della caparra DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA non SIA STATA VERSATA nonOSTANTE L'ACCETTAZIONE della PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE della STESSA E nonOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.
    € 99,00
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    Nº 6341
    Data 22/08/2024
    Downloads: 4
    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL pagamento DEGLI ACCONTI nonOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E non DI caparra CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”
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    Nº 5681
    Data 20/05/2022
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    IL VENDITORE È TENUTO A CORRISPONDERE IL DOPPIO della caparra ANCHE SE non L’ABBIA MAI INCASSATA, ESSENDO SUFFICIENTE CHE IL MEDIATORE GLI ABBIA INVIATO IL RELATIVO TITOLO PER CONTO DELL’ACQUIRENTE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA 2022.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi al TRIBUNALE DI NOLA APRILE 2022.- In questo caso, IL Tribunale di Nola - in persona del Presidente in funzione di Giudice Unico dott. Geremia Casaburi – accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: il tribunale di nola, riconosce il valore di contratto preliminare della proposta di acquisto, anche ove al suo interno sia prevista la stipula di un preliminare successivo; riconosce la legittimità della rinunzia alla condizione mutuo formulata dall’acquirente affermando che trattasi di condizione diretta a tutelare i soli interessi dell’acquirente; riconosce che l’efficacia reale della caparra si determina anche qualora il venditore, dopo aver ricevuto il titolo, non lo metta all’incasso, precisando - anzi - che tanto costituisce comportamento in malafede di parte venditore da qua discendono gli effetti propri della caparra; sancisce la compatibilità della richiesta di sentenza dichiarativa di legittimità del recesso, con la domanda costitutiva di risoluzione per inadempimento, purché siano poste in via gradata e subordinata.-
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  • Nº 6597
    Data 02/09/2025
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    MODULO PROPOSTA DI RIPRISTINO CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO A FRONTE DEL pagamento DEL CAnonE E della SANATORIA DI TUTTE LE MOROSITÀ.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE PROPONE RIPRISTINARE IL RAPPORTO DI LOCAZIONE A FRONTE DEL pagamento DEI CAnonI INSOLUTI E DELLE ALTRE OBBLIGAZIONI CHE non AVEVA OSSERVATO.
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  • Nº 5539
    Data 27/10/2021
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    MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA della CHIAVI, CON CONTESTUALE pagamento DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE non ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
    Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento
    € 60,00
  • Nº 5277
    Data 24/04/2020
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    PARERE N.890 - È CORRETTA LA PRETESA della AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOTTOPORRE A TASSAZIONE SEPARATA A TASSA FISSA LA CLAUSOLA PENALE INSERITA IN ALCUNI CONTRATTI COME ANCHE LA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA IN CASO DI RITARDATO pagamento DEL CAnonE?
    La risposta al quesito merita un approfondimento di vari e diversi aspetti normativi e pertanto, non può darsi una soluzione netta.- Innanzitutto, sulla tassazione delle clausole penali non esiste una disciplina ad hoc.- La pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, deriva da un’interpretazione della normativa generale sulla imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.- ... CONTINUA
    € 29,90
  • Nº 5260
    Data 02/04/2020
    Downloads: 95
    MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC COMUNICAZIONE DAL MEDIATORE AL LOCATORE DI SOSPENSIONE DEL pagamento DEL CAnonE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO della INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
    Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.
    € 100,00
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    Nº 5855
    Data 10/02/2023
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    Locazione ad uso abitativo: il problema della valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento in caso di omesso pagamento dei canoni di locazione
    La valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice?
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  • Nº 5276
    Data 24/04/2020
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    PARERE N.883 - NEL CASO IN CUI UNA MULTINAZIONALE INTESTI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVO AD UN DIPENDENTE TRASFERITO IN ITALIA E POI PAGHI DIRETTAMENTE IL CAnonE, NEL CONTRATTO SI DEVE INDICARE L'ONERE DI pagamento A CARICO della SOCIETA' ESTERA?
    La risposta al presente quesito è negativa, nel senso che non vi è un obbligo di legge di inserire nel contratto di locazione l’assunto secondo cui una persona diversa dal conduttore si impegni a corrispondere i canoni di locazione, a fortiori se il terzo, come la società nel caso specie, non vuole vincolarsi contrattualmente con il locatore .- ... CONTINUA
    € 29,90
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    Nº 6648
    Data 21/07/2026
    Downloads: 2
    IL VENDITORE non PUÒ TRATTENERE LA caparra PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL ROGITO SE QUESTO non È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.
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  • Nº 6395
    Data 11/11/2024
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    MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE caparra CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA della MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
    QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE caparra CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE della PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA caparra SIA STATA corrisposta MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA non INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.
    € 100,00
  • Nº 6146
    Data 20/12/2023
    Downloads: 50
    MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE AL VERSAMENTO della caparra CONFIRMATORIA
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ERA PREVISTO IL pagamento della caparra DOPO LA CONOSCENZA della ACCETTAZIONE E L'ACQUIRENTE, nonOSTANTE L'INTERVENUTA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE, non CORRISPONDE LA caparra..
    € 49,00
  • Nº 686
    Data 18/07/2018
    Downloads: 14
    PARERE N°786: LA caparra CONFIRMATORIA ED IL PREZZO della COMPRAVENDITA POSSONO ESSERE COSTITUITI DA CAMBIALI?
    La risposta alla prima domanda deve essere negativa. Come stabilito dalla Suprema Corte con la sent. del 2014, n. 13243, la caparra non può essere costituita attraverso la consegna di cambiali (“Deve escludersi che la cambiale possa considerarsi mezzo idoneo per costituire validamente una caparra, poichè ha natura di promessa di pagamento, ma non di mezzo di pagamento”). Solo l’assegno bancario costituisce valido mezzo di pagamento per la conclusione del contratto di caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ., in quanto “ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo“. Diverso è il caso in cui le parti si accordino a pagare il prezzo della compravendita mediante cambiali. In questo caso la risposta è negativa, salvo che le parti si siano accordate in tal senso. Tale risposta la si ricava dall’interpretazione della sentenza della Cassazione civile sez. II 31 ottobre 2013 n. 2456, la quale stabilisce che non ha effetto solutorio il pagamento del prezzo della compravendita tramite la cessione di cambiali, avendo quest'ultima natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ferma diversa statuizione fra le parti.
    € 30,00
  • Nº 6656
    Data 03/09/2026
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    MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL pagamento DEI CAnonI ARRETRATI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE della CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE non POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILASCIARNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E LA CESSAZIONE della SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI pagamento E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL pagamento DEI CAnonI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE pagamento DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL pagamento DEI CAnonI non COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.
    € 49,00
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    Nº 6657
    Data 03/09/2026
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    L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE della PROPOSTA non INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA non ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE della PROPOSTA non INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E non FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.
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    Nº 6652
    Data 28/07/2026
    Downloads: 6
    LA REVOCA della PROPOSTA D’ACQUISTO non INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, QUALORA LA PROPOSTA SIA IRREVOCABILE E VENGA ACCETTATA DAL VENDITORE ENTRO IL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: LA REVOCA della PROPOSTA D’ACQUISTO non INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, QUALORA LA PROPOSTA SIA IRREVOCABILE E VENGA ACCETTATA DAL VENDITORE ENTRO IL TERMINE DI IRREVOCABILITÀ. In tale ipotesi, infatti, la proposta accettata determina la conclusione di un affare giuridicamente vincolante e la successiva revoca del proponente non può pregiudicare il diritto alla provvigione già maturato in favore dell’agente immobiliare. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’acquirente e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’agenzia immobiliare, lo ha condannato al pagamento della provvigione pattuita, pari a € 13.000,00 oltre IVA e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
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  • Nº 6645
    Data 09/07/2026
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    SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA della STIPULA DEL ROGITO NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ non HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
    IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO della TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, nonCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL pagamento DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.
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    Nº 6217
    Data 10/04/2024
    Downloads: 10
    IL VENDITORE non È LEGITTIMATO A TRATTENERE LA caparra SOLO PERCHÉ L’ACQUIRENTE ABBIA CHIESTO UN ALTRO RINVIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO, DOPO CHE NE HA CONCESSI GIÀ ALCUNI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove tra le parti siano stati convenuti una serie di rinvii il venditore non può improvvisamente trattenere la caparra, ma anzi ove sia stato convocato dall’acquirente e non sia comparso sarà egli tenuto e condannato a pagare il doppio della caparra ricevuta.
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    Nº 6209
    Data 02/04/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’ACCETTAZIONE della PROPOSTA LE PARTI non STIPULANO L’ATTO DEFINITIVO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.
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    Nº 5911
    Data 20/04/2023
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    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL pagamento DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, non COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI pagamento”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
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  • Nº 5491
    Data 01/07/2021
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    MODULO TRANSAZIONE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE CON RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO RESTITUZIONE caparra E pagamento DANNI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE SI INTENDA TRANSIGERE LA CONTROVERSIA INSORTA TRA LE PARTI MEDIANTE RISOLUZIONE della PROPOSTA D'ACQUISTO/CONTRATTO PRELIMINARE CON PREVISIONE della RESTITUZIONE della caparra CONFIRMATORIA E pagamento DEI DANNI DA PARTE DEL VENDITORE.
    € 60,00
  • Nº 5450
    Data 03/04/2021
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    MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO POSTO A CONDIZIONE della PROPOSTA E RICEVUTA della RESTITUZIONE della caparra
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente comunica che il mutuo che condiziona la proposta non è stato concesso e richiede la restituzione dell’assegno costituente caparra confirmatoria. Il modulo contiene al suo interno anche la ricevuta di restituzione della caparra. In questo caso, però, se è possibile è meglio ottenere l’autorizzazione alla restituzione della caparra da parte del venditore. A tal fine è stato predisposto il modulo n. 5052
    € 99,00
  • Nº 5345
    Data 26/09/2020
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    MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA CON RESTITUZIONE della caparra CONFIRMATORIA.
    Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, decidono di risolverla e di scogliere i propri rapporti. Il modulo è predisposto per l'ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal venditore il quale la restituisce mediante un proprio assegno bancario. Può essere facilmente adattato alle ipotesi in cui la caparra non sia stata incassata e il venditore restituisce lo stesso titolo ricevuto.-
    € 60,00
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    Nº 5216
    Data 11/02/2020
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    LOCAZIONE: IL CONDUTTORE PUO' VERSARE IL CAnonE DOPO LA PRESENTAZIONE della DOMANDA DI RISOLUZIONE?
    Recente pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione n. 23052 del 25.01.2020 in materia di locazione con la quale viene chiarito se il pagamento da parte del conduttore del canone dopo la domanda di risoluzione attenua gli effetti dell'inadempimento
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    Nº 5075
    Data 01/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL pagamento DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA nonOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-
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    Nº 5018
    Data 15/03/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL pagamento DELLE PROVVIGIONI nonOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-
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  • Nº 767
    Data 04/10/2018
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    PARERE N°817: CAnonE RAI. UNA ATTIVITA' COMMERCIALE CHE E' IN POSSESSO DI TELEVISORI, MA non LI USA PER LA RICEZIONE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE, non TENENDOLI NEPPURE ALLACCIATI ALLE ANTENNE, E' TENUTA AL pagamento DEL CAnonE RAI?
    L’Agenzia delle Entrate non ha adottato un comportamento univoco in ordine alle richieste di pagamento del canone Rai pervenute dalla RAI-Radio Televisione Italiana Spa e la legge emanata negli ultimi anni risulta contraddittoria e lacunosa in molti punti. Il destinatario della suddetta raccomandata non sarà costretto a pagare il bollettino se riuscirà a dimostrare di non utilizzare il televisore per l’ attività lavorativa. Il televisore dovrà essere sprovvisto di sintonizzatore e privo di collegamento ai canali televisivi.
    € 100,00
  • Nº 400
    Data 02/05/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE non ERA TITOLARE della PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 20,00
  • Nº 6661
    Data 24/09/2026
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    ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE della PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI non CONDIZIONATA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROMITTENTE ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA della PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO della PROPOSTA, nonCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE non SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO della CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO della CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.
    € 49,00
  • Nº 6603
    Data 02/10/2025
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    MODULO PATTO RIPARTIZIONE CORRISPETTIVI VENDITA non PROPORZIONALE ALLE QUOTE DI PROPRIETA CON DELEGAZIONE pagamento PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO I VENDITORI INTENDONO DIVIDERE IL CORRISPETTIVO IN MISURA non CORRISPONDENTE AL VALORE PROPORZIONALE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' ED INTENDONO DELEGARE L'ACQUIRENTE AL pagamento DELLE PROVVIGIONI DOVUTE AL MEDIATORE.
    € 99,00
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    Nº 6571
    Data 19/06/2025
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    IL MEDIATORE non È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA della REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.
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    Nº 6481
    Data 10/02/2025
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    IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL pagamento DEL CAnonE INSOLUTO, non È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE non DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."
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  • Nº 6337
    Data 02/08/2024
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    PARERE N.994: SE L’USUFRUTTUARIO HA LOCATO L’IMMOBILE AD UN TERZO, È LEGITTIMATO AD INVIARE DISDETTA ALLA PRIMA SCADENZA AL CONDUTTORE, ADOTTANDO COME MOTIVAZIONE L'INTENZIONE DI VENDERE A TERZI L'IMMOBILE, nonOSTANTE non SIA TITOLARE della PIENA PROPRIETÀ DELLO STESSO?
    Il caso, così articolato, richiede preliminarmente di definire la nozione del diritto di usufrutto, nonché di analizzarlo in correlazione al contratto di locazione, evidenziandone i profili che maggiormente interessano il caso di specie: la disdetta del contratto verso terzi, con preciso riferimento all’ipotesi in cui si intenda adottare quale motivazione l’intenzione di vendita a terzi, con conseguenziale diritto di prelazione del conduttore. In ultimo, al netto degli elementi conosciuti, di valutare eventuali soluzioni possibili, utili allo scopo di vendere il bene interessato. Al fine di stabilire se l’usufruttuario, che è anche locatore, sia legittimato ad inviare all’inquilino una disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, occorre, in primis, far partire la nostra analisi da quello che la normativa sancisce in termini di diritto di usufrutto. La disciplina generale dell’usufrutto è contenuta negli artt. 978-1020 del codice civile, i quali però non esauriscono il quadro normativo del diritto in esame, essendo integrati da altre norme del codice. Come prima cosa, diciamo che, l’usufruttuario è un soggetto che può godere e disporre liberamente di una cosa altrui traendone ogni utilità, senza però mutare la destinazione economica del bene stesso (Art. 981 c.c.). Il su citato diritto ha come limite che l’usufruttuario deve conservare l’integrità fisica della cosa e non può compiere mutamenti materiali che ne alterino la destinazione, e gli stessi miglioramenti, o le addizioni, sono possibili solo in quanto non comportino il mutamento della destinazione economica, come concretamente prevista dal proprietario all’atto della costituzione del diritto reale o presente prima del sorgere dell’usufrutto. ...... CONTINUA .....
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  • Nº 6269
    Data 10/06/2024
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    MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI RINUNCIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI non DICHIARATE A SEGUITO della RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE della PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI non DICHIARATE DALL'AGENZIA ALL'INTERNO della PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'ACQUIRENTE POSSA AGIRE IN CONFRONTO ALL'AGENZIA IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI A FRONTE della RINUNCIA DELL'ACQUIRENTE AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA.SE L'ACQUIRENTE ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.
    € 99,00
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    Nº 6266
    Data 05/06/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO della PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE della caparra, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.
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