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    Nº 6279
    Data 27/06/2024
    Downloads: 1
    LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA percentuale, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".
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  • Nº 5493
    Data 02/07/2021
    Downloads: 20
    In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.
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  • Nº 617
    Data 06/04/2018
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    PARERE N. 773 iL PROPRIETARIO DI UN TERRENO CHE INTENDA CONCEDERLO IN GODIMENTO AD UN TERZO, IL QUALE LO ADIBIRA' A PARCHEGGIO CORRISPONDENDO UNA CIFRA FISSA ED UNA IN percentuale AGLI UTILI PRODOTTI, CHE TIPO DI CONTRATTO DOVRA' SOTTOSCRIVERE?
    Il contratto con il quale il proprietario di un terreno concede lo stesso in godimento ricevendo come contraltare il pagamento di un canone fisso e un’ulteriore percentuale in base al numero delle autovetture che vi vengono parcheggiate, rientra nell’ambito del contratto di
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  • Nº 564
    Data 07/12/2017
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    PARERE N° 758: E' VALIDO IL PATTO FONDO CONTRO percentuale DEL COSTRUITO?
    La risposta non può che essere negativa, in quanto il contratto di permuta di fondo contro appartamenti da costruire di cui sia stata indicata solo la percentuale rispetto al costruito senza nessuna ulteriore indicazione o criterio di successiva individuazione è certamente nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto.- Secondo Giurisprudenza consolidata, infatti, è nullo il contratto preliminare di permuta immobiliare col quale una parte si obblighi a trasferire all'altra una percentuale di quanto si costruirà su un'area, senza specificare né il tipo, né le dimensioni della costruzione. La nullità è dovuta all’indeterminatezza e all’indeterminabilità della prestazione, per mancanza di .........parere integrale...cliccando su download
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    Nº 6489
    Data 28/02/2025
    Downloads: 5
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
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    Nº 6237
    Data 08/05/2024
    Downloads: 18
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE INTERE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE E HANNO CONCLUSO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO DICHIARANO IN ATTO PUBBLICO DI AVER CONCLUSO CON ALTRO MEDIATORE CHE HANNO REGOLARMENTE PAGATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, nel GENNAIO 2024- Nel caso si specie, È stato confermato, infatti, che il mediatore che ha messo in relazione le parti attraverso la visita ed ha anche installato la trattativa ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le stesse parti concludono l’affare dopo la scadenza dell’incarico risultando del tutto irrilevante il tempo trascorso, la differenza di corrispettivo, come pure la circostanza che hanno dichiarato in atto pubblico di aver concluso l’affare con l’intervento di altro mediatore che hannoanche regolarmente pagato. La particolarità della sentenza sta nella circostanza che è stata riconosciuta al primo mediatore l’intera provvigione senza diminuirla in percentuale per l’intervento del secondo.
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  • Nº 5301
    Data 26/04/2024
    Downloads: 90
    MODULO 13 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILE DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE Immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo incarico di mediazione per vendita immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il costruttore incarica l’agenzia di individuare clienti interessati ad acquistare l’immobile che sta costruendo con la previsione che il contratto preliminare verrà sottoscritto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 2.400,00
  • Nº 6053
    Data 25/04/2024
    Downloads: 5
    MODULO 14 - NUOVO MODULO PROPOSTA PER ACQUISTO IMMOBILE DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE Immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo modulo proposta per acquisto immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato esclusivamente da Lex Consult - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo modulo l'interessato all'acquisto di un immobile in costruzione si impegna validamente alla sottoscrizione del contratto predisposto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; il modulo è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. il modulo prevede, inoltre, l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore oppure che l'interessato si rifiuti di sottoscrivere il preliminare; Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 2.400,00
  • Nº 6014
    Data 12/04/2024
    Downloads: 10
    MODULO 05 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento novembre 2022 - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da acquistare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 3.399,00
  • Nº 6034
    Data 10/04/2024
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    MODULO 11 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA LOCARE- AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da locare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
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  • Nº 374
    Data 30/03/2022
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    MODULO - ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONCESSIONE IN GODIMENTO ED OPZIONE DI ACQUISTO (RENT TO BUY)
    QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare in allegato a proposta di acquisto quando il cliente intende formulare una proposta RENT TO BUY. Nell'utilizzazione occorre recare il prezzo di acquisto nella proposta principale e le somme che verranno versate in occasione e durante la locazione (concessione in godimento) nell'allegato. L'allegato, inoltre, deve essere completato indicando il deposito cauzionale e la percentuale delle somme versate che restano al venditore in caso di mancato esercizio dell'opzione.
    € 100,00
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    Nº 5018
    Data 15/03/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-
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  • Nº 774
    Data 12/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-
    € 300,00
  • Nº 580
    Data 03/01/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI -ESCLUSA LA VESSATOREITA' DELLA CLAUSOLA PENALE - RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PENALE DEL MEDIATORE PER VIOLAZIONE DELL’ ESCLUSIVA . TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, I SEZ. CIV. DICEMBRE 2017.-
    Il Giudice adito, con la sentenza in esame, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale d’Aragona, ha escluso il carattere vessatorio della clausola penale, in quanto ha ravvisato la sussistenza di una specifica trattativa fra il professionista ed il consumatore desunta oltre che dalle prove testimoniali, dalle specifiche modalità di compilazione della scheda contrattuale, laddove la percentuale della penale convenuta risulta inserita a penna e non previamente predisposta nel modulo contrattuale. E’ stato riconosciuto il diritto alla penale del mediatore per violazione dell’impegno dell’esclusiva assunto dal venditore con la sottoscrizione dell’incarico. Nel caso di specie, era prevista l’irrevocabilità ed esclusività dell’incarico, nonché l’obbligo, a carico degli incaricanti/venditori, di corrispondere una penale quasi pari all'importo della provvigione dovuta, qualora le parti avessero effettuato la vendita direttamente durante il periodo di validità dello stesso.
    € 30,00
  • Nº 542
    Data 03/07/2017
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    RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NELL'IPOTESI DI AFFARE CONCLUSO CON OGGETTO E CONDIZIONI PARZIALMENTE DIVERSE.-
    SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II Sezione Civile - 8 GIUGNO 2017.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Il tribunale di Napoli Nord ha fatto proprio il principio secondo cui “la provvigione spettante al mediatore è quantificata nella percentuale concordata sul prezzo stabilito in sede di conferimento dell’incarico e non sul prezzo di vendita”. Inoltre ha statuito che “il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, sicchè va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerne il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente identificato, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).-
    € 100,00
  • Nº 79
    Data 30/09/2014
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    QUESITO N. 579: IPOTESI DI CONIUGE SUPERSITE, CON FIGLIA MINORE, CHE SI RISPOSA , IN SECONDE NOZZE, IN COMUNIONE DEI BENI.
    IN CASO DI MORTE DEL SECONDO MARITO, IN ASSENZA DI FIGLI, A QUALI SOGGETTI E IN QUALE percentuale È DEVOLUTA L’EREDITÀ DI QUEST’ULTIMO.
    € 100,00
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    Nº 3637
    Data 09/11/2009
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    I criteri indicati dalla Cassazione per la determinazione delle provvigioni.-
    Si è ribadita la assoluta imprescindibilità - per la validità del contratto e l’insorgenza del diritto alla provvigione - che il mediatore sia iscritto al ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989. In mancanza di tale iscrizione la provvigione non è dovuta, e se l’iscrizione sopravviene nel corso dell’attività mediatizia la provvigione è dovuta solo per le attività svolte dal momento dell’iscrizione in poi (sentenza n. 10290/07). Analogamente, anche per gli ausiliari del mediatore è necessaria l’iscrizione al ruolo, se essi sono assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono. Tale iscrizione non è invece richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (sentenza n. 1507/07). L’obbligo per il mediatore di iscrizione al ruolo è stato poi ritenuto non in contrasto con la direttiva 86/653/CEE (relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, la quale vieta normative nazionali che subordinino la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo), in quanto tale direttiva è dettata per gli agenti e non per i mediatori, che a differenza dei primi agiscono in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto (sentenza n. 13184/07). Sul piano dell’an e del quantum della provvigione la Corte ha ribadito nel 2007 alcune regole particolarmente significative, già dettate in passato e destinate a rafforzare la tutela degli intermediati specie in un mercato - come quello della intermediazione immobiliare - non sempre caratterizzato da trasparenza. La prima di tali regole è il divieto di mediazioni occulte: quando, cioè, il mediatore non si presenta schiettamente come tale alle parti, perde qualsiasi rilievo il fatto che queste si siano incontrate ed abbiano concluso l’affare grazie all’opera sua. Nel caso di mediazione occulta un rapporto giuridico tra mediatore ed intermediati non è nemmeno configurabile, perché le parti non sono messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della prestazione del mediatore e di sopportarne i conseguenti oneri (sentenza n. 6004/07). Quanto alla misura della provvigione, tre sono i princìpi particolarmente significativi ribaditi dalla Corte nel 2007: affinché sorga il diritto alla provvigione, l’opera del mediatore deve essere stata vuoi causa, vuoi concausa della conclusione dell’affare (sentenza n. 1507/07); la misura della provvigione può ben essere determinata in misura percentuale rispetto al valore dell’affare, ma quest’ultimo non è detto che consista nel prezzo dell’affare indicato dalle parti in contratto. “Valore” dell’affare e “prezzo” del negozio non necessariamente coincidono, e comunque se il giudice di merito ritenga sussistere tale coincidenza, ha l’obbligo indicare le ragioni dalle quali ha tratto il proprio convincimento (sentenza n. 12236/07); quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori, la provvigione va divisa tra tutti secondo i criteri di cui all’art. 1578 c.c., a nulla rilevando che i vari mediatori fossero all’oscuro ciascuno dell’opera dell’altro (sentenza n. 1507/07).
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  • Nº 4330
    Data 12/12/2011
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    Sentenza n.958/2011 emessa dalla Corte di Appello di Salerno.-
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    Nº 2264
    Data 30/01/2008
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    Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione.-
    Agenzia Entrate, circolare 22.01.2008 n° 3.-
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    Nº 2227
    Data 27/12/2007
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    Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
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    Nº 2190
    Data 15/11/2007
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    Indice istat ottobre 2007
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    Nº 1906
    Data 11/04/2007
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    Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo aprile-giugno 2007
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    Nº 1845
    Data 27/02/2007
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    Circolare dell'Agenzia delle Entrate relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni della Legge Finanaziaria 2007
    Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 che raccoglie le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (L 296/2006), nel collegato decreto fiscale (DL 262/2006) e nel decreto Bersani (DL 223/2006).
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    Nº 1777
    Data 24/01/2007
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    Indice Istat aggiornato a dicembre 2006
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    Nº 1666
    Data 12/12/2006
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    studio sulle cooperative edilizie
    Relazione su effetti indiretti della L. 248/2006 sull’edilizia convenzionata ed agevolata. Analisi sulla trasferibilità degli immobili in edilizia convenzionata.-
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    Nº 1589
    Data 30/10/2006
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    Sfratti bloccati per i soggetti disagiati: decade il decreto-legge.-
    Decreto Legge decaduto 29.09.2006 n° 261 , G.U. 29.09.2006.-
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    Nº 1558
    Data 03/10/2006
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    Sfratti: nuova sospensione per i soggetti disagiati residenti in taluni comuni.-
    Decreto Legge 29.09.2006 n° 261, pubblicato sulla G.U. il 29.09.2006
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    Nº 1559
    Data 26/09/2006
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    Gli obblighi antiriciclaggio degli intermediari immobiliari
    Nuovi obblighi antiriciclaggio per gli agenti immobiliari introdotto dalla D.M. 03/02/2006 n.143.-
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    Nº 1521
    Data 08/09/2006
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    La riforma dell’imposizione indiretta sul settore immobiliare e i suoi effetti.-
    Commento all’art. 35, commi 8 ss., Decreto Legge 04.07.2006 n. 223, conv., con modif., dalla Legge 04.08.2006 n. 248.-
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    Nº 1505
    Data 28/08/2006
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    Agenzia delle Entrate, circolare del 04.08.2006, n° 27.-
    L'art. 35, commi da 8 a 10 sexies, del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), come modificato dalla legge di conversione, detta una nuova disciplina della imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione.-
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    Nº 1503
    Data 27/07/2006
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    Indice ISTAT aggiornato a giugno 2006.-
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    Nº 1530
    Data 20/07/2006
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    La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
    1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.
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    Nº 1467
    Data 03/07/2006
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    Decreto del Ministero dell'Economia del 21.06.2006, pubblicato sulla G.U. del 27.06.2006.-
    Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo luglio-settembre 2006.-
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    Nº 1560
    Data 28/06/2006
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    Nuovi obblighi antiriciclaggio per operatori non finanziari ( intermediari creditizi ).-
    D.M. 03/02/2006, n. 143
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