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Nº 6673Data 04/11/2026Downloads: 0
SE IL CONDUTTORE PUÒ PRETENDERE UNA RIDUZIONE DEL CANONE PER LA PRESENZA DI ponteggi condominiali E SE IL LOCATORE PUÒ RIVALERSI SUL CONDOMINIO.
L'installazione di ponteggi per lavori condominiali può giustificare una riduzione del canone di locazione, ma non attribuisce automaticamente al conduttore il diritto alla percentuale richiesta. Occorre valutare l'effettiva limitazione del godimento dell'immobile, la durata dei lavori e gli spazi interessati. Il parere chiarisce quando la riduzione può essere riconosciuta, come determinarne l'entità e a quali condizioni il proprietario può ottenere dal condominio un indennizzo per la conseguente perdita economica. DESCRIZIONE BREVE Il parere esamina i diritti del conduttore e del locatore in caso di lavori condominiali che impediscano temporaneamente l'utilizzo di terrazzi e balconi, alla luce degli artt. 1583, 1584, 1585 e 843 c.c. e della giurisprudenza più pertinente.€ 49,00 -
Nº 5151Data 16/11/2019Downloads: 7
RISANAMENTO FACCIATE condominiali: OPPOSIZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI ponteggi
La necessità di intervenire per il risanamento delle facciate condominiali mediante l'installazione di impalcature, ponteggi, ed, in genere, di sostegni per la esecuzione di lavori di manutenzione dell'edificio, in corrispondenza della proprietà altrui, comporta spesso attriti con il vicino.download riservato - non acquistabile -
Nº 6579Data 18/07/2025Downloads: 77
MODULO CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORE condominiale SPESE condominiali E LITI IN CORSO.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO DELL'AMMINISTRATORE condominiale PER RENDERE AL VENDITORE LA DICHIARAZIONE SULLE SPESE condominiali ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CORSO CON ATTESTAZIONE CHE NON ESISTONO MOROSITÀ AFFERENTI L'APPARTAMENTO IN VENDITA E PER ATTESTARE LE CAUSE condominiali ATTUALMENTE PENDENTI. SI TRATTA DI UNA DICHIARAZIONE CHE IL VENDITORE HA DIRITTO AD OTTENERE DALL'AMMINISTRATORE A SEMPLICE RICHIESTA.€ 49,00 -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE condominiali - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6343Data 26/08/2024Downloads: 1
Trust in condominio e spese condominiali
Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 6156Data 27/12/2023Downloads: 0
TRUST IN CONDOMINIO E SPESE condominiali.
Chi è il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 6049Data 16/09/2023Downloads: 5
GUIDA ALLE MAGGIORANZE condominiali, LA TAVOLA SINOTTICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI
In questo approfondimento analizziamo le maggioranze condominiali previste dall’attuale normativa, con particolare attenzione ai quorum costitutivi e a quelli deliberativi necessari per la validità dei vari tipi di delibera.download riservato - non acquistabile -
Nº 6005Data 13/07/2023Downloads: 84
MODULO CLAUSOLA ACCOLLO LAVORI condominiali DA PARTE DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE EVENTUALI LAVORI condominiali DELIBERATI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DEVONO RICADERE SULL’ACQUIRENTE.€ 59,00 -
Nº 5996Data 06/07/2023Downloads: 3
ACCESSO AI DOCUMENTI condominiali, COME ESERCITARLO CORRETTAMENTE
Il diritto dei condòmini di accedere alla documentazione condominiale è il vero grimaldello per comprendere chiaramente le dinamiche condominiali, ma bisogna accettare l'idea di farsi aiutare. Fonte: https://www.condominioweb.com/accesso-ai-documenti-condominiali-come-esercitarlo-correttamente.20750#2download riservato - non acquistabile -
Nº 5968Data 30/06/2023Downloads: 2
ponteggi E RIDUZIONE DEL PASSAGGIO E DELLA FRUIBILITÀ DI SPAZI SCOPERTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA: IL CONDOMINIO DEVE VERSARE UN'INDENNITÀ AL CONDOMINO?
Tribunale di Nocera Inferiore sentenza n. 1266 dell'11 giugno 2023. Nel caso esaminato dal Tribunale di Nocera Inferiore l'installazione dei ponteggi non ha procurato danni ai beni di proprietà del condomino.download riservato - non acquistabile -
Nº 5938Data 18/05/2023Downloads: 1
Immobile in comunione: chi paga le spese condominiali in caso di uso esclusivo?
Chi non vive nell'appartamento ha diritto a un'indennità per l'occupazione del bene e il rimborso degli oneri condominiali sostenuti.download riservato - non acquistabile -
Nº 5896Data 03/04/2023Downloads: 4
Presunzione di condominialità del lastrico: è superata dal silenzio del titolo?
I beni condominiali sono privati solo se ciò è affermato chiaramente e inequivocabilmente in un titolo contrario alla presunzione ex legem.download riservato - non acquistabile -
Nº 5887Data 24/03/2023Downloads: 2
La Corte di Cassazione torna sul tema della presunzione di condominialità con particolare riferimento al cavedio ed alla prova necessaria per rivendicarne la proprietà esclusiva
La Corte di Cassazione torna sul tema della presunzione di condominialità con particolare riferimento al cavedio ed alla prova necessaria per rivendicarne la proprietà esclusivadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5882Data 24/03/2023Downloads: 3
Installazione di un ripetitore radio sulle terrazze condominiali: serve il consenso unanime dei condomini?
Una sentenza del Tribunale di Roma chiarisce quando deve considerarsi valida la delibera che autorizza la stipula di un contratto di locazione per l'installazione di un ripetitore sulle terrazze condominiali.download riservato - non acquistabile -
Nº 5867Data 21/02/2023Downloads: 1
Dissenso alle liti condominiali
Il dissenso dei condomini rispetto alle liti condominiali è disciplinato dall'art. 1132 c.c., secondo il quale il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità dalle conseguenze della lite ed ha diritto di rivalsa...download riservato - non acquistabile -
Nº 5818Data 23/12/2022Downloads: 2
Delle conseguenze derivanti dai ponteggi che "nascondono" il conduttore - supermercato nei risponde il locatore?
Può accadere che il condominio installi un ponteggio per lavori legati ai bonus edilizi o per proteggere i passanti dalla caduta di detriti dalla facciata esterna, coprendo notevolmente la visibilità di un'attività commerciale.download riservato - non acquistabile -
Nº 5716Data 29/06/2022Downloads: 6
Pignoramento e spese condominiali
Nei procedimenti di espropriazione immobiliare si pone la questione relativa agli oneri condominiali, ovvero se possono essere considerati come spese processuali che andranno anticipate dal custode o dal creditore procedente....download riservato - non acquistabile -
Nº 5704Data 13/06/2022Downloads: 3
ponteggio ed indennità per il proprietario del giardino privato: una nuova presa di posizione del Tribunale di Salerno
È sempre fonte di discussione l'installazione di ponteggi all'interno di un cortile privato per ristrutturare il caseggiato. In tal caso infatti può presentarsi un conflitto tra il diritto del condominio all'esecuzione di opere ritenute necessarie e l'assoluto rispetto del diritto del singolo condomino.download riservato - non acquistabile -
Nº 5702Data 13/06/2022Downloads: 3
Oneri condominiali: prescrizione ed interruzione del termine
Con riferimento agli oneri condominiali ossia a quelle spese necessarie per la conservazione ed il mantenimento degli spazi comuni del condominio che vengono ripartite tra i condòmini in base alle quote millesimali, si pone il problema di stabilire fino a quando può essere preteso il loro pagamento da parte dell'amministratore del condominio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5644Data 30/03/2022Downloads: 5
La tipologia di spese condominiali
Le spese relative alla gestione dei beni condominiali oltre a quelle ordinarie e straordinarie possono distinguersi tra urgenti, di godimento, gravose e voluttuarie ....download riservato - non acquistabile -
Nº 5630Data 19/03/2022Downloads: 3
La derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese condominiali
Per espressa previsione legislativa i condomini hanno la possibilità, nell'esercizio della loro autonomia privata, di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali...download riservato - non acquistabile -
Nº 5631Data 19/03/2022Downloads: 3
Come si ripartiscono le spese condominiali e chi è tenuto al pagamento
Le spese condominiali rappresentano i costi necessari per il mantenimento e il funzionamento del condominio e sono sostenuti da tutti i condomini, secondo i criteri di ripartizione previsti dalla legge o da diversi accordi.........download riservato - non acquistabile -
Nº 5613Data 04/02/2022Downloads: 5
Liti condominiali in aumento per colpa degli odori
Sarà che le chiusure, le privazioni hanno contribuito ad esacerbare gli animi, ma le liti condominiali, con la pandemia non sono diminuite. E a fare da pacieri sono chiamati gli amministratori di condominio. Come chiarisce l'Anammi (Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili) da un sondaggio organizzato tra i suoi 13mila amministratori associati: Quasi il 60% degli amministratori deve mettere pace tra condòmini a causa degli odori di cucina. Anche grigliata, aglio e cipolla tra gli aromi sgraditi......download riservato - non acquistabile -
Nº 5582Data 19/01/2022Downloads: 6
Furto in condominio: ponteggi e responsabilità dell'impresa
In occasione dei lavori di ristrutturazione del condominio, è inevitabile che l'impresa appaltatrice debba montare la cosiddetta impalcatura. I ponteggi sono, infatti, indispensabili per lavorare ed operare nei vari punti dell'edificio, diversamente non raggiungibili.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5445Data 31/03/2021Downloads: 2
IL PROPRIETARIO DEL SINGOLO APPARTAMENTO NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER I VIZI E DIFETTI ESISTENTI ALLE PARTI condominiali. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: il proprietario del singolo appartamento non è legittimato a richiedere il risarcimento dei danni sussistenti alle parti condominiali: In punto il giudice ha stabilito testualmente quanto segue: “Quanto poi alle doglianze risarcitorie per i lavori non a regola d’arte relativi all’appartamento di parte attrice, il ctu, alle cui consulenza per congruità e correttezza dei rilievi ci si riporta integralmente, ha in primo luogo escluso dal computo le doglianze inerenti i beni condominiali per i quali non sussiste legittimazione da parte attorea comprendendovi le spese , peraltro sostenute dai condomini, per il cancello e quelle relative ai muri e pareti condominiali”. II PRINCIPIO: La domanda è correttamente formulata nel momento in cui le doglianze siano esattamente indicate senza necessità che il danno sia precisamente determinato. In particolare il giudice ha detto che: “Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha esattamente indicato le doglianze inerenti sia gli inadempimenti degli obblighi di parte venditrice sia i danni da infiltrazioni, avendo formulato domanda di riduzione del pagamento del prezzo in ragione degli obblighi inadempiuti in quella sede assunti e di risarcimento dei danni da infiltrazioni, non essendo all’uopo necessario che la quantificazione del danno avvenisse, sussistendo tutti gli estremi perché controparte, come avvenuto, si difendesse in ordine alle doglianze di controparte, dal momento che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.€ 49,00 -
Nº 5398Data 15/01/2021Downloads: 1
Cassazione civile, sez. VI, 28 Luglio 2020 - Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali ex artt. 1129, comma 2 e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012 -
Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, semprechè l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta – fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola.download riservato - non acquistabile -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 37
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE QUOTE condominiali E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 509Data 08/02/2017Downloads: 13
Obbligazioni condominiali non soggiacciono alla solidarietà.
La regola della solidarietà vale anche per le obbligazioni condominiali? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 9 gennaio 2017, n. 199. La pronuncia in commento fornisce alla S.C. l’occasione per ribadire quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza 9148 dell’8 aprile 2008, sulla natura delle obbligazioni contratte da un condominio con un appaltatore prima dell’entrata in vigore del meccanismo di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c. comma 2, introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220.download riservato - non acquistabile -
Nº 415Data 27/05/2016Downloads: 11
Separazione consensuale e spese condominiali
Un eventuale accordo di separazione consensuale che preveda le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge assegnatario non ha incidenza sulla questione, poiché altro sono le spese di conservazione ex art. 1110 c.c. .-download riservato - non acquistabile -
Nº 408Data 18/05/2016Downloads: 8
QUESITO N. 699: IN CASO DI SEPARAZIONE COME SI RIPARTISCONO LE SPESE condominiali DI IMMOBILE ASSEGNATO ALLA MOGLIE, MA DI PROPRIETA’ DI ENTRAMBI I CONIUGI? ASSEMBLEA condominiale: VALIDITA’ DELLE DELIBERE.
SOLUZIONE: La Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, il coniuge assegnatario della casa familiare e’ obbligato a sostenere le spese ordinarie e ciò in considerazione del fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse. Le spese straordinarie ,invece, poiché l’immobile, nel caso de quo è di proprietà di entrambi , dovranno essere ripartite, tra i coniugi, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. Per la validità delle assemblee condominiali è opportuno precisare, poi, che l’assemblea non può deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto al voto, cioè i proprietari degli immobili. In ordine al diritto di voto, pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati, quando l’unità immobiliare resti cointestata ad entrambi pur non essendo più conviventi, è opportuno che i comproprietari non più conviventi stabiliscano preventivamente chi esprimerà il voto in assemblea, in caso di disaccordo, spetterà all’Autorità Giudiziaria dirimere la controversia. Un meccanismo complesso e criticabile, a differenza della soluzione prospettata prima della riforma di attribuire al presidente dell’assemblea la scelta tra gli interessati per sorteggio. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 405Data 13/05/2016Downloads: 19
QUESITO N° 698: SE L’AMMINISTRATORE E’ OBBLIGATO AD ESIBIRE AL SINGOLO CONDOMINO, CHE NE FACCIA RICHIESTA, LA SPECIFICA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI condominiali E A QUANTO GIA’ VERSATO DAL RICHIEDENTE.
Soluzione: Il singolo condomino, se lo richiede espressamente all’amministratore di condominio, ha il diritto di consultare i documenti contabili “condominiali” (Cass. Civ. n.1544/2004). Tale diritto, sancito dall’art. 1130 n. 9 del Codice Civile, se violato, in quanto l’amministratore condominiale si rifiuti di esibire la relativa documentazione, costituisce “grave irregolarità” (art 1129 co. 12° cc) che può comportare la revoca dell’incarico dell’amministratore anche su iniziativa del singolo condomino (Art. 1129 co. 11° cc). PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 394Data 28/04/2016Downloads: 22
QUESITO N.693: ACQUISTO DI IMMOBILE ALL’ASTA E ONERI condominiali PREGRESSI: SE IL DIES A QUO PER IL COMPUTO DELL’ANNO IN CORSO E DELL’ANNO PRECEDENTE EX ART. 63 DISP. ATT. SI CALCOLA DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’IMMOBILE O DAL DECRETO DI TRASFERIMENTO.
SOLUZIONE: In caso di aggiudicazione di un immobile tramite asta giudiziale, l’effettivo trasferimento della proprietà si realizza, a norma dell’articolo 586 cpc, nel momento in cui il Giudice pronuncia il decreto di trasferimento. Le spese condominiali, eventualmente dovute, sono disciplinate, invece, dall’art. 63 comma IV° disp. att., il quale statuisce: “Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. Pertanto, proprio perché il trasferimento della proprietà si realizza solo ed esclusivamente con il decreto di trasferimento, è da questo momento che incomincia decorrere il termine per computare il calcolo del periodo per il quale l’acquirente risponde in solido con il venditore per eventuali oneri condominiali pregressi non versati ex art. 63 disp. Att.€ 20,00 -
Nº 308Data 03/12/2015Downloads: 16
QUESITO N. 667 - IMMOBILE ACQUISTATO IN ASTA FALLIMENTARE - A CHI SPETTANO GLI ONERI condominiali ARRETRATI
SOLUZIONE:L’aggiudicatario non può sottrarsi all’obbligazione, in via solidale, dei contributi condominiali dovuti per l’anno in corso alla data del decreto di trasferimento e per quello precedente, neppure adducendo che l’amministratore non risulta essere intervenuto nell’esecuzione riguardante l’immobile aggiudicato. Il secondo acquirente che abbia acquistato l’immobile ut supra è a sua volta tenuto in solido con il precedente o con i precedenti proprietari per le pendenze condominiali del biennio trascorso.€ 20,00 -
Nº 837Data 05/09/2002Downloads: 13
LETTERA dell'amministratore condominiale al condomino di sollecito al pagamento delle quote condominiali scadute
sollecito per quote condominiali scadute€ 300,00 -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 34
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE condominiali.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 6619Data 12/11/2025Downloads: 2
Le fioriere dei balconi aggettanti possono essere condominiali.
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Nº 6612Data 12/11/2025Downloads: 6
La solidarietà dell'acquirente nel pagamento delle spese condominiali è limitata.
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Nº 6595Data 28/08/2025Downloads: 3
Oneri condominiali in capo al promittente venditore in pendenza di giudizio per trasferimento coattivo della proprietà.
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Nº 6554Data 13/05/2025Downloads: 3
È sempre consentito al condomino l'accesso ai documenti condominiali?
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Nº 6526Data 16/04/2025Downloads: 5
La locazione breve è legittima anche con divieto di attività alberghiere nel regolamento condominiale. Affitti brevi legittimi anche con divieti condominiali: il caso di un condomino che vince in tribunale contro le restrizioni sull'attività ricettiva, chiarendo i limiti del regolamento e la legittimità della locazione turistica.
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