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Nº 5997Data 06/07/2023Downloads: 3
SINGOLO CONDOMINO CHE MODIFICA PARTE DELLA SUA TERRAZZA A LIVELLO CON LA realizzazione DI AMBIENTI CHIUSI
In relazione alla porzione della terrazza utilizzata per realizzazione due nuove zone “chiuse” si applica l'articolo 1126?download riservato - non acquistabile -
Nº 418Data 01/06/2016Downloads: 23
QUESITO N.702: SE PER LA realizzazione DI UNA NUOVA CANNA FUMARIA IN FACCIATA CON NUOVO CAMINO A TETTO È NECESSARIA UNA DELIBERA CONDOMINIALE. MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONDOMINO RICHIEDENTE.
SOLUZIONE: No, ai fini della realizzazione di una nuova canna fumaria in facciata con nuovo camino a tetto non è necessaria una delibera condominiale. Difatti, il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’art. 1102 cod. civ( Tar Campania, sent. n. 1985/2013). Deve ritenersi, invece, illegittima l’installazione di un’autonoma canna fumaria nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre dei piani di un edificio condominiale in quanto, pur non alterando la naturale destinazione del muro comune né la stabilità dell’edificio, viola le norme sulle distanze legali, riducendo la visuale laterale che si gode dalle finestre ed alterando in modo sensibile il decoro architettonico della facciata (Trib. Mil. 26/03/1992). Sicché ai fini della realizzazione di una canna fumaria in facciata saranno necessarie le maggioranze previste ex art. 1336 comma 4 c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Diversa è la soluzione alla quale perviene la giurisprudenza, qualora il condomino inserisce la propria canna fumaria sul lastrico solare comune. In tale ipotesi, il condomino pone in essere un atto di utilizzazione della cosa comune che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve, pertanto, intendersi del tutto legittimo, a condizione che non menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso di altri comproprietari (App. Roma, 13/02/2013). Sarà in ogni caso necessaria la produzione di un progetto delle opere, corredata da una relazione tecnica, ex art. 28 L. n. 10/1991 e art. 5 d.m. n. 37/2008. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 3475Data 04/09/2009Downloads: 1
La lesione del decoro architettonico in un condominio attraverso la realizzazione di una veranda.-
Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), ne' rileva che detto decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma e' sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. A tali principi, condivisibili e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si e' conformata la decisione impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell'unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici più opache dei circostanti edifici. Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all'elaborato del c.t.u. ed alle particolari considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione dell'idoneità dell'opera ad alterare significativamente il decoro architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e dell'erroneità della contraria affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la realizzazione della veranda, configurandosi come una sorta di completamento di una struttura già esistente, non aveva apportato alla facciata un sensibile mutamento. Cfr. Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza del 19 giugno 2009 n. 14455download riservato - non acquistabile -
Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 27
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA realizzazione CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 6160Data 28/12/2023Downloads: 2
POSIZIONAMENTO CANNA FUMARIA E realizzazione DI ALTRE OPERE MURARIE IN CONDOMINIO: QUANDO SI REALIZZA LA MOLESTIA AL POSSESSO ALTRUI?
È necessario che il condomino dimostri la contrazione del proprio possesso precedentemente esercitato sul bene comune.download riservato - non acquistabile -
Nº 5980Data 30/06/2023Downloads: 2
LA realizzazione DI TRAMEZZI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI PRIVATE È SOGGETTA AL PREVENTIVO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE?
La Cassazione penale si è recentemente occupata del caso del proprietario di un'abitazione che aveva realizzato nuove tramezzature non autorizzate.download riservato - non acquistabile -
Nº 5649Data 22/03/2022Downloads: 2
Non sempre la realizzazione di un'apertura con taglio delle travi è illegittima
Secondo la Cassazione, in presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi caseggiati, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condomini, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di .........download riservato - non acquistabile -
Nº 511Data 15/02/2017Downloads: 18
Quesito n. 735 - Se la revisione delle tabelle millesimali, in conseguenza della realizzazione da parte di un condomino di un solaio ammezzato, necessita dell'unanimità o della maggioranza?
Basta la maggioranza qualificata a condizione che... parere integrale... cliccando su download...€ 50,00 -
Nº 3702Data 14/01/2010Downloads: 0
Se la realizzazione di un organismo edilizio identico ad un precedente edificio demolito è da considerarsi come “intervento di ristrutturazione edilizia”.-
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Nº 3285Data 04/06/2009Downloads: 0
Quando l’ampliamento di un edificio è da classificare come costruzione di una nuova opera per la cui realizzazione è necessario un permesso di costruire e quando invece può considerarsi come la realizzazione di una semplice pertinenza.-
Il documento chiarisce il contenuto della sent. della Corte di cassazione, sezione III penale del 27 ottobre 2008, n° 40018.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2165Data 19/10/2007Downloads: 0
Se, in materia di condominio, è dovuta l'indennità di sopraelevazione quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano, indipendentemente dall'entità dell'innalzamento.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. unite, n 16794 del 30 luglio 2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2164Data 18/10/2007Downloads: 0
Se, in materia di condominio, la sopralevazione del muro originario e la realizzazione di una cancellata da parte di un condomino costituiscono innovazioni da approvare con la maggioranza di cui all'art.1120 c.c
Sentenza pronuciata dal Tribunale di Bari, sez III, n.1069.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1960Data 09/05/2007Downloads: 0
Se la sanzione amministrativa irrogata al nuovo proprietario è leggittima anche quando la data di realizzazione dell'abuso sia certamente anteriore all'acquisto dell'immobile.-
Sentenza emessa dal TAR Campania-Napoli, sez IV, sentenza 08.03.2007 n° 1608 .-download riservato - non acquistabile -
Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 17
MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 6271Data 25/06/2024Downloads: 1
Campo da padel: serve il permesso di costruire
Per la Cassazione non basta la SCIA per costruire un campo da padel, occorre il permesso di costruire in ragione delle opere necessarie alla sua realizzazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 6247Data 20/05/2024Downloads: 1
Installazione del cappotto termico dal primo al terzo piano: le spese sono a carico anche dei negozi con vetrine al piano terra?
La realizzazione di un cappotto termico consente di realizzare anche altri interventi, cosiddetti trainati, che accedono al Superbonus.download riservato - non acquistabile -
Nº 6227Data 26/04/2024Downloads: 7
IL PROPRIETARIO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL PALAZZO NON È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA ALL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE LADDOVE SI RIESCA A DIMOSTRARE CHE SONO STATE DETERMINATE DA UN DIFETTO DELL’IMBOCCO DELLA COLONNA PLUVIALE DI PROPRIETÀ CONDOMINIALE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MARZO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, I SEZIONE CIVILE, nel MARZO 2024- Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che il proprietario del terrazzo non è responsabile per i danni provocati da infiltrazioni all’appartamento sottostante, laddove si riesca a dimostrare che per quanto provenienti apparentemente dal terrazzo di proprietà esclusiva sono state in effetti determinate da vizi attinenti ad impianti condominiali, con la conseguenza che grava esclusivamente sul condominio l’obbligo di manutenzione, di eliminarne i vizi e difetti anche determinati da errata realizzazione dell’opera.download riservato - non acquistabile -
Nº 6119Data 27/11/2023Downloads: 2
SOSTITUIRE PARAPETTO BALCONE CON RINGHIERA: SERVE DELIBERA?
Cosa dice la legge a proposito della realizzazione di opere su parti di proprietà individuale? In quali casi il balcone può definirsi parte comune?download riservato - non acquistabile -
Nº 5966Data 29/06/2023Downloads: 4
ABUSI EDILIZI IN CONDOMINIO: LE RESPONSABILITÀ
Vademecum sulle conseguenze penali, amministrative e civili della realizzazione in condominio di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5815Data 16/12/2022Downloads: 4
Si possono effettuare lavori su parti comuni anche senza il consenso preventivo degli altri condòmini?
Quando è necessario richiedere il consenso preventivo dell'assemblea condominiale. Partiamo da un presupposto: i giudici amministrativi hanno individuato nel consenso preventivo assembleare un momento partecipativo preliminare volto al rilascio di un assenso per la realizzazione di opere consistenti nella realizzazione di interventi edilizi su beni di proprietà condominiale. Tale assunto è stato ribadito da numerosi arresti giurisprudenziali.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5625Data 04/03/2022Downloads: 2
PARERE 970 - SE IL DISABILE È LEGITTIMATO ALL’INSTALLAZIONE IN AMBITO CONDOMINIALE DI UN’ ASCENSORE, NELL’IPOTESI CHE TALE MANUFATTO LEDA LE DISTANZE DAI FABBRICATI CIRCOSTANTI
Avendo la necessità di installare un ascensore in appoggio al fabbricato dove abito, in quanto mio marito Sig. Esposito Francesco, già dichiarato invalido civile al 100% con accompagnamento, ha gravi difficoltà di deambulazione, richiedo gli altri comproprietari dell’immobile, per quanto intenda accollarmi tutte le relative spese di installazione, manutenzione ed utilizzo, se alla luce della normativa attualmente vigente, possano opporsi o comunque esprimere dissensi in ordine alle modalità di realizzazione dell’opera.......€ 199,00 -
Nº 5457Data 16/04/2021Downloads: 2
PARERE 946: SE L’AGGIUDICATARIO DEL BENE ALL’ASTA CHE ERA IN CORSO DI COSTRUZIONE è TENUTO A CORRISPONDERE NON SOLO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON PAGATI DALLA VECCHIA IMPRESA PROPRIETARIA MA ANCHE LE RELATIVE SANZ.
Al quesito è possibile dare risposta affermativa, ma con le dovute precisazioni. “Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. Ne consegue l’assenza di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità tra la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’amministrazione comunale ed il pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente il titolo edilizio.” (Consiglio di Stato Sez. IV n.3405 del 1 giugno 2020). La Giurisprudenza del CdS, inoltre, è concorde nel ……. CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5452Data 08/04/2021Downloads: 125
MODULO - LETTERA RACCOMANDATA RESTITUZIONE ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO ALLA CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando la proposta è diventata inefficace a seguito della scadenza del termine apposto alla condizione mutuo.in tal caso l’agenzia deve restituire l’assegno detenuto in deposito che doveva costituire caparra confirmatoria in caso di realizzazione della condizione. La raccomandata deve essere assicurata in quanto prevede l’allegazione del titolo costituente caparra confirmatoria€ 60,00 -
Nº 661Data 13/07/2018Downloads: 30
PARERE N°799: PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO E' NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL'ACCORDO TERRITORIALE SE QUESTO E' PRECEDENTE AL D.M. 16.01.2017?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- L’ultimo intervento normativo in materia di realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.- L’obbligatorietà dell’attestazione trova una duplice eccezione: in riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del D.M. 16 gennaio 2017 e in riferimento ai contratti stipulati “successivamente” al richiamato D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.-€ 30,00 -
Nº 463Data 11/10/2016Downloads: 15
QUESITO N. 713: Se è assoggettabile a esecuzione in forma specifica il contratto preliminare relativo a un immobile affetto da profili di abusivismo marginali, consistenti, nel caso di specie, in una finestra non recata nella planimetria assentita.
La realizzazione di una finestra non recata nella planimetria assentita integra un abuso edilizio "minore", ossia tale da non determinare lo sforamento della soglia della parziale difformità tra opera effettivamente realizzata e titolo abilitativo a monte e, dunque, da non rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali che sanciscono la nullità degli atti tra vivi traslativi di diritti reali su immobili abusivi. Di conseguenza, non ponendosi alcun problema in ordine alla commerciabilità del bene in oggetto, ben potrà il relativo contratto preliminare di vendita essere assoggettato ad esecuzione in forma specifica attraverso la sentenza costitutiva prevista e disciplinata dall' art. 2932 c.c., ferme restando l'esposizione alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione in materia e, sussistendone i presupposti, l'applicazione di diversi rimedi contrattuali a tutela dell' acquirente.€ 20,00 -
Nº 453Data 07/09/2016Downloads: 36
IN QUALI CASI E’ LEGITTIMO UTILIZZARE IN ATTO PUBBLICO LA DIZIONE EDIFICIO COSTRUITO PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 1967?
Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire? In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi. La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. Tale disciplina fu modificata dalla cosiddetta Legge Ponte, ossia la legge n. 765 del 6 agosto 1967, entrata in vigore proprio il primo settembre di quell'anno. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale. È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola. Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967. Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.download riservato - non acquistabile -
Nº 348Data 29/02/2016Downloads: 37
Soppalchi: serve il permesso di costruire?
Soppalchi: serve il permesso di costruire? Autorizzazioni amministrative, SCIA, CILA per costruzioni e ristrutturazioni negli appartamenti: il caso dei soppalchi. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa interni ad edifici o unità immobiliari preesistenti non richieda necessariamente il previo rilascio del permesso di costruire: l’intervento, infatti, non può farsi più rientrare nella categoria delle ristrutturazioni edilizie assoggettate a tale titolo abilitativo ed appare riconducibile, piuttosto, alla nozione di manutenzione straordinaria, che attualmente può implicare anche modifica delle superfici delle singole unità immobiliari purché non venga alterata la volumetria complessiva dell’edificio e si mantenga la destinazione d’uso originaria.download riservato - non acquistabile -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1311Data 16/11/2005Downloads: 0
Consiglio di stato, sez.IV, 25 novembre 2003, n. 7769
Gli illeciti in materia urbanistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte autorizzazioni, si protraggono nel tempo sino al conseguimento delle stesse: questo è quanto ha stabilito la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato nell'ultima occasione in cui ha avuto modo di occuparsi della questione.........download riservato - non acquistabile -
Nº 4015Data 11/01/2011Downloads: 0
Tribunale di Vallo della Lucania - sent. 698/2010
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Nº 2377Data 03/04/2008Downloads: 6
Effetto impianti sulle locazioni
Articolo, tratto dal sole24.it, avente ad oggetto gli effetti del decreto ministeriale 37/2008 sugli impianti nei contratti su immobili abitativi in locazione , comodato, le case vacanza e locali commerciali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2365Data 31/03/2008Downloads: 0
Sicurezza degli impianti: le interpretazioni del Ministero su vendite e affitti
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Nº 2358Data 20/03/2008Downloads: 1
QUESITO N. 280 : Se una scrittura privata non registrata, avente ad oggetto la concessione del diritto alla praticabilità sulla terrazza, realizzata dal proprietario dell’immobile sottostante, a copertura di un ballatoio abusivo, sia opponibile a terzi.-
€ 500,00 -
Nº 2339Data 18/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti negli edifici: Le nuove disposizioni
Decreto Ministero Sviluppo economico 22.01.2008 n° 37 , G.U. 12.03.2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2292Data 19/02/2008Downloads: 0
Se l'indennità di sopraelevazione è dovuta in ogni ipotesi di costruzione oltre l'ultimo piano, indipendentemente dall'entità dell'innalzamento stesso.-
Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, S.U., in data 30/07/2007 n°16794.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3106Data 08/02/2008Downloads: 4
QUESITO N. 262: Se il riscatto del diritto di superficie avviene a discrezione del Comune previo, comunque, pagamento di una quota da versare.-
€ 500,00 -
Nº 2264Data 30/01/2008Downloads: 6
Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione.-
Agenzia Entrate, circolare 22.01.2008 n° 3.-download riservato - non acquistabile