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Nº 6489Data 28/02/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA riduzione PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA riduzione ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 5484Data 18/06/2021Downloads: 3
Locazioni e Covid-19: la riduzione del canone prevista per gli impianti sportivi è applicabile anche alle locazioni per attività commerciali, industriali e professionali
Il Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, ha riconosciuto l'applicabilità analogica della norma che prevede la riduzione del canone per palestre, piscine e impianti sportivi anche ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili destinati ad altre attività. In particolare, il Tribunale, dopo essersi soffermato sulla disciplina generale in tema di parziale inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive ed aver ravvisato che in tal caso la riduzione del prezzo è consentita solo ove l'impossibilità parziale sia definitiva (e ciò ne impedisce l'applicazione analogica all'inadempimento durante la pandemia a causa della transitorietà della stessa), ha rammentato che il disposto dell'art. 216, c.3, della L. n. 77/2020 (conversione del cd. "decreto rilancio") prevede che la sospensione delle attività sportive dà diritto al conduttore di impianti sportivi ad una riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. Secondo il Giudicante, ed è questo il punto rilevante della decisione, una interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione ne consente l'applicazione analogica ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili destinati allo svolgimento della generalità delle attività commerciali, industriali e professionali sospese per factum principis, apparendo essa altrimenti irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni uguali o analoghe.download riservato - non acquistabile -
Nº 5436Data 25/03/2021Downloads: 2
Responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari
In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5273Data 22/04/2020Downloads: 34
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione - circolare agenzia delle entrate
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione ... è consigliabile comunque sottorlo a registrazione (senza tassa) per renderlo opponibile a terzi ed in particolare al fisco€ 100,00 -
Nº 5274Data 22/04/2020Downloads: 41
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per richiesta registrazione dell'accordo di riduzione del canone.
Dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta di registrazione per l'accordo di riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5259Data 02/04/2020Downloads: 125
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC INVITO DEL MEDIATORE AL LOCATORE A CONCORDARE LA SOSPENSIONE / riduzione DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per invitarlo a concordare la sospensione o la riduzione del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione agli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento della attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5258Data 02/04/2020Downloads: 160
MODULO - ACCORDO DI SOSPENSIONE / riduzione CONSENSUALE DEL CANONE DI LOCAZIONE
Accordo mediante il quale, in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus , l’agenzia ed il locatore concordano la sospensione o la riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5063Data 13/06/2019Downloads: 16
LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO: I PROPRIETARI NON SEMPRE HANNO DIRITTO A UNA riduzione DI ICI
Non è previsto un diritto generalizzato ad ottenere tale riduzione di imposta per i locatoridownload riservato - non acquistabile -
Nº 390Data 25/04/2016Downloads: 27
QUESITO N. 691: NEL CASO DI INDICE ISTAT NEGATIVO IL CONDUTTORE PUÒ RICHIEDERE LA riduzione DEL CANONE?
SOLUZIONE: Nel caso di Indice ISTAT negativo, il conduttore di un immobile può richiedere la riduzione del canone di locazione, purché, all’interno del contratto locatizio non risulti inserita UNA CLAUSOLA, che consenta di richiedere l’adeguamento al solo locatore in caso di INDICE ISTAT POSITIVO, oppure che preveda espressamente ed esclusivamente l’AUMENTO DEL CANONE in caso di indice ISTAT Positivo.€ 20,00 -
Nº 341Data 18/02/2016Downloads: 23
Quesito n. 678 - Se sussiste resp. del mediatore ne caso in cui si scopra che la venditrice, che aveva ricevuto il bene dal padre per donazione,ha anche un altro fratello,che non ha ricevuto alcun bene,con conseguente rischio di azione di riduzione.
SOLUZIONE: È indiscutibile che il mediatore sia tenuto ad informare l’acquirente in ordine alla provenienza donativa del bene, non solo per i rischi connessi ad un’eventuale azione di riduzione, ma anche per le difficoltà che lo stesso acquirente potrebbe incontrare ad ottenere un finanziamento. Trattasi oltretutto di una circostanza risultante dai pubblici registri, per cui rientrante indiscutibilmente tra quelle che il mediatore è tenuto a conoscere. Diversamente non è ipotizzabile una responsabilità per non aver ipotizzato la eventualità di una azione di riduzione, in quanto trattasi di valutazioni giuridiche e non di circostanze fattuali, oltretutto assolutamente ipotetiche. L’acquirente, comunque, ove debitamente messo a conoscenza della provenienza donativa del bene già durante lo svolgimento delle trattative, non può pretendere di recedere dopo la stipula del compromesso per i rischi di una azione di riduzione, in quanto il mero rischio in quanto tale, non accompagnato da segni espliciti di inizio dell’azione, non può giustificare il recesso. Qualora, invece, la provenienza donativa gli sia stata nascosta ed emerga solo dopo la stipula del compromesso, l’acquirente è certamente legittimato a recedere. Il mediatore qualora si trovi in un caso del genere può cercare di risolvere la situazione solo ottenendo una rinunzia dei soggetti aventi diritto ad impugnare la donazione (altro erede) in modo che la vendita appresti i requisiti minimi di sicurezza per l’acquirente.-€ 20,00 -
Nº 282Data 26/10/2015Downloads: 156
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI. CON CONTESTUALE ASSENSO DEL MEDIATORE ALLA riduzione DELL’IMPORTO DOVUTO NELL’IPOTESI DI PAGAMENTO ENTRO UN TERMINE CONVENUTO
Modulo provvigionale che prevede una riduzione delle somme dovute in caso di pagamento entro un certo termine€ 50,00 -
Nº 3400Data 13/07/2009Downloads: 5
Se è necessario anche il consenso del cliente affinché sia valida la riduzione della somma dovuta a titolo di provvigioni effettuata unilateralmente dal mediatore.-
“In tema di mediazione, la provvigione dovuta al mediatore, quantunque oggetto di pattuizione bilaterale tra le parti, non necessita, per la sua riduzione, del consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti stesse, ben potendo il mediatore, unilateralmente, determinarsi alla detta riduzione, che si risolve, pertanto, in una parziale remissione del debito (che, come tale, non necessita dell'accettazione del debitore)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 717Data 08/03/2004Downloads: 82
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-€ 1.000,00 -
Nº 6445Data 30/12/2024Downloads: 2
Vendita bene mancante di qualità essenziale o promessa: è possibile la riduzione del prezzo?
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Nº 6187Data 14/02/2024Downloads: 3
Scoperta di un grosso tubo condominiale che attraversa l'appartamento acquistato: il compratore può pretendere una riduzione del prezzo
La garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. concerne gli oneri e i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto.download riservato - non acquistabile -
Nº 6178Data 05/02/2024Downloads: 11
VENDITA DI BENE IMMOBILE: QUANDO L'ACQUIRENTE PUO' CHIEDERE LA riduzione DEL PREZZO
Nella compravendita il venditore deve garantire il compratore per i vizi del bene oggetto del contratto. Esistono, tuttavia, condizioni per l'operatività della garanzia.download riservato - non acquistabile -
Nº 5968Data 30/06/2023Downloads: 2
PONTEGGI E riduzione DEL PASSAGGIO E DELLA FRUIBILITÀ DI SPAZI SCOPERTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA: IL CONDOMINIO DEVE VERSARE UN'INDENNITÀ AL CONDOMINO?
Tribunale di Nocera Inferiore sentenza n. 1266 dell'11 giugno 2023. Nel caso esaminato dal Tribunale di Nocera Inferiore l'installazione dei ponteggi non ha procurato danni ai beni di proprietà del condomino.download riservato - non acquistabile -
Nº 5556Data 19/11/2021Downloads: 10
No alla riduzione del prezzo dell'immobile per vizi conosciuti
La seconda Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23659 del 31 agosto 2021 conferma la sentenza n. 1334/2015, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia ed afferma che i vizi presenti nell'immobile al momento della vendita devono ritenersi (ri)conoscibili dall'acquirente ove di questi si siano accorti i precedenti visitatori e che a tal fine non equivalga a una dichiarazione di ......download riservato - non acquistabile -
Nº 5505Data 16/07/2021Downloads: 5
Locazione di esercizio commerciale (o di studi professionali) e riduzione del canone per «misure di contenimento» pandemico
Tra i tanti problemi, anche giuridici, che la pandemia attuale ci sta consegnando si pone – diffuso – quello relativo all’esecuzione dei contratti di locazione di esercizi commerciali e di studi professionali, già pendenti al momento di avvio dell’emergenza. Nella misura in cui non esercitino le loro imprese, o comunque non compiano le opere di .........download riservato - non acquistabile -
Nº 5461Data 21/04/2021Downloads: 3
Locazione di esercizio commerciale (o di studi professionali) e riduzione del canone per «misure di contenimento» pandemico
1.- Tra i tanti problemi, anche giuridici, che la pandemia attuale ci sta consegnando si pone – diffuso – quello relativo all’esecuzione dei contratti di locazione di esercizi commerciali e di studi professionali, già pendenti al momento di avvio dell’emergenza. Nella misura in cui non esercitino le loro imprese, o comunque non compiano le opere di loro professionalità, i conduttori vengono spesso a trovarsi in difficoltà nel reperire la provvista occorrente per fare fronte al pagamento dei canoni dovuti: questa, nei fatti della realtà, la constatazione di cui il problema promana......download riservato - non acquistabile -
Nº 5302Data 29/05/2020Downloads: 5
PARERE N.892 - SE UNA IMPRESA CHE ABBIA AFFITTATO UNA SERIE DI IMMOBILI DA UNA SUBLOCAZIONE TURISTICA CHE, A SEGUITO DEL COVID19,È RIMASTA DEL TUTTO PRECLUSA,PUÒ ESSERE ESONERATA DAL PAGAMENTO DEL CANONE,O PUÒ CHIEDERNE LA riduzione O LA SUA SOSPENSIONE?
L’esenzione, invece, sarà possibile solo nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, che non pare però applicabile al caso di specie.- In condizioni di normalità, il conduttore è tenuto a corrispondere il canone di locazione, quale corrispettivo per il godimento del bene, indipendentemente dall’andamento degli affari che all’interno dello stesso gestisce, così come indipendentemente dal fatto che faccia uso, o meno, dell’immobile stesso... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 38Data 23/06/2014Downloads: 27
Agenzie delle Entrate. RISOLUZIONE N. 60/E del 28/06/2010. Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.
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Nº 4828Data 28/01/2014Downloads: 11
QUESITO N. 535. Vizi dell’immobile: può il conduttore richiedere la riduzione del canone?
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Nº 4686Data 23/05/2013Downloads: 80
MODULO - SCRITTURA PRIVATA TRA AGENZIA ED INCARICANTE PER riduzione COMPENSO PROVVIGIONALE .
€ 500,00 -
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Nº 3857Data 28/05/2010Downloads: 9
Se il promissario acquirente, nell’acquisto di beni immobili, può richiedere l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo.-
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Nº 3613Data 02/11/2009Downloads: 4
In caso di vizi dell’immobile, se il compratore può esigere anche danni di natura extracontrattuale oltre alla riduzione del prezzo o risoluzione del contratto
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Nº 2962Data 20/04/2009Downloads: 1
Se il promissario acquirente, dopo la stipula del preliminare, può rifiutarsi di procedere alla sottoscrizione del rogito nel caso in cui il bene immobile provenga da una donazione e quindi sia potenzialmente oggetto di una riduzione per lesione di
legittima. Il documento contiene una sintetica analisi della sent. del Tribunale di Reggio Emilia, del 10 marzo 2009.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2908Data 02/04/2009Downloads: 2
Se è consentita al conduttore l'autoriduzione del canone di locazione, in caso di vizi dell'immobile locato.-
Il documento pubblicato è stato estrapolato da l'Esperto risponde de il Sole24ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2656Data 25/10/2008Downloads: 1
Se è prevista la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nel caso di vendita di un posto auto in area condominiale, quando sussista un divieto a parcheggiare.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 24055 del 25 settembre 2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2265Data 30/01/2008Downloads: 0
Se la sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio conferisce ai condomini il diritto alla riduzione in pristino.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.II, il 17 Ottobre 2006, n.22224.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2195Data 27/11/2007Downloads: 3
Se, in presenza di disabili in condominio, è valida la delibera che autorizza l'installazione dell'ascensore con conseguente riduzione dei gradini delle scale.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.II, in data 1 Giugno 2007 n.12847.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2109Data 10/07/2007Downloads: 5
Se in caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo , conseguente alla cessione d'azienda al cessionario è consentita l'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione N. 10298 DEL 07/05/2007.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1716Data 08/01/2007Downloads: 0
Se il potere di riduzione della clausola penale può essere esercitato quando l'irriducibilità sia stata contrattualmente stabilita dalle parti.
Corte di Cassazione, sentenza n. 21066 emessa il 28/09/2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1704Data 22/12/2006Downloads: 14
Donazione, Azione di riduzione e restituzione.-
Commento alla legge sulla competitività che ha cambiato il diritto sulle successioni ereditarire in maniera nuova e senza precedenti.-download riservato - non acquistabile