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Nº 6672Data 30/10/2026Downloads: 0
VENDITA DI immobile DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONIUGE ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI – MODULISTICA PER TUTELARE L’AGENTE immobiliARE, INFORMARE L’ACQUIRENTE E DISCIPLINARE IL rilascio.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENTE immobiliARE RICEVE UN INCARICO DI VENDITA RELATIVO A UN immobile DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI, MA LA DISPONIBILITÀ MATERIALE DEL BENE RISULTA CONDIZIONATA DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RELATIVI ALLA CRISI FAMILIARE, ALL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE, AL DIVIETO DI AVVICINAMENTO O AD ALTRE MISURE CHE POSSANO INCIDERE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO, UTILIZZO O rilascio DELL’immobile. È PARTICOLARMENTE INDICATO QUANDO IL CONIUGE NON PROPRIETARIO E/O I FIGLI ABBIANO UTILIZZATO L’immobile COME CASA FAMILIARE E SIA NECESSARIO VERIFICARE, PRIMA DELLA VENDITA, L’EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI CONSEGNARLO LIBERO DA PERSONE E COSE. A COSA SERVE? IL MODULO CONSENTE ALL’AGENTE immobiliARE DI ACQUISIRE DAL VENDITORE SPECIFICHE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE E GIUDIZIARIA, SULL’EVENTUALE ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E SULLA DISPONIBILITÀ MATERIALE DELL’immobile. CONSENTE INOLTRE DI DISCIPLINARE L’INFORMATIVA DA RENDERE ALL’ACQUIRENTE, LE MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’immobile, LA CUSTODIA DELLA CAPARRA SINO ALL’EFFETTIVO rilascio E LA DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE DI PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE. LA MODULISTICA COMPRENDE ANCHE UNA SPECIFICA DICHIARAZIONE DI rilascio CONSENSUALE DELL’immobile. PERCHÉ È IMPORTANTE? LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’immobile NON COINCIDE SEMPRE CON LA SUA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ MATERIALE. IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI O DI SITUAZIONI CONNESSE ALL’UTILIZZO DELLA CASA FAMILIARE, L’AGENTE immobiliARE DEVE EVITARE DI ASSUMERE IMPEGNI SULLA CONSEGNA DEL BENE SENZA AVER PREVENTIVAMENTE VERIFICATO LA SITUAZIONE. UNA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL VENDITORE E UNA PUNTUALE INFORMAZIONE DELL’ACQUIRENTE RIDUCONO IL RISCHIO DI CONTESTAZIONI, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI E PROBLEMATICHE AL MOMENTO DEL ROGITO.€ 49,00 -
Nº 6270Data 24/06/2024Downloads: 6
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’immobile NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL rilascio IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.download riservato - non acquistabile -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 47
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI immobile LOCATO CON PREVISIONE DEL rilascio DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCATO rilascio
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 777Data 23/10/2018Downloads: 85
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DIFFERIMENTO rilascio immobile, PENALI E FIDEIUSSIONE
Scrittura privata da utilizzare allorquando le parti contraenti vogliano prevedere un differimento della data di rilascio dell'immobile rispetto alla stipula dell'atto pubblico.- In particolare la suddetta scrittura prevede l'impegno a corrispondere delle penali in caso di ritardo nel rilascio rispetto alla data convenuta.- E' stato altresì previsto il rilascio di una fideiussione a garanzia del pagamento delle penali pattuite.-€ 200,00 -
Nº 5566Data 17/12/2021Downloads: 27
PARERE N. 944 - SE UN SOGGETTO CHE SI AGGIUDICA UN immobile ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL MANCATO rilascio, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI SENZA ASSOGGETTARSI ALLA PLUSVALENZA?
La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........€ 29,90 -
Nº 5500Data 08/07/2021Downloads: 126
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO immobile CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI MANCATO rilascio DA PARTE DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie€ 60,00 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 42
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA immobile LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO rilascio DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 43
MODULO VENDITA immobile LOCATO: CLAUSOLA PROMESSA DEL CONDUTTORE DI rilascio E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI MANCATO rilascio ENTRO IL TERMINE PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 5408Data 27/01/2021Downloads: 198
MODULO ALLEGATO PROPOSTA D’ACQUISTO PER VENDITA immobile CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DEI VENDITORI PER IRREGOLARITÀ, ABUSI E VIZI - PREVISIONE DEL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI MANCATO rilascio DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la messa a conoscenza della circostanza che l’immobile è locato in modo irregolare con esonero del pedicure da ogni qualsiasi responsabilità in tal senso. Prevede infine l’esonero della responsabilità solidale dei venditori.€ 60,00 -
Nº 6499Data 12/03/2025Downloads: 4
Sfratto per finita locazione di immobile in comproprietà: anche il comproprietario non locatore è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile.
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Nº 6469Data 14/01/2025Downloads: 1
Mancato rilascio immobile in locazione: quale danno?
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Nº 6397Data 14/11/2024Downloads: 1
Risoluzione comodato precario: come agire per il rilascio dell'immobile? Anche in caso di risoluzione di un comodato precario di un immobile, può accadere che il detentore non rilasci il bene.
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Nº 111Data 29/11/2014Downloads: 82
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI immobile DA COSTRTRUIRE SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO AL rilascio DELLA FIDEIUSSIONE.-
€ 30,00 -
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Nº 4150Data 07/04/2011Downloads: 10
Quali sono i documenti (ed i rispettivi uffici preposti al tale rilascio) che obbligatoriamente bisogna presentare in qualità di parte venditrice di un immobile al notaio e contestualmente alla parte acquirente?
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Nº 3661Data 30/11/2009Downloads: 0
Se la locazione stagionale può trasformarsi in locazione ordinaria in caso di mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore.-
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Nº 2871Data 19/03/2009Downloads: 0
Le differenze tra la locazione e il comodato di un appartamento. Che fare in caso di mancato rilascio del bene immobile concesso in comodato.-
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Nº 3141Data 01/10/2008Downloads: 2
Se il mancato rilascio della licenza di abitabilità di un immobile non costituisce ostacolo alla configurazione di un contratto di locazione
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. III, sentenza 23.04.2008 n° 10593.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2490Data 18/06/2008Downloads: 0
Se la circostanza che il locatore chieda la convalida ed abbia indicato nell'intimazione una data di cessazione erronia compromette l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 14486 DEL 30/05/2008.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 6656Data 03/09/2026Downloads: 22
MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’immobile E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’immobile, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI rilasciaRNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’immobile E LA CESSAZIONE DELLA SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON rilascio DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE PAGAMENTO DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL PAGAMENTO DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’immobile QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.€ 49,00 -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 25
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’immobile, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 5832Data 13/01/2023Downloads: 2
Comproprietario che non occupa l'immobile: quali diritti?
Il comproprietario che non usa l'immobile può esigere dall'altro comproprietario occupante l'indennità di occupazione ed i frutti civili? Come va impostata correttamente in giudizio l'azione per il rilascio dell'immobile?....download riservato - non acquistabile -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 437Data 19/07/2016Downloads: 55
QUESITO N. 709: COMPRAVENDITA DI immobiliE IN COSTRUZIONE. FIDEISUSSIONE, POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE E CERTIFICATO DI AGIBILITA: VALIDITA’ DEL CONTRATTO PRELIMINARE, RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE E COMMERCIABILITA’ DELL’immobile.
QUANDO L’immobile PUO’ ESSERE CONSIDERATO ULTIMATO E SE L’AVVENUTO ACCATASTAMENTO ESCLUDE L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER GLI immobili IN COSTRUZIONE. Sono considerati “immobili in costruzione”, gli immobili per i quali, da un lato, “sia già stato richiesto il permesso di costruire” ma dall’altro “siano ancora da edificare o per i quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità” (Sent. n. 5749/2011). Affinché l’immobile possa essere considerato ultimato, non assume rilevanza l’avvenuto accatastamento dello stesso. Difatti, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 231/2008 precisa che <immobile si considera ultimato quando questo è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo, e ciò a prescindere dall'accatastamento del bene o dalla data di fine lavori, o di certificazione di collaudo, prevalendo invece la sostanziale fruizione o utilizzazione economica del bene>>. Nell’ipotesi di vendita di un’immobile in costruzione, la mancanza del certificato di agibilità non incide sulla validità dello stesso, ma può venire in rilievo sotto il profilo dell’inadempimento del venditore. Infatti, l'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477, comma 3, c.c. (Cass., sent. 08/02/2016, n. 2438). Si tratta però di un obbligo derogabile tramite un diverso accordo tra le parti (Trib. Padoa 24/06/2013). Per quanto concerne la polizza assicurativa, l’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, impone al costruttore l’obbligo di stipulare “una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente”. Tale genere di garanzia è applicabile solo in presenza di una fattispecie che abbia ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire. In ordine al presupposto contrattuale, la dottrina maggioritaria, ha ritenuto di limitare l’ambito di applicazione della norma in esame ai “contratti ad effetti traslativi non immediati” e non anche alla “sequenza preliminare/definitivo”. Ad avallare tale tesi è lo stesso art. 6 D.lgs. 122/2005 che nel disciplinare il contenuto minimo del contratto preliminare, relativo ad immobili da costruire o non ancora ultimati, non fa riferimento alla “polizza assicurativa”. -PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD € 20,00 -
Nº 433Data 05/07/2016Downloads: 12
QUESITO N.707: QUALI CONSEGUENZE NELL'IPOTESI DI SUBLOCAZIONE PARZIALE DI immobile COMMERCIALE CON UNICO SERVIZIO IGIENICO E CONTATORE PER L'ENERGIA ELETTRICA?
La mancanza di servizi igienici autonomi in un immobile commerciale, sublocato parzialmente, non obbliga il sublocatore all’installazione degli stessi, qualora nel contratto vi sia l’espressa accettazione, da parte del subconduttore, dell’idoneità del locale agli usi richiesti. Difatti, l’art. 1575 c.c. non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore a meno che detto obbligo non venga concordato con patto espresso. È possibile, in ogni caso, pervenire ad un accordo tra le parti contrattuali in ordine alla possibilità di fruire dell’unico servizio igienico, ovvero procedere all’installazione di un servizio igienico chimico esterno a carattere permanente. In quest’ultima ipotesi, sarà necessario richiedere il rilascio di apposito permesso di costruire (Cons. Stato, sent. n.4214/2012). In ordine alla possibilità di installazione di un secondo contatore Enel, ai fini di una più equa ripartizione delle spese, è necessario verificare se l’immobile sublocato parzialmente sia accatasto quale unica unità immobiliare ovvero sia frazionato in due distinte unità immobiliari; poiché soltanto in quest’ultima circostanza è possibile procedere all’installazione di un secondo contatore Enel.- Si tratta, in ogni caso, di valutazioni di carattere tecnico, per la risoluzione delle quali è opportuno richiedere chiarimenti a chi di competenza.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 6669Data 16/10/2026Downloads: 22
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'immobile A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE VISITE, FACOLTÀ DI RECESSO DEL VENDITORE PER VENDITA A TERZI E DISCIPLINA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione della propria capacità reddituale e mantenere una successiva tutela nel caso in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dalla banca a garantire il finanziamento, ma il venditore non intenda rinunciare alla possibilità di vendere l'immobile ad altri soggetti durante l'istruttoria bancaria. È particolarmente indicato quando il venditore vuole evitare che l'immobile rimanga bloccato per un periodo prolungato a causa delle verifiche relative al mutuo dell'acquirente, conservando la possibilità di valutare eventuali nuove proposte di acquisto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare separatamente la condizione sospensiva relativa alla capacità reddituale dell'acquirente e la successiva condizione risolutiva relativa all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. Inoltre, prevede espressamente la possibilità per l'agente immobiliare di continuare a pubblicizzare l'immobile, organizzare visite e raccogliere ulteriori proposte di acquisto durante il periodo convenuto. Al venditore viene riconosciuta una specifica facoltà di recesso dal contratto, esercitabile esclusivamente nell'ipotesi in cui accetti una nuova proposta di acquisto acquisita attraverso l'agenzia immobiliare, nel rispetto delle condizioni pattuite. Il modulo disciplina altresì il deposito fiduciario della caparra, la sua consegna al venditore e gli obblighi di restituzione qualora intervenga una delle cause di scioglimento previste. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale risolve una delle criticità più frequenti nelle compravendite subordinate al mutuo: *il rischio che il venditore rimanga vincolato per un periodo prolungato, perdendo altre opportunità di vendita, mentre l'acquirente completa le verifiche bancarie*. Il modulo permette al venditore di continuare a commercializzare l'immobile e, alle condizioni concordate, di sciogliersi dal contratto per accettare un'altra proposta, senza che il legittimo esercizio della facoltà di recesso costituisca inadempimento. Contemporaneamente, consente all'acquirente di beneficiare delle tutele connesse alla valutazione reddituale e all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. *Particolare importanza assume anche la tutela dell'agente immobiliare*, poiché la distinzione tra condizione sospensiva e successiva condizione risolutiva consente, una volta avverata la prima, la maturazione del diritto alla provvigione, che non viene meno per il successivo verificarsi della seconda, ai sensi dell'art. 1757 c.c., ricorrendone gli ulteriori presupposti. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale utile per tutelare le parti, preservare le opportunità commerciali del venditore e salvaguardare il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.€ 99,00 -
Nº 6666Data 15/10/2026Downloads: 12
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'immobile A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON DISCIPLINA DEL DEPOSITO E DELLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare l'efficacia della proposta di acquisto alla verifica della propria capacità reddituale di ottenere un mutuo, riservandosi una successiva tutela nell'ipotesi in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dall'istituto mutuante a costituire garanzia del finanziamento. È particolarmente indicato quando si voglia evitare che l'intera operazione rimanga sospensivamente condizionata fino alla conclusione dell'istruttoria bancaria sull'immobile, con conseguente incertezza anche sulla maturazione del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare. A COSA SERVE? Il modulo consente di distinguere le due fasi dell'istruttoria bancaria, subordinando inizialmente l'efficacia del contratto alla valutazione reddituale favorevole e prevedendo successivamente una condizione risolutiva collegata esclusivamente alla valutazione negativa dell'idoneità dell'immobile a garantire il mutuo. Disciplina, inoltre, gli obblighi dell'acquirente relativi alla richiesta del finanziamento e alle comunicazioni, la possibilità di rinunciare alle condizioni contrattuali, nonché le modalità di deposito, consegna e restituzione della caparra confirmatoria. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura della clausola consente di tutelare l'acquirente rispetto alle verifiche bancarie, evitando al contempo che l'efficacia del contratto rimanga sospesa fino al completamento dell'intera istruttoria. Soprattutto, *una volta avverata la condizione sospensiva reddituale, il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare, ricorrendone i presupposti, matura e non viene meno per il successivo verificarsi della condizione risolutiva*, secondo quanto previsto dall'art. 1757 c.c. Il modulo costituisce quindi uno strumento particolarmente utile per conciliare le esigenze di tutela dell'acquirente con quelle di certezza contrattuale del venditore e di salvaguardia del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.€ 49,00 -
Nº 6667Data 15/10/2026Downloads: 10
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'immobile A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO – VERSIONE SINTETICA SENZA DEPOSITO DELLA CAPARRA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione favorevole della propria capacità reddituale, mantenendo una successiva tutela qualora l'immobile non venga ritenuto idoneo dall'istituto mutuante a garantire il finanziamento richiesto. È particolarmente indicato quando si voglia evitare che l'intera operazione rimanga sospensivamente condizionata fino al completamento dell'istruttoria bancaria sull'immobile. A COSA SERVE? Il modulo consente di distinguere le due fasi dell'istruttoria bancaria, prevedendo una prima condizione sospensiva relativa alla valutazione reddituale dell'acquirente e una successiva condizione risolutiva operante esclusivamente in caso di valutazione negativa dell'idoneità dell'immobile a garantire il mutuo. Disciplina inoltre i termini e le modalità delle comunicazioni e prevede che l'eventuale rinuncia dell'acquirente alla condizione sospensiva comporti automaticamente anche la rinuncia alla successiva condizione risolutiva. La versione sintetica non contiene disposizioni relative al deposito e alla restituzione della caparra confirmatoria. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale consente di tutelare l'acquirente rispetto alle verifiche bancarie, evitando al contempo che l'efficacia del contratto rimanga sospesa fino al completamento dell'intera istruttoria. Soprattutto, una volta avverata la condizione sospensiva reddituale, il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare, ricorrendone i presupposti, matura e non viene meno per il successivo verificarsi della condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 1757 c.c. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale semplice e sintetico per contemperare le esigenze dell'acquirente, del venditore e dell'agente immobiliare, salvaguardando il diritto alla provvigione di quest'ultimo.€ 49,00 -
Nº 6668Data 15/10/2026Downloads: 8
MODULO – ACCORDO TRA VENDITORE E ACQUIRENTE PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONERI DERIVANTI DA DANNI, DISSESTI E INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'immobile O DEL FABBRICATO CONDOMINIALE, ANCHE SE DELIBERATI DOPO IL ROGITO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'immobile oggetto di compravendita, oppure il fabbricato condominiale di cui fa parte, presenta danni, dissesti, infiltrazioni, cedimenti, lesioni strutturali o altre problematiche che richiedono interventi di riparazione, ripristino, consolidamento o messa in sicurezza. È particolarmente indicato quando le problematiche sono già conosciute dalle parti, ma gli interventi necessari non sono stati ancora eseguiti o completati, oppure quando le relative spese non sono state ancora quantificate o deliberate dall'assemblea condominiale. A COSA SERVE? Il modulo consente alle parti di stabilire espressamente che tutte le spese e gli oneri riconducibili alle problematiche individuate restino a esclusivo carico del venditore, anche qualora vengano deliberati, quantificati, richiesti o sostenuti successivamente alla stipula del rogito notarile. L'accordo disciplina anche le spese relative a verifiche tecniche, certificazioni, ripristini e interventi di messa in sicurezza, prevedendo un espresso obbligo di rimborso e manleva a favore dell'acquirente per le somme che quest'ultimo dovesse essere chiamato a corrispondere. PERCHÉ È IMPORTANTE? In presenza di lavori condominiali straordinari, l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere le relative spese può dipendere dal momento in cui viene adottata la deliberazione assembleare che ne dispone l'esecuzione. Di conseguenza, l'acquirente potrebbe essere tenuto a sostenere spese deliberate dopo il rogito, anche quando derivino da problematiche già esistenti prima dell'acquisto. Il modulo permette di prevenire contestazioni tra venditore e acquirente attraverso un accordo scritto che disciplina preventivamente la ripartizione degli oneri economici e mantiene efficaci gli obblighi assunti dal venditore anche dopo il trasferimento della proprietà. ATTENZIONE: L'accordo regola i rapporti economici tra venditore e acquirente, ma non è opponibile al condominio. Qualora le problematiche riguardino la sicurezza dell'edificio, è inoltre opportuno verificare l'effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo e l'acquisizione delle necessarie certificazioni tecniche.€ 49,00 -
Nº 6663Data 01/10/2026Downloads: 4
L’AGENTE immobiliARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ URBANISTICHE DELL’immobile NON CONOSCIUTE NÉ CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE E, IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO, NON È TENUTO A SVOLGERE APPROFONDITE INDAGINI TECNICO-GIURIDICHE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento *Avv. Francesco Brescia, innanzi al **TRIBUNALE DI COSENZA, I SEZIONE CIVILE*, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta per le irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile successivamente scoperte dall’acquirente. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: il mediatore immobiliare, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 1759 c.c., a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria e qualificata richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, *non ha, in assenza di uno specifico incarico, un autonomo obbligo di investigare, accertare e ricostruire la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile*. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva comunicato all’acquirente le informazioni in proprio possesso e il venditore aveva espressamente dichiarato la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Le difformità erano emerse soltanto diversi anni dopo la compravendita, in occasione di approfondite verifiche tecniche eseguite per l’accesso al Superbonus, e *non erano state rilevate neppure dal tecnico incaricato della perizia per la concessione del mutuo, nonostante il sopralluogo sull’immobile, né in sede di stipula dell’atto notarile*. Il Tribunale ha pertanto accertato che le anomalie non erano conosciute né conoscibili dall’agenzia mediante la diligenza professionale richiesta al mediatore e che, in mancanza di uno specifico incarico avente ad oggetto indagini tecnico-giuridiche sulla regolarità dell’immobile, nessuna responsabilità poteva esserle imputata. *La domanda proposta dall’acquirente nei confronti dell’agenzia immobiliare, diretta ad ottenere la restituzione della provvigione e il risarcimento dei danni quantificati in € 150.000,00, è stata integralmente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre accessori di legge.*download riservato - non acquistabile -
Nº 6660Data 24/09/2026Downloads: 13
MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO immobile E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.€ 49,00 -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 4
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’immobile È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6658Data 16/09/2026Downloads: 10
MODULO - DIFFIDA DEL MEDIATORE AL PROPRIETARIO INCARICANTE PER IMPEDIMENTO ALLE VISITE E AL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL’immobile DA PARTE DEL CONDUTTORE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: COMUNICAZIONE FORMALE DA UTILIZZARE QUANDO L’AGENTE immobiliARE, DOPO AVER RICEVUTO DAL PROPRIETARIO L’INCARICO DI PROMUOVERE LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN immobile OCCUPATO DA UN CONDUTTORE, NON RIESCA A SVOLGERE REGOLARMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ A CAUSA DEL RIFIUTO O DELL’OSTRUZIONISMO DELL’OCCUPANTE.- IL MODULO CONSENTE AL MEDIATORE DI CONTESTARE FORMALMENTE AL PROPRIETARIO INCARICANTE L’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESSENZIALI DELL’INCARICO, QUALI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO NECESSARIO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’immobile E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE CON I POTENZIALI ACQUIRENTI O CONDUTTORI.- LA COMUNICAZIONE INVITA E DIFFIDA IL PROPRIETARIO AD ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE AFFINCHÉ VENGANO INDIVIDUATI GIORNI E FASCE ORARIE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELLE PARTI E VENGA CONCRETAMENTE CONSENTITO ALL’AGENZIA L’ACCESSO ALL’immobile SIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE CON CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELL’EVENTUALE MANCATA ADOZIONE, DA PARTE DELL’INCARICANTE, DELLE INIZIATIVE NECESSARIE A RENDERE POSSIBILE L’ESECUZIONE DELL’INCARICO.- LA DIFFIDA CONTIENE, INFINE, LA RISERVA DELL’AGENTE immobiliARE DI FAR VALERE, IN CASO DI PERSISTENTE IMPEDIMENTO, OGNI DIRITTO PREVISTO DALL’INCARICO E DALLA LEGGE, COMPRESI, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, L’EVENTUALE CLAUSOLA PENALE E IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 49,00 -
Nº 6653Data 25/08/2026Downloads: 12
L’AGENTE immobiliARE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’immobile IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI ROMA, X SEZIONE CIVILE, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta. Il Tribunale ha precisato che, in assenza di uno specifico incarico, il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica sulla regolarità urbanistica e sulla commerciabilità dell’immobile. Nel caso di specie, inoltre, l’agenzia aveva adeguatamente tutelato l’acquirente, inserendo nella proposta apposite clausole che subordinavano il pagamento del prezzo alla regolarità dell’immobile e la trasformazione del deposito fiduciario in caparra confirmatoria all’esito positivo delle verifiche affidate ai professionisti dell’acquirente. Poiché l’assegno non era mai stato consegnato ai venditori, la caparra confirmatoria non si era mai perfezionata. L’agenzia, avendo agito esclusivamente quale mediatrice e depositaria fiduciaria, non poteva essere condannata al pagamento del doppio della somma. Tutte le domande proposte nei suoi confronti sono state respinte.download riservato - non acquistabile -
Nº 6649Data 23/07/2026Downloads: 30
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DI immobile GRAVATO DA IPOTECA, CON OBBLIGO DEL VENDITORE DI AFFIDARE LA CAPARRA IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL GRAVAME.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SULL’immobile OGGETTO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO RISULTI ISCRITTA UN’IPOTECA E LE PARTI INTENDANO PREVEDERE CHE, DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E LA MATERIALE CONSEGNA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA ALLA PARTE VENDITRICE, QUEST’ULTIMA SIA OBBLIGATA A CONSEGNARLA CONTESTUALMENTE ALL’AGENZIA immobiliARE IN DEPOSITO INFRUTTIFERO FINO ALLA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA. IL MODULO PREVEDE CHE, IN CASO DI CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA ENTRO IL TERMINE CONVENUTO, L’AGENZIA SIA AUTOMATICAMENTE AUTORIZZATA A RICONSEGNARE LA CAPARRA ALLA PARTE VENDITRICE; QUALORA, INVECE, IL GRAVAME NON VENGA CANCELLATO ENTRO TALE TERMINE, SALVO PROROGA SCRITTA CONCESSA DALL’ACQUIRENTE, L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RESTITUIRE LA CAPARRA ALLA PARTE ACQUIRENTE, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI.€ 49,00 -
Nº 6645Data 09/07/2026Downloads: 19
MODULO - SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN immobile, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL ROGITO NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’immobile. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.€ 49,00 -
Nº 6634Data 03/02/2026Downloads: 38
MODULO CLAUSOLE INTEGRATIVE PER GESTIONE COMPRAVENDITA immobile SOTTOPOSTO A VINCOLO LEGALE A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI E PRELAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO RIVISTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA QUANDO OGGETTO DELLA VENDITA SI HA UN immobile SOTTOPOSTO A PRELAZIONE LEGALE IN FAVORE DELLA SOVRAINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI EX DLGS 42/2004. CON TALE ATTO LE PARTI SI OBBLIGANO A STIPULARE IL PRIMO ATTO PUBBLICO CONDIZIONATO IL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ED IL SECONDO ATTO PUBBLICO CONFERMATIVO QUALORA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SIA ESERCITATO, CON PREVISIONE CHE LE SOMME PRIMA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO IL NOTAIO O L'AGENTE immobiliARE.€ 59,00 -
Nº 5508Data 26/01/2026Downloads: 185
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEL SUO immobile ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA VENDITA DI UN ALTRO immobile E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’ACQUIRENTE CONTRO IL RISCHIO CHE L'ACQUIRENTE DEL SUO immobile SI RENDA INADEMPIENTE E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.€ 60,00
























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