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Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 14
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL rogito A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL rogito, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 615Data 28/03/2018Downloads: 57
SE IL PREZZO SUL rogito È PIÙ BASSO DEL COMPROMESSO CHE RISCHIO?
Nel caso di vendita immobiliare, cosa si rischia nei confronti del fisco quando il prezzo di acquisto riportato sul contratto preliminare è più alto di quello indicato invece nel contratto definitivo? Immagina di voler acquistare una casa e di accordarti con il venditore per un prezzo. Firmate così il preliminare di vendita, il cosiddetto compromesso, e vi accordate in quella sede per la data di firma del rogito davanti al notaio: si tratta di qualche mese dopo, giusto il tempo per il venditore di trasferire i suoi mobili e per te di ottenere materialmente il mutuo dalla banca. Succede però chedownload riservato - non acquistabile -
Nº 6648Data 21/07/2026Downloads: 0
IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL rogito SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.download riservato - non acquistabile -
Nº 6645Data 09/07/2026Downloads: 14
SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL rogito NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.€ 49,00 -
Nº 5803Data 10/12/2022Downloads: 8
Vendita a corpo con indicazione della misura e diritto dell'acquirente alla revisione del prezzo: e se l'appartamento è più piccolo di quanto indicato nel preliminare e nel rogito?
Nei casi in cui il prezzo sia determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto (art 1538 c.c., comma1).............download riservato - non acquistabile -
Nº 5537Data 19/10/2021Downloads: 3
Che vuol dire libero al rogito?
Per l'acquisto di un bene immobile occorre rispettare alcuni obblighi, primo fra tutti la particolare forma che dovrà assumere il contratto di compravendita. Per legge, non è possibile compiere un'operazione giuridica che abbia ad oggetto un immobile senza un atto scritto, il quale potrà poi essere trascritto, ai fini dell'opponibilità, presso i pubblici registri. Ecco perché, quando si tratta di investire in una casa, ci si rivolge al notaio.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5264Data 09/04/2020Downloads: 252
MODULO - SPOSTAMENTO DATA rogito PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Modulo spostamento termini, preliminare, atto pubblico in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, con autorizzazione allo scambio a mezzo sistemi informatici€ 100,00 -
Nº 5167Data 06/12/2019Downloads: 64
COSA SUCCEDE SE IL COMPRATORE SI ACCORGE DI EVENTUALI DIFFORMITA' URBANISTICHE DEL BENE DOPO IL PRELIMINARE O DOPO IL rogito NOTARILE?
Che cosa deve fare l'acquirente che si accorge dopo l'acquisto che l'immobile è affetto da irregolarità urbanistico - ediliziedownload riservato - non acquistabile -
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Nº 339Data 16/02/2016Downloads: 40
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ L’ACQUIRENTE PUO’ DIRE DI NO AL rogito NOTARILE????
La Corte di Cassazione con sentenza n.24386 dell’ 8 febbraio 2016 ha confermato che fra i doveri del venditore rientra anche la consegna del certificato di abitabilità.download riservato - non acquistabile -
Nº 318Data 08/01/2016Downloads: 227
TELEGRAMMA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI INVITO A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PATTUITO PER IL rogito
Il documento va utilizzato nell’ipotesi in cui è decorso il termine per la stipula e l’acquirente non ha ancora provveduto alla convocazione.€ 20,00 -
Nº 261Data 11/09/2015Downloads: 251
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE DIFFERIMENTO DELLA DATA DEL rogito IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE.
€ 20,00 -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 269
MODULO - DIFFERIMENTO DATA rogito - INDENNIZZO PER IL RITARDO - CONSEGNA CHIAVI SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 143Data 04/02/2015Downloads: 275
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DATA rogito E IMMISSIONE ANTICIPATA NEL POSSESSO
€ 50,00 -
Nº 99Data 06/11/2014Downloads: 28
QUESITO N. 588: SPESE CONDOMINIALI, TERMINE DI PRESCRIZIONE E ONERI A CARICO DEL VENDITORE DOPO IL rogito.
€ 50,00 -
Nº 4877Data 19/03/2014Downloads: 19
QUESITO N. 543: PRELIMINARE, rogito E OBBLIGATORIETA' DELLA REGISTRAZIONE NEI VENTI GIORNI DALLA STIPULA.
€ 500,00 -
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Nº 4762Data 31/10/2013Downloads: 16
Spese fino al rogito, paga il venditore!
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Nº 4734Data 16/09/2013Downloads: 4
E’ L’ACQUIRENTE A PAGARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE IL CONDOMINIO AFFIDA L’APPALTO DOPO IL rogito. CASSAZIONE SECONDA SEZ. CIV. N. 10235 DEL 2 MAGGIO 2013.
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Nº 4732Data 11/09/2013Downloads: 6
Agente immobiliare occulta preliminare di vendita dopo il rogito? Commette reato. Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 17.01.2012 n. 1377
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Nº 4705Data 27/06/2013Downloads: 31
LA COMPRAVENDITA E LE SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI STRAORDINARI DELIBERATI PRIMA DEL rogito. Corte di Cassazione, Sez. II Civile , 10 aprile 2013, n.8782.
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Nº 4648Data 28/03/2013Downloads: 55
CLAUSOLA CON ACCOLLO DI ONERI ECONOMICI IN CAPO AL VENDITORE PER LAVORI STRAORDINARI DELIBERATI DOPO IL rogito.
€ 300,00 -
Nº 4462Data 26/06/2012Downloads: 5
Attenzione: la data del rogito cambia la rata di mutuo !!!
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Nº 4393Data 08/03/2012Downloads: 11
Preliminare di vendita, venditore inadempiente che diserta la stipulazione del rogito-
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Nº 4253Data 19/09/2011Downloads: 7
Compravendita e lavori straordinari deliberati prima del rogito: a chi spetta pagarli?
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Nº 4145Data 31/03/2011Downloads: 0
Nel rogito obbligo di certificato energetico, ecco le prime indicazioni operative del Consiglio dei notai. Il testo della delibera.-
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Nº 3914Data 06/09/2010Downloads: 1
Se è valida la clausola di irrevocabilità presente nella proposta di acquisto immobiliare che impone, quale termine l’atto del preliminare o del rogito.-
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Nº 3870Data 15/06/2010Downloads: 3
L’acquirente non è stato informato dell’ipoteca gravante sul bene: responsabilità in solido al momento del rogito.-
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Nº 3672Data 07/12/2009Downloads: 1
Se il promettente venditore è responsabile nel caso in cui, dopo la stipula del preliminare, non sia possibile procedere alla sottoscrizione del rogito per la mancanza del certificato di agibilità dovuta all’inerzia del Comune che dovrebbe rilasciarlo.-
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Nº 3641Data 13/11/2009Downloads: 4
Se il condomino che ha venduto il proprio immobile può essere chiamato a rispondere delle nuove spese deliberate dall'assemblea dopo la stipula del rogito ma prima della trascrizione dell'atto di vendita.-
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Nº 3600Data 23/10/2009Downloads: 6
Se il promissario acquirente è obbligato alla stipula dell’atto pubblico (rogito) nel caso in cui, dopo l’accettazione della proposta (conclusione preliminare), emerge l’esistenza di un’ipoteca non dichiarata in precedenza e qual è
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Nº 3340Data 23/06/2009Downloads: 1
Se il mediatore ha diritto alle provvigioni nel caso in cui il contratto preliminare viene firmato dopo la scadenza dell'incarico e successivamente le parti non procedano alla stipula del rogito.-
Il documento contiene un breve commento alla sentenza n. 5348 della Corte di Cassazione, sezione III, depositata il 5 marzo 2009, con la quale i giudici hanno ribadito l'importanza del principio della buona fede in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi delle parti.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2962Data 20/04/2009Downloads: 1
Se il promissario acquirente, dopo la stipula del preliminare, può rifiutarsi di procedere alla sottoscrizione del rogito nel caso in cui il bene immobile provenga da una donazione e quindi sia potenzialmente oggetto di una riduzione per lesione di
legittima. Il documento contiene una sintetica analisi della sent. del Tribunale di Reggio Emilia, del 10 marzo 2009.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2529Data 21/07/2008Downloads: 0
21/07/2008 - L'Emendamento del Governo elimina l'obbligo di allegare il certificato enegetico al rogito o al contratto d'affitto
Articolo tratto dal sole 24 ore avente ad oggetto le novità introdotte dal Governo con il maxiemendamento al decreto legge 112/2008.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 2320Data 10/03/2008Downloads: 217
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA PER DIFFERIMENTO STIPULA DEL rogito.-
€ 500,00 -
Nº 2375Data 08/02/2007Downloads: 11
MODULO - Atto di Rinuncia all'assistenza dell'agenzia immobiliare al rogito notarile
€ 500,00 -
Nº 1730Data 12/01/2007Downloads: 4
Se la violazione dell'obbligo di consegnare i documenti relativi all'immobile alla data del rogito implichi la risoluzione del contratto preliminare.-
Corte di Cassazione, sez.II civile, emessa il 04.12.2006 n°25703.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6626Data 02/12/2025Downloads: 75
MODULO DICHIARAZIONE DI NOMINA EX ART. 1401 C.C. DA INVIARE DOPO IL PRELIMINARE IN CUI CI SI È RISERVATI LA FACOLTÀ DI NOMINA DI UN TERZO INTESTATARIO, AL VENDITORE NEI TERMINI PREVISTI NEL CONTRATTO.
quando deve essere utilizzato? Questo modulo va utilizzato quando, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare nel quale il promissario acquirente ha inserito la clausola “per persona da nominare” (artt. 1401 ss. c.c.), si intende far subentrare nel contratto un terzo che diventerà l’effettivo acquirente e, quindi, l’intestatario nell’atto definitivo (rogito). In altre parole, il promissario acquirente che ha firmato il preliminare non sta “cambiando idea” sulle condizioni: sta esercitando una facoltà già prevista, per far sì che i diritti e gli obblighi del preliminare passino al soggetto nominato, che poi comparirà come acquirente al rogito. Il modulo si usa compilando i dati delle parti, richiamando con precisione gli estremi del preliminare e dell’immobile e, soprattutto, facendo sottoscrivere la dichiarazione anche al soggetto nominato, perché la nomina sia efficace solo se accompagnata dall’accettazione del terzo (in alternativa, se esiste, può valere una procura anteriore al preliminare, ma nella prassi immobiliare la strada più lineare è l’accettazione firmata dal nominato). Una volta compilato e firmato, il documento va comunicato al venditore entro il termine previsto: se nel preliminare le parti hanno stabilito un termine specifico (ad esempio “almeno tre giorni prima del rogito”), quello prevale e va rispettato; in tal caso, non è sufficiente “fare la nomina direttamente in atto” se ciò significherebbe arrivare oltre la scadenza pattuita. È quindi opportuno inviare la dichiarazione con modalità tracciabile (PEC o raccomandata A/R), così da avere prova certa della data di comunicazione, e consegnarne copia anche al notaio incaricato della stipula, affinché possa predisporre correttamente l’atto definitivo intestandolo al nominato. Quanto alle particolarità più rilevanti, è bene sapere che la dichiarazione di nomina deve essere valida ed efficace: se manca l’accettazione del terzo (o la procura anteriore), oppure se la nomina è tardiva rispetto al termine concordato, la nomina non produce effetti e il preliminare resta pienamente efficace tra le parti originarie, con la conseguenza che il promissario acquirente che ha firmato “con riserva” rimane obbligato verso il venditore. In questo scenario il venditore, più che “opporsi” in senso discrezionale, può legittimamente rifiutare di stipulare con il terzo perché, giuridicamente, la nomina non è stata perfezionata nei modi e tempi dovuti, e può pretendere la stipula con il contraente originario alle condizioni già pattuite. Un altro punto importante riguarda la forma: la dichiarazione di nomina e l’accettazione (o procura) devono rivestire la stessa forma usata per il preliminare; quindi, se il preliminare è stato redatto in scrittura privata semplice, in linea generale anche la nomina può essere in scrittura privata, mentre se il preliminare è atto pubblico o scrittura privata autenticata è opportuno che la nomina segua la medesima forma. Infine, se il preliminare è stato trascritto o comunque richiede pubblicità per determinati effetti, può essere necessario coordinare con il notaio anche gli adempimenti di pubblicità della nomina, così da mantenere allineati forma ed effetti verso i terzi.€ 49,00 -
Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 13
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile
























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