Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 5854Data 27/01/2023Downloads: 1
LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E NON PUÒ ESSERE RITENUTA vessatoria IN QUANTO NON RIENTRA TRA QUELLE DELl’art.33 del D.L. VO 6 SETTEMBRE 2005 N 206 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente, dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere, dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel I PRINCIPIO: La clausola di esclusiva dell’incarico di mediazione è assolutamente valida e non può essere ritenuta vessatoria in quanto non rientra tra quelle del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, nell’elenco delle c.d. clausole vessatorie dettata dagli artt. 33 e ss. TESTUALMENTE: “Nell’elenco delle clausole che si presumono vessatorie, quelle che interessano nel caso di specie, sono quella che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (lett. f) e quella che stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (lett. i). Non vi è, invece, nell’elenco, alcuna clausola vessatoria nella quale possa includersi la clausola di esclusività dell’incarico pattuita dalle parti, né questa può apprezzarsi, comunque, come una clausola che impone uno “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. II PRINCIPIO non sussiste la presunzione di vessatorietà per la clausola di rinnovo automatico laddove il termine non sia eccessivamente anticipato ed il termine di 30 giorni prima non può essere considerato tale. TESTUALMENTE: “La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico in mancanza di una disdetta non è sussumibile nell’ipotesi prevista dalla lett. i), dato che il termine di trenta giorni prima della scadenza non è “eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto”. Di conseguenza, è infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui il contratto di mediazione è cessato alla scadenza naturale dell’incarico (in data 31.3.2007), prima della vendita immobiliare del 23.5.2007.”: III PRINCIPIO: l’eccessività della clausola penale ai fini di valutarne la vessatorieà deve essere valutata con riferimento all’attività effettivamente svolta: TESTUALMENTE:” Ritiene la Corte che il criterio in base al quale valutare se l’importo della penale sia “manifestamente eccessivo” debba rinvenirsi, analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore (Cass, 3.11.2010, n. 22357), nella sua proporzionalità rispetto all’attività concretamente espletata dal mediatore Ciò vale a dire che, nel caso in cui il mandante violi il patto di esclusiva, vendendo l’immobile direttamente, come nel caso di specie, la clausola penale deve essere commisurata al tempo e all’attività svolta dal mediatore. Deve, cioè, risarcire il mediatore in una misura convenzionale e predeterminata, ma non eccessiva rispetto al danno subito per aver predisposto mezzi e impiegato la sua organizzazione nella ricerca di potenziali acquirenti senza raggiungere il risultato a causa della violazione del patto di esclusiva da parte del mandante. Una clausola penale che non sia proporzionata all’attività concretamente svolta determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.download riservato - non acquistabile -
Nº 612Data 28/03/2018Downloads: 23
PARERE N° 782: E’ vessatoria LA CLAUSOLA DI UN CONTRATTO DI "LOCAZIONE COMMERCIALE" CHE ONERA IL CONDUTTORE DI PAGARE LE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA?
La risposta al quesito non può che essere espressa in termini negativi.- Si deve giungere a siffatta conclusione se si tiene conto della specifica normativa che riguarda le locazioni commerciali e dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione.- Pertanto senz’altro sarà valida e non potrà essere dichiarata nulla la clausola di un contratto di locazione commerciale che pone a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria.-€ 30,00 -
Nº 4380Data 23/02/2012Downloads: 0
QUESITO N. 407: Se può considerarsi vessatoria la clausola - inserita in un contratto preliminare di compravendita, intercorrente fra società costruttrice ed acquirente - che ponga a carico del promittente acquirente il pagamento degli onorari del notaio
€ 500,00 -
Nº 4279Data 20/10/2011Downloads: 11
Mediazione immobiliare e clausola penale: è sempre vessatoria?
download riservato - non acquistabile -
Nº 3425Data 22/07/2009Downloads: 6
Mediazione: clausola penale eccessivamente onerosa e vessatoria - sentenza emessa il 22 maggio 2009, dalla Sez. VIII del Tribunale di Napoli.-
La prova contraria della specifica trattativa individuale in ordine ad una clausola tipo inserita in modulo contrattuale unilateralmente predisposto non può essere costituita da una dichiarazione inserita nello stesso modulo contrattuale. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un circolo vizioso nel quale lo stesso documento che è sintomo di assenza di trattativa individuale, ossia il modulo-formulario, contiene in sé la prova di detta trattativa. In sostanza, la prova della specifica trattativa sarebbe data proprio dalla sottoscrizione di una di quelle clausole standard che, siccome contenute in un modulo unilateralmente predisposto, postulano l’assenza di una reale negoziazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 2980Data 01/01/2002Downloads: 3
QUESITO N. 1: Se la clausola di disdetta automatica contenuta in un contratto di locazione è da considerarsi valida o vessatoria
€ 500,00 -
Nº 6489Data 28/02/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6231Data 29/04/2024Downloads: 1
Clausole vessatorie: tutela per il condominio-consumatore
Il tribunale di Salerno chiarisce quando una clausola è da ritenersi vessatoria secondo il Codice del consumo e si applica anche al condominiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 5577Data 07/01/2022Downloads: 8
È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.€ 49,00 -
Nº 5502Data 13/07/2021Downloads: 6
Il conduttore deve adeguare l'impianto elettrico
Non è vessatoria la clausola che impone all'inquilino il rifacimento dell'impianto elettrico. Non solo. Il conduttore è tenuto a risarcire i danni se tiene l'appartamento sporco rendendolo invivibile. E' quanto si evince dalla recente sentenza della Cassazione n. 16890/2021 (sotto allegata).....download riservato - non acquistabile -
Nº 478Data 05/12/2016Downloads: 32
LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L' ATTIVITA' E' STATA SVOLTA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi proposta dallo Studio d’Aragona, ha ribadito che il mediatore ha diritto alla provvigione quando le parti che ha messo in relazione concludano l’affare da lui proposto, anche se l’attività è avvenuta dopo la scadenza dell’incarico.- In particolare il Giudice ha ribadito che: “non assume rilievo, che l’opera prestata dal mediatore sia stata ultimata in modo idoneo ed efficiente alla conclusione dell’affare successivamente alla scadenza del termine previsto, quando il conferimento dell’incarico sia avvenuto con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, poiché la stipula di detto patto non è indicativa anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore profusa oltre il termine medesimo (Cassazione Civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5348), né può ritenersi vessatoria la clausola di cui all’art. 8 dell’incarico in cui si prevede che il diritto alla provvigione permane anche qualora la vendita sia conclusa in seguito alla scadenza dell’incarico conferito al mediatore, ma comunque grazie all’attività svolta da quest’ultimo: la previsione in esame, infatti, non è altro che una specificazione della disciplina legislativa, e anzi- chiarisce ulteriormente, in modo intellegibile la portata dell’art. 1755 c.c..- TRIBUNALE DI BENEVENTO – II Sezione Civile - 26 OTTOBRE 2016€ 100,00 -
Nº 6478Data 30/01/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO L’INCARICO IN ESCLUSIVA, IN CASO DI VIOLAZIONE, HA DIRITTO ALLE PENALI PATTUITE, SE DIMOSTRA CHE SONO PARAMETRATE AL LAVORO SVOLTO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA - SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, la Suprema Corte ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "ritenuto che la valutazione di vessatorietà della clausola penale, in quanto il suo importo non era in alcun modo parametrato all’impegno potenzialmente profuso dal mediatore nella ricerca degli eventuali acquirenti, risulta compiuta in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19565/2020, sulla scia di Cass. n. 22357/2010, cui adde più di recente Cass. n. 27505/2022), avendo la Corte distrettuale anche verificato l’assenza di prova di svolgimento attività professionale da parte della ricorrente che potesse giustificare l’ammontare della penale richiesta".download riservato - non acquistabile -
Nº 6475Data 15/01/2025Downloads: 3
Mediazione immobiliare: contratto di locazione stipulato dal coniuge della proponente, dopo il rifiuto della proposta di locazione. Diritto alla provvigione e clausole vessatorie.
download riservato - non acquistabile -
Nº 5503Data 16/07/2021Downloads: 11
Mediazione: le clausole con provvigioni inique sono nulle
La Corte di Cassazione statuisce la presunzione di vessatorietà della clausola contrattuale che attribuisce al mediatore il diritto al compenso in caso di recesso del venditore, senza che il mediatore abbia svolto alcuna controprestazione nell’ambito della mediazione......download riservato - non acquistabile -
Nº 5088Data 29/07/2019Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE PENALI PATTUITE STANTE LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONFORME
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 557Data 09/10/2017Downloads: 146
DEPOSITO PREZZO CLAUSOLE PER CONTRATTO PRELIMINARE - Versione Lex Consult ottobre 2017
Clausole da inserire nel contratto preliminare in relazione al deposito prezzo di cui alla L. 124/2017, che ha modificato la L. 147/2013 Attenzione trattandosi di clausole che introducono obbligazioni particolarmente onerose per le parti è opportuno inserire il loro numero identificativo ed una breve descrizione nell’ambito dell’elenco delle clausole vessatorie dove in calce al contratto si appone la doppia sottoscrizione.€ 100,00 -
Nº 543Data 10/07/2017Downloads: 23
RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI DEL MEDIATORE NEL CASO IN CUI IL CLIENTE VIOLI L'IMPEGNO DI ESCLUSIVA
RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI DEL MEDIATORE NEL CASO IN CUI Il CLIENTE VIOLI L'IMPEGNO DI ESCLUSIVA .- TRIBUNALE DI SALERNO II SEZ. CIVILE 8 MAGGIO 2017.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Riconosciuto il diritto al risarcimento danni del mediatore nel caso in cui il cliente violi l'impegno di esclusiva, ovvero quello di accettazione della proposta d'acquisto conforme- Esclusa la vessatorietà della clausola penale laddove riconosca un risarcimento pari o prossimo a quello dovuto a titolo di provvigione in quanto non riconosce in favore dell'agenzia nulla di più di quanto sarebbe spettato se il consumatore avesse adempiuto ai propri impegni- Necessità che lo squilibrio di cui alle clausole vessatorie, vada valutato non in relazione a quello economico, in quanto la legge non ammette che il Giudice possa svolgere un controllo sul sinallagma contrattuale, ovvero sull'adeguatezza del prezzo o del corrispettivo che forma oggetto del contratto, che resta demandato esclusivamente alle parti, ma unicamente sul profilo normativo poichè riferito ai rapporti tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto avendo riguardo all'intero regolamento contrattuale- Va presunta la specifica trattativa laddove i patti contrattuali risultino trascritti a penna.€ 100,00 -
Nº 292Data 10/11/2015Downloads: 14
SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO CON PERSONA DIVERSA DAL PROPONENTE MA A QUESTI LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio acquirenti e venditore per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. La pronuncia si segnala per aver affrontato profili di particolare interesse quali l’aver concluso l’affare con persona differente dal proponente acquirente, ma legata a quest’ultimo da vincolo di parentela, e dopo la scadenza dell’incarico.- Nel caso di specie, il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la conclusione dell’affare, benché intervenuta con soggetto diverso, fosse comunque da ricollegare proprio alla messa in relazione operata dall’agenzia in ragione “dell’identità dell’immobile proposto con quello poi acquistato, della quasi identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore (in considerazione dello stretto rapporto di parentela …., nonché del concreto interessamento all’affare … ) e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della proposta e la successiva stipula del rogito notarile di acquisto.- La sentenza affronta, altresì, delicati aspetti in ordine all’eccepita pretesa vessatorietà di alcune clausole del contratto ritenendo che le stesse non rientrino nelle ipotesi previste dalla normativa a tutela del consumatore.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 62Data 30/07/2014Downloads: 100
L’ANTITRUST DICHIARA ILLEGALI PERCHE' vessatorie LE LE CLAUSOLE PENALI, DI ESCLUSIVA, DI ACCETTAZIONE PROPOSTE CONFORMI, DI IRREVOCABILITA' DI MOLTI INCARICHI DI MEDIAZIONE
IMMOBILIARE: L’ANTITRUST IMPONE ALLE AZIENDE DI SETTORE DI RIMUOVERE CLAUSOLE vessatorie DAI CONTRATTI€ 50,00 -
Nº 4356Data 26/01/2012Downloads: 2
DECRETO LIBERALIZZAZIONI:NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA DEL CONSUMATORE
download riservato - non acquistabile -
Nº 4198Data 10/06/2011Downloads: 4
Mediazione - penali - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. distaccata di Marcianise - sent. n. 257/11.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 4119Data 21/02/2011Downloads: 0
Mediazione e clausole vessatorie: sono da considerarsi legittime o nulle e inefficaci?
download riservato - non acquistabile -
Nº 3935Data 29/09/2010Downloads: 1
Intermediazione immobiliare: clausole vessatorie nella compravendita tramite agenzia.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3805Data 13/04/2010Downloads: 2
Le clausole vessatorie e il Codice del Consumo.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 2543Data 30/07/2008Downloads: 0
Incarichi di mediazione immobiliare e approfondimenti relativamente alla disciplina delle clausule vessatorie
Articolo tratto dal mensile del Sole24ore "L'Immobile&Diritto".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2051Data 18/06/2007Downloads: 4
Mediazione - diritto alle penali - Sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno n.1459/07 , in data 01 gennaio 2007
Sentenza vittoriosa emessa dal Tribunale di Salerno il 1 giugno 2007, n°1459/2007 mediante la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e controparte è stata condannata a corrispondere le penali all'Agenzia Immobiliare. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno tratta alcuni profili fondamentali in materia di intermediazione immobiliare: 1) Effetti personali che scaturiscono dal contratto di intermediazione immobiliare (validità dell'incarico conferito dal non proprietario); 2) Obbligo a concludere l'affare alle condizioni indicate nell'incarico (impegno accettazione proposte d'acquisto conformi); 3)Esclusione della vessatorietà della clausola penale quando sia stata oggetto di specifica trattativa e sottoscrizione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1928Data 28/03/2007Downloads: 13
QUESITO N. 185: Se nella stipula di un contratto di locazione è preferibile il rilascio di una fideiussione bancaria o di una assicurativa.
download riservato - non acquistabile -
Nº 1697Data 22/12/2006Downloads: 3
Se il foro del consumatore nei contratti stipulati fuori dei locali commerciali è derogabile
Tribunale di Venezia, sentenza 27 settembre 2006 – Dr. Andrea Fidanzia. Obbligazioni e contratti - Foro del consumatore – Codice del consumo – Competenza inderogabile e competenza esclusiva: distinzione.download riservato - non acquistabile -
Nº 1646Data 04/12/2006Downloads: 9
QUESITO N. 150 : Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 1658Data 29/11/2006Downloads: 0
Jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto
Jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto corrente alla luce della modifica introdotta dalla Legge del 4/8/06 n. 248 (conversione D.L. del 4/7/06, n. 223).download riservato - non acquistabile -
Nº 1781Data 26/01/2006Downloads: 3
Distinzione introdotta dal codice del consumo tra il foro esclusivo e la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore
Tribunale di Venezia, sentenza emessa il 27 settembre 2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1104Data 10/02/2005Downloads: 1
SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO 29 MARZO 2002
Oggetto: vessatorietà della clausola che prevede in caso di inadempimento di una parte, il pagamnto di una somma di denaro di importo eccessivo ovvero di importo pari alla misura delle provvigioni.download riservato - non acquistabile -
Nº 1105Data 10/02/2005Downloads: 0
SENTENZA TRIBUNALE DI DESIO 28 AGOSTO 2002
Oggetto: validità della clausola penale in favore del mediatore in caso di ingiustificato rifiuto a concludere il contratto.download riservato - non acquistabile -
Nº 3031Data 16/04/2003Downloads: 0
QUESITO N. 040: Se la mancata concessione della concessione amministartiva, costituisce grave motivo che legittima il recesso dal contratto di locazione
download riservato - non acquistabile