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Nº 6665 NEW MEDIAZIONE IMMOBILIARE – IL MEDIATORE DEVE INFORMARE SU CIÒ CHE CONOSCE O PUÒ CONOSCERE CON L’ORDINARIA DILIGENZA, MA NON È GARANTE DEL BUON ESITO DELL’OPERAZIONE – CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SETTEMBRE 2026.

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  • Giurisprudenza interna

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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati. Responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’agenzia immobiliare, ribadendo che il mediatore deve comunicare le circostanze conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, ma, in assenza di uno specifico incarico, non è tenuto a svolgere particolari indagini tecnico-giuridiche. Il mediatore non può quindi essere considerato automaticamente responsabile per problemi sopravvenuti alla conclusione dell’affare che non fossero precedentemente conoscibili con l’ordinaria diligenza. Corte d’Appello di Venezia – settembre 2026.
Autore Avv. Francesco Brescia
Data pubblicazione 08-10-2026
Data aggiornamento 08-10-2026
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Tipologia Sentenze
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