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Nº 758Data 03/09/2002Downloads: 160
MODULO - Dichiarazione del proponente acquirente di avvenuto accoglimento della sua domanda mutuo
dichiarazione di accoglimento domanda per la concessione del mutuo€ 500,00 -
Nº 5890Data 27/03/2023Downloads: 2
Acquisto agli incanti e accoglimento domande trascritte in precedenza
L'efficacia limitata della nullità successiva della compravendita, trascrizione, opponibilità, acquisto, validità e nullità degli atti...download riservato - non acquistabile -
Nº 2490Data 18/06/2008Downloads: 0
Se la circostanza che il locatore chieda la convalida ed abbia indicato nell'intimazione una data di cessazione erronia compromette l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 14486 DEL 30/05/2008.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6283Data 11/07/2024Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’IMMOBILE NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.download riservato - non acquistabile -
Nº 6213Data 09/04/2024Downloads: 2
Corte di cassazione civile, sez. II, 8 novembre 2023 n. 31125
L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta...download riservato - non acquistabile -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 6151Data 22/12/2023Downloads: 0
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CIRCA LA PENDENZA DI UN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
Ai fini del risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, il condominio deve provare la fondatezza della difesa rimasta preclusa e del suo probabile accoglimento in caso di partecipazione al giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5642Data 26/03/2022Downloads: 3
Diritto di riscatto a favore del conduttore pretermesso nel caso di vendita del bene locato Cassazione civile, sez. III, 15 Dicembre 2021, n. 40252. Pres. Graziosi. Est. Scrima.
Effetti dell'azione di riscatto - Pronuncia di accoglimento - Natura di mero accertamento dell'intervenuto trasferimento - Conseguenze in tema di canoni maturati sino al giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.......download riservato - non acquistabile -
Nº 307Data 01/12/2015Downloads: 15
SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA – MANCATA STIPULA ATTO DEFINITIVO.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante l’accettazione da parte di quest’ultima di una proposta di acquisto avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà.- La venditrice, nel costituirsi, negava il suddetto diritto, ritenendo che l’affare non poteva considerarsi concluso sulla base della mera proposta d’acquisto accettata ed adduceva un disinteressamento dell’agenzia immobiliare, la quale a suo dire avrebbe dovuto “accompagnarla” fino alla stipula dell’atto pubblico.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio giuridico secondo cui la proposta d’acquisto accettata costituisce a tutti gli effetti un contratto preliminare, con conseguente possibilità di ritenere l’affare concluso in tale data.- La suddetta Autorità giudiziaria, inoltre, sempre in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona, ha specificato che il diritto alle provvigioni non è in alcun modo vincolato alla stipula dell’atto pubblico, pertanto anche in sua assenza, ove non sia configurabile una responsabilità del mediatore, l’agenzia immobiliare va indennizzata per l’attività lavorativa svolta.- Sulla base di tale principi, pertanto, il Giudice chiamato a decidere ha condannato parte venditrice alla corresponsione delle provvigioni pattuite in incarico, maggiorate di interessi legali, oltre che al pagamento delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 262Data 17/09/2015Downloads: 22
Sentenza vittoriosa dello studio Legale d'Aragona Tribunale di Napoli X SEZIONE CIVILE 12 giugno 2015
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – INCARICO DI VENDITA AFFIDATO AD ALTRA AGENZIA.- .- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare “alfa” rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte acquirente, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante la positiva conclusione dell’affare dalla stessa proposto.- Parte acquirente nel costituirsi in giudizio si difendeva eccependo l’intervento di altra e diversa agenzia immobiliare “beta” alla quale il venditore aveva conferito formale incarico ed alla quale assumeva di aver corrisposto i compensi provvisionali dovuti.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce presupposto essenziale del diritto al compenso “non tanto il conferimento espresso dell’incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un’attività utile per la conclusione dell’affare e che di tale attività le parti siano consapevoli dell’operato del mediatore”.- Ebbene, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo studio d’Aragona circa l’effettiva attività di mediazione svolta dall’agenzia “alfa” ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte acquirente e l’ha condannata a corrispondere in favore della prima le provvigioni pattuite, aumentati dagli interessi, oltre che al pagamento delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 255Data 02/09/2015Downloads: 13
SENTENZA VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E AD UN PREZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO INTERMEDIATO.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte venditrice, la quale nonostante avesse trasferito l’immobile a soggetto presentato dalla stessa si era rifiutato di corrispondere i compensi pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati da un mancato rinnovo del’incarico di mediazione, oltre che dalla conclusione dell’atto pubblico di vendita, seppur a persona segnalata dall’agenzia, a condizioni diverse, nella specie ad un prezzo di vendita più elevato.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona ha condiviso l’orientamento secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce elemento determinante “anche la semplice attività, consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”.- Inoltre, sempre in accoglimento della tesi dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la differenza di prezzo non potesse escludere il nesso causale fra l’attività di intermediazione esercitata e la conclusione dell’affare.- Pertanto il Giudice adito ha condannato parte venditrice a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che le competenze legali.-€ 100,00 -
Nº 254Data 31/08/2015Downloads: 13
SENTENZA VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO.
Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali , in virtù dell’incarico di mediazione conferitogli.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva sulla scadenza dell’incarico, asseriva in particolare l’esclusione del nesso causale tra il conferimento dell’incarico e l’affare poi concluso.- Il Giudice invece, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’ ”affare” nonostante sia stato dalle parti concluso solo successivamente alla scadenza dell’incarico non possa in alcun modo escludere l’evidente rilevanza causale tra l’attività di mediazione posta in essere dall’agenzia e l’affare effettivamente concluso.- Pertanto ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute così come espressamente richiesta da parte attrice.-€ 100,00 -
Nº 245Data 10/07/2015Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO
RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASSENZA INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-€ 100,00 -
Nº 240Data 29/06/2015Downloads: 2
SENTENZA VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE d' ARAGONA IN MATERIA DI CLAUSOLA PENALE –TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In particolare il Giudice in accoglimento della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare al pagamento di €3.740,00 oltre interessi a titolo di penale per anticipata revoca dell’incarico di mediazione, nonché ha condannato il convenuto al pagamento delle spese legali.€ 100,00 -
Nº 239Data 24/06/2015Downloads: 26
SENTENZA VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE - TRIBUNALE DI NAPOLI
Nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall’esercizio della sua attività professionale, in particolare per aver omesso una trascrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della mediazione, e per l’effetto ottenere la ripetizione della provvigione indebitamente percepita, nonché sentire condannare al risarcimento per danni patrimoniali. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea - alla luce della elevata diligenza professionale del mediatore, che aveva proceduto ad effettuare visure ipotecarie attestanti l’immobile libero da pesi; rigettando in toto la domanda attorea non essendo ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di informazione e confermando il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 203Data 07/05/2015Downloads: 11
SENTENZA VITTORIOSA APRILE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
Nel caso di specie l’attrice aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare che la somma, data a titolo di compenso provvigionale, è stata indebitamente percepita data la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita, e per l’effetto ottenere la ripetizione della stessa. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea di restituzione della provvigione versata - alla luce dell’avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita e delle posizioni giurisprudenziali riportate in sentenza e ha quindi confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 182Data 08/04/2015Downloads: 20
SENTENZA VITTORIOSA MARZO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di responsabilità professionale del mediatore. Nel caso di specie l’acquirente aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione per avere comunicato che l’immobile era dotato del certificato di agibilità mentre poi ne era risultato sprovvisto. Aveva citato anche il venditore per ottenere lo scioglimento del contratto di vendita. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha escluso ogni responsabilità dell’agente immobiliare nella considerazione che l’esistenza del certificato di agibilità era stata comunicata dal Comune e che il mediatore non era tenuto ad accorgersi che tale certificato era invalido in quanto dopo il suo rilascio l’immobile era stato interessato da importanti modifiche ed ampliamenti. Il Giudice ha convenuto infatti che tale valutazione richiede competenze che esulano da quelle richieste all’agente immobiliare. Il Giudice ha accolto invece la domanda nei confronti del venditore dichiarando lo scioglimento del contratto di compravendita per inadempimento dello stesso condannandolo alla restituzione del prezzo. Nonostante ciò ha confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 138Data 26/01/2015Downloads: 4
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTI DI PASSAGGIO SU DI UN FONDO.
In particolare il Giudice in accoglimento integrale della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto di possesso dell’istante sul cancello di ingresso del relativo fondo, ordinando a parte convenuta di consegnare nell’immediato le chiavi del cancello, oltre che ad eliminare il materiale ivi collocato che ne ostruiva il passaggio.-€ 100,00 -
Nº 135Data 21/01/2015Downloads: 25
SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
In accoglimento delle eccezioni dello studio d’Aragona è stata rigettata la richiesta di nullità del contratto di compravendita avanzata dall’acquirente sul presupposto dell’abusività dell’immobile.- In particolare il giudice ha convenuto in ordine alla non applicabilità della sanzione di nullità, prevista dalla Legge 45/85, qualora l’abusività non dipenda dalla mancanza delle concessioni edilizie, ma da difformità parziali, anche successive rispetto alla stessa.- Il Giudice ha escluso inoltre il diritto dell’acquirente ad ottenere una risoluzione del contratto quando questi era a conoscenza delle suddette difformità.€ 100,00 -
Nº 2273Data 05/02/2008Downloads: 6
Sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
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Nº 2215Data 18/12/2007Downloads: 3
Se è nullo il contratto preliminare di vendita nel caso in cui l'immobile non risultava accatastato ed era privo di concessione edilizia e di licenza di abitabilità
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25703.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2196Data 30/11/2007Downloads: 0
QUESITO N. 246: Se il conduttore in caso di crollo del bene locato, oltre a chiedere i danni per le suppellettili, può chiedere anche i danni morali.-
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Nº 2192Data 16/11/2007Downloads: 5
Se il conduttore può recedere anticipatamente quando l'immobile locato non è in regola con le norme di sicurezza.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione civile , sez. III, il 30.10.2007 n° 22886.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2157Data 12/10/2007Downloads: 0
Se , in materia di locazioni, l'abuso da parte del conduttore nel godimento della cosa locata implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiale.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione civile , sez. III, 11.05.2007 n° 10838.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2091Data 29/06/2007Downloads: 1
Se nella richiesta di condono, il silenzio assenso si forma solo se al momento dell'istanza, il manufatto, ancorchè incompleto sia pur sempre riferibile all'abuso per il quale è stato proposto il condono?
Sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato , sez. V, decisione 16.05.2007 n° 2120 .-download riservato - non acquistabile -
Nº 2067Data 19/06/2007Downloads: 4
Se, e con quali modalità, il locatore può agire nei confronti dei precedenti conduttori nel caso in cui dopo alcune cessioni l'ultimo conduttore si renda moroso.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2007 n. 9486download riservato - non acquistabile -
Nº 1987Data 24/05/2007Downloads: 0
QUESITO N. 207 : Se il decreto di trasferimento immobiliare può essere oggetto di opposizione da parte degli eredi del debitore nel caso in cui lo stesso atto esecutivo non sia stato notificato ad uno di essi?
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Nº 1957Data 07/05/2007Downloads: 0
Se l'installazione di un impianto di riscaldamento non costituisce mutamento di destinazione d’uso
Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale l'8 marzo 2007, n. 382 .-download riservato - non acquistabile -
Nº 2681Data 24/04/2007Downloads: 1
Occupazione abusiva di immobile: risarcimento danni e restituzione dei frutti civili.-
Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 30/01/2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1910Data 12/04/2007Downloads: 1
Se il Comune ha l'obbligo, nel corso dell'istruttoria sul rilscio del permesso a costruire, di verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è richiesto il permesso.-
Sentenza emessa dal TAR Emilia Romagna-Parma in 10.01.2007 che riprende un orientamento consolidato in materia.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1956Data 07/04/2007Downloads: 0
L’installazione di un impianto di riscaldamento non costituisce mutamento di destinazione d’uso.-
Sentenza emessa dal TAR Lombardia-Milano, sez. II, 08.03.2007 n° 382.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1884Data 20/03/2007Downloads: 1
Riscossione dei contributi condominiali e impugnazione delle delibere condominiali
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , SS.UU. civili, 27.02.2007 n° 4421.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1845Data 27/02/2007Downloads: 4
Circolare dell'Agenzia delle Entrate relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni della Legge Finanaziaria 2007
Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 che raccoglie le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (L 296/2006), nel collegato decreto fiscale (DL 262/2006) e nel decreto Bersani (DL 223/2006).download riservato - non acquistabile -
Nº 1808Data 31/01/2007Downloads: 2
Se il proprietario di un immobile che sia stato occupato abusivamente ha diritto alla restituzione dei frutti civili e al risarcimento dei danni.-
Sentenza emessa dal Tribunale Marsala, il 30.01.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 1730Data 12/01/2007Downloads: 4
Se la violazione dell'obbligo di consegnare i documenti relativi all'immobile alla data del rogito implichi la risoluzione del contratto preliminare.-
Corte di Cassazione, sez.II civile, emessa il 04.12.2006 n°25703.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1625Data 24/11/2006Downloads: 1
Se il sottosuolo dell’edificio deve considerarsi di proprietà comune di tutti i condomini o di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità più vicina al terreno, risultando del tutto legittima l’attività di escavazione da questi posta in essere
Sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, 9 marzo 2006 n° 5085.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1612Data 14/11/2006Downloads: 0
Se il condomino può pretendere il risarcimento del danno per l'insufficiente grado di riscaldamento nel proprio appartamento.-
Cassazione , sez. II civile, sentenza 31.05.2006 n° 12956.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1773Data 02/11/2006Downloads: 0
L’OGGETTO DELL’APPELLO ED IL REQUISITO DELLA SPECIFICITA’ DEI MOTIVI.-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Rel. 111 del 18 settembre 2006.-download riservato - non acquistabile