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Nº 5565Data 17/12/2021Downloads: 3
Assemblea di condominio: l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima
Per fornire la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 1546 del 05/11/2021............download riservato - non acquistabile -
Nº 810Data 04/09/2002Downloads: 4
LETTERA del locatore di avviso prossima scadenza pagamento canone
avviso di pagamento del canone€ 300,00 -
Nº 842Data 04/09/2002Downloads: 3
LETTERA dell'amministratore condominiale di avviso di convocazione assemblea straordinaria con delega
avviso di convocazione assemblea straordinaria€ 300,00 -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 19
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED avviso DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5678Data 09/05/2022Downloads: 60
MODULO TRATTATIVE CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - avviso AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTO RITIRO ULTERIORI PROPOSTE DA ALTRI INTERESSATI ED INVITO A MIGLIORARE LA PROPRIA
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato per riscontrare la ricezione di una proposta di acquisto oppure di una manifestazione di interesse da parte di un cliente ed avvisarlo della circostanza che ci sono anche altri soggetti interessati all’acquisto che hanno manifestato a loro volta l’interesse o hanno formulato delle proposte.-€ 59,00 -
Nº 5159Data 25/11/2019Downloads: 114
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED avviso DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Modello di lettera da inviare all'incaricante venditore per chiedere informazioni quando sussiste il sospetto che la trattativa instaurata tramite l'agenzia stia proseguendo segretamente tra le parti ed avvisare che saranno comunque dovute le provvigioni in caso di conclusione dell'affare. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi. inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 29,90 -
Nº 5071Data 25/06/2019Downloads: 177
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE ALL'ACQUIRENTE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED avviso DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
Modello di utilizzare quando il mediatore scopre che il cliente a cui ha proposto l'affare sta proseguendo segretamente le trattative. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi.inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 100,00 -
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Nº 4658Data 18/04/2013Downloads: 20
QUESITO N. 475 : Se il preavviso di 6 mesi per esercitare il diritto di recesso del conduttore nelle locazioni può essere aumentato o diminuito.
€ 500,00 -
Nº 2744Data 16/01/2009Downloads: 7
Il preavviso della disdetta è derogabile nell'affitto transitorio.-
Il documento è stato estratto dal sito del sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1995Data 30/05/2007Downloads: 1
Se in caso di recesso del conduttore dal rapporto locatizio questi rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de iure del preavviso e cioè per sei mesi ,indipendentemente dal materiale rilascio del bene .-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2006, n. 25136.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1499Data 26/07/2006Downloads: 1
Se comporta la risoluzione sia del contratto di compravendita dei titoli, che della conseguente commissione d’acquisto, il mancato avviso al cliente della intrinseca “rischiosità” dei titoli.-
Tribunale di Firenze, sez. III civile, sentenza del 17.01.2006, n° 1142download riservato - non acquistabile -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5300Data 22/04/2024Downloads: 83
MODULO 07 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILIARE - AGGIORNATO GENNAIO 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo Incarico di Mediazione per Locazione Immobiliare - Versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 - Lex Consult ha creato un incarico per le locazioni immobiliari che copre ogni possibile tipo di locazione ed è perfettamente aggiornato alla normativa vigente in materia. In particolare è già predisposto per gestire i seguenti tipi di locazione: - locazione a canone libero 4+4; - locazione a canone concordato 3+2; - locazione transitoria max. 18 mesi; - locazione studenti universitari max. 36 mesi; - locazioni libere (deposito, box auto, ecc.); - locazioni non abitative (commerciali, industriali, professionali) 6+6. In particolare il modulo contiene: previsione uso scheda immobile; sostituzione automatica incarichi precedenti; delega ritiro atti presso terzi; impegno e accettazione proposte di locazione conformi; obbligo affidamento caparra confirmatoria in deposito; facoltà agente immobiliare sospensione trattative; facoltà agente immobiliare collaborazione con altri mediatori; diritto provvigioni in caso di scavalco; obbligo avviso ripresa trattative; esclusiva; penali. Modulo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DDL CONCORRENZA che ha modificato il Decreto Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art.1 e più precisamente i commi 63-64-65-66.-Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00 -
Nº 5728Data 01/09/2022Downloads: 70
MODULO LETTERA RACCOMANDATA DELL’INCARICANTE ALL’AGENZIA DI DISDETTA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
Modulo da utilizzare quando incaricante intende disdire l’incarico di mediazione. Attenzione deve essere inviato alla sede legale dell’agenzia con il preavviso previsto dall’incarico di mediazione€ 59,00 -
Nº 5244Data 13/03/2020Downloads: 11
PARERE N. 878 SE IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE CEDE LA PROPRIA AZIENDA CON ATTO PUBBLICO SENZA COMUNICARLO AL LOCATORE, QUESTI - IN CASO DI MOROSITA' - PUO' SEMPRE RIVOLGERSI AL VECCHIO CONDUTTORE OPPURE ESCLUSIVAMENTE AL CESSIONARIO
Ai fini della trattazione della fattispecie in esame è utile una disamina dell’art. 36 della Legge 392\78 rubricato ”Sublocazione e cessione del contratto di locazione”.- L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 sancisce che “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. La ratio del citato articolo è quello di agevolare...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 676Data 16/07/2018Downloads: 12
PARERE N°794:LOCAZIONE COMMERCIALE, QUALI RISCHI PER IL LOCATORE?
Certamente deve dirsi sussistente la possibilità di stipulare un contratto di locazione con due o più conduttori (quand’anche titolari di due attività distinte ai fini dell’installazione della propria sede amministrativa). Neppure possono ascriversi a tale contratto dei predicati negativi o di particolare rischio per il conduttore. Nondimeno, potrà sottacersi la peculiarità dell’atteggiarsi di alcuni istituti giuridici, quali il vincolo della solidarietà nell’ambito della corresponsione del canone, e la parzialità del recesso di uno dei conduttori, quali modalità caratterizzanti la disciplina negoziale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1292 c.c. “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. Tale solidarietà può essere pattiziamente eliminata, in quanto l’art. 1294 c.c. dispone che “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. Ora, alla luce di quanto sopra, deriva che in caso di inadempimento di uno dei conduttori, il locatore, a ragione, chiederà il pagamento dell’intero canone al secondo conduttore e, nella malaugurata ipotesi di rifiuto a tal versamento, può legittimamente procedere allo sfratto di entrambi i conduttori. Invece, in caso di recesso di uno dei conduttori accadrà che: il recedente dovrà dare congruo preavviso e, fino a quel momento, sarà tenuto al pagamento del canone, a meno che non venga subito trovato un nuovo conduttore; decorso tale lasso di tempo, il secondo conduttore, in virtù della suddetta solidarietà, sarà tenuto a corrispondere l’intero canone.€ 30,00 -
Nº 675Data 16/07/2018Downloads: 6
PARERE N°812: IL LOCATORE DI UN FONDO RUSTICO PUÒ RECEDERE ANTICIPATAMENTE DAL CONTRATTO DI AFFITTO PER VENDERE LO STESSO FONDO AD UN SOGGETTO TERZO O DEVE ATTENDERE LA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO STESSO?
La risposta al presente non può che essere negativa.- Le norme sui contratti agrari, contenute nella L.203/82, prevedono espressamente che non è data facoltà di recesso anticipato al locatore. Piuttosto, il locatore può inibire la prosecuzione del contratto inviando disdetta, almeno un anno prima della naturale scadenza, mediante apposita comunicazione resa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.- Neppure la risoluzione del contratto di locazione sarebbe una strada praticabile per siffatto locatore dal momento che presupposto necessario per l’esercizio del predetto strumento è l’inadempimento dell’affittuario.-€ 30,00 -
Nº 569Data 20/12/2017Downloads: 8
PARERE N. 762: IL CONVIVENTE CHE LASCIA L'IMMOBILE PUO' LIBERARSI DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE?
La risposta è affermativa, nel senso che il recesso dal contratto di locazione può essere effettuato anche da uno solo dei conduttori in solido.- Tale recesso, però, potrà essere esercitato solo laddove sussistano i requisiti normalmente richiesti dalla legge affinchè il recesso sia ammissibile.- Come ben noto, infatti, la Legge 392/1978 prescrive che il conduttore può recedere dalla locazione, dandone preavviso di sei mesi, solo ove sussistano gravi motivi, oppure – anche in mancanza di gravi motivi – ove tale facoltà sia riconosciuta dal contratto stesso.- Naturalmente, ove pure il recesso del convivente sia legittimo, quest’ultimo resterà in ogni caso obbligato in confronto all’altro ex convivente a contribuire alle spese per garantire un alloggio al figlio minore nell’ambito del più ampio contributo dovuto per il mantenimento del figlio..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 3392Data 08/07/2009Downloads: 7
Se le locazioni commerciali (per immobili urbani industriali, commerciali e artigianali) possono avere una durata inferiore ai 6 anni.-
La durata delle locazioni degli immobili urbani è disciplinata dall’articolo 27, della legge 392/78, il quale dispone testualmente che: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.” In tema, la Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare che «qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 27, legge n. 392 del 1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'articolo 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex articolo 1339, Codice civile, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità» (Cassazione 18 aprile 1996, n. 3663).-download riservato - non acquistabile -
Nº 2339Data 18/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti negli edifici: Le nuove disposizioni
Decreto Ministero Sviluppo economico 22.01.2008 n° 37 , G.U. 12.03.2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2291Data 19/02/2008Downloads: 45
CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
€ 1.000,00 -
Nº 2220Data 20/12/2007Downloads: 8
Antiriciclaggio: gli errori da evitare
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Nº 2121Data 19/07/2007Downloads: 1
Ristrutturazioni edilizie: i chiarimenti delle Entrate sulle agevolazioni fiscali
QUESITO L'istante, insieme alla moglie, intende procedere alla ristrutturazione edilizia di un edificio di esclusiva proprietà di quest'ultima. L'immobile di cui si tratta è composto di tre singole unità immobiliari distintamente accatastate una come A4 e le altre due, ad essa pertinenziali, come C2. Premesso che le spese saranno sostenute in parte dalla proprietaria e in parte dal coniuge convivente, si pongono i seguenti quesiti: 1. quale sia il limite di spesa complessivo sul quale applicare la detrazione del 36%; 2. quale sia il corretto criterio per l'imputazione dei costi alle singole unità immobiliari nel caso di sostenimento di spese che riguardino congiuntamente le tre unità immobiliari (costi di perizie, sopralluoghi e oneri sostenuti per il rilascio del permesso di costruire); 3. quale sia il limite di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio; 4. come debba essere emessa la fattura di acconto per i lavori non ancora eseguiti, con particolare riferimento alla necessità di evidenziare, anche in tal caso, il costo della manodopera; 5. come possa fruire della detrazione del 36% il coniuge convivente che partecipa alle spese.download riservato - non acquistabile -
Nº 2099Data 03/07/2007Downloads: 1
Breve articolo relativo alla Cancellazione dell'ipoteca
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Nº 2067Data 19/06/2007Downloads: 4
Se, e con quali modalità, il locatore può agire nei confronti dei precedenti conduttori nel caso in cui dopo alcune cessioni l'ultimo conduttore si renda moroso.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2007 n. 9486download riservato - non acquistabile -
Nº 2044Data 14/06/2007Downloads: 4
Cancellazione ipoteca mutui immobiliari: semplificato il procedimento
Articolo pubblicato su Overlex , redatto dall'Avv. Anna Maria Martinelli.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2039Data 12/06/2007Downloads: 4
Legge n. 40 del 2007 : 1) Eliminazioni delle clausole penali in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo; 2) Semplificazione delle modalità di cancellazione dell'ipoteca.-
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Nº 1935Data 19/04/2007Downloads: 1
Se la proprietà di un immobile è trasferita per effetto di sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, l’acquirente che intenda beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza?
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Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 1
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2678Data 29/03/2007Downloads: 4
LE NOVITA' PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
Breve sintesi delle riforme apportate dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) relativamente alle agenzie immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 1658Data 29/11/2006Downloads: 0
Jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto
Jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto corrente alla luce della modifica introdotta dalla Legge del 4/8/06 n. 248 (conversione D.L. del 4/7/06, n. 223).download riservato - non acquistabile -
Nº 1615Data 20/11/2006Downloads: 2
Se la nullità negoziale può essere determinata da una violazione degli obblighi informativi.-
Tribunale di Palermo, sez. III civile, sentenza del 25.11.2005, n° 3545.-download riservato - non acquistabile