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Nº 3526Data 21/09/2009Downloads: 1
Se è vietato il patto commissorio nella compravendita immobiliare.-
L’art. 2744 del codice civile (Divieto del patto commissorio), prevede che: “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno” Al riguardo la Cassazione ha chiarito che va escluso il divieto di patto commissorio se, tra le parti del contratto di compravendita immobiliare, manca un rapporto di debito-credito tra alienante ed acquirente, infatti i Giudici hanno specificato che non si può annullare ex articolo 2744 c.c. la compravendita dell’immobile, laddove non c’è obbligo di restituzione del denaro ricevuto dall’alienante e fra le parti contrattuali non intercorre un rapporto di debito-credito. La legge parla chiaro: è nullo ogni contratto che ha l’obiettivo di garantire il pagamento di un debito attraverso la cessione preventiva di un bene in proprietà. Prendiamo il caso in cui è effettivamente previsto il trasferimento dell’immobile: la vendita con patto di riscatto non vale - spiegano gli “ermellini” - quando la somma versata dall’acquirente non rappresenta il pagamento del prezzo ma l’esecuzione di un mutuo: l’atto, insomma, è privo della causa di scambio tipica della vendita e serve in realtà a costituire in favore del creditore una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire il denaro ricevuto. Un contratto del genere non integra direttamente il patto commissorio vietato dal Codice ma rappresenta comunque un mezzo per eludere la norma imperativa ex articolo 2744 c.c. e va dunque ritenuto «in frode alla legge» in base all’articolo 1344 c.c.. Fattispecie Il venditore non riesce a far annullare il contratto, anzi pagherà i danni. L’alienante sostiene che l’atto fu stipulato soltanto per garantire l’acquirente, una finanziaria poi fallita: la società avrebbe estinto le passività del venditore con le banche, circa 62,5 milioni di vecchie lire, ottenendo entro dieci anni la somma di 100 milioni; eppure la casa compravenduta valeva almeno mezzo miliardo, lamenta l’ex proprietario. Non è questo il punto, però: è escluso che si possa parlare di illiceità della vendita - concludono i giudici - perché il creditore dell’alienante non è la finanziaria-acquirente dell’immobile ma un gruppo di banche; in sostanza il raggiro ipotizzato dal venditore avrebbe inciso sulla volontà dell’alienante in relazione a una circostanza che è rimasta estranea al contratto “incriminato”: al trasferimento del bene, dunque, non è sotteso lo scopo di garanzia che fa scattare il divieto imposto dall’articolo 2744 c.c.. Cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza 7 Settembre 2009, n. 19288download riservato - non acquistabile -
Nº 1550Data 28/09/2006Downloads: 13
compravendita immobiliare E CERTIFICATO DI ABITABILITA’ - Profili civilistici.-
Il certificato di agibilità ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001; - compravendita immobiliare e mancanza del certificato; - La tutela dell’acquirente; Contratto preliminare e certificato di abitabilità.download riservato - non acquistabile -
Nº 6074Data 28/01/2025Downloads: 122
MODULO 01 -- NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER compravendita immobiliare - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2025 - (PDF COMPILABILE)
NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA immobiliare - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2025.- Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 5474Data 21/05/2021Downloads: 24
Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica................download riservato - non acquistabile -
Nº 5075Data 01/07/2019Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI compravendita
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 774Data 12/10/2018Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI compravendita CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-€ 300,00 -
Nº 510Data 09/02/2017Downloads: 74
compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,download riservato - non acquistabile -
Nº 135Data 21/01/2015Downloads: 25
SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI compravendita immobiliare.
In accoglimento delle eccezioni dello studio d’Aragona è stata rigettata la richiesta di nullità del contratto di compravendita avanzata dall’acquirente sul presupposto dell’abusività dell’immobile.- In particolare il giudice ha convenuto in ordine alla non applicabilità della sanzione di nullità, prevista dalla Legge 45/85, qualora l’abusività non dipenda dalla mancanza delle concessioni edilizie, ma da difformità parziali, anche successive rispetto alla stessa.- Il Giudice ha escluso inoltre il diritto dell’acquirente ad ottenere una risoluzione del contratto quando questi era a conoscenza delle suddette difformità.€ 100,00 -
Nº 5639Data 25/03/2022Downloads: 18
compravendita immobiliare: inadempimento, vizi e difetti occulti, termini per la denuncia, effetti della risoluzione e indebito
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Nº 659Data 09/07/2018Downloads: 6
compravendita immobiliare: SOLO LA NOTA DI TRASCRIZIONE È OPPONIBILE AI TERZI
Per la Cassazione, il notaio è responsabile per l'errata trascrizione e per i fatti avvenuti anteriormente alla rettificadownload riservato - non acquistabile -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 37
compravendita immobiliare. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE QUOTE CONDOMINIALI E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 231Data 17/06/2015Downloads: 118
CESSIONE DEL PRELIMINARE DI compravendita MODALITA’ OPERATIVE PER L’AGENTE immobiliare
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Nº 55Data 21/07/2014Downloads: 30
Sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - Sentenza vittoriosa Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-
Il giudice, accogliendo le richieste dello studio d’Aragona, ha dichiarato l’inefficacia del contratto preliminare e per l’effetto ha rigettato la pretesa del venditore di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo pari ad €. 223.000,00 ed ha condannato la stessa parte venditrice a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria. Il Giudice, inoltre, ha escluso qualsiasi responsabilità del mediatore, sempre difeso dallo Studio d’Aragona, rigettando la richiesta di risarcimento danni svolta in suo confronto.-€ 500,00 -
Nº 4857Data 24/02/2014Downloads: 4
compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato? (Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 gennaio 2014 )
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Nº 4694Data 12/06/2013Downloads: 3
QUESITO N. 488: Valutazioni e modalità operative per l’agente immobiliare nella compravendita di immobile in comproprietà.
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Nº 4604Data 31/01/2013Downloads: 11
compravendita immobiliare: l'acquirente inadempiente perde la caparra?Può il venditore trattenere le somme incassate come caparra e acconto, se il compratore, per mancanza di soldi, non può più rogitare? Giurisprudenza e modalità operative.
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Nº 4396Data 12/03/2012Downloads: 2
PRONTUARIO PER L’AGENTE immobiliare DELLE PRINCIPALI LEGGI CHE REGOLANO LA compravendita immobiliare.
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Nº 4268Data 05/10/2011Downloads: 2
compravendita immobiliare. Mancata consegna del certificato di abitabilità: quale prescrizione per il risarcimento o l'indennizzo?
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Nº 3935Data 29/09/2010Downloads: 1
Intermediazione immobiliare: clausole vessatorie nella compravendita tramite agenzia.-
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Nº 3836Data 06/05/2010Downloads: 4
I rischi della compravendita immobiliare. Se manca il condono la casa non può essere compravenduta.
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Nº 3563Data 06/10/2009Downloads: 54
Inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare e diffida ad adempiere.-
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Nº 2461Data 29/05/2008Downloads: 0
Se nella mediazione immobiliare avente ad oggetto una compravendita tramite locazione finanziaria spettano le provvigioni
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 9 maggio 2008, n 11521.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2230Data 08/01/2008Downloads: 54
MODULO - CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita DI UNITA’ immobiliare
€ 1.000,00 -
Nº 1992Data 25/05/2007Downloads: 0
Guida Fiscale alla compravendita immobiliare aggiornata con la Finanziaria 2007 .-
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Nº 3073Data 29/04/2004Downloads: 18
QUESITO N. 089: Se è valido un contratto preliminare di compravendita immobiliare redatto per scrittura privata da persona analfabeta
€ 500,00 -
Nº 6670Data 16/10/2026Downloads: 2
MODULO - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PER LA RICERCA DEL FASCICOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEGLI ESTREMI DELLA PRATICA – UTILIZZABILE ANCHE DALL’AGENTE immobiliare.
Quando deve essere utilizzato: istanza da utilizzare quando occorra acquisire dal Comune il fascicolo edilizio o la documentazione relativa a interventi eseguiti su un immobile, ma il proprietario o l’agente immobiliare non conoscano il numero, la data di protocollo o gli altri estremi identificativi delle relative pratiche.- Il modulo consente di richiedere formalmente l’accesso all’intero fascicolo edilizio e alle eventuali *CILA, CILAS, SCIA, permessi di costruire, varianti, elaborati progettuali, comunicazioni di inizio e fine lavori e ulteriori atti amministrativi o tecnici* riferibili all’immobile o al fabbricato nel quale lo stesso è ricompreso.- La richiesta può essere utilizzata anche quando sull’immobile siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico o lavori agevolati mediante *Ecobonus, Superbonus ex art. 119 D.L. 34/2020 o altri bonus edilizi*, ma non sia più disponibile la relativa documentazione tecnica o non siano conosciuti gli estremi della pratica presentata presso il Comune.- Il modulo è formulato sulla base dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, che consente al richiedente, quando non conosca gli estremi del documento, di indicare *gli elementi idonei a consentirne l’individuazione*, quali indirizzo dell’immobile, dati catastali, nominativo del proprietario, periodo degli interventi, tipologia dei lavori ed eventuali tecnici o imprese coinvolte.- La modulistica recepisce i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di accesso alle pratiche edilizie, *non può essere necessariamente pretesa la preventiva conoscenza del numero o della data di protocollo*, quando il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a consentire all’Amministrazione di individuare il fascicolo e svolgere la relativa ricerca.- Il modello contempla anche l’utilizzo da parte dell’*agente immobiliare incaricato della vendita*, distinguendo l’ipotesi in cui questi operi quale delegato del proprietario da quella in cui faccia valere un proprio interesse diretto, concreto e attuale collegato all’attività di mediazione e alla tutela della propria posizione professionale.- Il modulo contiene, in separata pagina, un *allegato giurisprudenziale* dedicato alla posizione del mediatore, con richiamo a *Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6881*, che ha riconosciuto la legittimazione di una società di mediazione immobiliare all’accesso al titolo edilizio e agli atti endoprocedimentali quando la documentazione risulti strumentale alla tutela di una propria posizione giuridica.- L’istanza è particolarmente utile nella fase preparatoria della compravendita, quando sia necessario ricostruire preventivamente la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, acquisire la documentazione mancante e consentire alle parti e ai rispettivi professionisti di effettuare le opportune verifiche prima della proposta di acquisto, del preliminare o del rogito notarile.- *Avvertenza:* la mera esistenza di un incarico di mediazione non garantisce automaticamente, in ogni caso, la legittimazione autonoma dell’agente immobiliare all’accesso. Ove non ricorra uno specifico interesse proprio dell’agente, resta preferibile l’utilizzo della delega del proprietario prevista nel modulo.-€ 49,00 -
Nº 6663Data 01/10/2026Downloads: 4
L’AGENTE immobiliare NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ URBANISTICHE DELL’IMMOBILE NON CONOSCIUTE NÉ CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE E, IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO, NON È TENUTO A SVOLGERE APPROFONDITE INDAGINI TECNICO-GIURIDICHE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento *Avv. Francesco Brescia, innanzi al **TRIBUNALE DI COSENZA, I SEZIONE CIVILE*, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta per le irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile successivamente scoperte dall’acquirente. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: il mediatore immobiliare, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 1759 c.c., a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria e qualificata richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, *non ha, in assenza di uno specifico incarico, un autonomo obbligo di investigare, accertare e ricostruire la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile*. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva comunicato all’acquirente le informazioni in proprio possesso e il venditore aveva espressamente dichiarato la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Le difformità erano emerse soltanto diversi anni dopo la compravendita, in occasione di approfondite verifiche tecniche eseguite per l’accesso al Superbonus, e *non erano state rilevate neppure dal tecnico incaricato della perizia per la concessione del mutuo, nonostante il sopralluogo sull’immobile, né in sede di stipula dell’atto notarile*. Il Tribunale ha pertanto accertato che le anomalie non erano conosciute né conoscibili dall’agenzia mediante la diligenza professionale richiesta al mediatore e che, in mancanza di uno specifico incarico avente ad oggetto indagini tecnico-giuridiche sulla regolarità dell’immobile, nessuna responsabilità poteva esserle imputata. *La domanda proposta dall’acquirente nei confronti dell’agenzia immobiliare, diretta ad ottenere la restituzione della provvigione e il risarcimento dei danni quantificati in € 150.000,00, è stata integralmente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre accessori di legge.*download riservato - non acquistabile -
Nº 5391Data 28/01/2025Downloads: 608
MODULO 02 - NUOVA PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA immobiliare - VERSIONE UFFICIALE LEX CONSULT - AGGIORNATO GENNAIO 2025 - PDF COMPILABILE
Nuova proposta di acquisto immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 6019Data 28/01/2025Downloads: 37
MODULO 04 - NUOVA SCHEDA INFORMATIVA compravendita - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA D'ACQUISTO - AGGIORNATA APRILE 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE compravendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per compravendita - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 4.095,00 -
Nº 6014Data 12/04/2024Downloads: 14
MODULO 05 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE compravendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento novembre 2022 - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da acquistare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 5480Data 18/06/2021Downloads: 10
Deve essere esclusa la responsabile il mediatore per le informazioni e le garanzie rese dal venditore nei contratti di compravendita. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE VENEZIA APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Venezia, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO:DEVE ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE QUANDO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI compravendita DISCENDA DALLE GARANZIE RESE DAL VENDITORE NEI CONTRATTI INTERVENUTI CON L’ACQUIRENTE, SOPRATTUTTO QUANDO L’ACCERTAMENTO DI TALI CIRCOSTANZE AVREBBE RICHIESTO AL MEDIATORE COMPETENZE SUPERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE: In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “tenuto conto altresì dell’incarico di compiere accertamenti tecnici affidato a diverso professionista, si evidenzia come, nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di manleva promossa da parte convenuta nei confronti del mediatore, dal momento che il danno subito dall’attrice, in termini di minor valore dell’immobile da quest’ultima acquistato, deve essere ascritto alla responsabilità esclusiva della venditrice, la quale, come detto, ha reso dichiarazioni inesatte circa l’ottenibilità dell’agibilità/abitabilità, individuando quale sola causa ostativa la necessità di provvedere all’adeguamento degli impianti”. II PRINCIPIO: È escluso che il mediatore possa essere ritenuto responsabile per non aver inserito degli atti contrattuali ai quali ha coadiuvato nella redazione delle valutazioni circa la ottenibili ta o meno dell’agibilità trattandosi di valutazioni di mandar abili esclusivamente a tecnici. In particolare il giudice hA sancito testualmente che: “non risulta cogliere nel segno quanto da quest’ultima sostenuto circa l’onere per il professionista di provvedere all’inserimento nelle bozze degli atti, la cui redazione è stata dal medesimo coadiuvata, dal momento che non può ritenersi che le conoscenze e/o informazioni tecniche che il medesimo avrebbe dovuto fornire debbano addirittura estendersi alla concedibilità o meno dell’agibilità, anche nel caso in deroga, problematica non di immediata soluzione, anche alla luce delle posizioni assunte nell’ambito del presente giudizio dalle parti e dai loro tecnici”.-€ 49,00 -
Nº 5468Data 07/05/2021Downloads: 20
La compravendita di un immobile con abusi non è nulla, quando siano indicati gli estremi del titolo edilizio e lo stesso sia riferibile all’immobile, anche se non coincidente. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIB. S.MARIA CAPUA VETERE APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: L’atto di compravendita di un immobile che sia affetto da profili di irregolarità edilizia c non è nullo, in quanto ai fini della validità dell’atto di vendita basta che al suo interno siano richiamati gli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato e lo stesso sia realmente esistente e riferibile all’immobile anche se non perfettamente coincidente. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: ”Raccogliendo, quindi, le fila del discorso, ciò che rileva ai fini della verifica della validità dell’atto, è dunque l’effettiva esistenza dello strumento edilizio nonché sulla sua riferibilità all’immobile oggetto del trasferimento; proprio per la funzione di tutela della parte acquirente che la decisione identifica come ratio della legge. È quindi definitivamente delineato il confine di negoziabilità degli immobili: in presenza di una dichiarazione reale e attribuibile a quell’immobile, il contratto è valido, a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione rispetto al titolo, per “la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità”. II PRINCIPIO: L’acquirente non è legittimato a modificare la domanda di risarcimento danni solo nell’ultimo atto difensivo introducendo voci di danno del tutto nuove e diverse, in quanto trattasi di profili che in violazione del principio contraddittorio non sono stati oggetto delle prove svolte durante il processo. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: “non possono essere introdotti nuovi profili di inadempimento in violazione delle preclusioni perchè gli stessi necessitano di nuove indagini in fatto ed in diritto precluse se non tempestivamente allegate”.€ 49,00 -
Nº 784Data 30/10/2018Downloads: 18
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare – CONDANNATO VENDITORE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NELLA MISURA PATTUITA CON L’AGENZIA NONOSTANTE DICHIARAZIONE PER UN IMPORTO INFERIORE CONTENUTA IN ATTO PUBBLICO
Trattasi di pronuncia giurisprudenziale altamente cautelativa nei confronti degli agenti immobiliari, in quanto portatrice di un principio giuridico di preminente rilievo, ovvero il carattere vincolante e preminente dell’accordo provvigionale intercorso fra i clienti e l’agenzia immobiliare, rispetto agli importi provvigionali dichiarati dalle parti al Notaio rogante in sede di stipula dell’atto pubblico.- In particolare nel caso di specie parte venditrice al momento del rogito – pur riconoscendo di essersi avvalsa dell’attività di mediazione dell’agenzia – aveva astutamente dichiarato di dover corrispondere un importo provvigionale di gran lunga inferiore rispetto a quello convenuto con la società intermediatrice e pretendeva – sulla base di tale dichiarazione – di corrispondere esclusivamente tale importo.- Ebbene, il Giudice adito accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale d’Aragona, ha ritenuto di condannare parte venditrice alla corresponsioni delle provvigioni nella misura pattuita, attribuendo all’incarico di mediazione un valore probatorio superiore all’atto di compravendita.-€ 300,00 -
Nº 2711Data 12/12/2008Downloads: 255
CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita (aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.)
Contratto preliminare di compravendita immobiliare di alto livello aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.- Per il suo corretto utilizzo è richiesta approfondita esperienza e competenza professionale.-€ 500,00 -
Nº 1991Data 25/01/2007Downloads: 0
Guida Fiscale alla compravendita della Casa
Guida Fiscale alla compravendita immobiliare aggiornata con la Finanziaria 2007 .-download riservato - non acquistabile -
Nº 6665Data 08/10/2026Downloads: 6
MEDIAZIONE immobiliare – IL MEDIATORE DEVE INFORMARE SU CIÒ CHE CONOSCE O PUÒ CONOSCERE CON L’ORDINARIA DILIGENZA, MA NON È GARANTE DEL BUON ESITO DELL’OPERAZIONE – CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati. Responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’agenzia immobiliare, ribadendo che il mediatore deve comunicare le circostanze conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, ma, in assenza di uno specifico incarico, non è tenuto a svolgere particolari indagini tecnico-giuridiche. Il mediatore non può quindi essere considerato automaticamente responsabile per problemi sopravvenuti alla conclusione dell’affare che non fossero precedentemente conoscibili con l’ordinaria diligenza. Corte d’Appello di Venezia – settembre 2026.download riservato - non acquistabile -
Nº 6662Data 28/09/2026Downloads: 11
MODULO - CLAUSOLA SOSPENSIVA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO immobiliare DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CON VADEMECUM OPERATIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Quando il proponente acquirente è beneficiario di amministrazione di sostegno e, in base al decreto di nomina, deve essere rappresentato o assistito dall’amministratore di sostegno per l’acquisto dell’immobile. Il modulo è particolarmente utile quando occorre sottoscrivere la proposta prima di avere ottenuto la specifica autorizzazione all’acquisto. A COSA SERVE? Il modulo contiene una clausola che subordina l’efficacia della proposta e dell’eventuale contratto preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. Disciplina inoltre il deposito fiduciario delle somme, la loro successiva trasformazione in caparra, l’eventuale mancato rilascio dell’autorizzazione e il diritto alla provvigione del mediatore. Nelle pagine successive è inserito un vademecum operativo che consente all’agente immobiliare di: * distinguere tra rappresentanza esclusiva e assistenza necessaria; * individuare correttamente il beneficiario come parte acquirente; * utilizzare la formula di intervento e di sottoscrizione appropriata; * verificare il contenuto del decreto di nomina; * richiedere un’autorizzazione specifica per proposta, preliminare, definitivo, pagamenti ed eventuale mutuo; * gestire correttamente assegni, caparra e provvigione; * effettuare tutti i controlli prima della sottoscrizione. PERCHÉ È IMPORTANTE?* Una formula generica come “salvo autorizzazione del Giudice Tutelare” può non disciplinare adeguatamente gli effetti della proposta, la sorte delle somme consegnate e il compenso del mediatore. Il modulo offre una clausola completa e coordinata con il decreto di nomina, riducendo il rischio di inefficacia o annullamento dell’operazione e di contestazioni nei confronti dell’agenzia immobiliare.€ 49,00
























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