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Nº 624Data 27/04/2018Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D'ARAGONA IN MATERIA DI RISCATTO - RIGETTATA LA PRETESA DELL'AVENTE DIRITTO AD UNA PRELAZIONE convenzionale A RISCATTARE L'IMMOBILE IN CONFRONTO AL TERZO ACQUIRENTE
LA SENTENZA HA AFFERMATO I SEGUENTI PRINCIPI : 1) La prelazione concessa consensualmente nell’ambito di un contratto (cd.convenzionale) come pure quella concessa mediante testamento, a differenza di quella legale (es. prelazione abitativa), non è opponibile al terzo acquirente per cui, in caso di mancata concessione di questa prelazione, l’avente diritto non può agire con l’azione di riscatto tesa al recupero del bene, ma può chiedere al massimo il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto concedergli la prelazione; 2) Anche alla prelazione convenzionale si applica il principio, ampiamente consolidato nella prelazione legale, secondo il quale in caso di vendita in blocco, comprendente anche beni ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata concessa la prelazione, la prelazione non spetta per cui l’avente diritto non può vantare alcuna pretesa; 3) In caso di inadempimento nessun risarcimento spetta se non sia stata provata l’esistenza del danno, il suo ammontare e la sua derivazione dall’inadempimento dell’altra parte e neppure, in mancanza di tale prova, almeno dell’esistenza del danno il giudice può procedere alla sua liquidazione invia equitativa; 4) In caso si concorrenza di una prelazione concessa per contratto e di una prelazione dovuta per legge a soggetti diversi, la prelazione legale prevale a quella convenzionale per cui, in caso di acquisto da parte dei soggetti che avrebbero avuto diritto alla prelazione legale, anche senza che sia stato svolto l’iter procedurale della denuntiatio e dell’esercizio, nessun diritto alla prelazione spetta al soggetto che aveva prelazione convenzionale€ 100,00 -
Nº 5054Data 27/05/2019Downloads: 74
MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE CONCORDATO convenzionale 3+2 MODELLO 2019 - MODULO OBBLIGATORIO PER LEGGE
trattasi del modulo allegato alla legge dm 16/2017 che è obbligatorio utilizzare nelle locazioni a canone concordato - il formato caricato è in versione PDFdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5053Data 27/05/2019Downloads: 120
MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE CONCORDATO convenzionale 3+2 MODELLO 2019 - MODULO OBBLIGATORIO PER LEGGE
trattasi del modulo allegato alla legge dm 16/2017 che è obbligatorio utilizzare nelle locazioni a canone concordato - il formato caricato è in versione WORD.-download riservato - non acquistabile -
Nº 598Data 19/02/2018Downloads: 72
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE convenzionale CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
Invito alla prelazione da utilizzare nell'ipotesi di vendita di immobile ricevuto per atto di donazione nel quale è convenuto il diritto di prelazione a favore di altro erede.Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore€ 30,00 -
Nº 83Data 08/10/2014Downloads: 165
MODULO - INVITO ALLA PRELAZIONE convenzionale (DENUNTIATIO)
Invito alla prelazione da utilizzare nell'ipotesi di vendita di immobile ricevuto per atto di donazione nel quale è convenuto il diritto di prelazione a favore di altro erede.€ 100,00 -
Nº 3875Data 22/06/2010Downloads: 1
Locazione commerciale: se la prelazione legale ex l. 392/1978 prevale sulla prelazione convenzionale.-
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Nº 3153Data 20/03/2008Downloads: 3
Se è ammissibile , in base al codice civile , una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall'art.13 del decreto 22 gennaio 2008 n.37 , in capo all'alienante.-
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Nº 5854Data 27/01/2023Downloads: 1
LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E NON PUÒ ESSERE RITENUTA VESSATORIA IN QUANTO NON RIENTRA TRA QUELLE DELl’art.33 del D.L. VO 6 SETTEMBRE 2005 N 206 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente, dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere, dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel I PRINCIPIO: La clausola di esclusiva dell’incarico di mediazione è assolutamente valida e non può essere ritenuta vessatoria in quanto non rientra tra quelle del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, nell’elenco delle c.d. clausole vessatorie dettata dagli artt. 33 e ss. TESTUALMENTE: “Nell’elenco delle clausole che si presumono vessatorie, quelle che interessano nel caso di specie, sono quella che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (lett. f) e quella che stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (lett. i). Non vi è, invece, nell’elenco, alcuna clausola vessatoria nella quale possa includersi la clausola di esclusività dell’incarico pattuita dalle parti, né questa può apprezzarsi, comunque, come una clausola che impone uno “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. II PRINCIPIO non sussiste la presunzione di vessatorietà per la clausola di rinnovo automatico laddove il termine non sia eccessivamente anticipato ed il termine di 30 giorni prima non può essere considerato tale. TESTUALMENTE: “La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico in mancanza di una disdetta non è sussumibile nell’ipotesi prevista dalla lett. i), dato che il termine di trenta giorni prima della scadenza non è “eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto”. Di conseguenza, è infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui il contratto di mediazione è cessato alla scadenza naturale dell’incarico (in data 31.3.2007), prima della vendita immobiliare del 23.5.2007.”: III PRINCIPIO: l’eccessività della clausola penale ai fini di valutarne la vessatorieà deve essere valutata con riferimento all’attività effettivamente svolta: TESTUALMENTE:” Ritiene la Corte che il criterio in base al quale valutare se l’importo della penale sia “manifestamente eccessivo” debba rinvenirsi, analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore (Cass, 3.11.2010, n. 22357), nella sua proporzionalità rispetto all’attività concretamente espletata dal mediatore Ciò vale a dire che, nel caso in cui il mandante violi il patto di esclusiva, vendendo l’immobile direttamente, come nel caso di specie, la clausola penale deve essere commisurata al tempo e all’attività svolta dal mediatore. Deve, cioè, risarcire il mediatore in una misura convenzionale e predeterminata, ma non eccessiva rispetto al danno subito per aver predisposto mezzi e impiegato la sua organizzazione nella ricerca di potenziali acquirenti senza raggiungere il risultato a causa della violazione del patto di esclusiva da parte del mandante. Una clausola penale che non sia proporzionata all’attività concretamente svolta determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 6
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 5577Data 07/01/2022Downloads: 8
È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.€ 49,00 -
Nº 5518Data 10/09/2021Downloads: 3
Per la modifica delle tabelle millesimali può bastare la maggioranza
In materia di condominio, la delibera assembleare di modifica della tabella millesimale non convenzionale, ovvero redatta conformemente ai criteri legali, sarà da ritenersi valida qualora adottata con la maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., ovvero "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"............download riservato - non acquistabile -
Nº 6576Data 07/07/2025Downloads: 13
MODULO INVITO ALLA PRELAZIONE (DENUNTIATIO) CON CUI IL PROPRIETARIO COMUNICA AL FRATELLO/SORELLA, IN FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEL TITOLO DI PROVENIENZA, COSTITUITO DA ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DEL PADRE IN FAVORE DI UNO DEI FIGLI, L’INTENZIONE DI VENDERE L’IMMOBILE A TERZI, SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI VENDITA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: INVITO ALLA PRELAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI IMMOBILE RICEVUTO PER ATTO DI DONAZIONE NEL QUALE È CONVENUTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ALTRO EREDE. IL MODULO È STATO PREDISPOSTO CON PREVISIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE ADESIONE ALL’INVITO E/O DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL’OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI AL MEDIATORE.€ 99,00 -
Nº 4350Data 20/01/2012Downloads: 2
Contratto preliminare e prescrizione del diritto alla stipula del definitivo.
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Nº 2344Data 28/02/2008Downloads: 5
QUESITO N. 270: Se il diritto di servitù di passaggio può essere costituito verbalmente e quali sono i modi per determinare i confini di una proprietà.-
€ 500,00 -
Nº 2215Data 18/12/2007Downloads: 3
Se è nullo il contratto preliminare di vendita nel caso in cui l'immobile non risultava accatastato ed era privo di concessione edilizia e di licenza di abitabilità
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25703.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2067Data 19/06/2007Downloads: 4
Se, e con quali modalità, il locatore può agire nei confronti dei precedenti conduttori nel caso in cui dopo alcune cessioni l'ultimo conduttore si renda moroso.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2007 n. 9486download riservato - non acquistabile -
Nº 1993Data 28/05/2007Downloads: 0
Se relativamente alla destinazione , all'uso e al godimento comune di servizi, beni o parti dell'edificio comune può presumersi la condominiabilità in mancaza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo .-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.04.2007 n° 9093.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 2
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 1863Data 06/03/2007Downloads: 3
QUESITO N. 180: Se è necessaria l'autorizzazione giudiziale per l'alienazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.-
€ 500,00 -
Nº 1497Data 21/07/2006Downloads: 8
Se la caparra confirmatoria è volta a garantire l'esecuzione del contratto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 16.05.2006 n° 11356download riservato - non acquistabile -
Nº 1435Data 01/06/2006Downloads: 0
Se la violazione degli obblighi informativi da parte della banca negoziatrice, determini la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni e quindi l'obbligo alla restituzione della somma investita in tale acquisto.-
Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277download riservato - non acquistabile -
Nº 1426Data 19/05/2006Downloads: 1
Regolamento condominiale e limitazioni all'uso di locali di proprietà esclusiva
Cassazione , sez. II civile, sentenza 08.03.2006 n° 4920download riservato - non acquistabile -
Nº 1415Data 15/05/2006Downloads: 0
Se il condomino ha il diritto di sopraelevare quando non sia proprietario esclusivo dell'intera terrazza"
Cassazione , sez. II civile, sentenza 24.02.2006 n° 4258download riservato - non acquistabile -
Nº 1407Data 02/05/2006Downloads: 0
Quando comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al correntista nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
Tribunale Novara, Sentenza n. 145 del 09/02/2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1367Data 17/02/2006Downloads: 9
Se l'acquirente può chiedere la restituzione del doppio della caparra quando si limiti ad agire in giudizio per la risoluzione contrattuale
Cassazione , sez. II civile, sentenza 02.12.2005 n° 26232download riservato - non acquistabile -
Nº 1363Data 30/01/2006Downloads: 0
LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219
INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981download riservato - non acquistabile -
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Nº 1315Data 29/11/2005Downloads: 0
Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2003, n. 17913
Oggetto: se l'adesione del conduttore alla richiesta di aumento del canone formulata dal locatore equivale a stipula di una nuova locazione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1298Data 14/11/2005Downloads: 1
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in Legge del Decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.download riservato - non acquistabile -
Nº 1283Data 14/10/2005Downloads: 5
Breve commento alla nuova disciplina degli immobili in costruzione
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Nº 1245Data 01/07/2005Downloads: 0
Legge 23 novembre 2001, n. 410 recante disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
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Nº 1041Data 22/12/2004Downloads: 1
SENTENZA TRIBUNALE DI NOLA 15 SETTEMBRE 2004
Testo integrale Oggetto: Preliminare di vendita e non applicabilità dei termini per la denuncia dei vizi.download riservato - non acquistabile -
Nº 753Data 01/04/2004Downloads: 1
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351 - DECRETO CONVERTITO, con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione dell'immobiledownload riservato - non acquistabile -
Nº 754Data 01/04/2004Downloads: 1
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351 - DECRETO CONVERTITO, con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione dell'immobiledownload riservato - non acquistabile -
Nº 792Data 07/10/2003Downloads: 1
Legge 24 marzo 1989 n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi
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