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Hai cercato '' dati economici immobile '' ho trovato 2319 documenti

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    Nº 5571
    Data 17/12/2021
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    Vendita immobile e obbligo di comunicare all'amministratore la variazione dei dati
    La proprietaria di un immobile facente parte di un Condominio sito in Napoli chiedeva l'annullamento di due delibere assembleari per l'omessa convocazione delle stesse. Si costituiva il Condominio che non contestava il fatto dell'omessa convocazione. Però si difendeva adducendo quale giustificazione, la mancata incolpevole conoscenza da parte dell'amministratore del trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'attrice......
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    Nº 6543
    Data 22/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’immobile, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’immobile ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.-
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    Nº 6437
    Data 18/12/2024
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    IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'immobile SENZA TITOLO A FAR data DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."
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    Nº 5891
    Data 01/04/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE DOPO AVERLO FATTO VISIONARE UN immobile AD UNA PERSONA, CHE EBBE A SOTTOSCRIVERE ANCHE UNA PROPOSTA, LO STESSO SIA STATO INTESTATO AL MARITO OPPURE AL FIGLIO. LA SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha accolto i seguenti principi: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE DOPO AVER FATTO VISIONARE L’immobile ALLA MOGLIE, CHE SOTTOSCRISSE ANCHE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO, LO STESSO SIA STATO ACQUISTATO DAL MARITO E DAL FIGLIO. “sul punto si richiama quanto esplicitamente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009)”.
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  • Nº 5771
    Data 18/10/2022
    Downloads: 205
    MODULO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA CON RESTITUZIONE CAPARRA ALL’ESITO DELLE VERIFICHE CIRCA LE CONDIZIONI DELL’immobile
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato nei casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione con restituzione contestuale dell’immobile e restituzione differita della caparra all’esito delle verifiche circa l’assenza di danni. Valido anche nell’ipotesi di risoluzione di contratto avente ad oggetto immobili arredati
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    Nº 5758
    Data 28/09/2022
    Downloads: 9
    LA PROPOSTA DI ACQUISTO PRIVA DEI dati CATASTALI E DELLE DICHIARAZIONI URBANISTICHE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E DALLA STESSA DISCENDE IL DIRITTO DEL VENDITORE, IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE, DI TRATTENERE LA CAPARRA VERSATA
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla CORTE DI SPPELLO DI NAPOLI - SETTEMBRE 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli - dott. Maria Silvana Fusillo Presidente - dott. Marianna D’Avino consigliere - dott. Francesco Notaro cons. rel. est - ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: La corte d’appello di Napoli escluso che la proposta di acquisto possa essere ritenuta nulla perché più dei riferimenti catastali dell’immobile. in particolare spiega: “Il motivo va disatteso, giacché tanto le dichiarazioni relative alla conformità edilizia ed urbanistica quanto quelle relative alla coerenza catastale devono essere contenute nei contratti di trasferimento immobiliare, vale a dire negli atti produttivi di effetti reali, e non già negli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, come i contratti preliminari” Anche con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari. Si può, pertanto, affermare che né le dichiarazioni urbanistiche, né i dati catastali (posto che neppure la cd. dichiarazione di conformità catastale lo è), costituiscono un requisito necessario, previsto a pena di nullità, del contratto preliminare, ciò valendo, a più forte ragione, evidentemente, anche per la dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici”. II PRINCIPIO: deve escludersi che il contratto preliminare sia affetto da indeterminatezza dell’oggetto quando non siano indicati gli estremi catastali dell’immobile oggetto di promessa, laddove non sussistano incertezze in ordine alla individuazione dell’immobile posto ad oggetto del contratto. Cosi testualmente: “Alla luce di quanto sin qui espresso, deve conseguentemente escludersi che il preliminare stipulato tra la C….. e il D… R…. sia nullo per mancanza delle dichiarazioni urbanistiche o della menzione dei dati catastali (si veda su quest’ultimo punto anche Cass. n. 11237 del 2016 così massimata: <immobile non postula la specificazione dei dati catastali, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione, ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati.>>), contenendo, a dispetto di quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata, una individuazione e descrizione del bene oggetto della compravendita più che sufficiente alla determinazione, oltre che, a fortiori, alla determinabilità dell’immobile, non potendo fare a meno di rilevarsi che il De Rosa si è limitato alle sole contestazioni formali, supponendo la necessità di quelle indicazioni o dichiarazioni, ai fini della validità del preliminare, senza nulla specificamente argomentare e documentare in merito alla eventuale non conformità urbanistica dell’immobile o alla asserita non conformità allo stato di fatto, che pure nella proposta di acquisto vengono date per garantite, mentre riguardo alla conformità degli impianti si era egli stesso impegnato all’eventuale adeguamento”. III PRINCIPIO: ai fini della individuazione delle volontà delle parti del contratto assume valore rilevante lo scambio intervenuto tra i difensori nella fase immediatamente successiva alla conclusione e preliminare all’istallazione della lite: In particolare ha sancito che: “D’altro canto, sul punto è significativa, oltre che risolutiva, ai fini della conferma di quanto appena evidenziato, la risposta, datata 23.10.2014, che il D… R.. dà alla precedente missiva con cui il difensore dei C……… aveva richiesto il pagamento della ulteriore tranche di caparra di euro 40.000,00”. V PRINCIPIO. E’ escluso che il contratto intervenuto possa avere valenza di puntuazione delle trattative, laddove vi sia stato lo scambio di caparre e di acconti: ”In altri termini, o si è in presenza di una effettiva proposta di acquisto o di una promessa di acquisto, che, se accettata, conduce al perfezionamento del vincolo giuridico, con la possibilità di qualificare eventuali dazioni anticipate come tendenti a rafforzare la serietà della proposta, imputandole successivamente o ad acconto sul prezzo o a caparra confirmatoria (come avvenuto nella specie e come è prassi nelle contrattazioni a mezzo di intermediario immobiliare), ovvero in caso di svolgimento delle trattative e, quindi, di mera puntuazione, non si riesce davvero a trovare una giustificazione causale alla dazione quale acconto, trovando una volta di più conferma che la volontà (anche) del De Rosa era quella di giungere al perfezionamento del contratto preliminare di compravendita.” IV PRINCIPIO: la circostanza che la proposta sia stata tirata da un’agenzia immobiliare porta a presumere che si tratti di un contratto vincolante: In particolare ha sancito che: Il documento è stato redatto su modulo dell’agenzia immobiliare di intermediazione, cosa che, secondo ragionevolezza giustificata in base all’id plerumque accidit del settore di riferimento, avendo a mente il modus operandi di tali soggetti professionali, difficilmente ‘collima’ con la tesi della puntuazione per fermare parzialmente il contenuto di un successivo contratto: l’intermediario ha interesse a raccogliere una proposta che è rivolta a raggiungere un’intesa giuridicamente vincolante, altrimenti non la raccoglie affatto”. V PRINCIPIO. È legittima la previsione del pagamento di una caparra in più tranches. “È legittima la previsione della proposta di acquisto di una caparra confirmatoria da versarsi in più tranches dovendo certamente darsi adesione all’opzione interpretativa in virtù della quale le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, ben possono prevedere, in esecuzione del contratto preliminare cui accede, una caparra da versarsi in più tranche, prima della redazione dell’atto definitivo”.-
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  • Nº 4949
    Data 14/11/2018
    Downloads: 45
    Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc) da inviare al cliente che ha chiesto la valutazione immobile e si è rifiutato di sottoscrivere la relativa richiesta
    Comunicazione da inoltrare al potenziale incaricante che abbia chiesto all'agenzia la valutazione del proprio immobile ma si sia rifiutato di sottoscrivere il modulo con relativo consenso privacy.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-
    € 300,00
  • Nº 4944
    Data 14/11/2018
    Downloads: 155
    Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc)da inviare al cliente che ha visionato immobile con l'agenzia e si è rifiutato di sottoscrivere la scheda visita con relativo consenso privacy
    Comunicazione da inoltrare all'acquirente che abbia visionato un immobile con l'agenzia ma si sia rifiutato di sottoscrivere la scheda visita cliente con relativo consenso privacy.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-
    € 300,00
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    Nº 3571
    Data 09/10/2009
    Downloads: 1
    Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile.-
    Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 1346 c.c., ove prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull'identità dello stesso previsto e voluto dai contraenti (Cass. 3363/81). Relativamente ai beni immobili la detta prescrizione può essere ritenuta osservata qualora il negozio contenga elementi, preordinati dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con certezza il bene. Nel caso di specie nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile oggetto del contratto né da altri dati emergenti dallo scritto è possibile determinare con sicurezza l'immobile oggetto del contratto. Il vincolo contrattuale che si è concluso con la proposta e la sua accettazione (che dalle prove testimoniali risulta essere giunta a conoscenza della proponente) è, quindi, nullo per indeterminabilità dell'oggetto. Dalla nullità del vincolo discende che la provvigione non è dovuta e che la consegna di Euro 4.000,00 effettuata dalla proponente risulta priva di causa. Tale somma va, quindi, restituita all'opponente. Nel caso in esame, comunque, anche se si fosse ritenuto esistere un valido vincolo contrattuale, con la proposta d'acquisto e la sua accettazione, non si sarebbe potuto riconoscere a parte opposta il diritto di pretendere la provvigione. Nella proposta d'acquisto, infatti, la proponente offre Euro 125.000,00 più provvigione all'agenzia del 3% oltre IVA da saldare al momento del preliminare. Il chiaro tenore letterale di tale previsione fa emergere che la proponente si è impegnata a corrispondere la provvigione solo al momento della stipula del contratto preliminare previsto nella stessa proposta come atto successivo. La proponente, quindi, ha subordinato la corresponsione della provvigione alla stipula del successivo e distinto contratto preliminare.
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    Nº 6663
    Data 01/10/2026
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    L’AGENTE immobiliARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ URBANISTICHE DELL’immobile NON CONOSCIUTE NÉ CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE E, IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO, NON È TENUTO A SVOLGERE APPROFONDITE INDAGINI TECNICO-GIURIDICHE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento *Avv. Francesco Brescia, innanzi al **TRIBUNALE DI COSENZA, I SEZIONE CIVILE*, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta per le irregolarità urbanistico-edilizie dell’immobile successivamente scoperte dall’acquirente. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: il mediatore immobiliare, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 1759 c.c., a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la diligenza ordinaria e qualificata richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, *non ha, in assenza di uno specifico incarico, un autonomo obbligo di investigare, accertare e ricostruire la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile*. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva comunicato all’acquirente le informazioni in proprio possesso e il venditore aveva espressamente dichiarato la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. Le difformità erano emerse soltanto diversi anni dopo la compravendita, in occasione di approfondite verifiche tecniche eseguite per l’accesso al Superbonus, e *non erano state rilevate neppure dal tecnico incaricato della perizia per la concessione del mutuo, nonostante il sopralluogo sull’immobile, né in sede di stipula dell’atto notarile*. Il Tribunale ha pertanto accertato che le anomalie non erano conosciute né conoscibili dall’agenzia mediante la diligenza professionale richiesta al mediatore e che, in mancanza di uno specifico incarico avente ad oggetto indagini tecnico-giuridiche sulla regolarità dell’immobile, nessuna responsabilità poteva esserle imputata. *La domanda proposta dall’acquirente nei confronti dell’agenzia immobiliare, diretta ad ottenere la restituzione della provvigione e il risarcimento dei danni quantificati in € 150.000,00, è stata integralmente rigettata, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00, oltre accessori di legge.*
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  • Nº 6660
    Data 24/09/2026
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    ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO immobile E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.
    € 49,00
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    Nº 6659
    Data 17/09/2026
    Downloads: 3
    IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’immobile È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.
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  • Nº 6658
    Data 16/09/2026
    Downloads: 5
    DIFFIDA DEL MEDIATORE AL PROPRIETARIO INCARICANTE PER IMPEDIMENTO ALLE VISITE E AL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL’immobile DA PARTE DEL CONDUTTORE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: COMUNICAZIONE FORMALE DA UTILIZZARE QUANDO L’AGENTE immobiliARE, DOPO AVER RICEVUTO DAL PROPRIETARIO L’INCARICO DI PROMUOVERE LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN immobile OCCUPATO DA UN CONDUTTORE, NON RIESCA A SVOLGERE REGOLARMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ A CAUSA DEL RIFIUTO O DELL’OSTRUZIONISMO DELL’OCCUPANTE.- IL MODULO CONSENTE AL MEDIATORE DI CONTESTARE FORMALMENTE AL PROPRIETARIO INCARICANTE L’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESSENZIALI DELL’INCARICO, QUALI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO NECESSARIO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’immobile E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE CON I POTENZIALI ACQUIRENTI O CONDUTTORI.- LA COMUNICAZIONE INVITA E DIFFIDA IL PROPRIETARIO AD ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE AFFINCHÉ VENGANO INDIVIDUATI GIORNI E FASCE ORARIE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELLE PARTI E VENGA CONCRETAMENTE CONSENTITO ALL’AGENZIA L’ACCESSO ALL’immobile SIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE CON CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELL’EVENTUALE MANCATA ADOZIONE, DA PARTE DELL’INCARICANTE, DELLE INIZIATIVE NECESSARIE A RENDERE POSSIBILE L’ESECUZIONE DELL’INCARICO.- LA DIFFIDA CONTIENE, INFINE, LA RISERVA DELL’AGENTE immobiliARE DI FAR VALERE, IN CASO DI PERSISTENTE IMPEDIMENTO, OGNI DIRITTO PREVISTO DALL’INCARICO E DALLA LEGGE, COMPRESI, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, L’EVENTUALE CLAUSOLA PENALE E IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.
    € 49,00
  • Nº 6656
    Data 03/09/2026
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    MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’immobile E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’immobile, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILASCIARNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’immobile E LA CESSAZIONE DELLA SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE PAGAMENTO DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL PAGAMENTO DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’immobile QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.
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    Nº 6653
    Data 25/08/2026
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    L’AGENTE immobiliARE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’immobile IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI ROMA, X SEZIONE CIVILE, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta. Il Tribunale ha precisato che, in assenza di uno specifico incarico, il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica sulla regolarità urbanistica e sulla commerciabilità dell’immobile. Nel caso di specie, inoltre, l’agenzia aveva adeguatamente tutelato l’acquirente, inserendo nella proposta apposite clausole che subordinavano il pagamento del prezzo alla regolarità dell’immobile e la trasformazione del deposito fiduciario in caparra confirmatoria all’esito positivo delle verifiche affidate ai professionisti dell’acquirente. Poiché l’assegno non era mai stato consegnato ai venditori, la caparra confirmatoria non si era mai perfezionata. L’agenzia, avendo agito esclusivamente quale mediatrice e depositaria fiduciaria, non poteva essere condannata al pagamento del doppio della somma. Tutte le domande proposte nei suoi confronti sono state respinte.
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  • Nº 6649
    Data 23/07/2026
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    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DI immobile GRAVATO DA IPOTECA, CON OBBLIGO DEL VENDITORE DI AFFIDARE LA CAPARRA IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL GRAVAME.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SULL’immobile OGGETTO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO RISULTI ISCRITTA UN’IPOTECA E LE PARTI INTENDANO PREVEDERE CHE, DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E LA MATERIALE CONSEGNA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA ALLA PARTE VENDITRICE, QUEST’ULTIMA SIA OBBLIGATA A CONSEGNARLA CONTESTUALMENTE ALL’AGENZIA immobiliARE IN DEPOSITO INFRUTTIFERO FINO ALLA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA. IL MODULO PREVEDE CHE, IN CASO DI CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA ENTRO IL TERMINE CONVENUTO, L’AGENZIA SIA AUTOMATICAMENTE AUTORIZZATA A RICONSEGNARE LA CAPARRA ALLA PARTE VENDITRICE; QUALORA, INVECE, IL GRAVAME NON VENGA CANCELLATO ENTRO TALE TERMINE, SALVO PROROGA SCRITTA CONCESSA DALL’ACQUIRENTE, L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RESTITUIRE LA CAPARRA ALLA PARTE ACQUIRENTE, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI.
    € 49,00
  • Nº 6645
    Data 09/07/2026
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    SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN immobile, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL ROGITO NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
    IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORdata DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’immobile. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.
    € 49,00
  • Nº 6634
    Data 03/02/2026
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    MODULO CLAUSOLE INTEGRATIVE PER GESTIONE COMPRAVENDITA immobile SOTTOPOSTO A VINCOLO LEGALE A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI E PRELAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO RIVISTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA QUANDO OGGETTO DELLA VENDITA SI HA UN immobile SOTTOPOSTO A PRELAZIONE LEGALE IN FAVORE DELLA SOVRAINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI EX DLGS 42/2004. CON TALE ATTO LE PARTI SI OBBLIGANO A STIPULARE IL PRIMO ATTO PUBBLICO CONDIZIONATO IL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ED IL SECONDO ATTO PUBBLICO CONFERMATIVO QUALORA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SIA ESERCITATO, CON PREVISIONE CHE LE SOMME PRIMA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO IL NOTAIO O L'AGENTE immobiliARE.
    € 59,00
  • Nº 5508
    Data 26/01/2026
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    CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEL SUO immobile ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA VENDITA DI UN ALTRO immobile E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’ACQUIRENTE CONTRO IL RISCHIO CHE L'ACQUIRENTE DEL SUO immobile SI RENDA INADEMPIENTE E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.
    € 60,00
  • Nº 6630
    Data 03/12/2025
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    MODULO PROPOSTA DI ACQUISTO immobile DI PIÙ COMPROPRIETARI CON FACOLTÀ DI LIMITARE L'ACQUISTO ALLE SINGOLE QUOTE DEGLI ACCETTANTI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI ED IMPEGNO AD ANTICIPARE LE SOMME NECESSARIE PER LA REGOLARIZZAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'ACQUIRENTE È DISPONIBILE AD ANTICIPARE LE SPESE NECESSARIE PER REGOLARIZZARE UN immobile APPARTENENTE PIÙ COMPROPRIETARI ED AD ACQUISTARE SOLO LE QUOTE DEI COMPROPRIETARI CHE ACCETTERANNO LA PROPOSTA, QUALORA NON VENGA ACCETTATA DA TUTTI.
    € 99,00
  • Nº 6625
    Data 02/12/2025
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    MODULO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ARREDI immobile LOCATO.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE NON INTENDE INSERIRE IL CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE DEI MOBILI CHE ARREDANO L'immobile LOCATO ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'immobile.
    € 49,00
  • Nº 6629
    Data 02/12/2025
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    MODULO LETTERA DEL LOCATORE AGLI EREDI DEL PROPRIO CONDUTTORE PER AVERE INFORMAZIONI CIRCA IL PROSEGUIMENTO DELLA LOCAZIONE CON GLI EREDI CONVIVENTI, OPPURE CIRCA LA RESTITUZIONE DELL’immobile.
    QUANDO DEVE ESSERE USATO? MODULO DEVE ESSERE USATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE SIA DECEDUTO ED IL PROPRIETARIO VOGLIA RICEVERE INFORMAZIONI DAGLI EREDI CONVIVENTI CIRCA LA LORO VOLONTÀ DI PROSEGUIRE LA LOCAZIONE OPPURE DI RESTITUIRE L'immobile.
    € 49,00
  • Nº 6607
    Data 04/10/2025
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    MODULO DIFFIDA DELL'AGENZIA NEI CONFRONTI DELL'INCARICANTE AL RITIRO DELLE CHIAVI DELL'immobile OGGETTO DI INCARICO A SEGUITO DELLA SUA SCADENZA.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CON LA QUALE L'AGENZIA DIFFIDA L'INCARICANTE AL RITIRO DELLE CHIAVI DELL'immobile A SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'INCARICO CON RELATIVO ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DISCENDENTE DALLA SUA CUSTODIA.
    € 29,00
  • Nº 6604
    Data 03/10/2025
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    MODULO CLAUSOLA IMPEGNO VENDITORE A VENDERE ANCHE PARTI DELL'immobile O PERTINENZE INTESTATE A TERZI.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONTIENE UNA CLAUSOLA CHE DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE NELLA VENDITA SONO COMPRESE ANCHE PARTI DELL'immobile NON APPARTENENTI IN TOTO O IN PARTE AL VENDITORE. CON QUESTA CLAUSOLA, IL VENDITORE SI IMPEGNA A OTTENERE IL CONSENSO ALLA VENDITA ANCHE DA PARTE DEGLI ALTRI INTESTATARI.
    € 99,00
  • Nº 6602
    Data 19/09/2025
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI DISDETTA LOCAZIONE NON MOTIVATA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI CORTESIA DI OFFERTA DI VENDITA DELL’immobile, CON INDICAZIONE DELL'AGENZIA INCARICATA IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA E RICHIESTA DEI TEMPI DI VISITA CON CLIENTI INTERESSATI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: COMUNICAZIONE DI DISDETTA LOCAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI IN CUI NON SIA NECESSARIA ALLA MOTIVAZIONE ED IL LOCATORE INTENDA VENDERE L’immobile LOCATO LIBERO A TERZI E CONTESTUALMENTE OFFRIRE A TITOLO DI MERA CORTESIA L’ACQUISTO DELL’immobile AL CONDUTTORE, PUR NON ESSENDOVI TENUTO NON RICADENDO IN IPOTESI DI PRELAZIONE LEGALE, CON CONTESTUALE INDICAZIONE DI UN PREZZO E DELL’AGENZIA immobiliARE INCARICATA DELLA VENDITA ED A CUI PRESENTARE L’OFFERTA.
    € 39,00
  • Nº 6583
    Data 04/08/2025
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    MODULO DI IMPEGNO DA PARTE DELL’ACQUIRENTE A CONCEDERE L’immobile ACQUISTATO IN LOCAZIONE AL VENDITORE CON OPZIONE PER IL RIACQUISTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO COME ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE IL VENDITORE VENDE PER DOTARSI DI LIQUIDITÀ, PER CUI SI CONVIENE CHE CONTINUERÀ AD UTILIZZARE L’immobile OGGETTO DI COMPRAVENDITA IN QUALITÀ DI CONDUTTORE CON POSSIBILITÀ DI POTERLO RIACQUISTARE AD UN PREZZO PRESTABILITO ENTRO UN CERTO TERMINE IN VIRTÙ DI UN APPOSITO DIRITTO DI OPZIONE.
    € 99,00
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    Nº 6580
    Data 25/07/2025
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    SE IL MEDIATORE HA DOCUMENTI DELL'immobile CHE SOLO IL PROPRIETARIO POTEVA DARGLI È LA PROVA CHE AVEVA RICEVUTO L’INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - LUGLIO 2025.
    Importante vittoria ottenuta dallo studio d'Aragona-legale associati innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha SANCITO precisamente quanto segue:. La convenuta ___________ ____________, in sede del suo interrogatorio formale (v. ud. del 5.6. 2023), interpellata sui capi formulati dall’attore (“e) Vero che, la ____________ di ____________, in occasione della visita all’immobile, ebbe ad illustrare alla sig.ra ___________________ ____________, tutte le circostanze relative all’immobile ed alle condizioni dell’affare, ivi compreso il prezzo di vendita richiesto”; g) Vero che la proposta di acquisto formulata dalla Sig.ra ___________________ ___________in data 15.01.2019 fu – per il tramite della ____________ di ____________ - immediatamente portata all’attenzione dei venditori, sigg. ____________ ____________ e ____________ ___________, i quali dopo averla attentamente esaminata e valutata ebbero espressamente a rifiutarla ritenendo il prezzo offerto basso rispetto alle loro aspettative”), ha risposto come segue: “ho solo rifiutato l’offerta che ci fu fatta e ci fu trasmessa telefonicamente in una telefonata avvenuta tra il sig. _____ e mio marito. Io non ero presente al momento della visita. Tutto ciò che posso dire è che il sig. _____ chiamò e ha parlato con mio marito. In quella telefonata il sig. _____ ha riferito della proposta di acquisto proposta è stata rifiutata in quanto il prezzo offerto era troppo basso”. In queste risposte già si coglie l’ammissione, nemmeno tanto implicita, da parte della stessa ___________ circa l’esistenza dell’incarico di mediazione che lei e suo marito hanno conferito all’attore nonché l’esecuzione datagli da quest’ultimo, il quale ha peraltro prodotto (v. in atti) anche la planimetria ed il certificato di agibilità del loro immobile, che egli non può essersi procurato se non in occasione ed a conferma della serietà dell’incarico così affidatogli.
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  • Nº 6577
    Data 09/07/2025
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    MODULO MODIFICA INCARICO DI INTERMEDIAZIONE PER LA VENDITA DI immobile CON IL QUALE L'INCARICANTE, VENDITORE, AUTORIZZA LA VENDITA AD UN PREZZO DIVERSO, INFERIORE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI INCARICO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICANTE INTENDE MODIFICARE, NORMALMENTE DIMINUIRE, IL PREZZO RICHIESTO PER LA VENDITA DELL'immobile, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DELL’INCARICO.
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  • Nº 6576
    Data 07/07/2025
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    MODULO INVITO ALLA PRELAZIONE (DENUNTIATIO) CON CUI IL PROPRIETARIO COMUNICA AL FRATELLO/SORELLA, IN FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEL TITOLO DI PROVENIENZA, COSTITUITO DA ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DEL PADRE IN FAVORE DI UNO DEI FIGLI, L’INTENZIONE DI VENDERE L’immobile A TERZI, SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI VENDITA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: INVITO ALLA PRELAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI DI VENDITA DI immobile RICEVUTO PER ATTO DI DONAZIONE NEL QUALE È CONVENUTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ALTRO EREDE. IL MODULO È STATO PREDISPOSTO CON PREVISIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE ADESIONE ALL’INVITO E/O DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL’OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI AL MEDIATORE.
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    Nº 6569
    Data 10/06/2025
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    L’AGENTE immobiliARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DELL’immobile IN COSTRUZIONE. A RISPONDERE È SEMPRE IL COSTRUTTORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Lo ___________________ srl ha informato correttamente parte acquirente delle condizioni dell’immobile, tanto nella proposta di acquisto dell’immobile, quanto nel contratto preliminare di compravendita, in cui risulta chiaramente che si trattava di un immobile da costruire, per sua natura non ancora agibile; si ribadisce che nel medesimo contratto è espressamente indicato l’obbligo di parte venditrice di provvedere “…ad ottenere il regolare titolo abilitativo” quindi anche il deposito sismico inerente alla ristrutturazione dell’immobile ed il certificato di agibilità, obbligo che risulta dalla scrittura privata allegata al preliminare, in atti allegata e sottoscritta da parte promittente venditrice _________ e parte promissaria acquirente _________. Pertanto, alcuna responsabilità è ascrivibile alla __________ srl, incautamente citata in giudizio.
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    Nº 6549
    Data 09/05/2025
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    L’ACQUIRENTE NON È TENUTO A PAGARE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL’IMPRESA DOPO L’ACQUISTO DELL’immobile – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di POTENZA, FEBBRAIO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, cheL’opposta vorrebbe trarre argomento, ancora, in proprio favore dalla differenza tra il prezzo pattuito dal _______________ col promittente venditore, nel contratto preliminare, pari ad euro 215.000,00, ed il prezzo determinato nel contratto definitivo, pari ad euro 155.000,00, oltre IVA: tale differenza implicherebbe che fosse stato affidato l’incarico alla _______________. di eseguire opere per lo stesso importo, il cui valore veniva detratto dal prezzo finale, da pagarsi al venditore dell’immobile. Se si leggono i due contratti, il preliminare ed il definitivo, tuttavia, non può non rilevarsi come, in ambo i casi, il prezzo sia riportato come pari ad euro 155.000,00. Quanto alle deposizioni dei testimoni, infine, nessuno ha riferito di aver assistito alla conclusione di accordi, tra _______________ e la _______________. In conclusione, la pretesa creditrice non ha dimostrato di aver ricevuto da _______________ l’incarico di eseguire determinati lavori, quelli portati dalla fattura n. 8/2012, anziché di aver operato, come assume l’opponente, quale incaricato del venditore (ciò che costituisce l’alternativa, almeno in questo ragionamento processuale, più logica, alla luce degli elementi istruttori innanzi indicati)
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    Nº 6481
    Data 10/02/2025
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    IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’immobile- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."
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  • Nº 6480
    Data 04/02/2025
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA immobile - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO GENNAIO 2025.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO È VERSIONE AGGIORNATA DELLA FAMOSA SCHEDA INFORMATIVA LEX CONSULT CREATA E REGISTRATA PER IL COPYRIGHT DA LEX CONSULT; IL MODULO SERVE AD EVITARE CHE IL MEDIATORE POSSA INCORRERE IN RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI PER NON AVER RIFERITO INFORMAZIONI RELATIVE ALL’immobile O PER AVER RIFERITO INFORMAZIONI NON VERIFICATE E POI RIVELATESI FALSE. TUTTI I CAMPI SUI QUALI IL MEDIATORE NON HA AVUTO INFORMAZIONI DAL VENDITORE E NON SONO ALTRIMENTI CONOSCIBILI MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL TITOLO DI PROVENIENZA E DEI REGISTRI IPOTECARI CATASTALI DEVONO ESSERE ELIMINATI E NON LASCIATI IN BIANCO. DEVE ESSERE STAMPATO ED ALLEGATO ALL'INCARICO ED A TUTTE LE PROPOSTE DI ACQUISTO. CON TALE MODALITÀ OPERATIVA SI RIDUCE AL MASSIMO IL RISCHIO DI INCORRERE IN RESPONSABILITA' PROFESSIONALI. QUESTA VERSIONE È STATA AGGIORNATA, CON L'ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INCARICANTE A PROCEDERE ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DELLA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AGENZIA.
    € 500,00
  • Nº 6479
    Data 03/02/2025
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    MODULO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CON LA QUALE L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARE IL CERTIFICATO APE NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'immobile ENTRO UN CERTO TERMINE PREDEFINITO CON PREVISIONE DI PROROGA DELL'INCARICO IN CASO DI RITARDO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'immobile OGGETTO DI INCARICO NON È DOTATO DI APE, BENCHÉ SIA DOVUTO PER LEGGE, PER CUI L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARLO ENTRO UN CERTO TEMPO PREDEFINITO, CON PREVISIONE DELLA PROROGA DELL'INCARICO PER TUTTO IL TEMPO DEL RITARDO.
    € 99,00
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