Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6412Data 03/12/2024Downloads: 49
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO - PRELIMINARE MEDIANTE IL QUALE IL PROPONENTE ACQUIRENTE SI ACCOLLA L'ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL finanziamento IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE ACQUIRENTE, DOPO AVER ACCETTATO LE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SECONDARIE DA CUI L'IMMOBILE È AFFETTO, DECIDE DI PROCEDERE A SUE SPESE ALL'ELIMINAZIONE DI QUESTE IRREGOLARITÀ PER OTTENERE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA PERIZIA PREVENTIVA ALL'OTTENIMENTO DEL finanziamento IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE.€ 99,00 -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 69
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN finanziamento.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN finanziamento.€ 99,00 -
Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 119
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O finanziamento.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL finanziamento DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.€ 99,00 -
Nº 5429Data 02/03/2021Downloads: 31
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE CON LA QUALE RICHIEDE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA MANCATA CONCESSIONE DEL finanziamento.-
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in caso di proposta di acquisto condizionata alla concessione del finanziamento, allorquando sia pervenuta comunicazione dell’acquirente che assume di non aver avuto la concessione del mutuo e richiede la restituzione della caparra. In questo caso, se il venditore non è convinto, può chiedere con questo modulo che l’acquirente esibisca la documentazione comprovante la mancata concessione del finanziamento preannunciando che in mancanza lo riterrà inadempiente e riterrà la caparra€ 60,00 -
Nº 385Data 19/04/2016Downloads: 139
MODULO - LETTERA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI COMUNICAZIONE DI RECESSO DALLA PROPOSTA IN CUI SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTA LA POSSIBILITA' DI VENDITA A TERZI FINO A QUANDO L'ACQUIRENTE NON ABBIA REPERITO UN finanziamento
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell' ipotesi in cui in pendenza della condizione di ottenimento mutuo,l’acquirente abbia espressamente autorizzato il venditore e l’agenzia a continuare a proporre l’affare e a concludere con terzi.€ 50,00 -
Nº 3553Data 01/10/2009Downloads: 2
Se il fatto che sia stato negato il finanziamento necessario alla conclusione dell'affare - circostanza nota al mediatore - e che di conseguenza le parti abbiano risolto consensualmente il contratto, incide sul diritto del mediatore a percepire
download riservato - non acquistabile -
Nº 3507Data 15/09/2009Downloads: 0
Se i Notai possono segnalare le operazioni immobiliari finalizzate al riciclaggio di danaro o al finanziamento del terrorismo.-
download riservato - non acquistabile -
-
Nº 2247Data 18/01/2008Downloads: 1
Se il mancato ottenimento del finanziamento nel termine della stipula configura l'inadempienza del promissario acquirente.
Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. II, 10 maggio 2007, n.10678.download riservato - non acquistabile -
Nº 6433Data 16/12/2024Downloads: 79
CLAUSOLA CHE CONSENTE ALL'ACQUIRENTE DI RECEDERE DALLA PROPOSTA SE NON OTTIENE IL MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE RISERVARE ALL'ACQUIRENTE LA POSSIBILITÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO NELL'IPOTESI IN CUI NON OTTENGA IL finanziamento IPOTECARIO.€ 99,00 -
Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 27
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL finanziamento IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 6281Data 04/07/2024Downloads: 17
MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE IN CONFRONTO AL PROMETTENTE VENDITORE A CONSENTIRE L'ACCESSO AL TECNICO DELLA BANCA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PERIZIA NECESSARIA ALL'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE PARTE DEL PREZZO VENGA CORRISPOSTO A MEZZO finanziamento IPOTECARIO, IL VENDITORE NON CONSENTE AL TECNICO INCARICATO DALLA BANCA L'ACCESSO ALL'IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PERIZIA NECESSARIA ALL'ISTRUTTORE DELLA PRATICA DI finanziamento.€ 99,00 -
Nº 6020Data 11/04/2024Downloads: 9
MODULO 06 - NUOVO ALLEGATO ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO MARZO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word allegato all'incarico di mediazione per la ricerca di un immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - VERSIONE AGGIORNATA MARZO 2022 - Questo modulo è la versione aggiornata della famosa scheda informativa per la ricerca di un immobile da acquistare Property finder Lex Consult.- È la soluzione ideale che consente di definire precisamente le caratteristiche dell’immobile da ricercare ed, in particolare, le caratteristiche dimensionali, lo stato di conservazione, gli accessori, la zona.- L’incaricante, oltre a precisare le caratteristiche dell’immobile che ricerca, precisa anche la propria disponibilità di spesa, la necessità o meno di un finanziamento, se è già dotato di una valutazione reddituale e se ha dei termini fissi entro i quali si deve trasferire. Queste precisazioni consentono di indirizzare la ricerca nel modo più preciso possibile, evitando di proporre immobili distanti dalle esigenze del cliente con notevole allungamento dei tempi di conclusione dell’affare. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 5911Data 20/04/2023Downloads: 10
LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)download riservato - non acquistabile -
Nº 5385Data 24/11/2020Downloads: 152
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER SUBORDINARLA AL MUTUO E CONDIZIONARLA AL BUON ESITO DELLE VISURE, CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DELLA CAPARRA ALL'AGENZIA FINO AL BUON ESITO DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E SUBORDINAZIONI
Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando si voglia subordinare una proposta di acquisto al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. Il modulo è aggiornato con previsione del diritto di recesso in caso di mancato ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del finanziamento (CAPARRA A MEZZO ASSEGNO - NO BONIFICO)€ 60,00 -
Nº 5147Data 08/11/2019Downloads: 169
MODULO - LETTERA DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE A SEGUITO SCANDENZA TERMINE AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO
Modulo da utilizzare nel caso in cui sia decorso il termine previsto per l'avveramento della condizione mutuo ed il promittente venditore voglia richiedere al promittente acquirente documentazione a comprova della richiesta del finanziamento e contestualmente voglia fissare un termine ultimo ed essenziale per l'avveramento della suddetta condizione€ 49,90 -
Nº 780Data 25/10/2018Downloads: 11
IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
facoltà per gli ultrasessantenni di ottenere un finanziamentodownload riservato - non acquistabile -
Nº 547Data 01/08/2017Downloads: 21
PARERE N°751: OBBLIGO DEL VENDITORE DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE
La risposta al quesito può essere certamente espressa in termini positivi.- Il venditore nel momento in cui ha sottoscritto un impegno contrattuale di vendita in cui è previsto che parte del corrispettivo verrà versato mediante finanziamento ipotecario, è certamente tenuto a collaborare affinchè tale finanziamento possa essere ottenuto.- Nell’ambito di tale dovere di collaborazione, rientra indubbiamente anche l’obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica di finanziamento.- Tale obbligo – anche in mancanza di un’espressa previsione contrattuale – rientra certamente nell’ambito del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1175 c.c..- Dalla violazione di tale dovere, discende indubbiamente una responsabilità di carattere contrattuale che espone il venditore al risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale inadempimento.- Più precisamente....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 341Data 18/02/2016Downloads: 23
Quesito n. 678 - Se sussiste resp. del mediatore ne caso in cui si scopra che la venditrice, che aveva ricevuto il bene dal padre per donazione,ha anche un altro fratello,che non ha ricevuto alcun bene,con conseguente rischio di azione di riduzione.
SOLUZIONE: È indiscutibile che il mediatore sia tenuto ad informare l’acquirente in ordine alla provenienza donativa del bene, non solo per i rischi connessi ad un’eventuale azione di riduzione, ma anche per le difficoltà che lo stesso acquirente potrebbe incontrare ad ottenere un finanziamento. Trattasi oltretutto di una circostanza risultante dai pubblici registri, per cui rientrante indiscutibilmente tra quelle che il mediatore è tenuto a conoscere. Diversamente non è ipotizzabile una responsabilità per non aver ipotizzato la eventualità di una azione di riduzione, in quanto trattasi di valutazioni giuridiche e non di circostanze fattuali, oltretutto assolutamente ipotetiche. L’acquirente, comunque, ove debitamente messo a conoscenza della provenienza donativa del bene già durante lo svolgimento delle trattative, non può pretendere di recedere dopo la stipula del compromesso per i rischi di una azione di riduzione, in quanto il mero rischio in quanto tale, non accompagnato da segni espliciti di inizio dell’azione, non può giustificare il recesso. Qualora, invece, la provenienza donativa gli sia stata nascosta ed emerga solo dopo la stipula del compromesso, l’acquirente è certamente legittimato a recedere. Il mediatore qualora si trovi in un caso del genere può cercare di risolvere la situazione solo ottenendo una rinunzia dei soggetti aventi diritto ad impugnare la donazione (altro erede) in modo che la vendita appresti i requisiti minimi di sicurezza per l’acquirente.-€ 20,00 -
Nº 125Data 16/12/2014Downloads: 19
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
Il Giudice ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona alle provvigioni, nonostante la proposta di acquisto fosse condizionata all'ottenimento del mutuo ed il finanziamento non fosse stato concesso. Il Giudice, infatti, sulla base delle prove fornite, ha accolto la tesi che la condizione non si fosse avverata a causa del comportamento dello stesso proponente acquirente, che non aveva fornito la documentazione necessaria all'ottenimento del mutuo.-€ 100,00 -
Nº 4563Data 28/11/2012Downloads: 49
CONTRATTO - OPZIONE IRREVOCABILE DI ACQUISTO. Versione provvisoria.
Nuovo modello di opzione irrevocabile di acquisto, ad altissimo livello, che può permettere all’acquirente, che non sia nelle condizioni di ottenere un finanziamento, di concludere successivamente l’acquisto attraverso la stipula di un contratto di locazione e contestualmente di un contratto di opzione.download riservato - non acquistabile -
Nº 3599Data 23/10/2009Downloads: 2
In caso di fallimento del costruttore, il privilegio speciale vantato sull’immobile dal promissario acquirente, in ragione della trascrizione nei registri immobiliari del compromesso (contratto preliminare), in sede di riparto, deve essere collocato
"Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'articolo 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'articolo 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.". Con la pronuncia odierna, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribaltano l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com'e' noto, con il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30). L'articolo 2748 c.c., comma 2, dispone che il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale sui crediti ipotecari, anche se l'ipoteca e' stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo il caso in cui si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l'acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell'articolo 2825 bis c.c.. Tale interpretazione è peraltro conforme a quanto affermato dal precedente della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17197 del 2003, secondo cui, appunto, in forza del disposto dell'articolo 2748 c.c., comma 2, (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato articolo 2775 bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura "iscrizionale" (o "trascrisionale") di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l'ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale e' regolata la pubblicità immobiliare. Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare - afferma la Corte - comporterebbe, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all'acquirente (in base al principio dell'anteriorità stabilito dall'articolo 2644 c.c.), in caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto de privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall'ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un'altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall'inizio dell'operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l'opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.download riservato - non acquistabile -
-
Nº 4127Data 02/03/2011Downloads: 5
Gli agenti immobiliari trovano le regole per le segnalazioni antiriciclaggio. Il testo del decreto del 17 febbraio 2011.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3665Data 01/12/2009Downloads: 0
IL MUTUO PER LA CASA IN PAROLE SEMPLICI.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3112Data 14/05/2008Downloads: 0
QUESITO N. 287: Se può essere realizzata la surroga di un mutuo di credito fondiario per il quale la banca abbia concesso un piano di rientro
€ 500,00 -
-
Nº 2419Data 28/04/2008Downloads: 0
Decreto legislativo 231/2007: Antiriciclaggio nell'uso dei contanti
Nozioni e principi sull'uso di contanti. assegni e libretti di risparmi a pochi giorni dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di antiriciclaggio.- Articolo tratto da sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2341Data 19/03/2008Downloads: 13
ANTIRICICLAGGIO. LE PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI BANCARI.
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma liberadownload riservato - non acquistabile -
Nº 2339Data 18/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti negli edifici: Le nuove disposizioni
Decreto Ministero Sviluppo economico 22.01.2008 n° 37 , G.U. 12.03.2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2254Data 24/01/2008Downloads: 1
Antiriciclaggio: nuove regole nel 2008
download riservato - non acquistabile -
Nº 2352Data 08/01/2008Downloads: 0
QUESITO N. 253: Se a seguito delle novità introdotte dal c.d. Decreto Bersani bis è possibile la portabilità del mutuo.-
€ 500,00 -
Nº 2227Data 27/12/2007Downloads: 4
Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 2148Data 06/10/2007Downloads: 0
Finanziaria 2008: Le principali novità della manovrà
download riservato - non acquistabile -
Nº 2139Data 13/09/2007Downloads: 1
IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE
download riservato - non acquistabile -
Nº 2039Data 12/06/2007Downloads: 4
Legge n. 40 del 2007 : 1) Eliminazioni delle clausole penali in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo; 2) Semplificazione delle modalità di cancellazione dell'ipoteca.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 1978Data 07/05/2007Downloads: 0
QUESITO N. 199: Se è dovuta la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo e se è possibile la surrogazione tra banche.-
€ 500,00 -
Nº 1906Data 11/04/2007Downloads: 0
Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo aprile-giugno 2007
download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 1
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile