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Nº 6489Data 28/02/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE inferiore. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5988Data 05/07/2023Downloads: 4
OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E REGISTRAZIONE DI ALTRO CONTRATTO CON CANONE inferiore
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.download riservato - non acquistabile -
Nº 5414Data 13/02/2021Downloads: 4
LE PROVVIGIONI SI CALCOLANO SUL PREZZO CONTENUTO DEL PRELIMINARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI SUCCESSIVAMENTE ABBIANO PATTUITO DI DICHIARARE UN PREZZO inferiore IN ATTO PUBBLICO –
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - CORTE DI APPELLO DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: il mediatore che ha fatto visionare l’immobile ha diritto alle provvigioni anche se non ha partecipato tutta la trattativa. Secondo principio: le provvigioni si calcolano sul prezzo contenuto del preliminare risultando del tutto indifferente la circostanza che le parti successivamente in atto pubblico abbiano pattuito di dichiarare un prezzo inferiore€ 49,00 -
Nº 5409Data 27/01/2021Downloads: 8
PARERE N.930 - SE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN FONDO RUSTICO PUÒ AVERE UNA DURATA inferiore A 15 ANNI
Il contratto di locazione di un fondo rustico secondo la normativa speciale – legge 3 maggio 1982, n.203 – non può avere una durata inferiore a quella prescritta dalla legge, ovvero quindici anni....€ 29,90 -
Nº 784Data 30/10/2018Downloads: 18
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO VENDITORE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NELLA MISURA PATTUITA CON L’AGENZIA NONOSTANTE DICHIARAZIONE PER UN IMPORTO inferiore CONTENUTA IN ATTO PUBBLICO
Trattasi di pronuncia giurisprudenziale altamente cautelativa nei confronti degli agenti immobiliari, in quanto portatrice di un principio giuridico di preminente rilievo, ovvero il carattere vincolante e preminente dell’accordo provvigionale intercorso fra i clienti e l’agenzia immobiliare, rispetto agli importi provvigionali dichiarati dalle parti al Notaio rogante in sede di stipula dell’atto pubblico.- In particolare nel caso di specie parte venditrice al momento del rogito – pur riconoscendo di essersi avvalsa dell’attività di mediazione dell’agenzia – aveva astutamente dichiarato di dover corrispondere un importo provvigionale di gran lunga inferiore rispetto a quello convenuto con la società intermediatrice e pretendeva – sulla base di tale dichiarazione – di corrispondere esclusivamente tale importo.- Ebbene, il Giudice adito accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale d’Aragona, ha ritenuto di condannare parte venditrice alla corresponsioni delle provvigioni nella misura pattuita, attribuendo all’incarico di mediazione un valore probatorio superiore all’atto di compravendita.-€ 300,00 -
Nº 3392Data 08/07/2009Downloads: 7
Se le locazioni commerciali (per immobili urbani industriali, commerciali e artigianali) possono avere una durata inferiore ai 6 anni.-
La durata delle locazioni degli immobili urbani è disciplinata dall’articolo 27, della legge 392/78, il quale dispone testualmente che: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.” In tema, la Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare che «qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 27, legge n. 392 del 1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'articolo 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex articolo 1339, Codice civile, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità» (Cassazione 18 aprile 1996, n. 3663).-download riservato - non acquistabile -
Nº 5144Data 07/11/2019Downloads: 13
LOCAZIONI: SE NEL CONTRATTO E' PREVISTA UNA DURATA inferiore A QUELLA MINIMA PREVISTA PER LEGGE, LA RELATIVA CLAUSOLA E' NULLA.- IN TAL CASO IL CONTRATTO AVRA' AUTOMATICAMENTE LA DURATA PREVISTA A PER LEGGE
Recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di nullità delle clausole che limitano la durata di un contratto di locazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5140Data 29/10/2019Downloads: 10
PARERE N. 867: SE DOPO L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA L'AGGIUDICATARIO SCOPRE CHE L'IMMOBILE HA UNA SUPERFICIE inferiore A QUELLA ASSUNTA NELLA PERIZIA PUO' AGIRE CONTRO LA PROCEDURA O CONTRO IL CONSULENTE?
Il quesito sottoposto all’attenzione dello scrivente richiede una risposta che deve necessariamente articolarsi su più fronti, in ragione della complessità insita nelle procedure esecutive immobiliari.- Come noto, infatti, la vendita forzata costituisce un’ipotesi del tutto sui generis di trasferimento coattivo, poiché in essa convivono un elemento squisitamente privatistico, consistente nel trasferimento del bene in capo ad un terzo senza che vi sia la volontà del disponente....€ 29,90 -
Nº 580Data 03/01/2018Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI -ESCLUSA LA VESSATOREITA' DELLA CLAUSOLA PENALE - RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PENALE DEL MEDIATORE PER VIOLAZIONE DELL’ ESCLUSIVA . TRIBUNALE DI NOCERA inferiore, I SEZ. CIV. DICEMBRE 2017.-
Il Giudice adito, con la sentenza in esame, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale d’Aragona, ha escluso il carattere vessatorio della clausola penale, in quanto ha ravvisato la sussistenza di una specifica trattativa fra il professionista ed il consumatore desunta oltre che dalle prove testimoniali, dalle specifiche modalità di compilazione della scheda contrattuale, laddove la percentuale della penale convenuta risulta inserita a penna e non previamente predisposta nel modulo contrattuale. E’ stato riconosciuto il diritto alla penale del mediatore per violazione dell’impegno dell’esclusiva assunto dal venditore con la sottoscrizione dell’incarico. Nel caso di specie, era prevista l’irrevocabilità ed esclusività dell’incarico, nonché l’obbligo, a carico degli incaricanti/venditori, di corrispondere una penale quasi pari all'importo della provvigione dovuta, qualora le parti avessero effettuato la vendita direttamente durante il periodo di validità dello stesso.€ 30,00 -
Nº 400Data 02/05/2016Downloads: 54
RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA inferiore – 11 FEBBRAIO 2016.-
SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-€ 20,00 -
Nº 4813Data 08/01/2014Downloads: 1
DECRETO MILLE PROROGHE: SOSPESI GLI SFRATTI PER CHI HA UN REDDITO inferiore A 21 MILA EURO!!!
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Nº 4163Data 28/04/2011Downloads: 1
Mediazione - provvigioni - Tribunale di Nocera inferiore
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Nº 3373Data 01/07/2009Downloads: 0
L’ammontare dell’imposta di registro, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può mai essere inferiore a € 67, anche se il canone di locazione risulta di importo modesto.-
nota 2, all’articolo 5, della Tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131download riservato - non acquistabile -
Nº 6512Data 08/04/2025Downloads: 0
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE LE PARTI DOPO ESSERE STATE MESSE IN RELAZIONE AL MEDIATORE, RIPRENDONO LA TRATTATIVA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO GRAZIE DI AMICI COMUNI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “Invero, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l’immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all’acquisto dell’unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richieste, cfr. Cassazione n.11443/2022). Per quanto qui occupa infatti le parti, venute in contatto solo grazie all’intervento della società attrice, hanno evidentemente agito per estromette la mediatrice dalle trattative. Avendo infatti conoscenti comuni, i venditori hanno atteso la scadenza del mandato per ricontattare gli acquirenti [quando abbiamo dato gli assegni nell’aprile 2015, il sig. G. ci riferì (a me e a mia moglie) che il contratto con l’agenzia era scaduto e anzi, mi mostrò anche la raccomandata con cui lo stesso diceva di non aver più rapporti con l’agenzia T., cfr. interrogatorio formale M. verb. ud. 9.2.2022] tanto è vero che, diversamente da quanto asserito in comparsa di risposta dagli acquirenti (dopo circa tre anni, all’incirca nel settembre del 2017, i sigg. M. e S. vennero ricontattati dal sig. G. il quale li informò che era stata regolarizzata la posizione urbanistica dell’immobile, chiedendo loro se fossero ancora interessati all’acquisto, cfr. foglio 3), le trattative non furono riprese dopo tre anni dalla visita ma subito dopo la scadenza del mandato conferito all’attrice (e forse mai interrotte), come dimostra il pagamento di € 10.000,00 dagli acquirenti ai venditori risalente all’aprile 2015, cioè a soli 5 mesi dalla visita dell’immobile ed esse portarono appunto a concordare un prezzo di vendita del bene inferiore a quello proposto inizialmente agli acquirenti, esattamente come era stato anticipato dal Gr. al G. (il sig. M. Gr. chiamò telefonicamente il sig. G. e gli comunicò che il sig. M. era interessato all’appartamento e voleva fare una proposta ad un prezzo inferiore, cfr. teste L. cit.).download riservato - non acquistabile -
Nº 6220Data 22/04/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA EFFETTUATO LA VISITA ED INSTAURATO LA TRATTATIVA, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTE CHE NON HA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA E CHE LE PARTI DOPO HANNO CONCLUSO AUTONOMAMENTE L’AFFARE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA MARZO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, INNANZI al TRIBUNALE DI NOCERA inferiore nel MARZO DEL 2024. NEL CASO DI SPECIE, INFATTI, È STATO CONFERMATO CHE AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE QUESTI PARTECIPI A TUTTA LA TRATTATIVA, FINO ALLA DEFINITIVA CONCLUSIONE, BASTANDO CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI ED INSTAURATO LA TRATTATIVA… IL GIUDICE HA ANCHE AFFERMATO CHE L’AFFIDABILITÀ DELLA TESTIMONIANZA DEI COLLABORATORI NON È ESCLUSA DALLA SEMPLICE CIRCOSTANZA CHE VI SIA UN RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO…download riservato - non acquistabile -
Nº 6204Data 11/03/2024Downloads: 9
Articolo 5 Legge sulle locazioni abitative
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti..download riservato - non acquistabile -
Nº 6183Data 13/02/2024Downloads: 36
PARERE N.995: COME SI PUÒ REGOLARIZZARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE VERBALE SE L’INQUILINO SI RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO?
Il contratto di locazione verbale è nullo, per cui l’inquilino potrebbe in qualsiasi momento rivolgersi al Giudice per ottenere una sentenza che non solo ridetermina il canone in una misura inferiore, pari a quella dei contratti concordati, ma stabilisce anche la durata 4 + 4 a partire dalla sentenza. A questo bisogna aggiungere le conseguenze fiscali che potrebbero discendere da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per le imposte non corrisposte sui canoni incassati e per le tasse di registro non versate. La decisione del locatore, pertanto, di regolarizzare il contratto è assolutamente corretta ed abbiamo trovato una soluzione che consente di superare l’opposizione del conduttore di sottoscrivere un contratto scritto.€ 99,00 -
Nº 5968Data 30/06/2023Downloads: 2
PONTEGGI E RIDUZIONE DEL PASSAGGIO E DELLA FRUIBILITÀ DI SPAZI SCOPERTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA: IL CONDOMINIO DEVE VERSARE UN'INDENNITÀ AL CONDOMINO?
Tribunale di Nocera inferiore sentenza n. 1266 dell'11 giugno 2023. Nel caso esaminato dal Tribunale di Nocera inferiore l'installazione dei ponteggi non ha procurato danni ai beni di proprietà del condomino.download riservato - non acquistabile -
Nº 5813Data 16/12/2022Downloads: 1
Servitù di veduta
La servitù di veduta consiste nel diritto per il proprietario del fondo dominante di osservare e affacciarsi sul fondo del vicino a distanza inferiore di quella prescritta dagli artt. 905-907 c.c. Tale diritto, consentendo al titolare l'inspicere e prospicere in alienum quale visione mobile e globale sul fondo altrui (Cass. SS. UU. 10615/1996), correlativamente....download riservato - non acquistabile -
Nº 5803Data 10/12/2022Downloads: 8
Vendita a corpo con indicazione della misura e diritto dell'acquirente alla revisione del prezzo: e se l'appartamento è più piccolo di quanto indicato nel preliminare e nel rogito?
Nei casi in cui il prezzo sia determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto (art 1538 c.c., comma1).............download riservato - non acquistabile -
Nº 5796Data 25/11/2022Downloads: 1
Servitù di veduta
La servitù di veduta consiste nel diritto per il proprietario del fondo dominante di osservare e affacciarsi sul fondo del vicino a distanza inferiore di quella prescritta dagli artt. 905-907 c.c. Tale diritto, consentendo al titolare l'inspicere e prospicere in alienum quale visione mobile e globale sul fondo altrui (Cass. SS. UU. 10615/1996), correlativamente ....download riservato - non acquistabile -
Nº 5436Data 25/03/2021Downloads: 2
Responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari
In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5435Data 24/03/2021Downloads: 55
MODULO - MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE NON ABITATIVO AD USO TRANSITORIO
Quando va utilizzato? Deve essere utilizzato tutte le volte che il conduttore abbia motivi di transitorietà che giustificano una durata del contratto inferiore a quella ordinaria prevista per legge di 6 + 6. Attenzione il motivo di transitorietà deve essere espressamente indicato nel contratto ed è meglio che sia anche comprovato da documentazione allegata, per quanto l'allegazione non è obbligatoria€ 60,00 -
Nº 5410Data 04/02/2021Downloads: 10
ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.€ 49,00 -
Nº 5361Data 20/10/2020Downloads: 21
RICONOSCIUTO CHE IL MEDIATORE NON é RESPONSABILE PER GLI ABUSI DELL'IMMOBILE IN VENDITA - Sentenza vittoriosa STUDIO LEGALE d'ARAGONA - Ottobre 2020
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati in materia di Intermediazione Immobiliare. In questo caso il Tribunale di Nocera inferiore, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d'aragona - Legali Associati ha rigettato La domanda di pretesa responsabilità professionale di un agente immobiliare per non aver riferito degli abusi dell'immobile. Il Giudice ha sancito che l'agente immobiliare, avendo riferito tutte le informazioni che conosceva, non poteva essere ritenuto responsabile con riferimento alle ulteriori informazioni in quanto che non conosceva, neppure era in grado di conoscerle, trattandosi di circostanze che potevano essere accertate solo con competenze tecniche che sono superiori a quelle richieste per svolgere l'attività di mediatore. Il Tribunale di Nocera, pertanto del rigettare le pretese attoree, ha confermato anche il diritto dell'agenzia alle provvigioni in confronto entrambe le parti.-€ 49,00 -
Nº 786Data 05/11/2018Downloads: 8
Legittima la delibera assembleare che, stante l'insufficienza dei posti auto, preveda l'uso turnario.-
Articolo che trae spunto da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza n. 26630 del 22 ottobre 2018, con la quale è stata riconosciuta la facoltà dell'assemblea condominiale di prevedere un uso turnario dei posti auto di numero inferiore rispetto ai condomini.-download riservato - non acquistabile -
Nº 774Data 12/10/2018Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-€ 300,00 -
Nº 430Data 28/06/2016Downloads: 28
QUESITO N°705:Quali rischi corre l’acquirente nell’ipotesi in cui abbia proposto di acquistare un immobile libero da iscrizioni e trascr preg ma di proprietà di un venditore che già abbia subito iscrizioni ipotecarie di Equitalia su altri immobili.
SOLUZIONE: Nel caso in questione ci si interroga su quali rischi possa incorrere un soggetto debitore in confronto ad Equitalia rispetto alla vendita di un immobile costituente prima casa di proprietà di quest’ultimo e differente rispetto all’unità immobiliare sulla quale l’Ente di riscossione ha iscritto ipoteca per un credito pari ad Euro 50.000,00.- La vicenda de quo, così come prospettata, lascia intendere con ampio margine di probabilità che Equitalia intenda aggredire, in caso di insolvenza, l’immobile di proprietà del debitore Tizio sul quale ha iscritto ipoteca, precostituendosi un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori nel caso in cui venisse instaurata una procedura di esecuzione forzata.- Tanto lascerebbe del tutto inattaccato l’immobile oggetto di intermediazione rispetto a quello sul quale è stata iscritta ipoteca.- Tuttavia va esaminata l’ipotesi, seppur remota, in cui Equitalia in qualità di creditore in confronto di Tizio intenda procedere ad esecuzione forzata prima della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione e ritenga di aggredire tale unità immobiliare congiuntamente o in alternativa rispetto all’immobile sul quale ha iscritto ipoteca.- Ebbene come riferito l’immobile oggetto di intermediazione è la prima casa del debitore pertanto trova applicazione il D.L. n. 69 del 2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) che, avuto riguardo ad Equitalia detta precise limitazioni.- In particolare, il suddetto Decreto Legge impone quale presupposto INDEFETTIBILE per procedere al pignoramento della prima casa che l’importo del debito iscritto a ruolo sia superiore a 120 mila euro. Sembra dunque, chiaro che, data l’esiguità del debito (inferiore a 120.000,00) Equitalia non possa in alcun modo procedere al pignoramento sulla prima casa e dunque il terzo acquirente non incorra in alcun pregiudizio. Infine ci resta da esaminare l’ipotesi in cui Equitalia, a seguito della vendita dell’immobile oggetto di intermediazione, non avendo ancora soddisfatto il suo credito, possa in qualche modo esercitare azione revocatoria sul bene alienato a Caio. Ebbene, in tal caso essendo il credito dell’Ente di riscossione fortemente garantito dall’iscrizione ipotecaria sulla seconda casa non oggetto di vendita e potendosi il creditore soddisfarsi su tale bene, non sussistono i presupposti per poter ritenere che il debitore Tizio abbia arrecato un pregiudizio economico al creditore (il c.d. eventus damni - consapevolezza del debitore di arrecare un danno alle ragioni del creditore non avendo altri beni da aggredire); pertanto anche in tal caso Equitalia potrà rivalersi sull’altro bene di proprietà del debitore Tizio, lasciando l’acquisto di Caio libero da qualsiasi pregiudizio.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 3599Data 23/10/2009Downloads: 2
In caso di fallimento del costruttore, il privilegio speciale vantato sull’immobile dal promissario acquirente, in ragione della trascrizione nei registri immobiliari del compromesso (contratto preliminare), in sede di riparto, deve essere collocato
"Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'articolo 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'articolo 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.". Con la pronuncia odierna, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribaltano l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com'e' noto, con il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30). L'articolo 2748 c.c., comma 2, dispone che il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale sui crediti ipotecari, anche se l'ipoteca e' stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo il caso in cui si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l'acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell'articolo 2825 bis c.c.. Tale interpretazione è peraltro conforme a quanto affermato dal precedente della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17197 del 2003, secondo cui, appunto, in forza del disposto dell'articolo 2748 c.c., comma 2, (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato articolo 2775 bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura "iscrizionale" (o "trascrisionale") di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l'ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale e' regolata la pubblicità immobiliare. Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare - afferma la Corte - comporterebbe, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all'acquirente (in base al principio dell'anteriorità stabilito dall'articolo 2644 c.c.), in caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto de privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall'ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un'altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall'inizio dell'operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l'opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.download riservato - non acquistabile -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3477Data 05/09/2009Downloads: 0
La prassi da osservare nel caso in cui si voglia abbattere e ricostruire un edificio parzialmente abusivo.-
Per un immobile parzialmente abusivo lo stato di fatto attuale configura un illecito edilizio proprio per la difformità parziale dell'opera realizzata rispetto alla concessione edilizia (che prevedeva ad esempio un'altezza inferiore). Ciò posto, prima di procedere al nuovo intervento riteniamo sia necessario sanare l'abuso. A tal fine si può chiedere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria mediante accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. In tal modo con il rilascio del permesso in sanatoria l'opera viene legittimata sul piano amministrativo ed è precluso alla p.a. l'esercizio dei poteri sanzionatori. Successivamente si potrà depositare istanza per il rilascio del permesso di costruire per abbattere e ricostruire il capannone. In ogni caso qualsiasi riferimento deve essere fatto alla concessione edilizia in precedenza rilasciata.download riservato - non acquistabile -
Nº 2329Data 13/03/2008Downloads: 1
Canone di locazione: attuazione delle detrazioni previste dalla Finaziaria 2008
La Legge Finanziaria 2008 ha previsto una detrazione di 300,00 euro l'anno per il canone di locazione dell'inquilino il cui reddito complessivo sia inferiore o al massimo pari a 15.493,71 euro. La misura prevista dal Decreto 1 ottobre 2007 n.159 ( Legge Finanziaria 2008) riportata per esteso.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1389Data 30/03/2006Downloads: 8
Se spetta la provvigione nel caso in cui le trattative siano state interrotte e successivamente riprese senza l'ausilio dell'agenzia di intermediazione.-
Tribunale di Nocera inferiore - Sentenza n. 938/05. Sentenza di condanna al pagamento delle provvigioni in favore di un'agenzia immobiliare difesa dallo Studio Legale Associato d'Aragona con la quale è stato riconosciuto il diritto ai compensi anche nell'ipotesi in cui le parti messe in relazione dal mediatore concludono l'affare autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5934Data 18/05/2023Downloads: 4
Se un solaio interno a un singolo appartamento è da rifare, pagano tutti i condòmini
Invece per la manutenzione delle sole finiture superiori e inferiori provvedono i proprietari dei due piani interessati.download riservato - non acquistabile -
Nº 768Data 04/10/2018Downloads: 4
PARERE N°815: SE IL MEDIATORE CHE PROCEDA ANCHE ALL'INCASSO DEL CANONE NELLE LOCAZIONI BREVI (inferiori A 30 GIORNI) PUO' LIBERARSI DELL'OBBLIGO DI LEGGE DI VERSARE LA TASSA DI SOGGIORNO E FARLA RICADERE SUI PROPRIETARI?
La risposta al quesito non può che essere espressa in termini negativi, seppur con formula dubitativa stante la mancanza di precedenti specifici.- La normativa in materia si esprime con una formulazione univoca che attribuisce l’onere di esazione della tassa di soggiorno a colui il quale riscuote il canone di locazione.- L’art. 4, comma 5°ter L.96/2017 detta testualmente che: “Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. ))” Vi è da credere che questa norma in mancanza di precedenti analoghi in senso contrario sia inderogabile.- Da ciò discende che anche se le parti si accordano in senso contrario sarà ....clicca su download€ 30,00 -
Nº 302Data 26/11/2015Downloads: 14
QUESITO N.669 - AFFITTO DEL FONDO RUSTICO O DEL TERRENO AGRICOLO - DURATA MINIMA CONTRATTUALE
I contratti di affitto di fondi agricoli hanno, ai sensi dell’art.1 della legge 3 maggio 1982, n. 203, una durata minima di 15 anni. La durata è di 6 anni, invece, in caso di affitto particellare di terreni montani ed in caso di terreni montani destinati ad alpeggio in cui sono compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame. L'art. 45 della predetta normativa stabilisce che sono validi fra le parti, anche in deroga alla vigente normativa sui contratti agrari, gli accordi stipulati per comparti di tempo inferiori con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro delegazioni provinciali. La registrazione va effettuata entro 30 giorni; nondimeno è prevista la possibilità di accorpare più contratti in un’unica denuncia cumulativa annuale, ma a condizione che non siano formati né per atto pubblico né per scrittura privata autenticata.€ 20,00 -
Nº 4198Data 10/06/2011Downloads: 4
Mediazione - penali - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. distaccata di Marcianise - sent. n. 257/11.-
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Nº 3766Data 11/03/2010Downloads: 1
Condominio - Tribunale di Avellino, sentenza n. 27/2010.-
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Nº 3752Data 25/02/2010Downloads: 1
Espropriazione immobiliare: sono nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila Euro.-
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