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Nº 6237Data 08/05/2024Downloads: 19
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE INTERE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE E HANNO CONCLUSO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO DICHIARANO IN ATTO PUBBLICO DI AVER CONCLUSO CON ALTRO MEDIATORE CHE HANNO REGOLARMENTE pagato - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, nel GENNAIO 2024- Nel caso si specie, È stato confermato, infatti, che il mediatore che ha messo in relazione le parti attraverso la visita ed ha anche installato la trattativa ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le stesse parti concludono l’affare dopo la scadenza dell’incarico risultando del tutto irrilevante il tempo trascorso, la differenza di corrispettivo, come pure la circostanza che hanno dichiarato in atto pubblico di aver concluso l’affare con l’intervento di altro mediatore che hannoanche regolarmente pagato. La particolarità della sentenza sta nella circostanza che è stata riconosciuta al primo mediatore l’intera provvigione senza diminuirla in percentuale per l’intervento del secondo.download riservato - non acquistabile -
Nº 6455Data 08/01/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO CHE L’ACCONTO É STATO pagato, DOPO LA VISITA CON IL MEDIATORE, CON ASSEGNI EMESSI DURANTE IL PERIODO DI INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE - 15/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “E’ altresì documentato (v. pag. 2 del rogito notarile del 17.1.2012) che le prime due tranches del prezzo di acquisto sono state corrisposte dal Cipullo alla venditrice Costruzioni Edilvie con assegni bancari emessi nel periodo antecedente alla data di stipula del rogito notarile (31.12.2011) indicata nella proposta raccolta dall’agenzia immobiliare (v. in atti), con l’incarico di mediazione, inizialmente conferito dalla E. che andava a scadere in data 14.1.2012 (appena tre giorni prima del rogito O. del 17.1.2012)."download riservato - non acquistabile -
Nº 5652Data 04/04/2022Downloads: 3
PARERE 966 - È' OPPONIBILE ALL’ACQUIRENTE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE NON ABBIA pagato IL VITALIZIO AL PRECEDENTE PROPIETARIO
Al quesito si risponde negativamente. Ed infatti, anche se la presente fattispecie, ovvero il c.d. vitalizio oneroso, rientra tra le categorie dei contratti a prestazioni corrispettive, la peculiare disciplina prevista dalle disposizioni speciali di cui agli artt. 1872 ss. c.c., in tal sede, introduce una deroga al rimedio della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. in caso di inadempimento di una delle parti.....€ 99,00 -
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Nº 4857Data 24/02/2014Downloads: 4
Compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato? (Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 gennaio 2014 )
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Nº 5451Data 26/03/2025Downloads: 223
MODULO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI versione aggiornata marzo 2025.
DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL RICONOSCIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA PROVVIGIONE ANCHE PER LE PROPOSTE SUCCESSIVE, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.€ 99,00 -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 6279Data 27/06/2024Downloads: 1
LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".download riservato - non acquistabile -
Nº 6148Data 20/12/2023Downloads: 2
SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
Il locatore può intimare lo sfratto per morosità al conduttore che ha pagato i canoni mensili direttamente all'amministratore?download riservato - non acquistabile -
Nº 5549Data 12/11/2021Downloads: 35
Il contratto di “rent to buy”: una guida rapida
Il rent to buy è un contratto che consente l’immediato godimento di un immobile pagando un canone che ha doppia funzione. Il versamento dello stesso per un determinato arco di tempo dà luogo infatti all’acquisto dell’immobile per un importo al netto di quanto già pagato. È stato introdotto con la legge n. 164 del 2014 che ha previsto delle misure per il rilancio dell’edilizia.download riservato - non acquistabile -
Nº 5447Data 31/03/2021Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”€ 49,00 -
Nº 5142Data 31/10/2019Downloads: 123
MODULO - ACCORDO TRA AGENZIE IMMOBILIARI - DELEGA GESTIONE INCARICO DI VENDITA - LOCAZIONE
quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare nel caso in cui l'agenzia incaricata per la vendita - locazione di un immobile intenda delegare lo svolgimento delle attività ad altra agenzia .- L'accordo prevede che l'agenzia incaricata delega l'altra a trovare un acquirente ed a ritirare una proposta con l'intesa che ognuno varrà pagato dal proprio cliente€ 200,00 -
Nº 5076Data 02/07/2019Downloads: 38
E' VALIDA LA LOCAZIONE SENZA IL CERTIFICATO AGIBILITA'?
Affitto senza abitabilità: il canone va pagato se l’immobile non è agibile? Chi è moroso rischia lo sfratto?download riservato - non acquistabile -
Nº 6328Data 31/07/2024Downloads: 1
Antenna satellitare condominiale: va pagata anche se c'è già quella terrestre?
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Nº 6041Data 15/09/2023Downloads: 1
MA QUANDO MAI IL NUOVO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEI CANONI NON pagati AL PRECEDENTE PROPRIETARIO?
Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2023, n. 14079. Pres. Scoditti. Est. Guizzi. Locazione - Trasferimento del contratto - Diritto del proprietario al pagamento dei canoni anterioridownload riservato - non acquistabile -
Nº 5970Data 30/06/2023Downloads: 1
MA QUANDO MAI IL NUOVO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEI CANONI NON pagati AL PRECEDENTE PROPRIETARIO?
Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2023, n. 14079. Pres. Scoditti. Est. Guizzi.download riservato - non acquistabile -
Nº 5902Data 07/04/2023Downloads: 6
Deposito cauzionale nella locazione: natura e funzione
Il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.194/2023.download riservato - non acquistabile -
Nº 5457Data 16/04/2021Downloads: 2
PARERE 946: SE L’AGGIUDICATARIO DEL BENE ALL’ASTA CHE ERA IN CORSO DI COSTRUZIONE è TENUTO A CORRISPONDERE NON SOLO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON pagati DALLA VECCHIA IMPRESA PROPRIETARIA MA ANCHE LE RELATIVE SANZ.
Al quesito è possibile dare risposta affermativa, ma con le dovute precisazioni. “Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. Ne consegue l’assenza di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità tra la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’amministrazione comunale ed il pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente il titolo edilizio.” (Consiglio di Stato Sez. IV n.3405 del 1 giugno 2020). La Giurisprudenza del CdS, inoltre, è concorde nel ……. CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5437Data 25/03/2021Downloads: 41
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCATO RILASCIO
Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA€ 60,00 -
Nº 5407Data 27/01/2021Downloads: 17
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI VENDITORI
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nel contratto preliminare o nella proposta di acquisto quando i venditori vogliono rispondere esclusivamente per la propria quota e non invece per le quote pagate agli altri€ 60,00 -
Nº 5390Data 07/12/2020Downloads: 16
RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NEL CASO IN CUI L’INCARICO SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO-SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto diritto di ottenere la provvigione nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso dal proprietario. In particolare il tribunale ha ritenuto che la provvigione deve essere pagata dall’incaricante, il quale poi ha diritto di rivalsa in confronto alla proprietaria. Ha spiegato, inoltre, che per giurisprudenza costante, affinché sia insorto il diritto alle provvigioni, non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, sottolineando che nel caso di specie la messa relazione era comprovata dalla scheda di visita sottoscritta dall’acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’eccezione del convenuto di non essere a conoscenza che l’acquirente era stata messa in relazione dall’agenzia è smentita dalla firma da questi apposta per rifiuto, sotto una proposta di acquisto proveniente proprio dall’acquirente. Ha escluso, inoltre, che possa avere rilevanza l’eccezione dell’acquirente di non essere stati avvisati dell’esistenza della procedura esecutiva, atteso che risulta documentalmente comprovata la circostanza che l’agenzia ha avvisato del condono ed di una ipoteca e che i testi più affidabili avevano confermato che tale informazione invece era stata resa.-€ 49,00 -
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Nº 544Data 10/07/2017Downloads: 16
PARERE N°748: IL VENDITORE SI PUO' SCARICARE LE PROVVIGIONI pagate AL MEDIATORE?
La risposta è negativa, nel senso che il venditore non può usufruire della detrazione fiscale.- Come spiegato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011, il bonus fiscale relativo alle spese per l'intermediazione immobiliare spetta solamente all'acquirente (e non al venditore). Più precisamente....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 349Data 01/03/2016Downloads: 7
Affitto: dopo quante mensilità non pagate si può sfrattare l’inquilino?
Affitto: dopo quante mensilità non pagate si può sfrattare l’inquilino? Sfratto e gravità dell’inadempimento in materia di locazione: basta una sola rata, ma il padrone di casa deve attendere 20 giorni. Un dubbio affligge tutti gli inquilini perennemente in mora con il pagamento dell’affitto: dopo quante mensilità non corrisposte il locatore li può sfrattare? A questa domanda tenteremo di fornire qualche chiarimento in questa rapida guida.download riservato - non acquistabile -
Nº 345Data 25/02/2016Downloads: 34
QUESITO 681- Vendita di un appartamento in cui sono state già deliberate le spese di straordinaria amministrazione: chi paga, acquirente o venditore?
SOLUZIONE : Se le spese straordinarie sono già state deliberate e sono anche iniziati i lavori, in mancanza di accordi tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente, è tenuto a sopportarne i relativi costi il venditore. Il condomino che voglia ottenere la restituzione delle somme pagate per le spese straordinarie deliberate, nonché, il risarcimento danni deve necessariamente intervenire nel Giudizio iniziato dagli altri condomini. Invero, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso.- Regola che si applica anche in caso di alienazione del bene stesso.€ 20,00 -
Nº 4809Data 03/01/2014Downloads: 1
Dal primo gennaio 2014 in vigore il divieto di pagamento in contanti per i canoni di locazione, quindi gli affitti dovranno essere pagati con strumenti tracciabili. La novità.
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Nº 3703Data 16/01/2010Downloads: 1
Spese condominiali non pagate, debitore è sempre il condomino locatore .-
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Nº 3493Data 09/09/2009Downloads: 0
Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui il mandato sia stato conferito ad una società il cui rappresentante legale è stato cancellato dall'albo degli agenti immobiliari.-
"Dopo l'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, che disciplina la professione del mediatore e prevede, all'art. 6, che hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti agli appositi ruoli, il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti nei predetti ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa (vedi Cass. 15.12.2000 n. 15849; Cass. 15.4.1998 n. 3803), come si desume dall'art. 8 della stessa legge, che commina una sanzione amministrativa a carico di chi eserciti la mediazione in assenza di iscrizione nel ruolo e prevede in tal caso l'obbligo di restituzione delle provvigioni eventualmente pagate, con conseguente nullità di ogni diversa pattuizione. Il relativo regolamento di attuazione (n. 452 del 1990) dispone poi, all'art. 11, che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante della società stessa, il quale se non iscritto, non può esercitare attività mediatoria. (vedi Cass. 2.5.2001 n. 6160). Infatti, nel caso di attività esercitata per conto di imprese anche organizzate in forma societaria, i soggetti che la esercitano debbono essere iscritti nel ruolo medesimo (art. 3, comma 5°, della legge 39/1989).".-download riservato - non acquistabile -
Nº 2419Data 28/04/2008Downloads: 0
Decreto legislativo 231/2007: Antiriciclaggio nell'uso dei contanti
Nozioni e principi sull'uso di contanti. assegni e libretti di risparmi a pochi giorni dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di antiriciclaggio.- Articolo tratto da sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2422Data 11/04/2008Downloads: 5
QUESITO N. 284: Se il decreto di trasferimento purga i debiti pregressi relativi a spese condominiali.-
€ 500,00 -
Nº 2396Data 08/04/2008Downloads: 1
La limitazione all'uso del contante: Punto cardine del decreto legislativo 231/2007 contro il riciclaggio di denaro sporco.
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Nº 2264Data 30/01/2008Downloads: 6
Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione.-
Agenzia Entrate, circolare 22.01.2008 n° 3.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2230Data 08/01/2008Downloads: 49
MODULO - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARE
€ 1.000,00