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Nº 6650Data 27/07/2026Downloads: 6
MODULO – INCARICO DI TRATTATIVA PER SINGOLO AFFARE CON pattuizione DELLA PROVVIGIONE DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE AVVIA O PROSEGUE UNA TRATTATIVA RELATIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA E LA PROVVIGIONE PATTUITA. IL MODULO CONSENTE DI IDENTIFICARE CON PRECISIONE L’IMMOBILE E L’ALTRA PARTE DELL’AFFARE, DI DETERMINARE L’IMPORTO DELLA PROVVIGIONE E DI REGOLARE GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTI A LUI COLLEGATI, SEMPRE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ART. 1755 C.C. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO NON È STATO SOTTOSCRITTO UN INCARICO GENERALE DI RICERCA O DI MEDIAZIONE E SI RENDE NECESSARIO DISCIPLINARE PER ISCRITTO IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA E SPECIFICA OPERAZIONE IMMOBILIARE.€ 39,00 -
Nº 6651Data 27/07/2026Downloads: 2
MODULO – pattuizione DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, AFFINI, SOGGETTI PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.€ 39,00 -
Nº 5277Data 24/04/2020Downloads: 7
PARERE N.890 - È CORRETTA LA PRETESA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOTTOPORRE A TASSAZIONE SEPARATA A TASSA FISSA LA CLAUSOLA PENALE INSERITA IN ALCUNI CONTRATTI COME ANCHE LA pattuizione DEGLI INTERESSI DI MORA IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE?
La risposta al quesito merita un approfondimento di vari e diversi aspetti normativi e pertanto, non può darsi una soluzione netta.- Innanzitutto, sulla tassazione delle clausole penali non esiste una disciplina ad hoc.- La pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, deriva da un’interpretazione della normativa generale sulla imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.- ... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 4514Data 28/09/2012Downloads: 31
Acquisto di immobile abusivo e pattuizione del rischio.
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Nº 6571Data 19/06/2025Downloads: 11
IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6279Data 27/06/2024Downloads: 1
LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".download riservato - non acquistabile -
Nº 6045Data 16/09/2023Downloads: 5
NULLITÀ INSANABILE DEL PATTO OCCULTO DI MAGGIORAZIONE DEL CANONE
Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2023, n. 12836. Pres. Scoditti. Est. Guizzi. Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone - Nullità insanabile - Sussistenza - pattuizione al momento della conclusione dell’accordo - Inclusione - Nullità dell’intero rapporto - Esclusionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5960Data 24/06/2023Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’download riservato - non acquistabile -
Nº 5911Data 20/04/2023Downloads: 12
LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)download riservato - non acquistabile -
Nº 5589Data 24/01/2022Downloads: 62
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE LA PROPOSTA E' CONDIZIONATA, QUANDO NON SIA STATO CONDIZIONATO ANCHE L’INCARICO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla Corte di appello di Napoli gennaio 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli – Il Consigliere relatore Dr. Massimiliano Sacchi - Il Presidente dr. Alessandro Cocchiara - accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: la condizione sospensiva apposta alla proposta riguarda esclusivamente la proposta stessa e non essendo stata apposta all’incarico, resta escluso che il mediatore non abbia diritto alle provvigioni per effetto del mancato verificarsi della condizione: “La Corte osserva in contrario che la pattuizione, “salvo accettazione mutuo Kiron”, contenuta nelle proposte in esame, debba intendersi riferita al solo impegno assunto dal proponente acquirente nei confronti dei promittenti venditori e non, anche, invece, al rapporto intercorrente tra il Sammartino e l’agente immobiliare”€ 49,00 -
Nº 5561Data 24/11/2021Downloads: 4
Hanno natura reale le convenzioni tra privati che stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali?
Cassazione civile, sez. II, 15 Settembre 2021, n. 24940. Pres. Di Virgilio. Est. Dongiacomo. Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - Demolizione della costruzione in difformità - Accertamento su contenuto reale od obbligatorio della pattuizione - Criteri - Fattispecie Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). (massima ufficiale)download riservato - non acquistabile -
Nº 5443Data 31/03/2021Downloads: 29
MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE VERSO L’ACQUIRENTE A COMUNICARE ENTRO UN TERMINE PERENTORIO L'ESITO DELLA CONDIZIONE APPOSTA ALLA PROPOSTA OPPURE AL PRELIMINARE QUANDO NELLA STESSA NON E' STATO PATTUITO ALCUN TERMINE OPPURE QUANDO LE PARTI ABBIAMO CONCESSO UNA PROROGA CON COMPORTAMENTI CONCLUDENTI O PER ISCRITTO SENZA STABILIRE UN NUOVO TERMINE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata posta alla proposta una condizione senza termine, oppure quando il termine originario è stato proprogato in forma scritta o per comportamenti concludenti senza pattuizione di un nuovo termine ed il venditore vuole stabilire una data oltre la quale potrà ritenersi libero da ogni impegno. In questo caso il venditore dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere la fissazione di un termine. Ove non voglia adottare una soluzione così complessa si può tentare la strada della diffida, concedendo però alla controparte un termine molto ampio in modo da poter dimostrare al giudice che si è cercato in ogni modo di favorire l’adempimento dell’altra parte.€ 60,00 -
Nº 5331Data 04/09/2020Downloads: 127
MODULO - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PREVISIONE DI RESTITUZIONE DIFFERITA’ ED INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE (PENALE)
Quando deve essere utilizzato: Modello da utilizzare in ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di locazione con effetto immediato e previsione di restituzione dell'immobile differita, con pattuizione di canone fino all'effettivo rilascio ed ulteriore indennità di occupazione per l'ipotesi di rilascio oltre la data convenuta.€ 59,00 -
Nº 4992Data 22/01/2019Downloads: 89
MODULO dichiarazione provvigione locazione con possibilità di futura compravendita.-
Modulo da utilizzare quando le parti che hanno concluso una locazione potrebbero in futuro concludere anche la compravendita per lo stesso immobile. Il modulo prevede un obbligo di avvisare l'agenzia della ripresa delle trattative per la compravendita e la pattuizione delle provvigioni dovute in caso di conclusione.-€ 50,00 -
Nº 546Data 01/08/2017Downloads: 13
RICONOSCIUTO DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE ANCHE NELL’ IPOTESI IN CUI L’AGENZIA NON ABBIA RIFERITO L’ESISTENZA DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE.-
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA DEL 22/07/2017 .- Il Tribunale di Benevento, con la Sentenza in esame, ha statuito un principio fondamentale a tenor del quale il diritto del mediatore alla provvigione non si prescrive, se quest’ultimo non è venuto a conoscenza della conclusione dell’affare “ il termine di prescrizione annuale non decorre in ipotesi di ignoranza, da parte del mediatore, dell’avvenuta conclusione dell’affare, ove detta ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione dovuta (Cass. – Sezione III Civile- Sent. del 21/11/2011, n. 24444).- Inoltre, il Giudicante adito, si è pronunciato circa la validità di una clausola che riconosca il diritto alle provvigioni ma preveda che dopo l’acconto il saldo sarà dovuto al verificarsi di un diverso evento (vendita degli immobili a costruire o revoca degli incarichi).- La Sentenza in commento, soffermandosi su un ulteriore profilo, ha stabilito che la pattuizione di una provvigione più alta di quella normalmente praticata non determina, in mancanza di patto apposito, l’obbligo da parte del mediatore di ulteriori indagini di quelle normalmente dovute (“Le agenzie immobiliari hanno solo il compito di mettere in contatto due parti contrattuali, non hanno l’obbligo di effettuare consulenza tecnico giuridica e non devono effettuare ricerche ipotecarie o presso le conservatorie dei registi immobiliari” Cass. Civ. Sez. II, del 6 novembre 2012, n. 19075) e pertanto non sussiste alcuna responsabilità ascrivibile al mediatore per non aver riferito all’acquirente costruttore l’esistenza di un diritto di superficie a favore di terzi.-€ 100,00 -
Nº 398Data 01/05/2016Downloads: 443
MODULO - RISOLUZIONE INCARICO DI MEDIAZIONE NELL’IPOTESI IN CUI L’INCARICANTE COMUNICHI AL MEDIATORE LA VOLONTA’ DI VOLER RECEDERE DALL’INCARICO.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'incaricante intende recedere dall'incarico prima della scadenza naturale, pertanto, si procede alla risoluzione del contratto di mediazione con riconoscimento a secondo della pattuizione in essa presente, del risarcimento dei danni o della penale.€ 20,00 -
Nº 3493Data 09/09/2009Downloads: 0
Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui il mandato sia stato conferito ad una società il cui rappresentante legale è stato cancellato dall'albo degli agenti immobiliari.-
"Dopo l'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, che disciplina la professione del mediatore e prevede, all'art. 6, che hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti agli appositi ruoli, il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti nei predetti ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa (vedi Cass. 15.12.2000 n. 15849; Cass. 15.4.1998 n. 3803), come si desume dall'art. 8 della stessa legge, che commina una sanzione amministrativa a carico di chi eserciti la mediazione in assenza di iscrizione nel ruolo e prevede in tal caso l'obbligo di restituzione delle provvigioni eventualmente pagate, con conseguente nullità di ogni diversa pattuizione. Il relativo regolamento di attuazione (n. 452 del 1990) dispone poi, all'art. 11, che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante della società stessa, il quale se non iscritto, non può esercitare attività mediatoria. (vedi Cass. 2.5.2001 n. 6160). Infatti, nel caso di attività esercitata per conto di imprese anche organizzate in forma societaria, i soggetti che la esercitano debbono essere iscritti nel ruolo medesimo (art. 3, comma 5°, della legge 39/1989).".-download riservato - non acquistabile -
Nº 3400Data 13/07/2009Downloads: 5
Se è necessario anche il consenso del cliente affinché sia valida la riduzione della somma dovuta a titolo di provvigioni effettuata unilateralmente dal mediatore.-
“In tema di mediazione, la provvigione dovuta al mediatore, quantunque oggetto di pattuizione bilaterale tra le parti, non necessita, per la sua riduzione, del consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti stesse, ben potendo il mediatore, unilateralmente, determinarsi alla detta riduzione, che si risolve, pertanto, in una parziale remissione del debito (che, come tale, non necessita dell'accettazione del debitore)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 1032Data 03/11/2004Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 7 AGOSTO 2002 N. 11911
Oggetto: determinazione della provvigione dovuta al mediatore in caso di mancata pattuizione tra le parti.download riservato - non acquistabile -
Nº 4749Data 01/10/2013Downloads: 1
Sentenza vittoriosa dello Studio d'Aragona - legali associati - in materia di intermediazione immobiliare. Tribunale di Salerno sentenza n. 1417/2013.
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Nº 3112Data 14/05/2008Downloads: 0
QUESITO N. 287: Se può essere realizzata la surroga di un mutuo di credito fondiario per il quale la banca abbia concesso un piano di rientro
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Nº 2411Data 17/04/2008Downloads: 1
Se in caso di vendita di un alloggio costruito in ediliza convenzionata, il prezzo può tener conto dell'incremento di valore ovvero deve attenersi al valore convenzionalmente pattuito.-
L'EDILIZIA CONVENZIONATA IMPEGNA IL COSTRUTTORE Articolo tratto dal " Casa24" inserto online del sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2139Data 13/09/2007Downloads: 1
IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE
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Nº 1936Data 20/04/2007Downloads: 0
QUESITO N. 194: Se nei contratti di locazione ci sono limiti al numero di inquilini per mq.-
€ 500,00 -
Nº 1919Data 16/04/2007Downloads: 1
Se relativamente ad una simulazione relativa parziale è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all'ammontare del prezzo?
Sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , N. 7246 DEL 26/03/2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 2
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 1884Data 20/03/2007Downloads: 1
Riscossione dei contributi condominiali e impugnazione delle delibere condominiali
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , SS.UU. civili, 27.02.2007 n° 4421.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1863Data 06/03/2007Downloads: 3
QUESITO N. 180: Se è necessaria l'autorizzazione giudiziale per l'alienazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.-
€ 500,00 -
Nº 1697Data 22/12/2006Downloads: 3
Se il foro del consumatore nei contratti stipulati fuori dei locali commerciali è derogabile
Tribunale di Venezia, sentenza 27 settembre 2006 – Dr. Andrea Fidanzia. Obbligazioni e contratti - Foro del consumatore – Codice del consumo – Competenza inderogabile e competenza esclusiva: distinzione.download riservato - non acquistabile -
Nº 1666Data 12/12/2006Downloads: 8
studio sulle cooperative edilizie
Relazione su effetti indiretti della L. 248/2006 sull’edilizia convenzionata ed agevolata. Analisi sulla trasferibilità degli immobili in edilizia convenzionata.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1646Data 04/12/2006Downloads: 11
QUESITO N. 150 : Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione.-
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Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
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Nº 1407Data 02/05/2006Downloads: 0
Quando comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al correntista nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
Tribunale Novara, Sentenza n. 145 del 09/02/2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1781Data 26/01/2006Downloads: 3
Distinzione introdotta dal codice del consumo tra il foro esclusivo e la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore
Tribunale di Venezia, sentenza emessa il 27 settembre 2006.-download riservato - non acquistabile
























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