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Nº 6479Data 03/02/2025Downloads: 23
MODULO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CON LA QUALE L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARE IL CERTIFICATO APE NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'IMMOBILE ENTRO UN CERTO TERMINE PREDEFINITO CON PREVISIONE DI proroga DELL'INCARICO IN CASO DI RITARDO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO NON È DOTATO DI APE, BENCHÉ SIA DOVUTO PER LEGGE, PER CUI L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARLO ENTRO UN CERTO TEMPO PREDEFINITO, CON PREVISIONE DELLA proroga DELL'INCARICO PER TUTTO IL TEMPO DEL RITARDO.€ 99,00 -
Nº 6351Data 30/08/2024Downloads: 5
proroga del contratto d'affitto all’Agenzia delle Entrate: come funziona
Cosa fare per effettuare correttamente la proroga del contratto d’affitto all’Agenzia delle Entrate, in base al proprio contratto di locazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5473Data 19/05/2021Downloads: 8
AI FINI DELLA proroga DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, NON OCCORRE UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE , BASTANDO CHE L’INCARICANTE ABBIA CONSENTITO L’ATTIVITÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NOLA APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Nola, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il preventivo conferimento dell’incarico di mediazione in forma scritta da parte del venditore non esclude l’imparzialità del mediatore e tantomeno l’applicabilità delle norme sulla mediazione: In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “l’esistenza di un mandato non determina di per sé l’inapplicabilità dalla disciplina legale della mediazione: “la circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta”. II PRINCIPIO: Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alle provvigioni è sufficiente che questo abbia Provveduto ad individuare l’acquirente ed a metterlo in relazione con l’affare: In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “va riconosciuto il diritto alla provvigione ogni volta che l’attività espletata rappresenti l’antecedente indispensabile per la successiva conclusione del contratto, non essendo a tal fine necessario che egli abbia partecipato a tutte le fasi della trattative, potendo risultare sufficiente anche il ritrovamento e l’indicazione di uno dei contraenti, a condizione che tale attività abbia esplicato rilievo causale – secondo il criterio della causalità adeguata – per la conclusione del contratto”. III PRINCIPIO: Ai fini della proroga dell’incarico di mediazione conferito in forma scritta, non occorre la sottoscrizione di un nuovo accordo, bastando il comportamento concludente dell’incaricante, che consente il proseguimento dell’attività di intermediazione, avvantaggiandosene. In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “Per le medesime ragioni, se in assenza di proroga orale dell’incarico l’agenzia continua ad espletare la propria attività e il venditore si avvale, anche tacitamente, dell’altrui lavoro, quest’ultimo non può essere esonerato dall’onere di corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare”.€ 49,00 -
Nº 5266Data 09/04/2020Downloads: 134
MODULO - COMUNICAZIONE RICHIESTA proroga DATA SCADENZA INCARICO DI MEDIAZIONE A SEGUITO SOSPENSIONE ATTIVITA' PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Modulo richiesta sospensione proroga incarico di mediazione immobiliare per emergenza coronavirus.€ 100,00 -
Nº 667Data 16/07/2018Downloads: 7
PARERE N°796: NEL CASO DI REVOCA GIUDIZIALE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO VIGE LA CD. prorogaTIO IMPERII?
La risposta al quesito sottoposto, seguendo l’interpretazione della Giurisprudenza di legittimità maggioritaria e più recente, è affermativa.- Invero, in tema di condominio di edifici, l’istituto della ‘prorogatio imperii' è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, c.c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca, o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina, qualora il condominio stesso non provveda alla nuova nomina.- Tuttavia, non va sottovalutato quanto assunto da altro orientamento giurisprudenziale che, proprio in ipotesi di revoca giudiziale, mette in luce il possibile contrasto di interessi tra la volontà dei condomini e la prosecuzione dell’attività dell’amministratore.- In tali casi, invero, qualora l’attività dell’amministratore revocato risulti assolutamente inidonea a rappresentare l’interesse dei condomini, ed al tempo stesso non risulti raggiunto il quorum per la nomina di un nuovo amministratore, ciascun condomino ha la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria affinchè nomini con decreto un amministratore cd. giudiziale.-€ 30,00 -
Nº 375Data 24/03/2016Downloads: 214
MODULO proroga PROPOSTA DI ACQUISTO/LOCAZIONE
QUANDO VA UTILIZZATO? Quando il proponente intende prorogare la validità della proposta di acquisto prima della sua accettazione.-€ 50,00 -
Nº 759Data 30/07/2002Downloads: 175
MODULO - Dichiarazione del proponente acquirente di proroga della validità proposta d'acquisto
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il proponente acquirente intenda concedere più tempo al venditore per accettare prorogando il termine di validità della proposta, sia nell'ipotesi in cui è già scaduto sia nell'ipotesi in cui stia per scadere€ 30,00 -
Nº 5365Data 23/10/2020Downloads: 115
MODULO - ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO PRELIMINARE DIFFERIMENTO proroga TERMINI ATTO VENDITA CON AUTORIZZAZIONE DEPOSITO MOBILI ED EFFETTUAZIONE LAVORI GIARDINO CON PREVISIONE TERMINI ESSENZIALI E DIRITTO A TRATTENERE SOMME VERSATE IN CASO DI VIOLAZ TERMINI
Quando va utilizzato? Il Modulo va utilizzato quando acquirente e venditore convengono di differire i termini previsti per la stipula dell’atto pubblico ed il venditore concede l’acquirente di ricoverare i propri arredi all’interno dell’immobile ma senza immetterlo in possesso e con divieto assoluto di abitarlo. Il modulo contiene inoltre la previsione che nuovi termini sono da considerarsi essenziali e che la mancata osservanza comporterà la perdita da parte dell’acquirente di tutte le somme versate€ 60,00 -
Nº 5280Data 29/04/2020Downloads: 9
PARERE 894 - CON IL DECRETO CRESCITA – LEGGE 58.2019, UN CONTRATTO A CANONE CONCORDATO prorogaTO NEL 2019 PER ULTERIORI 3 ANNI, PUÒ ESSERE RISOLTO PER FINITA LOCAZIONE DOPO 2 ANNI E NON 3 ANNI MESSI NELLA proroga?
Per dare una risposta esaustiva al quesito, è necessario distinguere due ipotesi.- 1. Un primo caso in cui dopo la scadenza dei 5 anni del contratto di locazione, ciascuna delle parti non comunichi né la rinuncia né il rinnovo dello stesso all’altra e quindi il contratto si rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni.- ... CONTINUA€ 29,90 -
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Nº 4285Data 27/10/2011Downloads: 3
Riqualificazione energetica (55%): proroga di tre anni della detrazione in scadenza e le nuove regole per usufruirne.-
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Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 5854Data 27/01/2023Downloads: 1
LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E NON PUÒ ESSERE RITENUTA VESSATORIA IN QUANTO NON RIENTRA TRA QUELLE DELl’art.33 del D.L. VO 6 SETTEMBRE 2005 N 206 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente, dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere, dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel I PRINCIPIO: La clausola di esclusiva dell’incarico di mediazione è assolutamente valida e non può essere ritenuta vessatoria in quanto non rientra tra quelle del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, nell’elenco delle c.d. clausole vessatorie dettata dagli artt. 33 e ss. TESTUALMENTE: “Nell’elenco delle clausole che si presumono vessatorie, quelle che interessano nel caso di specie, sono quella che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (lett. f) e quella che stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (lett. i). Non vi è, invece, nell’elenco, alcuna clausola vessatoria nella quale possa includersi la clausola di esclusività dell’incarico pattuita dalle parti, né questa può apprezzarsi, comunque, come una clausola che impone uno “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. II PRINCIPIO non sussiste la presunzione di vessatorietà per la clausola di rinnovo automatico laddove il termine non sia eccessivamente anticipato ed il termine di 30 giorni prima non può essere considerato tale. TESTUALMENTE: “La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico in mancanza di una disdetta non è sussumibile nell’ipotesi prevista dalla lett. i), dato che il termine di trenta giorni prima della scadenza non è “eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto”. Di conseguenza, è infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui il contratto di mediazione è cessato alla scadenza naturale dell’incarico (in data 31.3.2007), prima della vendita immobiliare del 23.5.2007.”: III PRINCIPIO: l’eccessività della clausola penale ai fini di valutarne la vessatorieà deve essere valutata con riferimento all’attività effettivamente svolta: TESTUALMENTE:” Ritiene la Corte che il criterio in base al quale valutare se l’importo della penale sia “manifestamente eccessivo” debba rinvenirsi, analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore (Cass, 3.11.2010, n. 22357), nella sua proporzionalità rispetto all’attività concretamente espletata dal mediatore Ciò vale a dire che, nel caso in cui il mandante violi il patto di esclusiva, vendendo l’immobile direttamente, come nel caso di specie, la clausola penale deve essere commisurata al tempo e all’attività svolta dal mediatore. Deve, cioè, risarcire il mediatore in una misura convenzionale e predeterminata, ma non eccessiva rispetto al danno subito per aver predisposto mezzi e impiegato la sua organizzazione nella ricerca di potenziali acquirenti senza raggiungere il risultato a causa della violazione del patto di esclusiva da parte del mandante. Una clausola penale che non sia proporzionata all’attività concretamente svolta determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5663Data 26/04/2022Downloads: 53
MODULO - Contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca” - FORMATO PDF
Contratto di locazione generico, per un periodo di 4 anni, prorogabile per altri 4 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.download riservato - non acquistabile -
Nº 5664Data 26/04/2022Downloads: 85
MODULO - Contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca”- FORMATO WORD
Contratto di locazione generico, per un periodo di 4 anni, prorogabile per altri 4 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.download riservato - non acquistabile -
Nº 5661Data 23/04/2022Downloads: 19
MODULO - Contratto di affitto 3+2 - FORMATO WORD
Contratto generico, per un periodo di 3 anni, prorogabile per altri 2 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.download riservato - non acquistabile -
Nº 5660Data 23/04/2022Downloads: 12
MODULO - Contratto di affitto 3+2 - FORMATO PDF
Contratto generico, per un periodo di 3 anni, prorogabile per altri 2 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.download riservato - non acquistabile -
Nº 5471Data 13/05/2021Downloads: 79
MODULO INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PER DIFFERIMENTO TERMINE STIPULA DEFINITIVO CAUSA PROLUNGAMENTO PRATICA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA CON FACOLTÀ DI RECESSO O ACQUISTO NELLO STATO ED AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE PROMOZIONE VENDITA
Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando il venditore non è riuscito a regolarizzare l’immobile entro il termine previsto per la data dell’atto pubblico a causa di un ritardo della pubblica amministrazione, anche dipendente dalle misure di contenimento della diffusione della pandemia. Con tale modulo le parti differiscono il termine per la stipula dell’atto pubblico, prevedendo la facoltà per l’acquirente, ove il nuovo termine non sia rispettato, o di recesso, o di acquisto nello stato, o di concessione di nuova proroga. E anche prevista la facoltà per il venditore di cercare un nuovo acquirente fino a quando tali facoltà non siano scadute.-€ 60,00 -
Nº 5265Data 09/04/2020Downloads: 122
MODULO - MODIFICA CONDIZIONI INCARICO DI MEDIAZIONE
Modulo spostamento sospensione proroga incarico di mediazione per emergenza coronavirus con autorizzazione allo scambio a mezzo sistemi informatici€ 100,00 -
Nº 288Data 27/10/2015Downloads: 13
TRIBUNALE DI TORINO VIII Sezione Civile S E N T E N Z A ex art. 281sexies cpc del 26.06.2008
Sentenza del Tribunale di Torino secondo la quale il contratto di locazione sia esso a canone libero oppure a canone convenzionato o concordato, dopo la prima proroga prevista dalla legge di quattro anni o tre anni a seconda se libero o concordato, per il futuro si rinnova per il periodo inizialmente pattuito nel contratto stesso.download riservato - non acquistabile -
Nº 2339Data 18/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti negli edifici: Le nuove disposizioni
Decreto Ministero Sviluppo economico 22.01.2008 n° 37 , G.U. 12.03.2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2291Data 19/02/2008Downloads: 45
CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
€ 1.000,00 -
Nº 2273Data 05/02/2008Downloads: 6
Sanatoria dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
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Nº 2229Data 07/01/2008Downloads: 0
Finanziaria 2008 :Dalla casa agli abbonamenti per i trasporti pubblici. Sgravi già in vigore a partire dal 2007.
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Nº 2212Data 14/12/2007Downloads: 0
La finanziaria 2008 : Approfondimenti sull’immobile
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Nº 2121Data 19/07/2007Downloads: 1
Ristrutturazioni edilizie: i chiarimenti delle Entrate sulle agevolazioni fiscali
QUESITO L'istante, insieme alla moglie, intende procedere alla ristrutturazione edilizia di un edificio di esclusiva proprietà di quest'ultima. L'immobile di cui si tratta è composto di tre singole unità immobiliari distintamente accatastate una come A4 e le altre due, ad essa pertinenziali, come C2. Premesso che le spese saranno sostenute in parte dalla proprietaria e in parte dal coniuge convivente, si pongono i seguenti quesiti: 1. quale sia il limite di spesa complessivo sul quale applicare la detrazione del 36%; 2. quale sia il corretto criterio per l'imputazione dei costi alle singole unità immobiliari nel caso di sostenimento di spese che riguardino congiuntamente le tre unità immobiliari (costi di perizie, sopralluoghi e oneri sostenuti per il rilascio del permesso di costruire); 3. quale sia il limite di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio; 4. come debba essere emessa la fattura di acconto per i lavori non ancora eseguiti, con particolare riferimento alla necessità di evidenziare, anche in tal caso, il costo della manodopera; 5. come possa fruire della detrazione del 36% il coniuge convivente che partecipa alle spese.download riservato - non acquistabile -
Nº 2156Data 19/07/2007Downloads: 1
QUESITO N. 222: Se l’agente immobiliare è obbligato a comunicare la cessione di fabbricato.-
€ 500,00 -
Nº 2091Data 29/06/2007Downloads: 1
Se nella richiesta di condono, il silenzio assenso si forma solo se al momento dell'istanza, il manufatto, ancorchè incompleto sia pur sempre riferibile all'abuso per il quale è stato proposto il condono?
Sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato , sez. V, decisione 16.05.2007 n° 2120 .-download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 1
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 1845Data 27/02/2007Downloads: 4
Circolare dell'Agenzia delle Entrate relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni della Legge Finanaziaria 2007
Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 che raccoglie le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (L 296/2006), nel collegato decreto fiscale (DL 262/2006) e nel decreto Bersani (DL 223/2006).download riservato - non acquistabile -
Nº 1589Data 30/10/2006Downloads: 0
Sfratti bloccati per i soggetti disagiati: decade il decreto-legge.-
Decreto Legge decaduto 29.09.2006 n° 261 , G.U. 29.09.2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1558Data 03/10/2006Downloads: 0
Sfratti: nuova sospensione per i soggetti disagiati residenti in taluni comuni.-
Decreto Legge 29.09.2006 n° 261, pubblicato sulla G.U. il 29.09.2006download riservato - non acquistabile -
Nº 1559Data 26/09/2006Downloads: 22
Gli obblighi antiriciclaggio degli intermediari immobiliari
Nuovi obblighi antiriciclaggio per gli agenti immobiliari introdotto dalla D.M. 03/02/2006 n.143.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
Nº 1560Data 28/06/2006Downloads: 0
Nuovi obblighi antiriciclaggio per operatori non finanziari ( intermediari creditizi ).-
D.M. 03/02/2006, n. 143download riservato - non acquistabile -
Nº 1443Data 14/06/2006Downloads: 1
Legge 14 maggio 2005, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1407Data 02/05/2006Downloads: 0
Quando comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito al correntista nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
Tribunale Novara, Sentenza n. 145 del 09/02/2006.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1393Data 06/04/2006Downloads: 0
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.-
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