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Nº 6668Data 15/10/2026Downloads: 7
MODULO – ACCORDO TRA VENDITORE E ACQUIRENTE PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONERI DERIVANTI DA DANNI, DISSESTI E INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE O DEL FABBRICATO CONDOMINIALE, ANCHE SE DELIBERATI DOPO IL rogito.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'immobile oggetto di compravendita, oppure il fabbricato condominiale di cui fa parte, presenta danni, dissesti, infiltrazioni, cedimenti, lesioni strutturali o altre problematiche che richiedono interventi di riparazione, ripristino, consolidamento o messa in sicurezza. È particolarmente indicato quando le problematiche sono già conosciute dalle parti, ma gli interventi necessari non sono stati ancora eseguiti o completati, oppure quando le relative spese non sono state ancora quantificate o deliberate dall'assemblea condominiale. A COSA SERVE? Il modulo consente alle parti di stabilire espressamente che tutte le spese e gli oneri riconducibili alle problematiche individuate restino a esclusivo carico del venditore, anche qualora vengano deliberati, quantificati, richiesti o sostenuti successivamente alla stipula del rogito notarile. L'accordo disciplina anche le spese relative a verifiche tecniche, certificazioni, ripristini e interventi di messa in sicurezza, prevedendo un espresso obbligo di rimborso e manleva a favore dell'acquirente per le somme che quest'ultimo dovesse essere chiamato a corrispondere. PERCHÉ È IMPORTANTE? In presenza di lavori condominiali straordinari, l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere le relative spese può dipendere dal momento in cui viene adottata la deliberazione assembleare che ne dispone l'esecuzione. Di conseguenza, l'acquirente potrebbe essere tenuto a sostenere spese deliberate dopo il rogito, anche quando derivino da problematiche già esistenti prima dell'acquisto. Il modulo permette di prevenire contestazioni tra venditore e acquirente attraverso un accordo scritto che disciplina preventivamente la ripartizione degli oneri economici e mantiene efficaci gli obblighi assunti dal venditore anche dopo il trasferimento della proprietà. ATTENZIONE: L'accordo regola i rapporti economici tra venditore e acquirente, ma non è opponibile al condominio. Qualora le problematiche riguardino la sicurezza dell'edificio, è inoltre opportuno verificare l'effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo e l'acquisizione delle necessarie certificazioni tecniche.€ 49,00 -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL rogito – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 32
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL rogito A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL rogito, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 615Data 28/03/2018Downloads: 57
SE IL PREZZO SUL rogito È PIÙ BASSO DEL COMPROMESSO CHE RISCHIO?
Nel caso di vendita immobiliare, cosa si rischia nei confronti del fisco quando il prezzo di acquisto riportato sul contratto preliminare è più alto di quello indicato invece nel contratto definitivo? Immagina di voler acquistare una casa e di accordarti con il venditore per un prezzo. Firmate così il preliminare di vendita, il cosiddetto compromesso, e vi accordate in quella sede per la data di firma del rogito davanti al notaio: si tratta di qualche mese dopo, giusto il tempo per il venditore di trasferire i suoi mobili e per te di ottenere materialmente il mutuo dalla banca. Succede però chedownload riservato - non acquistabile -
Nº 6648Data 21/07/2026Downloads: 2
IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL rogito SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.download riservato - non acquistabile -
Nº 6645Data 09/07/2026Downloads: 19
MODULO - SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL rogito NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.€ 49,00 -
Nº 5803Data 10/12/2022Downloads: 8
Vendita a corpo con indicazione della misura e diritto dell'acquirente alla revisione del prezzo: e se l'appartamento è più piccolo di quanto indicato nel preliminare e nel rogito?
Nei casi in cui il prezzo sia determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto (art 1538 c.c., comma1).............download riservato - non acquistabile -
Nº 5537Data 19/10/2021Downloads: 3
Che vuol dire libero al rogito?
Per l'acquisto di un bene immobile occorre rispettare alcuni obblighi, primo fra tutti la particolare forma che dovrà assumere il contratto di compravendita. Per legge, non è possibile compiere un'operazione giuridica che abbia ad oggetto un immobile senza un atto scritto, il quale potrà poi essere trascritto, ai fini dell'opponibilità, presso i pubblici registri. Ecco perché, quando si tratta di investire in una casa, ci si rivolge al notaio.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5264Data 09/04/2020Downloads: 252
MODULO - SPOSTAMENTO DATA rogito PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Modulo spostamento termini, preliminare, atto pubblico in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, con autorizzazione allo scambio a mezzo sistemi informatici€ 100,00 -
Nº 5167Data 06/12/2019Downloads: 65
COSA SUCCEDE SE IL COMPRATORE SI ACCORGE DI EVENTUALI DIFFORMITA' URBANISTICHE DEL BENE DOPO IL PRELIMINARE O DOPO IL rogito NOTARILE?
Che cosa deve fare l'acquirente che si accorge dopo l'acquisto che l'immobile è affetto da irregolarità urbanistico - ediliziedownload riservato - non acquistabile -
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Nº 339Data 16/02/2016Downloads: 40
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ L’ACQUIRENTE PUO’ DIRE DI NO AL rogito NOTARILE????
La Corte di Cassazione con sentenza n.24386 dell’ 8 febbraio 2016 ha confermato che fra i doveri del venditore rientra anche la consegna del certificato di abitabilità.download riservato - non acquistabile -
Nº 318Data 08/01/2016Downloads: 227
TELEGRAMMA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI INVITO A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PATTUITO PER IL rogito
Il documento va utilizzato nell’ipotesi in cui è decorso il termine per la stipula e l’acquirente non ha ancora provveduto alla convocazione.€ 20,00 -
Nº 261Data 11/09/2015Downloads: 251
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE DIFFERIMENTO DELLA DATA DEL rogito IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE.
€ 20,00 -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 274
MODULO - DIFFERIMENTO DATA rogito - INDENNIZZO PER IL RITARDO - CONSEGNA CHIAVI SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 143Data 04/02/2015Downloads: 277
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DATA rogito E IMMISSIONE ANTICIPATA NEL POSSESSO
€ 50,00 -
Nº 99Data 06/11/2014Downloads: 28
QUESITO N. 588: SPESE CONDOMINIALI, TERMINE DI PRESCRIZIONE E ONERI A CARICO DEL VENDITORE DOPO IL rogito.
€ 50,00 -
Nº 4877Data 19/03/2014Downloads: 19
QUESITO N. 543: PRELIMINARE, rogito E OBBLIGATORIETA' DELLA REGISTRAZIONE NEI VENTI GIORNI DALLA STIPULA.
€ 500,00 -
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Nº 4762Data 31/10/2013Downloads: 16
Spese fino al rogito, paga il venditore!
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Nº 4734Data 16/09/2013Downloads: 4
E’ L’ACQUIRENTE A PAGARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE IL CONDOMINIO AFFIDA L’APPALTO DOPO IL rogito. CASSAZIONE SECONDA SEZ. CIV. N. 10235 DEL 2 MAGGIO 2013.
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Nº 4732Data 11/09/2013Downloads: 6
Agente immobiliare occulta preliminare di vendita dopo il rogito? Commette reato. Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 17.01.2012 n. 1377
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Nº 4705Data 27/06/2013Downloads: 31
LA COMPRAVENDITA E LE SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI STRAORDINARI DELIBERATI PRIMA DEL rogito. Corte di Cassazione, Sez. II Civile , 10 aprile 2013, n.8782.
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Nº 4648Data 28/03/2013Downloads: 56
CLAUSOLA CON ACCOLLO DI ONERI ECONOMICI IN CAPO AL VENDITORE PER LAVORI STRAORDINARI DELIBERATI DOPO IL rogito.
€ 300,00 -
Nº 4462Data 26/06/2012Downloads: 5
Attenzione: la data del rogito cambia la rata di mutuo !!!
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Nº 4393Data 08/03/2012Downloads: 11
Preliminare di vendita, venditore inadempiente che diserta la stipulazione del rogito-
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Nº 4253Data 19/09/2011Downloads: 7
Compravendita e lavori straordinari deliberati prima del rogito: a chi spetta pagarli?
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Nº 4145Data 31/03/2011Downloads: 0
Nel rogito obbligo di certificato energetico, ecco le prime indicazioni operative del Consiglio dei notai. Il testo della delibera.-
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Nº 3914Data 06/09/2010Downloads: 1
Se è valida la clausola di irrevocabilità presente nella proposta di acquisto immobiliare che impone, quale termine l’atto del preliminare o del rogito.-
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Nº 3870Data 15/06/2010Downloads: 3
L’acquirente non è stato informato dell’ipoteca gravante sul bene: responsabilità in solido al momento del rogito.-
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Nº 3672Data 07/12/2009Downloads: 1
Se il promettente venditore è responsabile nel caso in cui, dopo la stipula del preliminare, non sia possibile procedere alla sottoscrizione del rogito per la mancanza del certificato di agibilità dovuta all’inerzia del Comune che dovrebbe rilasciarlo.-
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Nº 3641Data 13/11/2009Downloads: 4
Se il condomino che ha venduto il proprio immobile può essere chiamato a rispondere delle nuove spese deliberate dall'assemblea dopo la stipula del rogito ma prima della trascrizione dell'atto di vendita.-
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Nº 3600Data 23/10/2009Downloads: 6
Se il promissario acquirente è obbligato alla stipula dell’atto pubblico (rogito) nel caso in cui, dopo l’accettazione della proposta (conclusione preliminare), emerge l’esistenza di un’ipoteca non dichiarata in precedenza e qual è
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Nº 3340Data 23/06/2009Downloads: 1
Se il mediatore ha diritto alle provvigioni nel caso in cui il contratto preliminare viene firmato dopo la scadenza dell'incarico e successivamente le parti non procedano alla stipula del rogito.-
Il documento contiene un breve commento alla sentenza n. 5348 della Corte di Cassazione, sezione III, depositata il 5 marzo 2009, con la quale i giudici hanno ribadito l'importanza del principio della buona fede in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi delle parti.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2962Data 20/04/2009Downloads: 1
Se il promissario acquirente, dopo la stipula del preliminare, può rifiutarsi di procedere alla sottoscrizione del rogito nel caso in cui il bene immobile provenga da una donazione e quindi sia potenzialmente oggetto di una riduzione per lesione di
legittima. Il documento contiene una sintetica analisi della sent. del Tribunale di Reggio Emilia, del 10 marzo 2009.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2529Data 21/07/2008Downloads: 0
21/07/2008 - L'Emendamento del Governo elimina l'obbligo di allegare il certificato enegetico al rogito o al contratto d'affitto
Articolo tratto dal sole 24 ore avente ad oggetto le novità introdotte dal Governo con il maxiemendamento al decreto legge 112/2008.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 2320Data 10/03/2008Downloads: 217
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA PER DIFFERIMENTO STIPULA DEL rogito.-
€ 500,00 -
Nº 2375Data 08/02/2007Downloads: 12
MODULO - Atto di Rinuncia all'assistenza dell'agenzia immobiliare al rogito notarile
€ 500,00 -
Nº 1730Data 12/01/2007Downloads: 4
Se la violazione dell'obbligo di consegnare i documenti relativi all'immobile alla data del rogito implichi la risoluzione del contratto preliminare.-
Corte di Cassazione, sez.II civile, emessa il 04.12.2006 n°25703.-download riservato - non acquistabile
























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