Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6628Data 02/12/2025Downloads: 82
accordo DI SEGNALAZIONE IMMOBILIARE, TRA AGENZIA DI MEDIAZIONE E SOGGETTO CHE È IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI IMMOBILIARI, CON IL QUALE SI RICONOSCE UN COMPENSO AL SEGNALATORE, QUALORA LE INFORMAZIONI CONDUCANO ALLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA O L'AGENTE INTENDE FORMALIZZARE L’accordo CON UN SOGGETTO (NEGOZIANTE PORTIERE COMMERCIANTE AMMINISTRATORE) CHE SIA IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALL’ACQUISIZIONE DI INCARICHI DI INTERMEDIAZIONE OPPURE ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI DI VENDITA O DI LOCAZIONE, RICONOSCENDO UN COMPENSO NELL’IPOTESI CHE L’AFFARE SIA CONCLUSO.€ 99,00 -
Nº 5359Data 09/10/2020Downloads: 5
Antenne telefoniche condominio: accordo a effetti reali o obbligatori
Per le Sezioni Unite della Cassazione, la società telefonica può disporre del lastrico di un edificio condominiale per posarvi le antenne stipulando un accordo con effetti reali od obbligatori... CONTINUAdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5273Data 22/04/2020Downloads: 35
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione - circolare agenzia delle entrate
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione ... è consigliabile comunque sottorlo a registrazione (senza tassa) per renderlo opponibile a terzi ed in particolare al fisco€ 100,00 -
Nº 5274Data 22/04/2020Downloads: 41
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per richiesta registrazione dell'accordo di riduzione del canone.
Dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta di registrazione per l'accordo di riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5258Data 02/04/2020Downloads: 163
MODULO - accordo DI SOSPENSIONE / RIDUZIONE CONSENSUALE DEL CANONE DI LOCAZIONE
accordo mediante il quale, in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus , l’agenzia ed il locatore concordano la sospensione o la riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5142Data 31/10/2019Downloads: 130
MODULO - accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - DELEGA GESTIONE INCARICO DI VENDITA - LOCAZIONE
quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare nel caso in cui l'agenzia incaricata per la vendita - locazione di un immobile intenda delegare lo svolgimento delle attività ad altra agenzia .- L'accordo prevede che l'agenzia incaricata delega l'altra a trovare un acquirente ed a ritirare una proposta con l'intesa che ognuno varrà pagato dal proprio cliente€ 200,00 -
Nº 4996Data 04/02/2019Downloads: 18
SERVITU' DI PARCHEGGIO PER accordo DELLE PARTI.-
Recente sentenza in materia di servitù di parcheggio per accordo fra le parti.-download riservato - non acquistabile -
Nº 765Data 24/09/2018Downloads: 11
PARERE N°790/B: IN UNA COMPRAVENDITA NON ABITATIVA, SE LE PARTI PER SOTTRARSI AGLI ONERI FISCALI DISCENDENTI DALLA TASSAZIONE SUL PREZZO EFFETTIVO, TRASFERISCONO L'IMMOBILE MEDIANTE accordo DI MEDIAZIONE PER INTERVENUTA USUCAPIONE, A QUALI RISCHI CORRONO
La risposta al presente quesito non può che essere NEGATIVA.- Oggi, a seguito delle riforme introdotte dal decreto del fare (L. 98/2013), il legislatore ha risolto in nuce il problema dell’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari del verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione in materia di usucapione, prevedendone espressamente la trascrivibilità. Tale procedura comporta il trasferimento della proprietà, ma ciò nel caso di specie non esonera il proprietario dell’immobile...parere integrale su download€ 30,00 -
Nº 661Data 13/07/2018Downloads: 30
PARERE N°799: PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO E' NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL'accordo TERRITORIALE SE QUESTO E' PRECEDENTE AL D.M. 16.01.2017?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- L’ultimo intervento normativo in materia di realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.- L’obbligatorietà dell’attestazione trova una duplice eccezione: in riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del D.M. 16 gennaio 2017 e in riferimento ai contratti stipulati “successivamente” al richiamato D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.-€ 30,00 -
Nº 629Data 16/05/2018Downloads: 10
accordo TERRITORIALE PER IL COMUNE DI NAPOLI
Il presente documento contiene l'accordo territoriale attualmente in vigore per le locazioni a canone concordato stipulate per immobili siti nel comune di Napoli. Ai fini dell'attestazione di conformità da parte di una delle associazioni firmatarie dell'accordo, sarà necessario rispettare i parametri ivi fissati.download riservato - non acquistabile -
Nº 614Data 28/03/2018Downloads: 56
PARERE N° 783: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO PUÒ ESSERE REDATTO DALLE PARTI SENZA L’INTERVENTO DI UN' ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL’ accordo TERRITORIALE DI RIFERIMENTO?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- Al riguardo il recente intervento normativo del 2017 ha introdotto una novità.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.-€ 30,00 -
Nº 287Data 27/10/2015Downloads: 25
NUOVO accordo TERRITORIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA CITTÀ DI NAPOLI
accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli sottoscritto in data 19 maggio 2015. Tali tabelle... dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.download riservato - non acquistabile -
Nº 2548Data 01/09/2008Downloads: 0
1° settembre 2008 - E' in vigore l'accordo che prevede la facoltà di rinegoziare i mutui
Articolo tratto dal sole 24 ore avente ad oggetto l'entrata in vigore dell'accordo tra ABI e il Ministero dell'Economia che prevede la facoltà dei clienti di rinegoziare il mutuo sottoscritto con le Banche.-download riservato - non acquistabile -
Nº 664Data 25/03/2004Downloads: 8
accordo territoriale per la determinazione del canone di locazione per la città di napoli
accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli. Tali tabelle dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.download riservato - non acquistabile -
Nº 6644Data 03/07/2026Downloads: 22
VERSIONE SINTETICA - MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – accordo PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’ACQUIRENTE.
MODULO DA UTILIZZARE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O ACQUIRENTE ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA UTILIZZARE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.€ 99,00 -
Nº 6639Data 15/06/2026Downloads: 38
MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – accordo PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’ACQUIRENTE.
MODULO DA UTILIZZARE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O ACQUIRENTE ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA UTILIZZARE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.€ 99,00 -
Nº 6574Data 01/07/2025Downloads: 18
QUANDO AFFIDI UN INCARICO IN ESCLUSIVA A UN’AGENZIA, SEI VINCOLATO. E SE NON RISPETTI L'accordo… PAGHI! SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'aragona - legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi alla corte di appello di Napoli, la quale innovando la precedente decisione di primo grado, ha sancito testualmente che:Effettivamente la condotta della mandante _________________ integra un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull’immobile, la proposta d’acquisto conforme alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _________________ (obbligata quindi a risarcire l’agenzia immobiliare per i danni subìti). 12 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante __________ era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Durante il periodo di vigenza del contratto, _________________ ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da ____________________, per euro 250.000,00, e dunque esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, la signora Filoso si era impegnata a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso (e cioè all’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto). Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall’inadempimento contrattuale di _________________.download riservato - non acquistabile -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 27
MODULO accordo UTILIZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED accordo DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00 -
Nº 6551Data 13/05/2025Downloads: 3
L'acquirente di un immobile locato ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale al conduttore, a meno che non ci sia un accordo specifico che ne disponga diversamente.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6535Data 16/04/2025Downloads: 4
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6488Data 26/02/2025Downloads: 3
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6448Data 02/01/2025Downloads: 2
Lite per parcheggi selvaggi in condominio: esemplare accordo transattivo concluso tra condominio e condomino.
download riservato - non acquistabile -
Nº 5874Data 07/03/2023Downloads: 37
MODULO accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI INTERESSATI AD IMMOBILI GESTITI DALL’AGENZIA (LISTING AGENT)
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile gestito dall’agenzia che riceve la segnalazione€ 59,00 -
Nº 5872Data 28/02/2023Downloads: 31
MODULO accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI POTENZIALI INTERESSATI A COMPRARE LOCARE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile€ 59,00 -
Nº 5141Data 28/02/2023Downloads: 165
MODULO accordo DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIE IMMOBILIARI- SEGNALAZIONE NOMINATIVO POTENZIALI INTERESSATI AD INCARICANTE PER LA VENDITA - LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato.il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti che possono conferire incarichi di vendita o locazione€ 59,00 -
Nº 5674Data 29/04/2022Downloads: 29
MODULO accordo DI RISERVATEZZA PER LE INFORMAZIONI FORNITE CIRCA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI OFFERTI IN VENDITA O LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il cliente dichiara di essere interessato all’acquisto locazione di qualche attività commerciale offerta dall’agenzia e chieda di ricevere informazioni circa la situazione contabile finanziaria e patrimoniale. Il modulo, oltre a costituire una prova efficacissima dello svolgimento dell’attività di mediazione da parte l’agenzia, comprende anche l’impegno a corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare.€ 60,00 -
Nº 5472Data 13/05/2021Downloads: 36
MODULO accordo TRA COMPROPRIETARI DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO IN MISURA DIVERSA DALLE QUOTE DI PROPRIETA'
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l’immobile appartenga in comproprietà a più soggetti che intendono dividere il corrispettivo in misura diversa rispetto alle quote di comproprietà.-€ 60,00 -
Nº 248Data 20/07/2015Downloads: 51
accordo TERRITORIALE PER IL COMUNE DI SALERNO relativo ai canoni di locazione per i contratto a canone concordato - 3+2 e transitori
download riservato - non acquistabile -
Nº 124Data 12/12/2014Downloads: 81
accordo DI RISERVATEZZA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO PROVVIGIONALE.
€ 20,00 -
Nº 38Data 23/06/2014Downloads: 28
Agenzie delle Entrate. RISOLUZIONE N. 60/E del 28/06/2010. Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 3824Data 28/04/2010Downloads: 8
Se è valido l’accordo iniziale di aumentare il canone di locazione oltre l'aumento in base all'indice Istat.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3512Data 15/09/2009Downloads: 0
Se un immobile può essere validamente pubblicizzato tramite un sito internet e qual è la parcentuale sul prezzo di vendita che i magistrati riconoscono a titolo di provvigione in caso di mancato accordo tra le parti.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 30
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO accordo SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 6610Data 05/11/2025Downloads: 10
SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-download riservato - non acquistabile
























anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento