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Nº 6370Data 17/09/2024Downloads: 22
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE (DENUNTIATIO EX ART 732 C.C.) DEL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCcessione EREDITARIA AGLI ALTRI COEREDI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA EREDITARIA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCcessione LEGITTIMA E' TENUTO PRELIMINARMENTE AD OFFRIRE L'ACQUISTO DELLA QUOTA AGLI ALTRI COEREDI COMPROPRIETARI DELLO STESSO BENE EX ART. 732. IN MANCANZA I COEREDI CHE NON HANNO RICEVUTO L'OFFERTA IN PRELAZIONE POTRANNO OTTENERE LA QUOTA CON AZIONE GIUDIZIARIA DI RISCATTO MEDIANTE LA QUALE SI SOSTITUIRANNO AL TERZO ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONcessione DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6116Data 24/11/2023Downloads: 18
cessione DEL PRELIMINARE: COME FUNZIONA E I RISCHI
La cessione del preliminare è una pratica finanziaria regolata dagli articoli 1406 e segg. del Codice Civile. In questi, viene sancito che è possibile cedere ad un terzo le prestazioni derivanti da un contratto, se tali prestazioni non siano state ancora espletate, previo consenso dell’altra parte.download riservato - non acquistabile -
Nº 6028Data 12/09/2023Downloads: 6
SUCcessione DEL CONIUGE SEPARATO E DEL CONIUGE DIVORZIATO
Successione del coniuge separato e quella del coniuge divorziato. Quali sono le differenze in caso di morte?download riservato - non acquistabile -
Nº 5751Data 21/09/2022Downloads: 9
Dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione (art. 28 del TU n. 346/1990) è un adempimento fiscale obbligatorio che gli eredi presentano all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall'apertura .....download riservato - non acquistabile -
Nº 5690Data 24/05/2022Downloads: 3
Denuncia di successione: guida pratica
La denuncia di successione (Dlgs. n. 346/1990) va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione da parte di eredi e legatari, attraverso apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate ........download riservato - non acquistabile -
Nº 374Data 30/03/2022Downloads: 329
MODULO - ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONcessione IN GODIMENTO ED OPZIONE DI ACQUISTO (RENT TO BUY)
QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare in allegato a proposta di acquisto quando il cliente intende formulare una proposta RENT TO BUY. Nell'utilizzazione occorre recare il prezzo di acquisto nella proposta principale e le somme che verranno versate in occasione e durante la locazione (concessione in godimento) nell'allegato. L'allegato, inoltre, deve essere completato indicando il deposito cauzionale e la percentuale delle somme versate che restano al venditore in caso di mancato esercizio dell'opzione.€ 100,00 -
Nº 5476Data 21/05/2021Downloads: 4
PARERE N. 926 - SE LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO PREZZO SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI VENDITA DI IMMOBILE ATTUATO MEDIANTE LA cessione DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INTESTATARIA.-
Al quesito deve essere data risposta negativa, nel senso della non applicabilità della disciplina del deposito prezzo, almeno nella sua configurazione legale come regolamentato dall’art. 1 comma 63 lett.c) della legge 147/2013 e successive modifiche, all’ipotesi di vendita di un immobile attuato mediante cessione di tutte le .......€ 29,90 -
Nº 5429Data 02/03/2021Downloads: 31
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE CON LA QUALE RICHIEDE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA MANCATA CONcessione DEL FINANZIAMENTO.-
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in caso di proposta di acquisto condizionata alla concessione del finanziamento, allorquando sia pervenuta comunicazione dell’acquirente che assume di non aver avuto la concessione del mutuo e richiede la restituzione della caparra. In questo caso, se il venditore non è convinto, può chiedere con questo modulo che l’acquirente esibisca la documentazione comprovante la mancata concessione del finanziamento preannunciando che in mancanza lo riterrà inadempiente e riterrà la caparra€ 60,00 -
Nº 5362Data 20/10/2020Downloads: 10
MODULO - MODULO COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’INCARICANTE DELLA cessione INCARICO DI MEDIAZIONE DALLA AGENZIA CEDENTE ALLA CESSIONARIA
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che cambia la società che gestisce l’agenzia. In altri termini, qualora dopo aver chiuso la vecchia società ed aperto una nuova società per gestire l’agenzia, si intende continuare a gestire i precedenti incarichi, ove non sia stata stipulata una cessione di azienda per atto pubblico, occorre procedere alla comunicazione dellp0avvenuta cessione degli incarichi dalla prima alla seconda società e soprattutto occorre raccogliere la firma dell’incaricante per accettazione della cessione. Solo cosi i precedenti incarichi resteranno in vigore e l’agenzia potrà continuare a gestirli con la nuova società.-€ 60,00 -
Nº 5184Data 06/01/2020Downloads: 4
SUCcessione E DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONVIVENTE
Il diritto di abitazione non può rientrare nella dichiarazione di successione se il convivente more uxorio non è stato istituito legatario per testamentodownload riservato - non acquistabile -
Nº 5097Data 26/08/2019Downloads: 13
SCATTA LA CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI IN CASO DI SUCcessione
Interessante parere dell'agenzia delle entrate in ordine alla possibilità di applicare la cedolare secca sugli immobili commerciali anche in caso di successionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5052Data 22/05/2019Downloads: 184
MODULO - DICHIARAZIONE PROPONENTE ACQUIRENTE MANCATA CONcessione MUTUO E RICHIESTA RESTITUZIONE TITOLO PER EFFETTO CONDIZIONE SOSPENSIVA
Modulo da far utilizzare al proponente acquirente che abbia la necessità di comunicare la mancata concessione del mutuo e contestualmente debba richiedere la restituzione del titolo lasciato a corredo della proposta, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva€ 100,00 -
Nº 684Data 16/07/2018Downloads: 1
PARERE N°793:IN CASO DI cessione DI QUOTE DI UNA SAS A TERZI, IL SOCIO ACCOMANDANTE PUÒ ESSERE PERSEGUITO NEL PROPRIO PATRIMONIO PERSONALE DAI CREDITORI DELLA SOCIETÀ RIMASTI INSODDISFATTI DALL'ESCUSSIONE DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI ACCOMANDATARI?
In una società in accomandita semplice, - ove, a differenza degli accomandatari, i soci accomandanti sono responsabili solo nei limiti della quota conferita - il socio cedente rimane responsabile verso i creditori insoddisfatti solo per le obbligazioni sorte prima della cessione e nei limiti della quota conferita. La cessione del credito può essere oggetto di revocatoria ordinaria e fallimentare.€ 30,00 -
Nº 646Data 21/06/2018Downloads: 8
PARERE N°798: QUANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE È VINCOLATA AD OTTEMPERARE AL PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA PRIMA DI RILASCIARE UNA CONcessione EDILIZIA?
Il parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 è da considerarsi obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione Comunale, “tanto da costituire atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio” (Cons. Stato Sez. V, 23/02/2018, n. 1146). L’efficacia vincolante del parere della Soprintendenza viene meno nel caso in cui sia reso oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della proposta di autorizzazione paesaggistica: in tale caso, infatti, “l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” (art. 146, comma 9).-€ 30,00 -
Nº 492Data 04/01/2017Downloads: 13
QUESITO N. 727: IN CASO DI cessione DELL'AGENZIA, GLI INCARICHI DI VENDITA SI TRASMETTONO ALLA NUOVA ANCHE SENZA IL CONSENSO DEI CLIENTI?
In caso di cessione dell'agenzia, gli incarichi di vendita si trasmettono alla nuova anche senza il consenso dei clienti? La risposta è affermativa, ma a condizione che ............scarica il contenuto integrale premendo il tasto download€ 100,00 -
Nº 425Data 21/06/2016Downloads: 29
QUESITO N. 703: QUALI CONSEGUENZE QUALORA SI PROCEDA ALLA cessione DI ALLOGGI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ART. DELL’ART.35 DELLA LEGGE N.865/1971, AD UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO MASSIMO STABILITO IN CONVENZIONE?
SOLUZIONE:Il contratto di cessione dell’alloggio ad un prezzo superiore a quello massimo è soggetto a declaratoria di nullità parziale, con la sostituzione automatica della clausola del prezzo (vietato) con il prezzo statuito dalla convenzione con il Comune o dai criteri e parametri in essa contenuti. Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente il vincolo del prezzo massimo di cessione deve essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima. In questa situazione è, pertanto, consigliato a coloro i quali intendono procedere alla alienazione di un immobile che si trovi in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo, in primo luogo di rivolgersi al Comune per ottenere una certificazione attestante il prezzo massimo di cessione; ed una volta accertato detto prezzo , qualora si intenda procedere alla cessione ad un prezzo maggiore, effettuare richiesta al medesimo Comune di stipulare l’apposita convenzione per eliminare tale vincolo previa quantificazione e versamento della somma relativa. Solo dopo la stipula della convenzione sarà possibile procedere alla alienazione dell’immobile ad un prezzo libero. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA , CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 299Data 17/11/2015Downloads: 27
QUESITO N.664 - EDILIZIA AGEVOLATA - In caso di cessione dell’ immobile realizzato in regime di edilizia agevolata, è possibile effettuare la compravendita successiva alla prima ad un prezzo diverso rispetto a quello “massimo di cessione?
In caso di cessione dell’ immobile realizzato in regime di edilizia agevolata, è possibile effettuare la compravendita successiva alla prima ad un prezzo diverso rispetto a quello “massimo di cessione? ..... Sebbene gli orientamenti giurisprudenziali siano stati sinora estremamente discordanti, rendendo particolarmente perigliosa la materia delle alienazioni immobiliari de quibus, la recente pronuncia delle S.U della Cassazione ha perentoriamente affermato che il vincolo del prezzo massimo di cessione debba essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima. Ne deriva la nullità parziale del contratto e la sostituzione automatica della clausola relativa al prezzo massimo di cessione rispetto a quello convenuto dalle parti. Il venditore, invero, potrà vendere al prezzo di libero mercato ma solo dopo aver “indennizzato” il concedente che, all’epoca della assegnazione dei suoli, non aveva incassato i costi di costruzione delle opere. In questa situazione è pertanto consigliato a coloro i quali intendono procedere alla alienazione di un immobile che si trovi in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo, in primo luogo di rivolgersi al Comune per ottenere una certificazione attestante il prezzo massimo di cessione; ed una volta accertato detto prezzo , qualora si intenda procedere alla cessione ad un prezzo maggiore, effettuare richiesta al medesimo Comune di stipulare l’apposita convenzione per eliminare tale vincolo previa quantificazione e versamento della somma relativa. Solo dopo la stipula della convenzione sarà possibile procedere alla alienazione dell’immobile ad un prezzo libero.€ 20,00 -
Nº 2774Data 05/02/2009Downloads: 2
Se la convivenza con il conduttore defunto legittima la successione nel contratto di locazione.-
Il documento pubblicato ha ad oggetto la sentenza della Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251 riguardante la successione nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2089Data 27/06/2007Downloads: 4
QUESITO N. 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore del coniuge con testamento olografo della sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio , i figli leggittimi nati in un precedente matrimonio possono impugnare la successione...
Quesito 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore dell’altro coniuge con testamento olografo di tutta la sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio, i figli legittimi del de cuius, nati in un precedente matrimonio, sono legittimati ad impugnare la successione e se tale impugnazione pregiudica la donazione dell’intera nuda proprietà dell’intero bene che il coniuge superstite abbia effettuato in favore di un terzo.€ 500,00 -
Nº 1339Data 03/01/2006Downloads: 1
Comunicazione di cessione di fabbricato all'autorità di Pubblica Sicurezza.-
Comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza ex art.12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 Obbligo imposto a chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato......download riservato - non acquistabile -
Nº 1340Data 03/01/2006Downloads: 0
Comunicazione di cessione di fabbricato all'autorità di Pubblica Sicurezza.-
Comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza ex art.12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 Obbligo imposto a chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato......download riservato - non acquistabile -
Nº 1299Data 14/11/2005Downloads: 19
Contratto di cessione del credito.
Schema contrattuale da utilizzare per operazioni di cessione del credito€ 500,00 -
Nº 1300Data 14/11/2005Downloads: 3
CONTRATTO di cessione del credito in luogo di adempimento.
Schema contrattuale da utilizzare per le operazioni solutorie implicanti la cessione di un credito in luogo dell'adempimento.€ 500,00 -
Nº 693Data 01/04/2003Downloads: 26
MODULO - Autorizzazione preventiva di cessione di contratto
Autorizzazione preventiva di cessione di contratto€ 500,00 -
Nº 734Data 26/09/2002Downloads: 72
CONTRATTO preliminare di cessione di azienda.
contratto preliminare di cessione di azienda€ 1.000,00 -
Nº 695Data 25/09/2002Downloads: 122
cessione DI CONTRATTO.
cessione di contrattodownload riservato - non acquistabile -
Nº 669Data 10/09/2002Downloads: 37
CONTRATTO di cessione di contratto di locazione di immobile
contratto di cessione di contratto di locazione di immobile€ 1.000,00 -
Nº 735Data 10/09/2002Downloads: 18
CONTRATTO preliminare di cessione di contratto di locazione
contratto preliminare di cessione di contratto di locazione€ 1.000,00 -
Nº 806Data 09/09/2002Downloads: 18
LETTERA del conduttore di immobile non abitativo all'acquirente dello stesso immobile per comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto stante la mancata concessione dell'offerta di prelazione in occasione della precedente vendita
lettera del conduttore di immobile non abitativo all'acquirente dello stesso immobile per comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto stante la mancata concessione dell'offerta di prelazione in occasione della precedente vendita€ 300,00 -
Nº 843Data 04/09/2002Downloads: 4
LETTERA di comunicazione di cessione del credito
lettera comunicazione di cessione del credito€ 500,00 -
Nº 6535Data 16/04/2025Downloads: 3
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
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Nº 6488Data 26/02/2025Downloads: 3
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
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Nº 6366Data 16/09/2024Downloads: 2
IL CONDUTTORE CHE A SEGUITO DI AZIONE DI RISCATTO ABBIA OTTENUTO CON SENTENZA LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PER MANCATA CONcessione DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DIVENTA PROPRIETARIO ANCHE SE NON PAGA IL PREZZO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel maggio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che "dal mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, deriva il diritto del retrattato all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., senza possibilità di incidere sugli effetti del riscatto e, quindi, senza che sia possibile chiedere ( ex art. 1453 c.c.) la risoluzione del contratto, rimedio non esperibile per le obbligazioni ex lege, qual è quella di pagamento del prezzo in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo spettante al retraente ( cfr. Cass. 14 aprile 1992 n°4535; Cass. 4 settembre 1998, n°8809; Cass. 29 settembre 2005, n° 19132).”download riservato - non acquistabile -
Nº 6342Data 26/08/2024Downloads: 2
La sostituzione del promissario acquirente in sede di definitivo tra nomina di terzo, attribuzione a favore di terzo, cessione del contratto
La presente riflessione mira ad inquadrare, nell'ambito della circolazione del contratto preliminare....download riservato - non acquistabile -
Nº 6335Data 01/08/2024Downloads: 5
Subentro nel contratto preliminare cessione compromesso.
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Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 119
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONcessione DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.€ 99,00 -
Nº 6101Data 08/04/2024Downloads: 4
KIT N. 6 -SET COMPLETO cessione DI AZIENDA COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 16 INCARICO DI VENDITA; TIPO 17 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 18 ALLEGATO SCHEDA AZIENDA IN FORMATO WORD; TIPO 19 INCARICO DELL'ACQUIRENTE.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.895,00 -
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