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Hai cercato ''edilizia '' ho trovato 280 documenti

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    Nº 6205
    Data 12/03/2024
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    IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI NON AVER RIFERITO DEL PIGNORAMENTO, LADDOVE PERÒ ABBIA PRECISATO CHE L’IMMOBILE È IPOTECATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia alle provvigioni, sia da parte dell’acquirente che del venditore, i quali avevano concluso l’affare alcuni mesi dopo la visita svolta con il mediatore, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che l’agenzia non avesse riferito di un pignoramento di cui non era a conoscenza, mentre aveva correttamente informato l’acquirente che l’immobile era comunque ipotecato.: ‘Invero, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in caso di intermediazione di vendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare la libertà dell’immobile oggetto delle trattative, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (Cass. civ., n. 8849/17). Tuttavia risulta assorbente il seguente dato, risultante per tabulas: l’acquirente alla data del 27 Febbraio 2012 (allorquando ha formulato la proposta di acquisto) era a conoscenza sia del mutuo ipotecario residuo, sia della necessità che giungesse a compimento la procedura di condono edilizio. Inoltre, non può trascurarsi un inequivoco dato temporale, giustamente sottolineato dalla srl appellata: il rogito per notar ….. è intervenuto in data 17 Dicembre 2012, e cioè a pochi mesi di distanza dalla visita effettuata dalla …… il 17 Febbraio 2012 (accompagnata da un addetto di ………. srl), e dalla successiva proposta del 27 Febbraio 2012 (proposta rifiutata dai proprietari …… il 28 Febbraio 2012) …… l’acquirente, avendo espresso in data 27 Febbraio 2012 la proposta di acquisto, ha inevitabilmente manifestato la disponibilità ad accollarsi il mutuo, consapevole di una situazione in cui la proprietaria, evidentemente, non era più in grado di fronteggiare il debito con la banca mutuante. Tutto ciò in un contesto in cui l’odierna appellante (ove avesse acquisito lo status di accollante) sarebbe comunque stata gravata dell’estinzione dell’ipoteca.
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    Nº 6166
    Data 28/12/2023
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    VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI: RIENTRANO TRA LE ATTIVITÀ DI edilizia LIBERA SOLO SE INSTALLATE SU BALCONI AGGETTANTI O LOGGE INCASSATE
    L'installazione delle vetrate panoramiche amovibili, a determinate condizioni, si può considerare un intervento che non richiede alcun titolo abilitativo.
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    Nº 5973
    Data 30/06/2023
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    ABUSO edilizio: LA DEMOLIZIONE SI "TRASMETTE" AGLI EREDI
    L'obbligo di procedere alla demolizione del manufatto abusivo si trasmette anche in via ereditaria. Così la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 16141/2023
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    Nº 5974
    Data 30/06/2023
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    COMPRAVENDITA AUTO E GARANZIA PER VIZI: L'ONERE DELLA PROVA GRAVA SUL COMPRATORE
    Anche nel caso di difetto di qualità, l'onere grava sul compratore perché si tratta di azione tipica rientrante nella garanzia della vendita sul modello delle ''azioni edilizie'' (Cass. n. 14895/2023)
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    Nº 5975
    Data 30/06/2023
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    IMPEDIMENTO GIURIDICO ALLA DOMANDA DI DIVISIONE DI UN FABBRICATO
    Cassazione civile, sez. II, 04 Aprile 2023, n. 9255. Comunione ordinaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Documentazione alternativa - Sufficienza - Assenza del provvedimento di concessione in sanatoria - Irrilevanza
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    Nº 5966
    Data 29/06/2023
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    ABUSI EDILIZI IN CONDOMINIO: LE RESPONSABILITÀ
    Vademecum sulle conseguenze penali, amministrative e civili della realizzazione in condominio di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio.
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    Nº 5952
    Data 05/06/2023
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    Impedimento giuridico alla domanda di divisione di un fabbricato
    Comunione ordinaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Documentazione alternativa - Sufficienza - Assenza del provvedimento di concessione in sanatoria - Irrilevanza.
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    Nº 5917
    Data 27/04/2023
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    Abuso edilizio: la demolizione si "trasmette" agli eredi
    Per la Cassazione, l'obbligo di procedere alla demolizione del manufatto abusivo si trasmette anche in via ereditaria
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    Nº 5893
    Data 03/04/2023
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    Difformità edilizie e catastali: nullità della vendita?
    E’ possibile eseguire il rogito anche in presenza di doppia difformità (edilizia e catastale) e, se sì, con quale formula il rogito regolarizza la vendita? Ove il rogito non sia possibile, esiste una soluzione per questo tipo di problemi?
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    Nº 5888
    Data 27/03/2023
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    Abuso edilizio
    L'abuso edilizio integra un illecito amministrativo o un reato posto in essere da colui che realizza un'opera in assenza delle prescritte autorizzazioni ...
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    Nº 5883
    Data 24/03/2023
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    Installazione di canna fumaria condominiale lungo la facciata: serve un titolo edilizio?
    Una decisione del Tar Lazio si discosta dalla posizione espressa in precedenza dai giudici amministrativi
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    Nº 5885
    Data 24/03/2023
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    IMMOBILI ANTE 1967, DOCUMENTI PER LA PROVA DELLA DESTINAZIONE D’USO
    Secondo il Consiglio di Stato, nei documenti probanti la destinazione d’uso dell’immobile realizzato in epoca precedente all’obbligo di rilascio del titolo abilitativo possono rientrare anche atti non afferenti all’ambito urbanistico-edilizio...
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    Nº 5868
    Data 21/02/2023
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    Reato abuso edilizio: profili problematici
    L'abuso edilizio può integrale un illecito amministrativo e un reato contemplato e punito dall'art. 44 DPR 380/2001...
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    Nº 5849
    Data 27/01/2023
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    Abuso edilizio quando si prescrive il reato
    L'abuso edilizio è un reato contemplato e punito dall'art. 44 DPR 380/2001, esso si prescrive nei termini di 4 o 5 anni a seconda che vi siano stati o meno atti interruttivi
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    Nº 5844
    Data 21/01/2023
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    GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE SI TRATTA DI DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO E L’ACQUIRENTE SIA STATO INFORMATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 23
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di COMPRAVENDITA immobiliare, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore; Dott.ssa Maria Assunta Niccoli – Consigliere; Dott.ssa Giulia Carleo – Consigliere: I PRINCIPIO: LA CIRCOSTANZA CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO INFORMATO DELL’ASSENZA DEL CERTIFIFICATO DI AGIBILITÀ, NON COSTITUISCE PROVA CHE SIA STATO ANCHE INFORMATO DELLA CIRCOSTANZA CHE L’IMMOBILE PRESENTAVA DEGLI ABUSI E CHE LI ABBIA ACCETTATI - “l’acquirente, differentemente da quanto asserito dall’appellante, non era a conoscenza delle irregolarità dell’immobile, ma anzi era stato rassicurato circa la sua conformità alla normativa urbanistica in virtù delle menzionate concessioni edilizie in sanatoria la cui differenza rispetto la agibilità è di tutta evidenza. In particolare, la concessione edilizia in sanatoria viene richiesta e rilasciata nel caso di abuso edilizio, al ricorrere di determinate condizioni inderogabili, quali, ad esempio, la circostanza che l’edificio in questione sia conforme al piano regolatore tanto al momento della sua costruzione che al momento della richiesta di concessione edilizia in sanatoria; mentre l’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati”. II PRINCIPIO: GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE TRATTASI DI NON CONFORMITà RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO, E NEPPURE L’ACQUIRENTE Può CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO, OVE NE SIA STATO INFORMATO ALL’ATTO DELL’ACQUISTO – “Ferma restante, allora, la validità del contratto de quo, deve però aggiungersi che, nei rapporti privatistici, la non conformità della costruzione al progetto approvato dall’amministrazione non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale, ma si risolve, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell’amministrazione e determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento, ma anche il valore e la commerciabilità (vedansi in tal senso già Cass. 15 novembre 1978 n. 5272; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6399; Cass, 10 settembre 1988 n. 771). Conseguenza rilevante, connessa all’inclusione della irregolarità de qua nella previsione dell’art. 1489 c.c., è che la conoscenza di essa da parte del compratore preclude a questi la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, secondo quanto dispone l’art. 1480 c.c. richiamato dalla prima di dette norme; infatti degli oneri e dei diritti altrui, gravanti sulla cosa compravenduta, il venditore risponde soltanto se essi non siano stati dichiarati nel contratto o non siano stati effettivamente conosciuti dal compratore al tempo dell’acquisto, dovendosi presumere, in caso contrario, che la cosa sia stata accettata dall’acquirente nella situazione di fatto e di diritto a lui nota» (Cass., Sez. II, 28 giugno 2012, n. 10947)”.
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  • Nº 5824
    Data 04/01/2023
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    PARERE N. 989 QUALI CONSEGUENZE PER L'ACQUIRENTE NEL CASO CHE L’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA SIA AFFETTO DA PARZIALI IRREGOLARITÀ edilizie E CATASTALI, DELLE QUALI SIA STATO REGOLARMENTE INFORMATO.
    Al presente quesito può darsi risposta parzialmente negativa, nel senso che, per l’acquirente, non si determinano conseguenze civili e penali, mentre, invece, potrebbero verificarsi conseguenze di carattere amministrativo, nei termini di seguito specificati...
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    Nº 5811
    Data 14/12/2022
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    IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc . Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’.
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  • Nº 3214
    Data 13/12/2022
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    MODULO - ATTO DISSIMULATO / DICHIARAZIONE DISSIMULATA PER VENDITA DI IMMOBILE CON ABUSO
    Tale modello contiene un'apposita dichiarazione con la quale l'acquirente afferma di essere stato informato che l'immobile risulta interessato da difformità edilizie. Il modello, inoltre, è dotato di una particolare clausola con la quale, sempre la parte acquirente, esonera sia il venditore che l'agenzia immobiliare da ogni responsabilità in relazione alle difformità edilizie.-
    € 200,00
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    Nº 5800
    Data 09/12/2022
    Downloads: 23
    IL MEDIATORE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’IMMOBILE E NON RISPONDE DI EVENTUALI ABUSI OVE NON SIANO RICAVABILI DAL MERO CONFRONTO DELLO STATO DI FATTO CON IL TITOLO DI PROVENIENZA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO, Il Giudice onorario relatore Avv. Pierpaolo Pelosi – Presidente. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi:Il mediatore non è tenuto a verificare la regolarità urbanistica dell’immobile e non risponde di eventuali abusi ove non siano ricavabili dal mero confronto dello stato di fatto con il titolo di provenienza : “Ebbene tale specifica doglianza non può essere imputata al mediatore perché l'esame del contratto di acquisto del venditore ove vi è la descrizione del bene appartamento ubicato al piano terra . .avente ingresso dalla prima porta a sinistra ... composto di tre vani, cucina, bagno, gabinetto e ripostiglio, con spiazzo pertinenziale nel lato meridionale della superficie di circa metri quadri trenta") non consente di verificare che l'immobile non fosse corrispondente a quello per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia "numero 4 rilasciata dal sindaco del Comune di Boscotrecase in data 29/7/1986 (protocollo n. 12264)", regolarmente menzionata nell'atto. ….Vi è da dire quindi che gli appellanti pur affermando l'esistenza di una illegittimità urbanistica non considerano quanto emerge dalla relazione del loro stesso consulente di parte (all. n. 7 in loro produzione) sulla possibilità di riscontro delle difformità solo in base al confronto tra la licenza edilizia e lo stato dei luoghi ("Dal confronto di quanto indicato nella Licenza edilizia n. 4/1986 gli atti traslativi, lo stato dei luoghi e quello catastale emergono, per l'abitazione oggetto di compravendita le seguenti incongruenze: aumento di superfici utili e cubatura in particolare per gli ambienti ubicati sul lato e limitrofi allo spiazzo esclusivo, variazioni prospettiche, differenti divisioni interne dell'abitazione ."). Anzi analizzando la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal professionista appare che la descrizione (l'unità immobiliare si compone di tre camere disimpegno, due bagni cucina e ripostiglio con spazio pertinenziale) è del tutto conforme a quella che si legge nel titolo di acquisto del promittente venditore. In tal senso quindi il motivo di appello non può essere accolto perché imputa al mediatore una colpa nell'omissione di un controllo che non poteva essere eseguito allo stato degli atti ed in assenza di un incarico a verificare la legittimità urbanistica dell'immobile compravenduto”. II principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni laddove abbia concluso un contratto preliminare anche se ha ad oggetto un immobile abusivo. “Il motivo è infondato perché come detto nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne conseque che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria (cfr. cass. Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022).
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    Nº 5758
    Data 28/09/2022
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    LA PROPOSTA DI ACQUISTO PRIVA DEI DATI CATASTALI E DELLE DICHIARAZIONI URBANISTICHE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E DALLA STESSA DISCENDE IL DIRITTO DEL VENDITORE, IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE, DI TRATTENERE LA CAPARRA VERSATA
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla CORTE DI SPPELLO DI NAPOLI - SETTEMBRE 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli - dott. Maria Silvana Fusillo Presidente - dott. Marianna D’Avino consigliere - dott. Francesco Notaro cons. rel. est - ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: La corte d’appello di Napoli escluso che la proposta di acquisto possa essere ritenuta nulla perché più dei riferimenti catastali dell’immobile. in particolare spiega: “Il motivo va disatteso, giacché tanto le dichiarazioni relative alla conformità edilizia ed urbanistica quanto quelle relative alla coerenza catastale devono essere contenute nei contratti di trasferimento immobiliare, vale a dire negli atti produttivi di effetti reali, e non già negli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, come i contratti preliminari” Anche con riferimento alla previsione della dichiarazione di coerenza catastale dettata della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, deve quindi concludersi, in armonia con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica, che tale previsione concerne i contratti ad effetti reali e non quelli ad effetti obbligatori, come i contratti preliminari. Si può, pertanto, affermare che né le dichiarazioni urbanistiche, né i dati catastali (posto che neppure la cd. dichiarazione di conformità catastale lo è), costituiscono un requisito necessario, previsto a pena di nullità, del contratto preliminare, ciò valendo, a più forte ragione, evidentemente, anche per la dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici”. II PRINCIPIO: deve escludersi che il contratto preliminare sia affetto da indeterminatezza dell’oggetto quando non siano indicati gli estremi catastali dell’immobile oggetto di promessa, laddove non sussistano incertezze in ordine alla individuazione dell’immobile posto ad oggetto del contratto. Cosi testualmente: “Alla luce di quanto sin qui espresso, deve conseguentemente escludersi che il preliminare stipulato tra la C….. e il D… R…. sia nullo per mancanza delle dichiarazioni urbanistiche o della menzione dei dati catastali (si veda su quest’ultimo punto anche Cass. n. 11237 del 2016 così massimata: <>), contenendo, a dispetto di quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata, una individuazione e descrizione del bene oggetto della compravendita più che sufficiente alla determinazione, oltre che, a fortiori, alla determinabilità dell’immobile, non potendo fare a meno di rilevarsi che il De Rosa si è limitato alle sole contestazioni formali, supponendo la necessità di quelle indicazioni o dichiarazioni, ai fini della validità del preliminare, senza nulla specificamente argomentare e documentare in merito alla eventuale non conformità urbanistica dell’immobile o alla asserita non conformità allo stato di fatto, che pure nella proposta di acquisto vengono date per garantite, mentre riguardo alla conformità degli impianti si era egli stesso impegnato all’eventuale adeguamento”. III PRINCIPIO: ai fini della individuazione delle volontà delle parti del contratto assume valore rilevante lo scambio intervenuto tra i difensori nella fase immediatamente successiva alla conclusione e preliminare all’istallazione della lite: In particolare ha sancito che: “D’altro canto, sul punto è significativa, oltre che risolutiva, ai fini della conferma di quanto appena evidenziato, la risposta, datata 23.10.2014, che il D… R.. dà alla precedente missiva con cui il difensore dei C……… aveva richiesto il pagamento della ulteriore tranche di caparra di euro 40.000,00”. V PRINCIPIO. E’ escluso che il contratto intervenuto possa avere valenza di puntuazione delle trattative, laddove vi sia stato lo scambio di caparre e di acconti: ”In altri termini, o si è in presenza di una effettiva proposta di acquisto o di una promessa di acquisto, che, se accettata, conduce al perfezionamento del vincolo giuridico, con la possibilità di qualificare eventuali dazioni anticipate come tendenti a rafforzare la serietà della proposta, imputandole successivamente o ad acconto sul prezzo o a caparra confirmatoria (come avvenuto nella specie e come è prassi nelle contrattazioni a mezzo di intermediario immobiliare), ovvero in caso di svolgimento delle trattative e, quindi, di mera puntuazione, non si riesce davvero a trovare una giustificazione causale alla dazione quale acconto, trovando una volta di più conferma che la volontà (anche) del De Rosa era quella di giungere al perfezionamento del contratto preliminare di compravendita.” IV PRINCIPIO: la circostanza che la proposta sia stata tirata da un’agenzia immobiliare porta a presumere che si tratti di un contratto vincolante: In particolare ha sancito che: Il documento è stato redatto su modulo dell’agenzia immobiliare di intermediazione, cosa che, secondo ragionevolezza giustificata in base all’id plerumque accidit del settore di riferimento, avendo a mente il modus operandi di tali soggetti professionali, difficilmente ‘collima’ con la tesi della puntuazione per fermare parzialmente il contenuto di un successivo contratto: l’intermediario ha interesse a raccogliere una proposta che è rivolta a raggiungere un’intesa giuridicamente vincolante, altrimenti non la raccoglie affatto”. V PRINCIPIO. È legittima la previsione del pagamento di una caparra in più tranches. “È legittima la previsione della proposta di acquisto di una caparra confirmatoria da versarsi in più tranches dovendo certamente darsi adesione all’opzione interpretativa in virtù della quale le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, ben possono prevedere, in esecuzione del contratto preliminare cui accede, una caparra da versarsi in più tranche, prima della redazione dell’atto definitivo”.-
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  • Nº 5748
    Data 19/09/2022
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    Un immobile all'interno del quale sia stato commesso un abuso edilizio può essere oggetto di vendita?
    La sentenza n. 331 del 8 febbraio 2022 del Tribunale di Bergamo ci aiuta a comprendere le seguenti questioni: • un immobile all'interno del quale sia stato commesso un abuso edilizio può essere oggetto di vendita - ed ancora prima di contratto preliminare di vendita? • tra società di leasing concedente dell'immobile e soggetto utilizzatore, chi è obbligato verso il Condominio per le spese condominiali? ........
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    Nº 5731
    Data 09/09/2022
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    Stato di fatto e di progetto, abusi sanabili, vincoli paesaggistici, sanatoria giurisprudenziale
    Lo stato di fatto di un immobile rappresenta la realtà che si rileva al momento di un sopralluogo e può corrispondere oppure differire da quello che risulta dal progetto o dai progetti edilizi depositati presso il Comune. In materia urbanistica-edilizia vi .....
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    Nº 5709
    Data 15/06/2022
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    CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata
    La CILA (acronimo di Comunicazione di inizio lavori asseverata) è una comunicazione necessaria per alcune opere e lavori di natura edilizia, introdotta dal d.lgs. n. 222/2016 nel TU edilizia
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    Nº 5710
    Data 15/06/2022
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    Accesso civico per visionare i permessi di costruire: è lecito anche senza uno specifico motivo di interesse
    Il ricorso al TAR della Regione Puglia era stato proposto da un giornalista professionista a seguito dal mancato riscontro della possibilità di accedere ad alcuni documenti amministrativi. Il ricorrente dichiarava di essere residente nella città pugliese e che la sua abitazione era distante circa 10 metri da un lotto edilizio, dove era stata demolita una vecchia palazzina di tre piani per procedere ad una ricostruzione......
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    Nº 5626
    Data 14/03/2022
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    Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio
    Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. (massima ufficiale)
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    Nº 5555
    Data 19/11/2021
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    Pergotenda e veranda con vetrate scorrevoli: una sentenza interessante
    La normativa edilizia italiana è complicata, inutile negarlo. Oltre alla selva di disposizioni vigenti, si aggiungono le difficoltà derivanti da continui cambiamenti favoriti dal legislatore, il quale interviene a ogni piè sospinto per apportare qualche modifica.....
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    Nº 5549
    Data 12/11/2021
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    Il contratto di “rent to buy”: una guida rapida
    Il rent to buy è un contratto che consente l’immediato godimento di un immobile pagando un canone che ha doppia funzione. Il versamento dello stesso per un determinato arco di tempo dà luogo infatti all’acquisto dell’immobile per un importo al netto di quanto già pagato. È stato introdotto con la legge n. 164 del 2014 che ha previsto delle misure per il rilancio dell’edilizia.
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  • Nº 5526
    Data 12/10/2021
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    PARERE 955 - Se la presenza di un soppalco abusivo costituisca motivo di invalidità del contratto di locazione di un immobile commerciale, anche nel caso in cui il conduttore, consapevole di tale irregolarità,abbia rilasciato una liberatoria in tal senso.
    La risposta è da intendersi di segno assolutamente positivo. In linea di principio la presenza di irregolarità edilizie non inficia la validità del contratto di locazione, in particolar modo di un immobile commerciale.- In punto la Giurisprudenza chiarisce che l’irregolarità può essere motivo di scioglimento del contratto solo allorquando non consenta l’inizio dello dello svolgimento dell’attività per il quale il locale era stato locato.- Da ultimo in tal senso la pronuncia della ..............
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  • Nº 5527
    Data 12/10/2021
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    PARERE 941 - Se la persona che coabita con il conduttore per ragioni di lavoro, assume la qualifica di co-conduttore e succede nella locazione al conduttore principale
    Al quesito è possibile dare risposta negativa.- Invero, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che “La persona legata da un rapporto di lavoro subordinato all’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può succedere nel rapporto di locazione alla morte di questi (fattispecie relativa al subentro di una badante in luogo della persona assistita)”. (Cassazione civile sez. VI, 19/10/2017, n.24665) ............
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  • Nº 5524
    Data 08/10/2021
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    LA VENDITA DI UN IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO NON È NULLA, MA È VALIDA, MA SOLO A PATTO CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO MESSO A CONOSCENZA DELL’ABUSO edilizio - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – TRIBUNALE DI SALERNO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di COMPRAVENDITA immobiliare. In questo caso IL TRIBUNALE di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. ANTONIO ANSALONE, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato Il seguentE principiO. “In seno alla giurisprudenza si è assistito alla formalizzazione di un maggioritario orientamento che distingue tra una cosiddetta “difformità primaria”, riguardante per l’appunto la mancanza dei titoli idonei a costruire o regolarizzare (permesso di costruire, permesso in sanatoria) che comporterebbe la nullità dell’atto di compravendita, e una “difformità secondaria” concernente deviazioni rispetto a quanto contenuto dai progetti originali. In quest’ultima casistica non si potrà assistere ad una comminazione della nullità dell’atto…. Pertanto, un abuso edilizio può considerarsi “grave” quando l’immobile è privo di un titolo edilizio, mentre nelle ipotesi di abuso di “minore” entità, la vendita è valida ma solo a patto che l’acquirente sia stato messo a conoscenza dell’abuso edilizio. In questo caso non è l’ordinamento a decretare la nullità dell’atto ma solo l’eventuale azione del compratore che deve richiedere la cosiddetta risoluzione del contratto”.
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    Nº 5511
    Data 05/08/2021
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    Abuso edilizio commesso dal precedente proprietario: chi ne risponde?
    Nel contesto delle compravendite immobiliari non può sfuggire all'accorto acquirente la necessità ed opportunità di verificare la regolarità della unità per cui ha manifestato il suo interesse, sotto il profilo edilizio ed urbanistico, per poter formulare una corretta proposta e/o procedere alla stipula......
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    Nº 5501
    Data 13/07/2021
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    Immobile in comproprietà e istanze di sanatoria
    La legislazione italiana in materia edilizia è molto complessa, tanto che a volte, anche se in perfetta buona fede, si commettono illeciti anche quando si è assistiti da tecnici di comprovata esperienza. Nel caso di opere costruite in difformità, cioè violando i precetti di legge, è normalmente possibile agire in sanatoria, cioè attivare un procedimento speciale che consente di mettersi in regola ed evitare sanzioni....
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  • Nº 5500
    Data 08/07/2021
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    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ edilizie, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
    Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie
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    Nº 5483
    Data 18/06/2021
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    Pergotenda, gazebo, pergolati e tettoie, quali differenze
    Al giorno d'oggi esistono svariate soluzioni per rendere vivibili gli spazi aperti delle abitazioni, con strutture permanenti o amovibili: pergotende, gazebi, pergolati e tettoie. La differenza tra le varie installazioni non è soltanto estetica, ma anche strutturale ed è importante da conoscere per comprendere se occorre un'autorizzazione o se si rientra nelle ipotesi di cosiddetta "edilizia libera". Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ..........
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  • Nº 5471
    Data 13/05/2021
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    MODULO INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PER DIFFERIMENTO TERMINE STIPULA DEFINITIVO CAUSA PROLUNGAMENTO PRATICA REGOLARIZZAZIONE edilizia CON FACOLTÀ DI RECESSO O ACQUISTO NELLO STATO ED AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE PROMOZIONE VENDITA
    Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando il venditore non è riuscito a regolarizzare l’immobile entro il termine previsto per la data dell’atto pubblico a causa di un ritardo della pubblica amministrazione, anche dipendente dalle misure di contenimento della diffusione della pandemia. Con tale modulo le parti differiscono il termine per la stipula dell’atto pubblico, prevedendo la facoltà per l’acquirente, ove il nuovo termine non sia rispettato, o di recesso, o di acquisto nello stato, o di concessione di nuova proroga. E anche prevista la facoltà per il venditore di cercare un nuovo acquirente fino a quando tali facoltà non siano scadute.-
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  • Nº 5470
    Data 08/05/2021
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    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PRELIMINARE CON IMPEGNO VENDITORE A SANARE IRREGOLARITÀ edilizie ED IN MANCANZA FACOLTÀ DI RECESSO ACQUIRENTE
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in allegato alla proposta d’acquisto - preliminare, quando oggetto della compravendita sia un immobile che presenti irregolarità edilizie ed il venditore si impegna a regolarizzarle entro una certa data, con l’intesa che se entro il termine convenuto non ci sia stata la regolarizzazione, oppure ci sia stato parere negativo, è attribuita all’acquirente la facoltà di recesso
    € 60,00
  • Nº 5468
    Data 07/05/2021
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    La compravendita di un immobile con abusi non è nulla, quando siano indicati gli estremi del titolo edilizio e lo stesso sia riferibile all’immobile, anche se non coincidente. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIB. S.MARIA CAPUA VETERE APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: L’atto di compravendita di un immobile che sia affetto da profili di irregolarità edilizia c non è nullo, in quanto ai fini della validità dell’atto di vendita basta che al suo interno siano richiamati gli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato e lo stesso sia realmente esistente e riferibile all’immobile anche se non perfettamente coincidente. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: ”Raccogliendo, quindi, le fila del discorso, ciò che rileva ai fini della verifica della validità dell’atto, è dunque l’effettiva esistenza dello strumento edilizio nonché sulla sua riferibilità all’immobile oggetto del trasferimento; proprio per la funzione di tutela della parte acquirente che la decisione identifica come ratio della legge. È quindi definitivamente delineato il confine di negoziabilità degli immobili: in presenza di una dichiarazione reale e attribuibile a quell’immobile, il contratto è valido, a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione rispetto al titolo, per “la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità”. II PRINCIPIO: L’acquirente non è legittimato a modificare la domanda di risarcimento danni solo nell’ultimo atto difensivo introducendo voci di danno del tutto nuove e diverse, in quanto trattasi di profili che in violazione del principio contraddittorio non sono stati oggetto delle prove svolte durante il processo. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: “non possono essere introdotti nuovi profili di inadempimento in violazione delle preclusioni perchè gli stessi necessitano di nuove indagini in fatto ed in diritto precluse se non tempestivamente allegate”.
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  • Nº 5464
    Data 21/04/2021
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    MODULO INTEGRAZIONE PRELIMINARE/PROPOSTA CON IL QUALE IL VENDITORE SI ASSUME L’OBBLIGO DI REGOLARIZZARE L’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ACCETTA EVENTUALI RITARDI DOVUTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE A CAUSA COVID
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’accettazione della proposta di acquisto oppure dopo la stipula del contratto preliminare le parti abbiano a convenire che il venditore provvederà ad avviare le pratiche per regolarizzare la situazione urbanistica ed edilizia dell’immobile ma l’acquirente accetterà eventuali ritardi nella evasione della pratica discendenti da responsabilità della pubblica amministrazione anche in conseguenza delle misure di contenimento del contagio COVID. La clausola può essere anche inserita all’interno del preliminare oppure come allegato alla proposta di acquisto.-
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  • Nº 5457
    Data 16/04/2021
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    PARERE 946: SE L’AGGIUDICATARIO DEL BENE ALL’ASTA CHE ERA IN CORSO DI COSTRUZIONE è TENUTO A CORRISPONDERE NON SOLO GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON PAGATI DALLA VECCHIA IMPRESA PROPRIETARIA MA ANCHE LE RELATIVE SANZ.
    Al quesito è possibile dare risposta affermativa, ma con le dovute precisazioni. “Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. Ne consegue l’assenza di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità tra la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell’amministrazione comunale ed il pagamento degli oneri concessori da parte del richiedente il titolo edilizio.” (Consiglio di Stato Sez. IV n.3405 del 1 giugno 2020). La Giurisprudenza del CdS, inoltre, è concorde nel ……. CONTINUA
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  • Nº 5439
    Data 26/03/2021
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    L'ACQUIRENTE NON HA DIRITTO AD AGIRE CONTRO L'AGENZIA, QUANDO LA MEDIAZIONE È INTERVENUTA CON UN DIVERSO SOGGETTO (CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO È STATA FIRMATA DA UN SOGGETTO DIVERSO) SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA TRIBUNALE SALERNO 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di salerno, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto la carenza di legittimazione della acquirente ad agire in confronto all'agenzia immobiliare, in quanto il rapporto di intermediazione era intervenuto con un soggetto diverso, ovvero con la società che aveva sottoscritto la proposta di acquisto e di successivo contratto preliminare. La sentenza, inoltre, si presenta estremamente interessante per la parete in cui è stata ritenuta la validità della compravendita, nonostante una parte significativa dell'immobile sia stato oggetto di un annullamento della concessione edilizia in sanatoria. Il giudice ha ritenuto, infatti, che la vednita non è nulla ex art. 46 del DPR 380/11 e degli artt. 17 e 40 L. 47/85., in quanto una concessione iniziale In ogni caso vi era, per cui trova applicazione il principio, come sancito dalle sezioni della cassazione Suprema Corte (SS. UU. N. 8230/19 cui si è uniformata la n. 538/20), che abusi marginali non incidono sulla validità della compravendita, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'acquirente aveva espressamente escluso qualsiasi responsabilità del venditore qualora risultassero profili di irregolarità.-
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