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Hai cercato '' abitativa '' ho trovato 272 documenti

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  • Nº 5873
    Data 06/03/2023
    Downloads: 7
    PARERE N°972 SE LA FIDEIUSSIONE NELL'IPOTESI DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE E' DOVUTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE VENDUTO HA DESTINAZIONE NON abitativa
    SE L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI ACCONTI, PREVISTA NELL'IPOTESI DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE RICORRE ANCHE QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA HA DESTINAZIONE NON abitativa E LE SOMME SONO STATE TUTTE VERSATE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA?
    € 99,00
  • Nº 5539
    Data 27/10/2021
    Downloads: 67
    MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA DELLA CHIAVI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON abitativa COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
    Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento
    € 60,00
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    Nº 5465
    Data 28/04/2021
    Downloads: 13
    ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE abitativa
    Elenco dei Comuni che in base alla Delibera CIPE 30 maggio 1985 e ai sensi delle Leggi 94/1982 e 118/1985 e dalle delibere attutative, vengono definiti ad Alta Tensione abitativa o in Calamità Naturale; di cui all'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
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    Nº 5425
    Data 26/02/2021
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    MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE abitativa DI NATURA TRANSITORIA - VERSIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA )
    Il contratto di locazione abitativa di natura transitoria è un tipo di contratto utilizzato per esigenze temporanee non turistiche. Con esso il locatore mette a disposizione del conduttore il godimento di un immobile per un periodo di tempo limitato e a fronte di una specifica esigenza transitoria.
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  • Nº 5360
    Data 13/10/2020
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    MODULO DISDETTA MOTIVATA LOCAZIONE NON abitativa
    Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando il locatore di una locazione non abitativa ( commerciale ) intenda inviare disdetta al conduttore alla prima scadenza del contratto.- Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 29 della legge 392/78 in questo caso è obbligo del locatore indicare nella disdetta il motivo specifico, che deve essere tra quelli previsti dalla legge.- In mancanza la disdetta è nulla.
    € 60,00
  • Nº 5342
    Data 25/09/2020
    Downloads: 147
    MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON abitativa ( COMMERCIALE ), CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA (DENUNCIATIO)
    Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà spedire l'offerta di prelazione a mezzo di raccomandata.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.
    € 60,00
  • Nº 5341
    Data 25/09/2020
    Downloads: 82
    MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON abitativa ( COMMERCIALE ), CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA NOTIFICARE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO (DENUNCIATIO)
    Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà notificare il modulo a mezzo ufficiale giudiziario.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.
    € 60,00
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    Nº 2654
    Data 21/11/2008
    Downloads: 58
    CONTRATTO DI LOCAZIONE abitativa PER STUDENTI UNIVERSITARI
    Questo documento contiene un modello di contratto di locazione abitativa per studenti universitari.
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  • Nº 800
    Data 05/09/2002
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    LETTERA del conduttore al locatore di comunicazione dell'avvenuta sublocazione abitativa parziale dell'immobile condotto in locazione
    sublocazione abitativa parziale - comunicazione del conduttore al locatore
    € 300,00
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    Nº 5944
    Data 30/05/2023
    Downloads: 1
    Locazione abitativa: recupero somme corrisposte in eccesso e decadenza del termine semestrale
    Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione ex art. 13, comma 2, l. n. 431 del 1998 - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenze
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  • Nº 5771
    Data 18/10/2022
    Downloads: 153
    MODULO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE abitativa CON RESTITUZIONE CAPARRA ALL’ESITO DELLE VERIFICHE CIRCA LE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato nei casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione con restituzione contestuale dell’immobile e restituzione differita della caparra all’esito delle verifiche circa l’assenza di danni. Valido anche nell’ipotesi di risoluzione di contratto avente ad oggetto immobili arredati
    € 59,00
  • Nº 5729
    Data 06/09/2022
    Downloads: 10
    PARERE N. 981 - SE LA PRELAZIONE AL CONDUTTORE NELLA LOCAZIONE NON abitativa (DENUNTIATIO) PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE A MEZZO RACCOMANDATA, COME PURE IL RELATIVO ESERCIZIO?
    Occorre premettere che la legge 392/1978 all’art 38 comma I dispone testualmente che << nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario........
    € 49,00
  • Nº 5393
    Data 23/12/2020
    Downloads: 5
    PARERE 907 - Se la società semplice, che abbia stipulato in qualità di locatore una locazione abitativa, può inviare disdetta alla prima scadenza, adottando i motivi previsti dall’art. 3 dalla legge 431/98 allorquando il locatore sia una persona fisica?
    Orbene, la Giurisprudenza e Dottrina sono concordi nel ritenere che i soggetti che agiscono in qualità di soci di una società semplice, non godendo di personalità giuridica autonoma, si trovano in una posizione sostanzialmente analoga a quella di chi agisce come semplice persona fisica...
    € 49,00
  • Nº 5356
    Data 08/10/2020
    Downloads: 129
    MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE abitativa PARZIALE (PER PARTE DELL'IMMOBILE) 4 + 4 CANONE LIBERO CON CEDOLARE SECCA
    QUANDO VA UTILIZZATO: IL MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO LE PARTI INTENDANO STIPULARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE ORDINARIO DI 4 ANNI PIù 4 A CANONE LIBERO AVENTE AD OGGETTO SOLO PARTE DELL'IMMOBILE (OVVERO SOLO ALCUNE STANZE) CON ALCUNE PARTI CHE RESTANO IN COMUNE ED ALTRE CHE SONO ESCLUSE DALLA LOCAZIONE. IL CONTRATTO è PREDISPOSTO CON L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DELLA CEDOLARE SECCA DA PARTE DEL LOCATORE
    € 60,00
  • Nº 5295
    Data 18/05/2020
    Downloads: 10
    PARERE N.869 - SE PIÙ SOGGETTI CHE NON APPARTENGONO ALLO STESSO STATO DI FAMIGLIA POSSONO AVERE RESIDENZA NELLA STESSA UNITÀ abitativa.
    Fissare la residenza ove si vive di consueto è obbligatorio secondo la legge n. 1228/1954, secondo la quale ogni cittadino ha l’obbligo di essere reperibile e perciò è tenuto a fornire alle autorità (nella specie l’ufficio anagrafe e residenza) il luogo ove vive abitualmente... CONTINUA
    € 29,90
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    Nº 5058
    Data 02/06/2019
    Downloads: 61
    MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE abitativa DI NATURA TRANSITORIA
    trattasi del modulo allegato alla legge dm 16/2017 che va utilizzato nelle locazioni abitative di natura transitoria - il formato caricato è in versione PDF
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    Nº 5059
    Data 02/06/2019
    Downloads: 88
    MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE abitativa DI NATURA TRANSITORIA
    trattasi del modulo allegato alla legge dm 16/2017 che va utilizzato nelle locazioni abitative di natura transitoria - il formato caricato è in versione WORD
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  • Nº 765
    Data 24/09/2018
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    PARERE N°790/B: IN UNA COMPRAVENDITA NON abitativa, SE LE PARTI PER SOTTRARSI AGLI ONERI FISCALI DISCENDENTI DALLA TASSAZIONE SUL PREZZO EFFETTIVO, TRASFERISCONO L'IMMOBILE MEDIANTE ACCORDO DI MEDIAZIONE PER INTERVENUTA USUCAPIONE, A QUALI RISCHI CORRONO
    La risposta al presente quesito non può che essere NEGATIVA.- Oggi, a seguito delle riforme introdotte dal decreto del fare (L. 98/2013), il legislatore ha risolto in nuce il problema dell’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari del verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione in materia di usucapione, prevedendone espressamente la trascrivibilità. Tale procedura comporta il trasferimento della proprietà, ma ciò nel caso di specie non esonera il proprietario dell’immobile...parere integrale su download
    € 30,00
  • Nº 670
    Data 16/07/2018
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    PARERE N°790/A:PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON abitativa STIPULATO IN FORMA VERBALE QUALE DISCIPLINA SI APPLICA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO?
    La risposta al presente quesito si ricava dalla legislazione speciale afferente la locazione di immobili, in particolare la normativa di carattere tributario.- Vi è da premettere che si considera ormai superato il principio di non interferenza tra la normativa tributaria e quella civile.- Sulla base di tale premessa, si prevede nel nostro ordinamento l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione, anche in forma verbale, ad uso diverso dall’abitativo, pena la nullità.- In ragione della interferenza che viene a realizzarsi, è previsto un meccanismo sanante per i casi in cui sia violato siffatto obbligo.- Infatti, la mancata registrazione dei contratti di locazione produce la nullità degli stessi, e la registrazione tardiva sana tale nullità con effetti ex tunc.-
    € 30,00
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    Nº 2760
    Data 28/01/2009
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    I vincoli della legge al contratto di locazione abitativa agevolata
    Il documento è stato estratto dal sito internet del sole 24 ore.
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    Nº 1590
    Data 30/10/2006
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    Se in caso di locazione non abitativa, la prelazione nella vendita ha effetto retroattivo.-
    Cassazione 12 gennaio 2006 n. 410.-
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  • Nº 857
    Data 27/08/2002
    Downloads: 497
    LETTERA di disdetta motivata di locazione abitativa
    Disdetta motivata del locatore al contratto di locazione abitativo
    € 300,00
  • Nº 6238
    Data 09/05/2024
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    MODULO - ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE IN CONFRONTO AL LOCATORE NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE DI UNA LOCAZIONE COMMERCIALE O COMUNQUE NON abitativa ABBIA RICEVUTO L'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPERAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE-PROPRIETARIO ED INTENDA ESERCITARE LA PRELAZIONE. È IMPORTANTISSIMO CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AVVENGA ATTRAVERSO PRECISA COMPILAZIONE DEL MODULO CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE NOTIFICATO AL LOCATORE-PROPRIETARIO A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI È STATO RICEVUTO L’INVITO. È IMPORTANTE PRECISARE CHE IL IL CONDUTTORE È TENUTO A CONVOCARE IL LOCATORE PROPRIETARIO PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO E PER IL VERSAMENTO DELL'INTERO CORRISPETTIVO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 90 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI RICEVE LA NOTIFICA DELL'INVITO AD ESERCITARE LA PRELAZIONE. SE NELL'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IL LOCATORE HA CONCESSO TERMINI PIÙ LUNGHI IL CONDUTTORE PUÒ ADERIRVI ED IN TAL CASO NON SARÀ TENUTO A PAGARE IL SALDO ENTRO 90 GIORNI, MENTRE INVECE IL LOCATORE NON PUÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO IN TERMINI PIÙ BREVI DI 90 GIORNI, NEPPURE DI ACCONTI.
    € 99,00
  • Nº 5675
    Data 02/05/2022
    Downloads: 73
    MODULO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LAVORATORI FUORI SEDE CON ESERCIZIO OPZIONE CEDOLARE SECCA ED ATTESTAZIONE CONFORMITA'
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando le parti intendono stipulare un contratto di locazione di tipo transitorio per lavoratori fuori sede a canone concordato con attestazione di conformità sindacale ed esercizio della cedolare secca. Si tenga conto che le parti debbano per forza pattuire un canone concordato se l’immobile si trova in un comune con più di 10.000 abitanti. Se locatore intende ottenere i benefici fiscali connessi a questo tipo di contratto è obbligatoria la vidimazione da parte delle associazioni sindacali di categoria. Il locatore potrà esercitare l’opzione della cedolare secca solo se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa
    € 60,00
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    Nº 5673
    Data 29/04/2022
    Downloads: 24
    La prelazione legale nella locazione – Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 226-2006/C
    1. Concetti Con l’espressione “prelazione urbana” si intende identificare la prelazione collegata al rapporto di locazione avente per oggetto una costruzione urbana, previsto da un lato dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392; da un altro lato dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; infine dall’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 sulle dismissioni del patrimonio pubblico. La prima ipotesi viene solitamente qualificata come prelazione commerciale, la seconda come prelazione abitativa … segue
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    Nº 5548
    Data 12/11/2021
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    Preliminare di vendita di immobili da costruire: serve l’identità tra il bene promesso e quello costruito per agire ex art. 2932 c.c.
    La Corte di Cassazione - con ordinanza n. 28293 del 15 ottobre 2021 - ha affermato espressamente che l’identità sostanziale tra il bene che è stato oggetto del contratto preliminare per la vendita di un immobile da costruire e l’unità abitativa effettivamente poi costruita è condizione essenziale per l’esperibilità della tutela reale. Così pronunciandosi, la Suprema Corte dà ulteriore conferma al proprio precedente orientamento, ribadendo la necessaria identità contenutistica tra contratto preliminare e definitivo.....
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  • Nº 624
    Data 27/04/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D'ARAGONA IN MATERIA DI RISCATTO - RIGETTATA LA PRETESA DELL'AVENTE DIRITTO AD UNA PRELAZIONE CONVENZIONALE A RISCATTARE L'IMMOBILE IN CONFRONTO AL TERZO ACQUIRENTE
    LA SENTENZA HA AFFERMATO I SEGUENTI PRINCIPI : 1) La prelazione concessa consensualmente nell’ambito di un contratto (cd.convenzionale) come pure quella concessa mediante testamento, a differenza di quella legale (es. prelazione abitativa), non è opponibile al terzo acquirente per cui, in caso di mancata concessione di questa prelazione, l’avente diritto non può agire con l’azione di riscatto tesa al recupero del bene, ma può chiedere al massimo il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto concedergli la prelazione; 2) Anche alla prelazione convenzionale si applica il principio, ampiamente consolidato nella prelazione legale, secondo il quale in caso di vendita in blocco, comprendente anche beni ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata concessa la prelazione, la prelazione non spetta per cui l’avente diritto non può vantare alcuna pretesa; 3) In caso di inadempimento nessun risarcimento spetta se non sia stata provata l’esistenza del danno, il suo ammontare e la sua derivazione dall’inadempimento dell’altra parte e neppure, in mancanza di tale prova, almeno dell’esistenza del danno il giudice può procedere alla sua liquidazione invia equitativa; 4) In caso si concorrenza di una prelazione concessa per contratto e di una prelazione dovuta per legge a soggetti diversi, la prelazione legale prevale a quella convenzionale per cui, in caso di acquisto da parte dei soggetti che avrebbero avuto diritto alla prelazione legale, anche senza che sia stato svolto l’iter procedurale della denuntiatio e dell’esercizio, nessun diritto alla prelazione spetta al soggetto che aveva prelazione convenzionale
    € 100,00
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    Nº 348
    Data 29/02/2016
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    Soppalchi: serve il permesso di costruire?
    Soppalchi: serve il permesso di costruire? Autorizzazioni amministrative, SCIA, CILA per costruzioni e ristrutturazioni negli appartamenti: il caso dei soppalchi. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa interni ad edifici o unità immobiliari preesistenti non richieda necessariamente il previo rilascio del permesso di costruire: l’intervento, infatti, non può farsi più rientrare nella categoria delle ristrutturazioni edilizie assoggettate a tale titolo abilitativo ed appare riconducibile, piuttosto, alla nozione di manutenzione straordinaria, che attualmente può implicare anche modifica delle superfici delle singole unità immobiliari purché non venga alterata la volumetria complessiva dell’edificio e si mantenga la destinazione d’uso originaria.
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    Nº 3558
    Data 05/10/2009
    Downloads: 2
    Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
    I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-
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    Nº 3412
    Data 20/07/2009
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    Chiarimenti sul regime fiscale dell'immobile di interesse storico-artistico.-
    «In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell'applicazione di siffatto regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non ha rilevanza né la destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, né la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, né la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato». (Cfr. sent. Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 18 giugno 2009, n. 14149) l’art. 11, 2° comma, della legge n. 413/91 prevede che: “In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1x giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato Corte costituzionale nella sentenza n. 346 del 2003
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    Nº 3392
    Data 08/07/2009
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    Se le locazioni commerciali (per immobili urbani industriali, commerciali e artigianali) possono avere una durata inferiore ai 6 anni.-
    La durata delle locazioni degli immobili urbani è disciplinata dall’articolo 27, della legge 392/78, il quale dispone testualmente che: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.” In tema, la Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare che «qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 27, legge n. 392 del 1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'articolo 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex articolo 1339, Codice civile, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità» (Cassazione 18 aprile 1996, n. 3663).-
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    Nº 6443
    Data 30/12/2024
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    Locazioni non abitative: morosità nel pagamento del canone e risoluzione del contratto.
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