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Nº 5690Data 24/05/2022Downloads: 3
denuncia di successione: guida pratica
La denuncia di successione (Dlgs. n. 346/1990) va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione da parte di eredi e legatari, attraverso apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate ........download riservato - non acquistabile -
Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 37
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA denunciaTIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
Nº 1188Data 03/06/2005Downloads: 23
LETTERA- denuncia sinistro da inviare alla sede legale della compagnia assicuratrice, nonché all’agenzia assicurativa o broker dove è stata stipulata la polizza
Oggetto:"Modello di denuncia di sinistro per Responsabilità civile professionale, in caso di richiesta di risarcimento danni da parte del cliente".-€ 300,00 -
Nº 6517Data 14/04/2025Downloads: 4
Acquisto di immobile con difetti e vizi occulti. Cosa fare? Acquistare un immobile con difetti o vizi occulti: guida alle tempistiche della denuncia per tutelare il proprio investimento e ottenere risarcimenti.
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Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA denunciaTO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 6436Data 16/12/2024Downloads: 2
Nell'ipotesi di occupazione abusiva di un'immobile e conseguente denuncia tempestiva in sede penale, il proprietario deve pagare l'IMU?
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Nº 6364Data 13/09/2024Downloads: 2
Gravi difetti nelle parti comuni del caseggiato: denuncia tardiva dei vizi e costruttore impunito.
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Nº 5817Data 23/12/2022Downloads: 10
Infiltrazioni dal terrazzo di proprietà ed uso esclusivo, gravi danni all'immobile sottostante ed esperibilità dell'azione di denuncia di danno temuto
Le vertenze portate avanti alle aule di Giustizia interessano, sovente, pretese risarcitorie, occasionate e conseguenti all'insorgere di infiltrazioni, aventi ad oggetto la richiesta di eliminazione delle cause delle stesse e ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'indennizzo dei danni subiti...download riservato - non acquistabile -
Nº 5639Data 25/03/2022Downloads: 17
Compravendita immobiliare: inadempimento, vizi e difetti occulti, termini per la denuncia, effetti della risoluzione e indebito
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Nº 5342Data 25/09/2020Downloads: 147
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA (denunciaTIO)
Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà spedire l'offerta di prelazione a mezzo di raccomandata.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.€ 60,00 -
Nº 5341Data 25/09/2020Downloads: 82
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA NOTIFICARE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO (denunciaTIO)
Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà notificare il modulo a mezzo ufficiale giudiziario.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.€ 60,00 -
Nº 5238Data 06/03/2020Downloads: 21
PARERE N. 881: SE I DIFETTI DELL'IMMOBILE POSSONO ESSERE denunciaTI CON MESSAGGI WHATSAPP
Dal disposto combinato degli artt. 1476 e 1490 c.c. si ricava che il venditore è tenuto a garantire all’acquirente che la cosa da lui acquistata sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. - Pertanto laddove la cosa venduta dovesse essere affetta da un vizio redibitorio, che come chiarito dai Giudici di legittimità ricorre nell’ipotesi in cui la cosa consegnata al compratore “presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 5202 del 7 marzo 2007) il compratore, secondo quanto sancito dall’art. 1492 c.c comma 1, “può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”.- Il legislatore, quindi, prevede, a tutela del compratore...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 5110Data 14/09/2019Downloads: 26
AFFITTO IN NERO: PER PROVARLO BASTA LA denuncia DELL'INQUILINO
Per la CTP di Milano l'inquilino non è un terzo qualsiasi, ma una parte del contratto, e le sue dichiarazioni sono utilizzabili per dimostrare l'esistenza della locazione in nerodownload riservato - non acquistabile -
Nº 598Data 19/02/2018Downloads: 71
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE CONVENZIONALE CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
Invito alla prelazione da utilizzare nell'ipotesi di vendita di immobile ricevuto per atto di donazione nel quale è convenuto il diritto di prelazione a favore di altro erede.Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore€ 30,00 -
Nº 597Data 19/02/2018Downloads: 114
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
QUANDO VA UTILIZZATO? IL modulo va utilizzato ogni qualvolta nella vendita di un terreno vi è un confinante coltivatore diretto e/o un affittuario che vantano un diritto di prelazione. Nel caso di specie il proprietario ha preferito notificare l'atto a mezzo ufficiale giudiziario, presso il Tribunale nella cui circoscrizione è sito il terreno. E' necessario, pertanto, predisporre un originale dell'atto su cui apporre una marca da bollo di Euro 16,00 oltre tante copie quanti sono gli aventi diritto alla prelazione, apponendo su ogni copia un bollo di Euro 16,00. (oltre spese di notifiche). Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore.€ 30,00 -
Nº 599Data 19/02/2018Downloads: 143
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE DI IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
Oggetto:"Atto del locatore al conduttore di offerta in prelazione di immobile ad uso abitativo". Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore.€ 30,00 -
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Nº 4873Data 17/03/2014Downloads: 4
AFFITTI IN NERO: STOP AL SUPER CANONE SCONTATO PER L’INQUILINO CHE denuncia. ELIMINATE LE SUPER SANZIONI Corte Costituzionale sentenza n. 50 del 14 marzo 2014
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Nº 4461Data 22/06/2012Downloads: 2
Locazione: addio alla comunicazione di cessione del fabbricato! L'affitto non va più denunciato alle autorità di pubblica sicurezza, ci penseranno alle Entrate.
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Nº 4376Data 16/02/2012Downloads: 13
MODULO LETTERA DI denuncia DENUNZIA ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare avendo avuto notizia di una pretesa di risarcimento danni il suo confronto per responsabilità professionale intende farne denunzia all'assicurazione che copre la responsabilità civile discendente della sua attività€ 300,00 -
Nº 3964Data 03/11/2010Downloads: 16
LETTERA denuncia SINISTRO PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.-
€ 300,00 -
Nº 2907Data 01/04/2009Downloads: 0
Se l’agente immobiliare evade le tasse, le dichiarazioni degli acquirenti possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza per denunciare i versamenti in nero.-
Il documento contiene una breve analisi della Sent. n. 6836/2009, del 20.03.2009, emessa dalla Sez. Tributaria della Corte di Cassazione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5558Data 23/11/2021Downloads: 11
Mancata registrazione del contratto di locazione concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998
Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9475 del 09/04/2021 Locazione ad uso abitativo - Art. 13, comma 7, l. n. 431 del 1998, come sostituito ex art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015 - Espressione "entrata in vigore della presente legge" - Interpretazione - Conseguenze - Mancata registrazione del contratto concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Nullità relativa di protezione - Fondamento. Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi". © Riproduzione Riservatadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5525Data 08/10/2021Downloads: 37
PARERE 954 - IL MEDIATORE MATURA IL DIRITTO AL COMPENSO QUALORA, DOPO L’AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO DEL TERZO ACQUIRENTE, L’IMMOBILE VENGA ACQUISTATO DAL CONDUTTORE CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE?
Al quesito è possibile dare – in linea di massima - risposta affermativa, a condizione che siano rispettati alcuni importantissimi requisiti – di seguito dettagliati - nella conclusione del contratto oggetto di prelazione e nell’offerta (denunciatio) all’avente diritto......€ 29,00 -
Nº 5440Data 26/03/2021Downloads: 33
L'offerta della prelazione (denuntiatio) al conduttore, non fa scattare il relativo diritto di prelazione, ove non ci siano i presupposti di legge (Cassazione civile, sez. VI, 28 Agosto 2020, n. 17992)
La circostanza che il locatore abbia offerto la prelazione notificando la denunciatio non fa scattare il diritto del conduttore alla prelazione, ove non ci siano tutti gli altri presupposti di legge. Da ciò discende che ove il conduttore aderisca all'offerta e pretenda di ottenere il trasferimento forzoso della proprietà, la sua domanda non può essere accolta ove risulti che i presupposti per l'insorgenza di tale prelazione nel caso di specie non sussistevanodownload riservato - non acquistabile -
Nº 352Data 03/03/2016Downloads: 27
QUESITO N° 683 :VENDITA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO DELLA SOPRAINTENDENZA IN IPOTESI DI MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
SOLUZIONE: L’acquirente dell’ immobile sottoposto a vincolo della sopraintendenza ai beni culturali può esercitare il suo diritto senza essere pregiudicato dalla precedente omissione del procedimento di prelazione a condizione che vengano sanati gli adempimenti omessi in precedenza. Tale omissione può essere originata da diverse motivazioni, dovute a vizi legati alla mancata autorizzazione ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 42/2004, ovvero a vizi legati alla notifica. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione (tutte ipotesi, ai sensi dell’art. 59, comma 5, di denuncia come non avvenuta) e costituisce reato ai sensi dell’art. 173 del dl 42/2004). La sanzione che ne deriva, riguardante il trasferimento di proprietà è’ la reclusione fino a 1 anno. Nella specie, il procedimento di prelazione riguardante l’immobile, risalente a 20 anni prima, è stato del tutto omesso. Trattandosi di una la violazione riguardante gli atti giuridici, il d.lgs 42/2004 art. 164, prevede la nullita’, risultando viziato il trasferimento del bene, fermo restando la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione qualora, come detto poco anzi, vengano sanati gli omessi adempimenti. Il notaio rogante, che si trovi di fronte a tioli di provenienza precedenti, e risalenti nel tempo, che difettano del procedimento previsto dalla legge, dovrà richiedere che vengano espletati gli adempimenti tardivi, come stabilito ai sensi del comb. disp. artt. 164 comma 2 e 61 comma 2 D.lgs. 42/2004. Nel caso in cui l’originario dante causa – l’obbligato - sia irreperibile, o si rifiuti di prestare la propria collaborazione, si considera valida la denuncia effettuata dall’originario acquirente (attuale venditore), se non altro come soggetto interessato a rendere efficace un atto di cui è parte. Per porre in essere un atto di ritrasferimento del bene culturale pienamente valido ed efficace, si rende, quindi, necessario, che prima di esso vengano curati gli adempimenti tardivi collegati all’alienazione non notificata all’Autorità amministrativa, privandola per tal via della possibilità di giovarsi del diritto di prelazione. Come già sottolineato, ciò nonostante non potranno essere escluse le sanzioni penali previste dall’art. 173 D.lgs. 42/2004.€ 20,00 -
Nº 302Data 26/11/2015Downloads: 14
QUESITO N.669 - AFFITTO DEL FONDO RUSTICO O DEL TERRENO AGRICOLO - DURATA MINIMA CONTRATTUALE
I contratti di affitto di fondi agricoli hanno, ai sensi dell’art.1 della legge 3 maggio 1982, n. 203, una durata minima di 15 anni. La durata è di 6 anni, invece, in caso di affitto particellare di terreni montani ed in caso di terreni montani destinati ad alpeggio in cui sono compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame. L'art. 45 della predetta normativa stabilisce che sono validi fra le parti, anche in deroga alla vigente normativa sui contratti agrari, gli accordi stipulati per comparti di tempo inferiori con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro delegazioni provinciali. La registrazione va effettuata entro 30 giorni; nondimeno è prevista la possibilità di accorpare più contratti in un’unica denuncia cumulativa annuale, ma a condizione che non siano formati né per atto pubblico né per scrittura privata autenticata.€ 20,00 -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1041Data 22/12/2004Downloads: 1
SENTENZA TRIBUNALE DI NOLA 15 SETTEMBRE 2004
Testo integrale Oggetto: Preliminare di vendita e non applicabilità dei termini per la denuncia dei vizi.download riservato - non acquistabile -
Nº 3840Data 12/05/2010Downloads: 8
Quali sono le garanzie che il venditore - costruttore è tenuto a dare all' acquirente di un immobile per vizi occulti dello stesso?
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Nº 2362Data 25/03/2008Downloads: 0
QUESITO N. 282: Se per il cambio di destinazione d’uso funzionale dell’ immobile è necessaria la concessione edilizia o semplicemente la D.I.A.-
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Nº 2358Data 20/03/2008Downloads: 1
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