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Nº 6337Data 02/08/2024Downloads: 8
PARERE N.994: SE L’USUFRUTTUARIO HA LOCATO L’IMMOBILE AD UN TERZO, È LEGITTIMATO AD INVIARE disdetta ALLA PRIMA SCADENZA AL CONDUTTORE, ADOTTANDO COME MOTIVAZIONE L'INTENZIONE DI VENDERE A TERZI L'IMMOBILE, NONOSTANTE NON SIA TITOLARE DELLA PIENA PROPRIETÀ DELLO STESSO?
Il caso, così articolato, richiede preliminarmente di definire la nozione del diritto di usufrutto, nonché di analizzarlo in correlazione al contratto di locazione, evidenziandone i profili che maggiormente interessano il caso di specie: la disdetta del contratto verso terzi, con preciso riferimento all’ipotesi in cui si intenda adottare quale motivazione l’intenzione di vendita a terzi, con conseguenziale diritto di prelazione del conduttore. In ultimo, al netto degli elementi conosciuti, di valutare eventuali soluzioni possibili, utili allo scopo di vendere il bene interessato. Al fine di stabilire se l’usufruttuario, che è anche locatore, sia legittimato ad inviare all’inquilino una disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, occorre, in primis, far partire la nostra analisi da quello che la normativa sancisce in termini di diritto di usufrutto. La disciplina generale dell’usufrutto è contenuta negli artt. 978-1020 del codice civile, i quali però non esauriscono il quadro normativo del diritto in esame, essendo integrati da altre norme del codice. Come prima cosa, diciamo che, l’usufruttuario è un soggetto che può godere e disporre liberamente di una cosa altrui traendone ogni utilità, senza però mutare la destinazione economica del bene stesso (Art. 981 c.c.). Il su citato diritto ha come limite che l’usufruttuario deve conservare l’integrità fisica della cosa e non può compiere mutamenti materiali che ne alterino la destinazione, e gli stessi miglioramenti, o le addizioni, sono possibili solo in quanto non comportino il mutamento della destinazione economica, come concretamente prevista dal proprietario all’atto della costituzione del diritto reale o presente prima del sorgere dell’usufrutto. ...... CONTINUA .....€ 99,00 -
Nº 6177Data 05/02/2024Downloads: 5
disdetta LOCATORE LOCAZIONE COMMERCIALE: E' REVOCABILE?
Se, dopo la scadenza del contratto, il locatore tollera la presenza del conduttore nell'immobile e incassa i canoni, non significa che ha revocato la precedente disdetta.download riservato - non acquistabile -
Nº 5799Data 30/11/2022Downloads: 20
PARERE 987 - IL CONDUTTORE NON HA DIRITTO DI PRELAZIONE QUANDO LA disdetta PER VENDITA A TERZI È ILLEGGITTIMA
La risposta al presente quesito è negativa, in quanto in verità la circostanza che il locatore abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo, oltre eventualmente quello adibito a propria abitazione, esclude aprioristicamente che questi possa formulare disdetta alla prima scadenza del contratto indicando come motivo l’intenzione di vendere a terzi, e tanto determina il venir meno del presupposto per l’insorgenza stessa del diritto di prelazione dell’inquilino.....€ 99,00 -
Nº 5539Data 27/10/2021Downloads: 67
MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA DELLA CHIAVI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER disdetta
Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento€ 60,00 -
Nº 5504Data 16/07/2021Downloads: 112
Modulo disdetta contratto
La disdetta dal contratto è lo strumento con il quale è possibile impedire che un contratto di durata con rinnovo tacito prosegua oltre una certa scadenza. In altre parole, si parla di disdetta quando uno dei contraenti manifesta la propria volontà di sciogliere il legame contrattuale ed evitare il tacito rinnovo.........download riservato - non acquistabile -
Nº 5360Data 13/10/2020Downloads: 82
MODULO disdetta MOTIVATA LOCAZIONE NON ABITATIVA
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando il locatore di una locazione non abitativa ( commerciale ) intenda inviare disdetta al conduttore alla prima scadenza del contratto.- Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 29 della legge 392/78 in questo caso è obbligo del locatore indicare nella disdetta il motivo specifico, che deve essere tra quelli previsti dalla legge.- In mancanza la disdetta è nulla.€ 60,00 -
Nº 571Data 22/12/2017Downloads: 8
PARERE N. 764: Al fine di evitare l’offerta della prelazione all’inquilino, il locatore può revocare la disdetta precedentemente inviata?
La risposta, seppur espressa in termini ipotetici, stante l’indisponibilità di precedenti specifici, non può che essere negativa. La disdetta, come ben noto, è un atto negoziale unilaterale recettizio, il quale, comincia a produrre il proprio effetto nel momento in cui il destinatario ne ha notizia. Una volta che sia pervenuta a conoscenza del destinatario essa diventa irrevocabile. In verità, una possibilità di revoca è ipotizzabile, ma solo nell’improbabile condizione che essa giunga all’indirizzo del destinatario prima della disdetta stessa. parere integrale cliccando su dowloand...€ 30,00 -
Nº 567Data 20/12/2017Downloads: 17
PARERE N°760: disdetta TARDIVA DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE: IL CONDUTTORE PUO' EVITARE DI RILEVARLA QUALORA GRADISCA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO OPPURE LA STESSA PUO' ESSERE RILEVATA ANCHE DAL LOCATORE E D'UFFICIO DAL GIUDICE?
La risposta, seppure espressa in termini ipotetici stante l’assenza di precedenti specifici, deve verosimilmente essere negativa, nel senso che la tardività determina l’inefficacia della disdetta che può essere rilevata da tutte le parti del contratto, e quindi la prosecuzione del rapporto,.- Occorre premettere che in caso di tardivo invio della disdetta, ossia oltre i termini previsti dalla legge (art. 27 legge 392/78 e art. 3 legge n. 431 del 1998) il contratto si considera ex lege automaticamente rinnovato tacitamente per un pari periodo e alle medesime condizioni che variano a seconda della tipologia di contratto. Più precisamente, per i contratti destinati ad attività commerciale per altri 6 anni oppure 4 in caso di locazione ad uso abitativo. Pertanto, a rigor di diritto, le parti sono tenute ed obbligato a dare esecuzione al contratto per gli ulteriori 6 oppure 4 anni previsti, a seconda del tipo di locazione........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 857Data 27/08/2002Downloads: 497
LETTERA di disdetta motivata di locazione abitativa
disdetta motivata del locatore al contratto di locazione abitativo€ 300,00 -
Nº 6444Data 30/12/2024Downloads: 7
disdetta locazione a un conduttore - mediatore immobiliare: spetta l'indennità di avviamento?
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Nº 5728Data 01/09/2022Downloads: 70
MODULO LETTERA RACCOMANDATA DELL’INCARICANTE ALL’AGENZIA DI disdetta DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
Modulo da utilizzare quando incaricante intende disdire l’incarico di mediazione. Attenzione deve essere inviato alla sede legale dell’agenzia con il preavviso previsto dall’incarico di mediazione€ 59,00 -
Nº 5532Data 21/10/2021Downloads: 9
PARERE N.953 - COSA SUCCEDE SE SOLO UNO DEI DUE CONDUTTORI INVII RECESSO O disdetta E RILASCI L’IMMOBILE MENTRE L’ALTRO CONTINUA AD ABITARLO. SI DETERMINA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO? CON UNO O CON ENTRAMBI? DIVENTANO INADEMPIENTI ALL’OBBLIGO DI LASCIARLO?
Seppur risalente, una pronuncia della Corte di Cassazione1, confermata poi da una più recente pronuncia del Tribunale di Milano2, ha statuito il principio per cui, all’interno di un rapporto locatizio plurisoggettivo, ogni parte conduttrice è obbligata in solido: non si ha, quindi, un’obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori.............€ 29,90 -
Nº 5393Data 23/12/2020Downloads: 5
PARERE 907 - Se la società semplice, che abbia stipulato in qualità di locatore una locazione abitativa, può inviare disdetta alla prima scadenza, adottando i motivi previsti dall’art. 3 dalla legge 431/98 allorquando il locatore sia una persona fisica?
Orbene, la Giurisprudenza e Dottrina sono concordi nel ritenere che i soggetti che agiscono in qualità di soci di una società semplice, non godendo di personalità giuridica autonoma, si trovano in una posizione sostanzialmente analoga a quella di chi agisce come semplice persona fisica...€ 49,00 -
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Nº 490Data 02/01/2017Downloads: 179
MODULO LETTERA DELL'ACQUIRENTE AL CONDUTTORE CON LA QUALE COMUNICA IL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CEDOLARE SECCA E disdetta ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'immobile viene trasferito locato, per cui è necessario comunicare al conduttore i dati del nuovo proprietario, nonchè estremi del conto corrente per effettuare il pagamento del canone. Il modulo prevede inoltre la dichiarazione del locatore di voler optare per la cedolare secca, nonchè di non voler rinnovare il contratto alla scadenza contrattuale naturale.€ 30,00 -
Nº 469Data 04/11/2016Downloads: 27
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DOPO LA disdetta DELL'INCARICO?
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA - 19 SETTEMBRE 2016.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.– Nel caso di specie il Tribunale, accogliendo la tesi prospettata dallo Studio d'Aragona, ha affermato che, una volta concluso l’affare, non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere l’incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza dell'incarico, ed a condizioni diverse, come pure l'intervento di altro mediatore.-€ 20,00 -
Nº 309Data 04/12/2015Downloads: 16
QUESITO N.668 - CONTRATTO DI FITTO D'AZIENDA, SE È DOVUTA L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO NEL CASO DI disdetta DA PARTE DEL CONCEDENTE.
RISPOSTA: No, nell'affitto d'azienda, non è dovuto l'avviamento previsto dall’art 34, legge 392/78. La Cassazione n. 6055, del 17 giugno 1998, a tal proposito ha, infatti, cosi’ statuito " la norma contenuta nell'art 34 della legge 392 del 27 luglio 1978, è dettata per i casi di cessazione del rapporto di locazione, non riguarda cioè quelli di affitto di azienda. Il diverso atteggiarsi dei due contratti, proprio in relazione al profilo dell'avviamento, rende poi ragione sia del fatto che la norma non è applicabile in via analogica all'affitto di azienda sia del fatto che la norma, così interpretata, non è costituzionalmente legittima ( Corte Costituzionale 384, 31 marzo 1998)". La sentenza richiamata ha comunque precisato che, nella locazione di immobile l'avviamento è una qualità che viene creata dal conduttore, sicchè è corretto che egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto; nell'affitto d'azienda, invece, non è dato configurare nell'avviamento un bene che la legge imponga sia indennizzato, in quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale dato in affitto, e perciò, nel caso di cessazione del contratto nulla spetta all'affittuario.€ 20,00 -
Nº 42Data 23/06/2014Downloads: 14
QUESITO N. 567: disdetta del locatore a mezzo posta: quando si presume conosciuta?
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Nº 4888Data 15/04/2014Downloads: 174
LETTERA - disdetta MOTIVATA PER VENDITA IMMOBILE LIBERO A TERZI.
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Nº 4695Data 13/06/2013Downloads: 23
Per la disdetta del contratto non è necessaria la raccomandata. Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13449.
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Nº 4212Data 29/06/2011Downloads: 16
disdetta di contratto di locazione di un’abitazione adibita ad uso diverso da quello abitativo: se l’intimata necessità può essere modificata.-
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Nº 4084Data 19/01/2011Downloads: 50
Locazione di immobile ad uso abitativo: se sussiste, in capo al conduttore, il diritto di prelazione nei confronti del terzo acquirente nel caso in cui il locatore, alla prima scadenza del contratto, con disdetta motivata ha giustificato la propria
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Nº 3409Data 17/07/2009Downloads: 5
La disdetta indicante erroneamente una data di fine locazione posteriore a quella reale, ha efficacia per la scadenza successiva.-
Pret. Milano 29 ottobre 1983; Pret. Milano 11 dicembre 1986; Pret. Firenze 31 marzo 1998; C.A. Napoli 10 aprile 1991 Cass. Civ. 7927 del 2004download riservato - non acquistabile -
Nº 4264Data 13/05/2009Downloads: 26
MODULO LETTERA del il mediatore che comunica al venditore il rinnovo dell’incarico di mediazione a causa della mancata ricezione della disdetta.-
Il modello prevede anche una richiesta dei documenti relativi all'immobile per consentire il proseguimento dell'attività di intermediazione, con l'avvertimento che la mancata consegna dei documenti implica il pagamento delle penali.-€ 100,00 -
Nº 3206Data 30/04/2009Downloads: 1
Quali sono i rimedi a disposizione del conduttore nel caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso per il quale il locatore, attraverso l'apposita disdetta, aveva negato la rinnovazione del contratto di locazione.-
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Nº 2744Data 16/01/2009Downloads: 7
Il preavviso della disdetta è derogabile nell'affitto transitorio.-
Il documento è stato estratto dal sito del sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 3197Data 21/04/2003Downloads: 10
QUESITO N. 045: Se in un contratto di locazione ad uso commerciale la disdetta alla prima scadenza deve essere motivata
€ 500,00 -
Nº 3020Data 07/04/2003Downloads: 3
QUESITO N 031: Se in caso di revoca dell'incarico di intermediazione immobiliare, per la comunicazione della disdetta da far pervenire almeno quindici giorni prima della scadenza dello stesso, fa fede il timbro postale o l'effettivo recapito di
raccomandata.-€ 500,00 -
Nº 2980Data 01/01/2002Downloads: 3
QUESITO N. 1: Se la clausola di disdetta automatica contenuta in un contratto di locazione è da considerarsi valida o vessatoria
€ 500,00 -
Nº 5854Data 27/01/2023Downloads: 1
LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE È ASSOLUTAMENTE VALIDA E NON PUÒ ESSERE RITENUTA VESSATORIA IN QUANTO NON RIENTRA TRA QUELLE DELl’art.33 del D.L. VO 6 SETTEMBRE 2005 N 206 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente, dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere, dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel I PRINCIPIO: La clausola di esclusiva dell’incarico di mediazione è assolutamente valida e non può essere ritenuta vessatoria in quanto non rientra tra quelle del D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e, in particolare, nell’elenco delle c.d. clausole vessatorie dettata dagli artt. 33 e ss. TESTUALMENTE: “Nell’elenco delle clausole che si presumono vessatorie, quelle che interessano nel caso di specie, sono quella che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo” (lett. f) e quella che stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (lett. i). Non vi è, invece, nell’elenco, alcuna clausola vessatoria nella quale possa includersi la clausola di esclusività dell’incarico pattuita dalle parti, né questa può apprezzarsi, comunque, come una clausola che impone uno “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. II PRINCIPIO non sussiste la presunzione di vessatorietà per la clausola di rinnovo automatico laddove il termine non sia eccessivamente anticipato ed il termine di 30 giorni prima non può essere considerato tale. TESTUALMENTE: “La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico in mancanza di una disdetta non è sussumibile nell’ipotesi prevista dalla lett. i), dato che il termine di trenta giorni prima della scadenza non è “eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto”. Di conseguenza, è infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui il contratto di mediazione è cessato alla scadenza naturale dell’incarico (in data 31.3.2007), prima della vendita immobiliare del 23.5.2007.”: III PRINCIPIO: l’eccessività della clausola penale ai fini di valutarne la vessatorieà deve essere valutata con riferimento all’attività effettivamente svolta: TESTUALMENTE:” Ritiene la Corte che il criterio in base al quale valutare se l’importo della penale sia “manifestamente eccessivo” debba rinvenirsi, analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche nel caso di mancata effettuazione dell’affare per fatto imputabile al venditore (Cass, 3.11.2010, n. 22357), nella sua proporzionalità rispetto all’attività concretamente espletata dal mediatore Ciò vale a dire che, nel caso in cui il mandante violi il patto di esclusiva, vendendo l’immobile direttamente, come nel caso di specie, la clausola penale deve essere commisurata al tempo e all’attività svolta dal mediatore. Deve, cioè, risarcire il mediatore in una misura convenzionale e predeterminata, ma non eccessiva rispetto al danno subito per aver predisposto mezzi e impiegato la sua organizzazione nella ricerca di potenziali acquirenti senza raggiungere il risultato a causa della violazione del patto di esclusiva da parte del mandante. Una clausola penale che non sia proporzionata all’attività concretamente svolta determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5759Data 29/09/2022Downloads: 5
PARERE N. 910 - QUANDO IL LOCATORE DI UN CONTRATTO AD USO ABITATIVO È UNA DITTA INDIVIDUALE, PUÒ ADOTTARE LE MOTIVAZIONI USO PROPRIO DI CUI ALLA LETT A ART. 3 L. 431/98.
La risposta, per quanto debba essere obbligatoriamente resa con ogni riserva, stante l’assenza di precedenti specifici, può essere verosimilmente affermativa.- Come noto l’'art. 3, della Legge n. 431/1198, rubricato disdetta del contratto da parte del locatore, prevede testualmente che: «1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del......€ 200,00 -
Nº 5388Data 27/11/2020Downloads: 14
Locazioni agevolate: ancora dubbi sul rinnovo
Permangono i dubbi sulle modalità di rinnovo dei contratti di locazione a uso abitativo c.d. agevolati (per intenderci il 3+2). Alla scadenza del biennio e nel caso in cui non vi sia stata disdetta, il contratto si rinnova secondo lo stesso schema (3+2)...download riservato - non acquistabile -
Nº 5377Data 20/11/2020Downloads: 2
Locazioni agevolate: ancora dubbi sul rinnovo
Permangono i dubbi sulle modalità di rinnovo dei contratti di locazione a uso abitativo c.d. agevolati (per intenderci il 3+2). Alla scadenza del biennio e nel caso in cui non vi sia stata disdetta, il contratto si rinnova secondo lo stesso schema (3+2), oppure di tre anni in tre anni...download riservato - non acquistabile -
Nº 5354Data 07/10/2020Downloads: 2
Parere 918 - Se la clausola di un contratto di locazione che prevede la rinunzia del locatore alla prima scadenza in presenza di particolari qualità del conduttore è opponibile all’acquirente che sia subentrato nell’immobile e a quali condizioni.
Giova premettere che i contratti di locazione, sia quelli relativi a locazioni civili che commerciali, prevedono una durata minima prevista dalla Legge. Assume rilevanza, a tal proposito, l’importanza della disdetta da parte del locatore nel contratto, al fine di interrompere il prosieguo del rapporto, dopo una prima scadenza del rapporto... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 675Data 16/07/2018Downloads: 6
PARERE N°812: IL LOCATORE DI UN FONDO RUSTICO PUÒ RECEDERE ANTICIPATAMENTE DAL CONTRATTO DI AFFITTO PER VENDERE LO STESSO FONDO AD UN SOGGETTO TERZO O DEVE ATTENDERE LA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO STESSO?
La risposta al presente non può che essere negativa.- Le norme sui contratti agrari, contenute nella L.203/82, prevedono espressamente che non è data facoltà di recesso anticipato al locatore. Piuttosto, il locatore può inibire la prosecuzione del contratto inviando disdetta, almeno un anno prima della naturale scadenza, mediante apposita comunicazione resa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.- Neppure la risoluzione del contratto di locazione sarebbe una strada praticabile per siffatto locatore dal momento che presupposto necessario per l’esercizio del predetto strumento è l’inadempimento dell’affittuario.-€ 30,00