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Nº 6661Data 24/09/2026Downloads: 10
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL promittente ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL promittente ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL promittente ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL promittente VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL promittente ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL promittente ACQUIRENTE, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.€ 49,00 -
Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 2
IL promittente VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL promittente ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL promittente ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5605Data 04/02/2022Downloads: 21
MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE AL promittente VENDITORE A COMPARIRE PER RICEVERE IL PAGAMENTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Il modulo deve essere utilizzato tutte quelle volte che il venditore non compare per riceversi il pagamento di una tranches Di pagamento contrattualmente prevista. La comunicazione deve essere inviata dal proponente acquirente al promittente venditore e per conoscenza all’agenzia in forma di PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.-€ 60,00 -
Nº 5147Data 08/11/2019Downloads: 181
MODULO - LETTERA DIFFIDA DEL promittente VENDITORE IN CONFRONTO AL promittente ACQUIRENTE A SEGUITO SCANDENZA TERMINE AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO
Modulo da utilizzare nel caso in cui sia decorso il termine previsto per l'avveramento della condizione mutuo ed il promittente venditore voglia richiedere al promittente acquirente documentazione a comprova della richiesta del finanziamento e contestualmente voglia fissare un termine ultimo ed essenziale per l'avveramento della suddetta condizione€ 49,90 -
Nº 5044Data 07/05/2019Downloads: 115
MODULO - TELEGRAMMA AL promittente VENDITORE DI COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CONTRO-PROPOSTA DI ACQUISTO
Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore abbia formulato una contro - proposta e quest'ultima sia stata accettata dal promittente acquirente.- In tal caso, infatti, ai fini della conclusione dell'affare occorrerà comunicare al promittente venditore l'intervenuta accettazione della contro - proposta.-€ 50,00 -
Nº 5038Data 27/04/2019Downloads: 21
CONTRATTO PRELIMINARE DI BENE NON DI PROPRIETA' DEL promittente VENDITORE
La Cassazione con una recente pronuncia ha riconosciuto che, il promittente venditore di un bene di cui non sia proprietario, anche nel caso di buona fede dell’altra parte, può sino alla scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo, procurarsi la titolarità del bene oppure in ogni caso adempiere la propria obbligazione procurando l’acquisto del promissario direttamente dall’effettivo proprietario.download riservato - non acquistabile -
Nº 5017Data 11/03/2019Downloads: 255
MODULO - CONTROPROPOSTA DA PARTE DEL promittente VENDITORE
Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore visionata la proposta d'acquisto formulata nei suoi confronti decida di rifiutarla e contestualmente di formulare una controproposta da sottoporre al promittente acquirente per l'accettazione€ 50,00 -
Nº 6595Data 28/08/2025Downloads: 3
Oneri condominiali in capo al promittente venditore in pendenza di giudizio per trasferimento coattivo della proprietà.
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Nº 6491Data 07/03/2025Downloads: 54
MODULO COMUNICAZIONE DEL promittente VENDITORE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.€ 99,00 -
Nº 6382Data 02/10/2024Downloads: 64
DIFFIDA DEL promittente VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLA CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.€ 99,00 -
Nº 6270Data 24/06/2024Downloads: 6
IL promittente ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6005Data 13/07/2023Downloads: 82
MODULO CLAUSOLA ACCOLLO LAVORI CONDOMINIALI DA PARTE DEL promittente ACQUIRENTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE EVENTUALI LAVORI CONDOMINIALI DELIBERATI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DEVONO RICADERE SULL’ACQUIRENTE.€ 59,00 -
Nº 159Data 27/02/2015Downloads: 45
CONDIZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO: OBBLIGO DEL promittente VENDITORE DI PROVVEDERE AL CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DELL’ IMMOBILE
€ 20,00 -
Nº 102Data 13/11/2014Downloads: 134
MODULO LETTERA RACCOMANDATA - RESTITUZIONE CAPARRA promittente ACQUIRENTE.
€ 20,00 -
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Nº 4702Data 24/06/2013Downloads: 22
QUESITO N.491: Prelazione agraria. Modalità operative per l’agente immobiliare laddove abbia ritirato proposta di acquisto da parte di uno dei confinanti, prima ancora che il promittente venditore abbia invitato alla prelazione tutti gli aventi diritto.
€ 500,00 -
Nº 4633Data 11/03/2013Downloads: 58
Contratto preliminare di immobile abusivo con clausola di esonero responsabilità del promittente venditore. Cassazione civile, sez. II – sentenza 28 febbraio 2013, n. 5033.
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Nº 4548Data 12/11/2012Downloads: 216
MODULO - DICHIARAZIONE DEL promittente VENDITORE DI RICEVUTA CAPARRA CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DI SOSTITUZIONE ASSEGNO.
€ 500,00 -
Nº 4421Data 19/04/2012Downloads: 235
MODULO - DICHIARAZIONE promittente VENDITORE DI IMMISSIONE NEL POSSESSO LEGALE DELL’IMMOBILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
€ 500,00 -
Nº 4380Data 23/02/2012Downloads: 0
QUESITO N. 407: Se può considerarsi vessatoria la clausola - inserita in un contratto preliminare di compravendita, intercorrente fra società costruttrice ed acquirente - che ponga a carico del promittente acquirente il pagamento degli onorari del notaio
€ 500,00 -
Nº 4379Data 22/02/2012Downloads: 15
MODULO - DIFFIDA DEL promittente ACQUIRENTE A RESTITUIRE LA CAPARRA
€ 500,00 -
Nº 4353Data 24/01/2012Downloads: 4
CLAUSOLA RISOLUTIVA DA APPORRE ALLA PROPOSTA LADDOVE SUSSISTE INCAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE DEL promittente VENDITORE NON ANCORA DICHIARATA.
€ 300,00 -
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Nº 4210Data 27/06/2011Downloads: 0
Contratto preliminare di vendita: il promittente acquirente conclude il contratto, poi eccepisce le dimensioni e rivuole la caparra.-
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Nº 4123Data 25/02/2011Downloads: 48
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALLA CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE AL promittente ACQUIRENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA .-
€ 500,00 -
Nº 3842Data 13/05/2010Downloads: 2
Contratto preliminare di compravendita di un appartamento di edilizia agevolata: se il promittente acquirente è tenuto a conoscere le possibili cause legali di invalidità del contratto.-
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Nº 2200Data 04/12/2007Downloads: 1
Se la garanzia per l'evizione si estende anche al promittente venditore non proprietario del bene immobile
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n.24448, emessa in data 23 novembre 2007.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 772Data 15/07/2003Downloads: 95
MODULO - DICHIARAZIONE promittente VENDITORE DI IMMISSIONE NEL POSSESSO LEGALE DELL'IMMOBILE DEL promittente ACQUIRENTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
€ 500,00 -
Nº 3021Data 08/04/2003Downloads: 5
QUESITO N. 032: Se il promittente acquirente può pretendere la stipula del contratto definitivo prima della data indicata
€ 500,00 -
Nº 6660Data 24/09/2026Downloads: 9
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO IMMOBILE E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.€ 49,00 -
Nº 6648Data 21/07/2026Downloads: 2
IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL ROGITO SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.download riservato - non acquistabile
























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