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Nº 6536Data 16/04/2025Downloads: 2
Rampe di scale ed ascensore: la presunzione di condominialità. L'illegittimità dell'apposizione di cancelli da parte di alcuni condomini per impedire agli altri l'accesso alle rampe di scale di un piano dell'edificio e l'utilizzo dell'ascensore.
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Nº 6365Data 13/09/2024Downloads: 2
Delibera invalida che introduce una turnazione illecita nell'utilizzo dei posti auto condominiali.
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Nº 6259Data 23/05/2024Downloads: 15
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL’utilizzo DEL DENARO CONTANTE
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Nº 3771Data 17/03/2010Downloads: 3
Se l’esistenza di una servitù di passaggio, autorizza l’utilizzo dell’automobile.-
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Nº 3732Data 05/02/2010Downloads: 4
La ripartizione delle spese e l’utilizzo delle parti strutturali dei balconi condominiali.-
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Nº 3616Data 04/11/2009Downloads: 0
Quali sono i limiti all'utilizzo del cortile condominiale?
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Nº 2738Data 15/01/2009Downloads: 2
Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è fissato a 12.500 Euro.-
Il documento contiene un breve commento all'art. 32 d.l. 112/2008.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1819Data 05/02/2007Downloads: 2
Se l'aumento di traffico su una strada privata attraverso la quale si esercita una servitù costituisce diminuzione o maggiore incomodità dell'utilizzo della servitù stessa
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sez. II, 30 giugno 2005, n. 14015download riservato - non acquistabile -
Nº 1416Data 15/05/2006Downloads: 1
Se il proprietario di un bene in condominio è legittimato ad utilizzare i beni condominiali fino al punto di escludere gli altri condomini dal relativo utilizzo.
Cassazione , sez. II civile, sentenza 01.01.2006 n° 972.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6279Data 27/06/2024Downloads: 1
LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".download riservato - non acquistabile -
Nº 6233Data 29/04/2024Downloads: 3
L'assemblea non può vietare il distacco dall'impianto centralizzato
E' nulla la delibera che vieta al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamentodownload riservato - non acquistabile -
Nº 6084Data 08/11/2023Downloads: 2
GLI ABUSI SULLE PARTI COMUNI
Come noto, il Condominio significa la 'proprietà comune' e intende indicare tutto quel complesso di beni e servizi che sono asserviti, cioè strumentali e funzionali all'utilizzodownload riservato - non acquistabile -
Nº 5837Data 13/01/2023Downloads: 9
Limite contanti: la guida
Il limite all'utilizzo del contante, che dal 1° gennaio 2023 è fissato a 5.000 euro, è una misura che da anni viene modulata per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro...download riservato - non acquistabile -
Nº 5645Data 31/03/2022Downloads: 2
Azione possessoria a tutela della servitù di passo per accesso al posto auto, quali diritti?
Nei rapporti di vicinato tra due proprietà, le servitù di passo, pedonale e carrabile, sono oggetto di lunghe ed annose liti in ordine alle modalità e limiti di utilizzo. Una fattispecie esemplificativa delle problematiche che interessano l'argomento è stata portata alla attenzione della Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 87/2022)......download riservato - non acquistabile -
Nº 5625Data 04/03/2022Downloads: 4
PARERE 970 - SE IL DISABILE È LEGITTIMATO ALL’INSTALLAZIONE IN AMBITO CONDOMINIALE DI UN’ ASCENSORE, NELL’IPOTESI CHE TALE MANUFATTO LEDA LE DISTANZE DAI FABBRICATI CIRCOSTANTI
Avendo la necessità di installare un ascensore in appoggio al fabbricato dove abito, in quanto mio marito Sig. Esposito Francesco, già dichiarato invalido civile al 100% con accompagnamento, ha gravi difficoltà di deambulazione, richiedo gli altri comproprietari dell’immobile, per quanto intenda accollarmi tutte le relative spese di installazione, manutenzione ed utilizzo, se alla luce della normativa attualmente vigente, possano opporsi o comunque esprimere dissensi in ordine alle modalità di realizzazione dell’opera.......€ 199,00 -
Nº 5609Data 04/02/2022Downloads: 2
Carattere abusivo dell'immobile locato per uso diverso da quello abitativo
Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'utilizzo dell'immobile - Nullità del contratto o vizio della cosa locata ex art. 1578 c.c. - Esclusione - Inadempimento del locatore - Configurabilità - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5466Data 28/04/2021Downloads: 128
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E ACQUIRENTE O VENDITORE PER PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-€ 60,00 -
Nº 4998Data 08/02/2019Downloads: 12
CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN APPARTAMENTO CHE ESCLUDA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O DEL DIRITTO REALE DI utilizzaZIONE DEL PARCHEGGIO
Recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di validità di una clausola che escluda il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzo del parcheggiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 643Data 15/06/2018Downloads: 42
MODULO - PROPOSTA DI LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICHE - modificata con indicazione del canone
Il presente modulo contiene la proposta di locazione per finalità turistiche che il mediatore può utilizzare quando si trova a mediare un rapporto di locazione che comporti un utilizzo temporaneo dell'immobile da parte del proponente.-€ 100,00 -
Nº 626Data 09/05/2018Downloads: 244
MODULO - CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
La legge prevede l'utilizzo obbligatorio di questo modulo allorquando le parti vogliano addivenire alla stipula di un contratto di locazione con la previsione di un canone cosiddetto "concordato". ATTENZIONE è altresì obbligatoria l'assistenza di una delle associazioni sindacali, firmatarie del relativo accordo territoriale,per la stipula di tale contratto, od, in alternativa, è necessaria quantomeno un'attestazione, da parte di una delle associazioni, che dichiari la conformità del canone concordato previsto nel contratto rispetto a quello previsto nell' accordo territoriale.download riservato - non acquistabile -
Nº 554Data 19/09/2017Downloads: 207
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO: CLAUSOLA OPZIONE DEPOSITO PREZZO
Il presente documento rappresenta l'allegato alla proposta di acquisto per vendita immobiliare con riferimento alle novità introdotte dalla L. 124/2017 all'art.1 comma 142. E' fondamentale l'utilizzo dello stesso in tutte le ipotesi in cui tale opzione di scelta non sia specificamente prevista nel modulo proposta utilizzato.€ 100,00 -
Nº 453Data 07/09/2016Downloads: 36
IN QUALI CASI E’ LEGITTIMO utilizzaRE IN ATTO PUBBLICO LA DIZIONE EDIFICIO COSTRUITO PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 1967?
Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire? In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi. La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. Tale disciplina fu modificata dalla cosiddetta Legge Ponte, ossia la legge n. 765 del 6 agosto 1967, entrata in vigore proprio il primo settembre di quell'anno. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale. È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola. Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967. Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.download riservato - non acquistabile -
Nº 381Data 06/04/2016Downloads: 15
QUESTIONE N°688:Cambio di destinazione d'uso della cosa comune.
SOLUZIONE: Nel caso in cui su un terreno di proprietà condominiale vi sia necessità di costruire una piazzola per il deposito dei rifiuti è indispensabile che l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, autorizzi la modifica della destinazione d’uso. Il condominio, parallelamente, può decidere di trasformare, in tutto o in parte, il bene comune in bene esclusivo a favore di un solo condomino. In tal caso, la decisione deve essere presa all’unanimità.- Diversamente, l’utilizzo del bene comune, trattandosi di regolamentazione ordinaria dell’uso della cosa comune, deve essere disciplinato nel regolamento condominiale attraverso una delibera assunta con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.-€ 20,00 -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2711Data 12/12/2008Downloads: 255
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA (aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.)
Contratto preliminare di compravendita immobiliare di alto livello aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.- Per il suo corretto utilizzo è richiesta approfondita esperienza e competenza professionale.-€ 500,00 -
Nº 1171Data 12/11/2004Downloads: 158
MODULO - delega procura del mediatore al collaboratore iscritto per sottoscrivere per conto dell'agenzia incarico di mediazione / proposta di acquisto preliminare (erroneamente definito mandato)
delega per scrittura privata mediante la quale il proprietario autorizza un terzo a sottoscrivere per suo nome e per suo conto incarico di mediazione, proposta di acquisto, contratto preliminare. modalità di utilizzo: la delega deve essere allegata al contratto (incarico di mediazione, proposta di acquisto, contratto preliminare) che è stato stipulato dal delegato, il quale deve sottoscrivere anche la delega per autentica della firma del delegato€ 50,00 -
Nº 717Data 08/03/2004Downloads: 84
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-€ 1.000,00 -
Nº 6664Data 06/10/2026Downloads: 1
ACCORDO CONSENSUALE DI SOSPENSIONE DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO? Il modulo deve essere utilizzato quando l’agenzia immobiliare e l’incaricante intendono sospendere temporaneamente, di comune accordo, un incarico di mediazione già in essere, senza determinarne la revoca, il recesso o la cessazione definitiva. È particolarmente utile ogniqualvolta, per esigenze sopravvenute o valutazioni contingenti, le parti ritengano opportuno interrompere temporaneamente l’attività di promozione e intermediazione, lasciando tuttavia in vita il rapporto contrattuale originario. La motivazione della sospensione resta volutamente libera, così da consentire all’agenzia di adattare il modulo al singolo caso concreto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare in modo chiaro gli effetti della sospensione ed evitare che una semplice interruzione temporanea venga successivamente interpretata come revoca dell’incarico o rinuncia definitiva al rapporto. La scrittura regola, inoltre, la sorte della durata residua dell’incarico, la ripresa dei suoi effetti alla cessazione della sospensione, il rapporto con eventuali obblighi di esclusiva e la salvaguardia dell’attività di mediazione già svolta dall’agenzia. PERCHÉ È IMPORTANTE? Una sospensione concordata ma non adeguatamente formalizzata può generare contestazioni sulla durata dell’incarico, sulla decorrenza dei termini, sull’esclusiva, sull’eventuale diritto alla provvigione e sulla possibilità dell’incaricante di rivolgersi ad altri mediatori. Il modulo Lex Consult è stato strutturato come accordo bilaterale, con specifica attenzione alle clausole potenzialmente più delicate sotto il profilo degli artt. 1341 e 1342 c.c. e della normativa consumeristica. La soluzione completa, comprensiva della disciplina delle clausole che richiedono particolare attenzione e della relativa approvazione specifica, è contenuta nel modulo.€ 49,00 -
Nº 6662Data 28/09/2026Downloads: 10
CLAUSOLA SOSPENSIVA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CON VADEMECUM OPERATIVO.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO? Quando il proponente acquirente è beneficiario di amministrazione di sostegno e, in base al decreto di nomina, deve essere rappresentato o assistito dall’amministratore di sostegno per l’acquisto dell’immobile. Il modulo è particolarmente utile quando occorre sottoscrivere la proposta prima di avere ottenuto la specifica autorizzazione all’acquisto. A COSA SERVE? Il modulo contiene una clausola che subordina l’efficacia della proposta e dell’eventuale contratto preliminare al rilascio dell’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. Disciplina inoltre il deposito fiduciario delle somme, la loro successiva trasformazione in caparra, l’eventuale mancato rilascio dell’autorizzazione e il diritto alla provvigione del mediatore. Nelle pagine successive è inserito un vademecum operativo che consente all’agente immobiliare di: * distinguere tra rappresentanza esclusiva e assistenza necessaria; * individuare correttamente il beneficiario come parte acquirente; * utilizzare la formula di intervento e di sottoscrizione appropriata; * verificare il contenuto del decreto di nomina; * richiedere un’autorizzazione specifica per proposta, preliminare, definitivo, pagamenti ed eventuale mutuo; * gestire correttamente assegni, caparra e provvigione; * effettuare tutti i controlli prima della sottoscrizione. PERCHÉ È IMPORTANTE?* Una formula generica come “salvo autorizzazione del Giudice Tutelare” può non disciplinare adeguatamente gli effetti della proposta, la sorte delle somme consegnate e il compenso del mediatore. Il modulo offre una clausola completa e coordinata con il decreto di nomina, riducendo il rischio di inefficacia o annullamento dell’operazione e di contestazioni nei confronti dell’agenzia immobiliare.€ 49,00 -
Nº 6660Data 24/09/2026Downloads: 9
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO IMMOBILE E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.€ 49,00 -
Nº 6661Data 24/09/2026Downloads: 9
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO? IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO QUANDO IL PROMITTENTE ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.€ 49,00 -
Nº 6658Data 16/09/2026Downloads: 5
DIFFIDA DEL MEDIATORE AL PROPRIETARIO INCARICANTE PER IMPEDIMENTO ALLE VISITE E AL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: COMUNICAZIONE FORMALE DA utilizzaRE QUANDO L’AGENTE IMMOBILIARE, DOPO AVER RICEVUTO DAL PROPRIETARIO L’INCARICO DI PROMUOVERE LA VENDITA O LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE OCCUPATO DA UN CONDUTTORE, NON RIESCA A SVOLGERE REGOLARMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ A CAUSA DEL RIFIUTO O DELL’OSTRUZIONISMO DELL’OCCUPANTE.- IL MODULO CONSENTE AL MEDIATORE DI CONTESTARE FORMALMENTE AL PROPRIETARIO INCARICANTE L’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ ESSENZIALI DELL’INCARICO, QUALI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO NECESSARIO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’IMMOBILE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE CON I POTENZIALI ACQUIRENTI O CONDUTTORI.- LA COMUNICAZIONE INVITA E DIFFIDA IL PROPRIETARIO AD ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE AFFINCHÉ VENGANO INDIVIDUATI GIORNI E FASCE ORARIE COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DELLE PARTI E VENGA CONCRETAMENTE CONSENTITO ALL’AGENZIA L’ACCESSO ALL’IMMOBILE SIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE FOTOGRAFIE SIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE CON CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELL’EVENTUALE MANCATA ADOZIONE, DA PARTE DELL’INCARICANTE, DELLE INIZIATIVE NECESSARIE A RENDERE POSSIBILE L’ESECUZIONE DELL’INCARICO.- LA DIFFIDA CONTIENE, INFINE, LA RISERVA DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI FAR VALERE, IN CASO DI PERSISTENTE IMPEDIMENTO, OGNI DIRITTO PREVISTO DALL’INCARICO E DALLA LEGGE, COMPRESI, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, L’EVENTUALE CLAUSOLA PENALE E IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL’IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.€ 49,00 -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6656Data 03/09/2026Downloads: 14
MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILASCIARNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E LA CESSAZIONE DELLA SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE PAGAMENTO DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL PAGAMENTO DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.€ 49,00 -
Nº 6654Data 27/08/2026Downloads: 20
MODULO COMUNICAZIONE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI DINIEGO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO? IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER ESERCITARE LA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI DINIEGO ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO. CON QUESTA COMUNICAZIONE L’AGENZIA IMMOBILIARE RICORDA AL PROPONENTE LA DATA DI SCADENZA, I PRESUPPOSTI E LE MODALITÀ PREVISTE PER IL VALIDO ESERCIZIO DEL RECESSO, INVITANDOLO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ESITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IL MODULO INDICA INOLTRE GLI EFFETTI DEL MANCATO ESERCIZIO DEL RECESSO ENTRO IL TERMINE CONTRATTUALE E GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PREVISTI DALLA PROPOSTA DI ACQUISTO. UNO STRUMENTO OPERATIVO, COMPILABILE E PERSONALIZZABILE, UTILE PER DOCUMENTARE LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA E PREVENIRE CONTESTAZIONI TRA AGENZIA, PROPONENTE ACQUIRENTE E PARTE VENDITRICE. NATURALMENTE DEVE ESSERE utilizzaTO QUANDO LA PROPOSTA PREVEDE AL POSTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO, IL DIRITTO DI RECESSO DELL'ACQUIRENTE (PROPOSTA DI ACQUISTO LEX CONSULT).€ 49,00 -
Nº 6650Data 27/07/2026Downloads: 25
MODULO – INCARICO DI TRATTATIVA PER SINGOLO AFFARE CON PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE AVVIA O PROSEGUE UNA TRATTATIVA RELATIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE DIRETTAMENTE CON IL CLIENTE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA E LA PROVVIGIONE PATTUITA. IL MODULO CONSENTE DI IDENTIFICARE CON PRECISIONE L’IMMOBILE E L’ALTRA PARTE DELL’AFFARE, DI DETERMINARE L’IMPORTO DELLA PROVVIGIONE E DI REGOLARE GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTI A LUI COLLEGATI, SEMPRE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ART. 1755 C.C. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE QUANDO NON È STATO SOTTOSCRITTO UN INCARICO GENERALE DI RICERCA O DI MEDIAZIONE E SI RENDE NECESSARIO DISCIPLINARE PER ISCRITTO IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA E SPECIFICA OPERAZIONE IMMOBILIARE.€ 39,00 -
Nº 6651Data 27/07/2026Downloads: 16
MODULO – PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, AFFINI, SOGGETTI PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.€ 39,00 -
Nº 6649Data 23/07/2026Downloads: 27
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DI IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA, CON OBBLIGO DEL VENDITORE DI AFFIDARE LA CAPARRA IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL GRAVAME.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: IL MODULO DEVE ESSERE utilizzaTO QUANDO SULL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO RISULTI ISCRITTA UN’IPOTECA E LE PARTI INTENDANO PREVEDERE CHE, DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E LA MATERIALE CONSEGNA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA ALLA PARTE VENDITRICE, QUEST’ULTIMA SIA OBBLIGATA A CONSEGNARLA CONTESTUALMENTE ALL’AGENZIA IMMOBILIARE IN DEPOSITO INFRUTTIFERO FINO ALLA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA. IL MODULO PREVEDE CHE, IN CASO DI CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA ENTRO IL TERMINE CONVENUTO, L’AGENZIA SIA AUTOMATICAMENTE AUTORIZZATA A RICONSEGNARE LA CAPARRA ALLA PARTE VENDITRICE; QUALORA, INVECE, IL GRAVAME NON VENGA CANCELLATO ENTRO TALE TERMINE, SALVO PROROGA SCRITTA CONCESSA DALL’ACQUIRENTE, L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RESTITUIRE LA CAPARRA ALLA PARTE ACQUIRENTE, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI.€ 49,00 -
Nº 6645Data 09/07/2026Downloads: 18
SCRITTURA PRIVATA DA utilizzaRE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL ROGITO NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI CHIAMATI ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
IL MODULO CONSENTE AI CHIAMATI ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.€ 49,00 -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 30
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
QUANDO DEVE ESSERE utilizzaTO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA utilizzaRE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00
























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