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  • Nº 6491
    Data 07/03/2025
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL versamento DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL versamento DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.
    € 99,00
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    Nº 6241
    Data 10/05/2024
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    versamento del prezzo e trasferimento dell'immobile (artt. 585 e 586 c.p.c.)
    Nella vendita forzata, il versamento del prezzo va eseguito nel termine fissato dal giudice ed è presupposto del decreto di trasferimento. Le novità della Riforma Cartabia
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    Nº 6042
    Data 15/09/2023
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    CONTRATTO DI LOCAZIONE E MANCATO versamento DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
    Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - Mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni
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    Nº 5964
    Data 29/06/2023
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    CONTRATTO DI LOCAZIONE E MANCATO versamento DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
    Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - Mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni
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  • Nº 6509
    Data 24/03/2025
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    MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO versamento DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
    Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi
    € 49,00
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    Nº 6336
    Data 01/08/2024
    Downloads: 1
    versamento del prezzo e trasferimento dell'immobile (artt. 585 e 586 c.p.c.).
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  • Nº 6146
    Data 20/12/2023
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    MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE AL versamento DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ERA PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO LA CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE E L'ACQUIRENTE, NONOSTANTE L'INTERVENUTA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE, NON CORRISPONDE LA CAPARRA..
    € 49,00
  • Nº 5380
    Data 23/11/2020
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    MODULO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI AUTORIZZAZIONE ALLA versamento SU PROPRIO CONTO CORRENTE DELLA CAPARRA VERSATA DAL PROPONENTE A MEZZO BONIFICO CON INDICAZIONE DEL CONTO CORRENTE SUL QUALE EFFETTUARE IL versamento
    QUANDO VA UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO LA CAPARRA È STATA CORRISPOSTA DALL’ACQUIRENTE MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE DELL’AGENZIA. IN TAL CASO IL VENDITORE ALL’ATTO DELL’ACCETTAZIONE DEVE SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO PER INDICARE IL CONTO CORRENTE SUL QUALE LA CAPARRA DEVE ESSERE BONIFICATA.
    € 60,00
  • Nº 72
    Data 23/09/2014
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    MODULO - ATTO DI INTEGRAZIONE DI PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE - INTEGRAZIONE versamento CAPARRA
    Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui il promittente acquirente si impegna da integrare il prezzo al verificarsi di un evento ( nel caso di specie all'ottenimento della minuta del mutuo). La somma versata, pertanto, viene imputata a titolo di ulteriore caparra e acconto prezzo.
    € 100,00
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    Nº 3525
    Data 18/09/2009
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    Se è tenuto al versamento dell' ICI la persona che possiede un orticello.-
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    Nº 3398
    Data 09/07/2009
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    I casi in cui le modificazioni interne del sottotetto o l’innalzamento dell’ultimo piano determinano l’obbligo di versamento di un’indennità di sopraelevazione agli altri condomini.-
    Qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano dell'edificio realizza un nuovo piano o una nuova fabbrica a prescindere dal rapporto con la precedente altezza dell'edificio stesso.- La fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., secondo cui il proprietario dell'ultimo piano che esegue una sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini una indennità, è ravvisabile ogni qual volta, a seguito dell'opera realizzata, si verifichi un incremento nella volumetria e nella superficie degli spazi interessati dalle opere e ciò indipendentemente dal fatto che si sia proceduto o meno all'innalzamento dell'altezza del fabbricato.- Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 16794/07), confermando nel contempo l'inapplicabilità della norma nel solo caso in cui l'opera realizzata si limiti a semplici modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato e senza alcuna alterazione della copertura del fabbricato. La sentenza ha inoltre precisato che c'è alterazione anche nel caso in cui, ferma l'altezza del colmo del tetto, venga trasformato lo spiovente della copertura, da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenza diversa, oppure (seppur con qualche dubbio di legittimità) quando si proceda all'ampliamento della base con la costruzione di uno sporto e la conseguente estensione del tetto.- L'intervento delle Sezioni Unite pone così termine al contrasto giurisprudenziale che era sorto circa l'identificazione o meno di una sopraelevazione qualora l'intervento operato dal condomino si fosse limitato ad una mera trasformazione dei locali preesistenti mediante un minimo innalzamento dei muri perimetrali e del tetto e senza con ciò andare a realizzare veri e propri "nuovi piani o nuove fabbriche", sola condizione quest'ultima al verificarsi della quale l'ultimo comma dell'art. 1127 cod. civ. impone invece la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 6643/00). Adesso è pacifico che qualsiasi innalzamento dei muri perimetrali dell'edificio e del corrispondente tetto va a costituire una nuova fabbrica e deve essere considerato come sopraelevazione, comportante come tale l'obbligo per il condomino autore dell'intervento di corrispondere agli altri l'indennità prevista dalla legge.-
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    Nº 2664
    Data 27/06/2008
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    Se sussiste in capo all'assegnatario di case abitazioni realizzate dall'I.A.C.P l'obbligo di versamento contributi condominiali
    Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione,sez. II, 05/02/2008, n. 2760.-
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    Nº 6483
    Data 21/02/2025
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    IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.
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  • Nº 6238
    Data 09/05/2024
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    MODULO - ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE IN CONFRONTO AL LOCATORE NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE DI UNA LOCAZIONE COMMERCIALE O COMUNQUE NON ABITATIVA ABBIA RICEVUTO L'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPERAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE-PROPRIETARIO ED INTENDA ESERCITARE LA PRELAZIONE. È IMPORTANTISSIMO CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AVVENGA ATTRAVERSO PRECISA COMPILAZIONE DEL MODULO CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE NOTIFICATO AL LOCATORE-PROPRIETARIO A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI È STATO RICEVUTO L’INVITO. È IMPORTANTE PRECISARE CHE IL IL CONDUTTORE È TENUTO A CONVOCARE IL LOCATORE PROPRIETARIO PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO E PER IL versamento DELL'INTERO CORRISPETTIVO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 90 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI RICEVE LA NOTIFICA DELL'INVITO AD ESERCITARE LA PRELAZIONE. SE NELL'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IL LOCATORE HA CONCESSO TERMINI PIÙ LUNGHI IL CONDUTTORE PUÒ ADERIRVI ED IN TAL CASO NON SARÀ TENUTO A PAGARE IL SALDO ENTRO 90 GIORNI, MENTRE INVECE IL LOCATORE NON PUÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO IN TERMINI PIÙ BREVI DI 90 GIORNI, NEPPURE DI ACCONTI.
    € 99,00
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    Nº 5723
    Data 15/07/2022
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    LA PRETESA DI NON PAGARE LE PROVVIGIONI NON PUÒ TROVARE GIUSTIFICAZIONE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL MEDIATORE ABBIA OMESSO DI RIFERIRE UNA INFORMAZIONE, QUANDO SI TRATTI DI UNA INFORMAZIONE POCO RILEVANTE . SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA luglio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI - LUGLIO 2022.- In questo caso, il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice dott Paolo Andrea Vassallo ha dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO … ai fini della prova della Conoscenza della accettazione ‘il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene (cfr. Cassazione civile sez. II, 1 settembre 1997, n. 8328), e quindi anche mediante comunicazione scritta che informi dell'avvenuta accettazione, pur senza allegare il testo letterale di quest'ultima.’ II PRINCIPIO: ‘la stipulazione del contratto preliminare determina l'insorgere di un valido vincolo giuridico tra le parti, idoneo al maturare del diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta (cfr. Cass., 13067/2004), senza che assuma alcun rilevo la circostanza che non abbia fatto seguito la stipulazione del definitivo (cfr. Cass., 4/2014, 12527/2010, 13260/2009 "Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali"); III PRINCIPIO: la proposta di acquisto ha pieno valore di contratto preliminare con relativo diritto alle provvigioni. ‘Del resto la proposta d'acquisto irrevocabile che contenga l'incontro della volontà delle parti, unitamente a tutti gli altri elementi prescritti (la specifica indicazione delle parti, dell'oggetto del contratto, del prezzo convenuto, delle relative modalità di pagamento, del termine previsto per la stipula del definitivo, della previsione della corresponsione della caparra confirmatoria, ovverosia, del deposito cauzionale che a seguito di accettazione si trasforma in caparra confirmatoria, della precisazione della sussistenza o meno di trascrizioni ipotecarie e comunque pregiudizievoli sul bene oggetto di negoziazione e della conformità urbanistica dell'immobile), non può definirsi mero atto preparatorio e propedeutico alla stipula di un futuro contratto, ma è un contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, contenendo tutti gli elementi, sia principali che secondari, essenziali per dare luogo ad una compravendita immobiliare (Cass. 25.10.2005 n. 20653)’; IV PRINCIPIO: l’eccezione di pretesa responsabilità professionale per mancata comunicazione di informazioni non giustifica la pretesa di sottrarsi all’obbligo di pagamento delle provvigioni, quando si tratti di circostanze irrilevanti, ovvero non sia stata data la prova del rilievo, come pure dimostrato che si è collaborato per porre l’altra parte in condizione di adempiere. ‘In generale si l’obbligo di buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 13345/2006). La giurisprudenza ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento di colui che, pur ricevendo una prestazione inesatta, non mette controparte nella condizione di rimediare, nonostante ciò sia possibile e comporti uno sforzo minimo; oppure che omette, in maniera ingiustificata, di collaborare per consentire il corretto adempimento dell'altro contraente, o che non si presta per correggere errori, o chiarire equivoci insorti nel corso del rapporto. Contrario alla buona fede si è ritenuto, inoltre, il comportamento di colui che esercita i propri diritti in modo formalmente lecito ma sostanzialmente sleale e dannoso per la controparte (si vedano le fattispecie riconducibili all'"abuso del diritto" - Cass, Sez. Unite, n. 23726/2007, e Cass. n. 20106/09, ed all'"exceptio doli generalis" - Cass. n. 5273/2007) o che, assumendo un comportamento incoerente, delude il legittimo altrui affidamento (cosiddetto "venire contra factum proprium" - Cass. n. 5639/1984, n. 12405 del 2000, n. 13190 del 2003). 4.9. Ne consegue che la mera inesatta informazione non fa scattare automaticamente una responsabilità del mediatore, dovendosi verificare l’incidenza di tale omissione o inesattezza nell’ambito della complessiva esecuzione dell’incarico e del suo mancato buon fine. 4.10. Nella fattispecie, l’eccezione formulata dalla parte convenuta appare certamente contraria a buona fede in quanto formulata del tutto genericamente senza alcun riferimento all’entità degli oneri condominiali asseritamente sottaciuti il che impedisce al Tribunale di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare. L’eccezione di inadempimento appare formulata in maniera pretestuosa al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con il preliminare di compravendita. V principio: È legittimo il rifiuto del mediatore e in confronto all’acquirente di restituire la caparra confirmatoria detenuta in deposito per conto del venditore e l’eventuale restituzione costituisce inadempimento le obbligazioni discendenti all’atto di deposito con conseguenziali perdita dovute dal venditore stesso: ‘Il versamento, da parte dell'acquirente, al mediatore di una somma di denaro da corrispondere alla parte venditrice destinataria della proposta, quale acconto sul prezzo, costituisce una ipotesi di "depositario fiduciario" in garanzia nell’interesse di un terzo (venditore) ove il diritto del depositante alla restituzione non è esigibile, in presenza di un diniego da parte del terzo interessato, titolare del credito garantito dal deposito fiduciario. L'art. 1777 cod. civ. prevede infatti che il depositario deve restituire la cosa a colui che ha effettuato il deposito a prescindere dalla titolarità di diritti sulla cosa stessa da parte di questi, ma nella specie il depositario era obbligato (cfr. art. 1773 cod. civ.) ad acquisire il consenso del terzo interessato prima di procedere alla restituzione (v. Cass. n. 2041/1968; Cassazione civile sez. I, 20/09/2013, (ud. 22/05/2013, dep. 20/09/2013), n.21608). E ciò anche per le norme sul mandato, applicabili al mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà una forma di mandato) - che ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27482), 5.3.
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    Nº 5700
    Data 13/06/2022
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    Danni cose in custodia: quando la pioggia integra il caso fortuito?
    Una precipitazione atmosferica di una certa rilevanza può, sicuramente, favorire un evento dannoso. Si pensi, ad esempio, alla condotta presente sotto il manto stradale, riempitasi per l'improvvisa ed eccezionale pioggia, con conseguente sversamento nelle proprietà private adiacenti ai vari tombini.
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    Nº 5584
    Data 18/01/2022
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    Immobile venduto: le ipoteche vanno cancellate
    Sappiamo che un contratto di compravendita immobiliare è, solitamente, preceduto dalla sottoscrizione di un accordo preliminare. Le parti, quindi, si impegnano alla cessione di un bene, fissandone il prezzo e le modalità di versamento, rinviando la stipula del rogito notarile ad una data successiva......
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    Nº 5549
    Data 12/11/2021
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    Il contratto di “rent to buy”: una guida rapida
    Il rent to buy è un contratto che consente l’immediato godimento di un immobile pagando un canone che ha doppia funzione. Il versamento dello stesso per un determinato arco di tempo dà luogo infatti all’acquisto dell’immobile per un importo al netto di quanto già pagato. È stato introdotto con la legge n. 164 del 2014 che ha previsto delle misure per il rilancio dell’edilizia.
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  • Nº 5261
    Data 03/04/2020
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    PARERE N. 852: SE COLUI CHE DISPONE DI UN FONDO IN VIRTU' DI UN CONTRATTO DI LEASING PUO' CONFERIRE INCARICO DI VENDITA AL MEDIATORE PUR NON ESSENDO IL PROPRIETARIO
    Giova premettere che con il termine leasing (derivante dall’inglese to lease, ovvero prendere/dare in locazione) si fa generalmente riferimento a quella prassi negoziale con cui l’impresa di leasing attribuisce all’operatore economico richiedente, il godimento di beni mobili ed immobili, in genere strumentali alla produzione, dietro versamento di...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
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  • Nº 5032
    Data 06/04/2019
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    MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE AL PROMISSARIO ACQUIRENTE DI INVITO AD EFFETTUARE LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI.-
    Modello di raccomandata che il venditore può inviare al promissario acquirente del proprio immobile al fine di sollecitare la convocazione della stipula dell'atto pubblico e del versamento del saldo prezzo
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  • Nº 676
    Data 16/07/2018
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    PARERE N°794:LOCAZIONE COMMERCIALE, QUALI RISCHI PER IL LOCATORE?
    Certamente deve dirsi sussistente la possibilità di stipulare un contratto di locazione con due o più conduttori (quand’anche titolari di due attività distinte ai fini dell’installazione della propria sede amministrativa). Neppure possono ascriversi a tale contratto dei predicati negativi o di particolare rischio per il conduttore. Nondimeno, potrà sottacersi la peculiarità dell’atteggiarsi di alcuni istituti giuridici, quali il vincolo della solidarietà nell’ambito della corresponsione del canone, e la parzialità del recesso di uno dei conduttori, quali modalità caratterizzanti la disciplina negoziale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1292 c.c. “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. Tale solidarietà può essere pattiziamente eliminata, in quanto l’art. 1294 c.c. dispone che “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. Ora, alla luce di quanto sopra, deriva che in caso di inadempimento di uno dei conduttori, il locatore, a ragione, chiederà il pagamento dell’intero canone al secondo conduttore e, nella malaugurata ipotesi di rifiuto a tal versamento, può legittimamente procedere allo sfratto di entrambi i conduttori. Invece, in caso di recesso di uno dei conduttori accadrà che: il recedente dovrà dare congruo preavviso e, fino a quel momento, sarà tenuto al pagamento del canone, a meno che non venga subito trovato un nuovo conduttore; decorso tale lasso di tempo, il secondo conduttore, in virtù della suddetta solidarietà, sarà tenuto a corrispondere l’intero canone.
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  • Nº 464
    Data 25/10/2016
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    MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DELLE SOMME, CAPARRE, ACCONTI, RATE SCADUTE
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell\'ipotesi di inadempimento dell\'acquirente agli obblighi assunti in sede dipreliminaree/o proposta di acquisto. In particolare nell\'ipotesi in cui non adempia all\'obbligazione del versamento dell\'ulteriore somma a titolo di caparra e/o acconto prezzo ed alla sottoscrizione della eventuale scrittura integrativa di preliminare
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  • Nº 425
    Data 21/06/2016
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    QUESITO N. 703: QUALI CONSEGUENZE QUALORA SI PROCEDA ALLA CESSIONE DI ALLOGGI REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ART. DELL’ART.35 DELLA LEGGE N.865/1971, AD UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO MASSIMO STABILITO IN CONVENZIONE?
    SOLUZIONE:Il contratto di cessione dell’alloggio ad un prezzo superiore a quello massimo è soggetto a declaratoria di nullità parziale, con la sostituzione automatica della clausola del prezzo (vietato) con il prezzo statuito dalla convenzione con il Comune o dai criteri e parametri in essa contenuti. Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente il vincolo del prezzo massimo di cessione deve essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima. In questa situazione è, pertanto, consigliato a coloro i quali intendono procedere alla alienazione di un immobile che si trovi in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo, in primo luogo di rivolgersi al Comune per ottenere una certificazione attestante il prezzo massimo di cessione; ed una volta accertato detto prezzo , qualora si intenda procedere alla cessione ad un prezzo maggiore, effettuare richiesta al medesimo Comune di stipulare l’apposita convenzione per eliminare tale vincolo previa quantificazione e versamento della somma relativa. Solo dopo la stipula della convenzione sarà possibile procedere alla alienazione dell’immobile ad un prezzo libero. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA , CLICCA SU DOWNLOAD
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  • Nº 299
    Data 17/11/2015
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    QUESITO N.664 - EDILIZIA AGEVOLATA - In caso di cessione dell’ immobile realizzato in regime di edilizia agevolata, è possibile effettuare la compravendita successiva alla prima ad un prezzo diverso rispetto a quello “massimo di cessione?
    In caso di cessione dell’ immobile realizzato in regime di edilizia agevolata, è possibile effettuare la compravendita successiva alla prima ad un prezzo diverso rispetto a quello “massimo di cessione? ..... Sebbene gli orientamenti giurisprudenziali siano stati sinora estremamente discordanti, rendendo particolarmente perigliosa la materia delle alienazioni immobiliari de quibus, la recente pronuncia delle S.U della Cassazione ha perentoriamente affermato che il vincolo del prezzo massimo di cessione debba essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima. Ne deriva la nullità parziale del contratto e la sostituzione automatica della clausola relativa al prezzo massimo di cessione rispetto a quello convenuto dalle parti. Il venditore, invero, potrà vendere al prezzo di libero mercato ma solo dopo aver “indennizzato” il concedente che, all’epoca della assegnazione dei suoli, non aveva incassato i costi di costruzione delle opere. In questa situazione è pertanto consigliato a coloro i quali intendono procedere alla alienazione di un immobile che si trovi in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo, in primo luogo di rivolgersi al Comune per ottenere una certificazione attestante il prezzo massimo di cessione; ed una volta accertato detto prezzo , qualora si intenda procedere alla cessione ad un prezzo maggiore, effettuare richiesta al medesimo Comune di stipulare l’apposita convenzione per eliminare tale vincolo previa quantificazione e versamento della somma relativa. Solo dopo la stipula della convenzione sarà possibile procedere alla alienazione dell’immobile ad un prezzo libero.
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    Nº 4453
    Data 05/06/2012
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    La cedolare secca sugli affitti trova nuovi chiarimenti.
    Con la circolare 20/E del 4 giugno l'Agenzia delle entrate risponde ad alcuni quesiti sull'applicazione della tassa piatta sulle locazioni, introdotta dal D.Lgs. 23/2011, affrontando, tra le altre, le questioni legate alla revoca dell'opzione, alla comunicazione al conduttore e al versamento dell'acconto.
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    Nº 2907
    Data 01/04/2009
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    Se l’agente immobiliare evade le tasse, le dichiarazioni degli acquirenti possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza per denunciare i versamenti in nero.-
    Il documento contiene una breve analisi della Sent. n. 6836/2009, del 20.03.2009, emessa dalla Sez. Tributaria della Corte di Cassazione.-
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    Nº 2341
    Data 19/03/2008
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    ANTIRICICLAGGIO. LE PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI BANCARI.
    Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera
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    Nº 2227
    Data 27/12/2007
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    Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
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    Nº 2215
    Data 18/12/2007
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    Se è nullo il contratto preliminare di vendita nel caso in cui l'immobile non risultava accatastato ed era privo di concessione edilizia e di licenza di abitabilità
    Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25703.-
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    Nº 2162
    Data 12/10/2007
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    Breve relazione sulla plusvalenza.-
    Definizione , normative e novità legislative sulla plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso di beni immobili.-
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  • Nº 2112
    Data 11/07/2007
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    QUESITO N. 220: Se al termine della convivenza more uxorio, il convivente titolare di una impresa edile (s.r.l.) che, durante la convivenza abbia provveduto alla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà dell’altro ha diritto al rimborso....
    Quesito n. 220: Se al termine della convivenza more uxorio, il convivente titolare di una impresa edile (s.r.l.) che, durante la convivenza abbia provveduto alla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà dell’altro, immobile di cui ha ricevuto l’usufrutto del 50%, ha il diritto al rimborso per indebito arricchimento.-
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    Nº 1899
    Data 04/04/2007
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    Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
    Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007
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