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Nº 6263Data 28/05/2024Downloads: 0
Incidente auto in area condominiale: posso ricorrere all'indennizzo diretto verso il mio assicuratore?
Un veicolo va obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona in un cortile condominiale?download riservato - non acquistabile -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 275
MODULO - DIFFERIMENTO DATA ROGITO - indennizzo PER IL RITARDO - CONSEGNA CHIAVI SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 4624Data 28/02/2013Downloads: 120
MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA - Diferimento data stipula atto pubblico e indennizzo per spese.
€ 500,00 -
Nº 4268Data 05/10/2011Downloads: 2
Compravendita immobiliare. Mancata consegna del certificato di abitabilità: quale prescrizione per il risarcimento o l'indennizzo?
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Nº 6673Data 04/11/2026Downloads: 0
SE IL CONDUTTORE PUÒ PRETENDERE UNA RIDUZIONE DEL CANONE PER LA PRESENZA DI PONTEGGI CONDOMINIALI E SE IL LOCATORE PUÒ RIVALERSI SUL CONDOMINIO.
L'installazione di ponteggi per lavori condominiali può giustificare una riduzione del canone di locazione, ma non attribuisce automaticamente al conduttore il diritto alla percentuale richiesta. Occorre valutare l'effettiva limitazione del godimento dell'immobile, la durata dei lavori e gli spazi interessati. Il parere chiarisce quando la riduzione può essere riconosciuta, come determinarne l'entità e a quali condizioni il proprietario può ottenere dal condominio un indennizzo per la conseguente perdita economica. DESCRIZIONE BREVE Il parere esamina i diritti del conduttore e del locatore in caso di lavori condominiali che impediscano temporaneamente l'utilizzo di terrazzi e balconi, alla luce degli artt. 1583, 1584, 1585 e 843 c.c. e della giurisprudenza più pertinente.€ 49,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 6
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6407Data 29/11/2024Downloads: 7
L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DOVUTO ASPETTARE PIU DI TRE ANNI PER OTTENERE UNA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DELLE PROVVIGIONI HA DIRITTO DI ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO. NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA DURATA NORMALE DI UNA CAUSA DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI È DI TRE ANNI, PER CUI SE LA VERTENZA HA AVUTO UNA DURATA SUPERIORE CHE NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia , innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro nell'Agosto del 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, nell’Agosto 2024, ha confermato, infatti, "che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata dal 29.05.2012, data di notificazione dell’atto di citazione dell’odierno ricorrente, al 9.11.2023, data di pubblicazione della sentenza, definitiva del relativo giudizio, con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, per complessivi anni 11 mesi 5 e giorni 11 ed essendosi quindi verificati anni28 mesi 5 e giorni 11 di ritardo rispetto alla ragionevole durata triennale del processo come sopra indicata;- che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod."download riservato - non acquistabile -
Nº 5817Data 23/12/2022Downloads: 10
Infiltrazioni dal terrazzo di proprietà ed uso esclusivo, gravi danni all'immobile sottostante ed esperibilità dell'azione di denuncia di danno temuto
Le vertenze portate avanti alle aule di Giustizia interessano, sovente, pretese risarcitorie, occasionate e conseguenti all'insorgere di infiltrazioni, aventi ad oggetto la richiesta di eliminazione delle cause delle stesse e ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'indennizzo dei danni subiti...download riservato - non acquistabile -
Nº 3831Data 04/05/2010Downloads: 137
MODULO - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RILASCIO DIFFERTO, INDENNITA' DI RILASCIO E PENALE PER MANCATO RILASCIO
quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando locatore e conduttore convengono la risoluzione immediata del contratto di locazione, con rilascio entro un determinato termine, riconoscimento al conduttore di un indennizzo per il rilascio del termine, penale per mancato rilascio.-€ 59,00 -
Nº 3764Data 09/03/2010Downloads: 0
Locazione - Tribunale di Avellino, sentenza n.2011/2009.-
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Nº 2342Data 15/03/2008Downloads: 6
QUESITO N. 279: Se in un contratto di locazione il locatore può essere diverso dal proprietario e in quali rischi può incorrere il conduttore.-
€ 500,00 -
Nº 2283Data 13/02/2008Downloads: 0
Se per gli immobili costruiti abusivamente spetta l'indennità di espropriazione.-
Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. I, in data 14 dicembre 2007, n.26260.download riservato - non acquistabile -
Nº 2234Data 10/01/2008Downloads: 0
Se la costruzione su fondo altrui di opere e manufatti appartenenti a un condominio è disciplinata dalla regola dell'occupazione appropriativa-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione civ., sez. I, l' 8 novembre 2006, n. 23798.download riservato - non acquistabile -
Nº 2195Data 27/11/2007Downloads: 3
Se, in presenza di disabili in condominio, è valida la delibera che autorizza l'installazione dell'ascensore con conseguente riduzione dei gradini delle scale.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.II, in data 1 Giugno 2007 n.12847.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1899Data 04/04/2007Downloads: 2
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2678Data 29/03/2007Downloads: 4
LE NOVITA' PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
Breve sintesi delle riforme apportate dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) relativamente alle agenzie immobiliari.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1530Data 20/07/2006Downloads: 24
La disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo.-
1. In generale - 2. La disciplina speciale - 3. La registrazione dei contratti di locazione - 4. La denunzia all’autorità locale di pubblica sicurezza - 5. La tutela dei diritti: il rito speciale delle locazioni, il procedimento per convalida di sfratto, il procedimento ex art.30 legge 392/1978.download riservato - non acquistabile -
Nº 1435Data 01/06/2006Downloads: 0
Se la violazione degli obblighi informativi da parte della banca negoziatrice, determini la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni e quindi l'obbligo alla restituzione della somma investita in tale acquisto.-
Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277download riservato - non acquistabile -
Nº 1393Data 06/04/2006Downloads: 0
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.-
"Codice in materia di protezione dei dati personali".-download riservato - non acquistabile -
Nº 1366Data 15/02/2006Downloads: 0
Decreto Ministero Giustizia 02.02.2006
Istituzione del Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore.download riservato - non acquistabile -
Nº 1356Data 01/02/2006Downloads: 1
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 30 NOVEMBRE 2003 N. 26079
Oggetto: Se in caso di prelazione agraria l'offerta al confinante o al coltivatore può essere fatta oralmente.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1363Data 30/01/2006Downloads: 0
LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219
INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981download riservato - non acquistabile -
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Nº 1298Data 14/11/2005Downloads: 1
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in Legge del Decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.download riservato - non acquistabile -
Nº 1204Data 12/07/2005Downloads: 3
Decreto legislativo 20.06.2005 n.122. Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Il decreto prevede la tutela di tutti i promissari acquirenti, di chi abbia stipulato un contratto che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire.download riservato - non acquistabile -
Nº 1248Data 01/07/2005Downloads: 203
MODULO - Risoluzione consensuale del contratto di locazione tra conduttore e locatore con restituzione differita alla vendita a terzi
Quando deve essere utilizzato: il contratto deve essere utilizzato tutte le volte che il locatore e del conduttore pattuiscono che il contratto dovrà intendersi risolto nel momento in cui il venditore riesca, attraverso un'agenzia immobiliare, a vendere l'immobile a terzi.€ 99,00 -
Nº 1208Data 02/12/2004Downloads: 0
DECISIONE CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO IN TEMA DI INDENNITA' DI ESPROPRIO
Oggetto: determinazione dell'indennità nei confronti di chi ha subito un esproprio.download riservato - non acquistabile -
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Nº 1398Data 30/07/2004Downloads: 10
La nuova Legge sulla Privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.-
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy.-download riservato - non acquistabile -
Nº 931Data 18/12/2003Downloads: 3
QUESITO N. 062: Se spetta l'indennità di avviamento ed il diritto di prelazione ad un'agenzia di assicurazione
€ 500,00 -
Nº 795Data 17/07/2003Downloads: 1
Legge equo canone (testo storico)
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Nº 3027Data 12/04/2003Downloads: 5
QUESITO N. 036: Se il proprietario dell'ultimo piano di un edificio può trasformare i
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Nº 977Data 04/02/2003Downloads: 89
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA TRA CONDUTTORE E SOGGETTO INTERESSATO ALL'ACQUISTO - PROPONENTE ACQUIRENTE CONDIZIONATA ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Quando deve essere utilizzata: il modulo deve essere utilizzato quando il proponente acquirente, firmatario di una proposta intenda assicurarsi che l'immobile verrà rilasciato dal conduttore in caso di accettazione della proposta€ 99,00
























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